CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 518/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.07.2025, vertente
TRA in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
e Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_4
Emiliano D'Andrea e dall'Avv. Roberto Paolillo, con domicilio eletto presso e nello studio del primo in Teramo, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1 la mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessia De Ambrosiis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona (AQ), il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 340/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
25.03.2024 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“In via preliminare
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della intervenuta CP_4
e della sua mandataria per omessa
[...] Controparte_2 allegazione del titolo legittimante la titolarità del credito e quindi ad agire per carenza di presupposti ex art. 1264 c.c.; dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
1 b) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e conseguente incapacità a stare in giudizio di in quanto la società mandataria Controparte_2 speciale non è iscritta all'elenco ex art. 106 TUB e neppure al nuovo elenco stabilito dal novellato art. 114.5 TUB, introdotto con D.lgs 116/2024.
Nel merito:
2) dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel rapporto di conto corrente menzionato in atto, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attrice opponente importi non dovuti;
3) accertare e dichiarare che gli appellanti non sono debitori di alcuna somma nei confronti della o chi per essa, compensando le poste attive e passive del C/C n. Controparte_3
7709951 con quelle del mutuo chirografario n. 3799259;
4) Accertato e dichiarato che la convenuta durante i rapporti bancari intercorsi e CP_5 meglio specificati in premessa, in forza delle esplicitate, illegittime causali, ha applicato in danno degli opponenti voci di debito effettivamente non dovute per interessi debitori ultralegali, tassi d'interesse creditori in misura inferiore a quelli legali, commissione massimo scoperto e interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie, girocontazione illegittima delle competenze di conti anticipi sui conti ordinari, nonché ha variato in maniera unilaterale e illegittima le condizioni applicate ai rapporti, e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, dichiarare che nulla devono gli opponenti in favore della o chi Controparte_3 per essa accertato l'ammontare di detti indebiti pagamenti in esito a espletanda CT. In ogni caso
5) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus prestata dagli esponenti in favore della Parte_2
[...] Parte_2
6) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3799259 del
16.03.2011, stipulato per ripianare il saldo debitore del conto corrente per cui è causa giacché basato quest'ultimo su clausole nulle, addebiti illegittimi con conseguente ripercussione dei vizi sul contratto di mutuo contemplante, tra l'altro, la capitalizzazione composta degli interessi;
7) Accertare l'esatto rapporto dare avere tra le parti, in particolare accertare e dichiarare che il saldo del C/C n. C/C 7709951 ammonta ad € 57.847,56, come accertato dal CP_3
CT, accertare e dichiarare che il residuo importo dovuto dalla banca o chi per essa (
[...]
) in favore del correntista ammonta ad € 24.245,81, come accertato dal CT Controparte_1 ed adottare le conseguenti statuizioni;
8) Condannare la soccombente al risarcimento dei danni nella misura che parrà di giustizia, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della 9) Parte_2
Condannare la convenuta e/o la in solido e/o Controparte_3 Controparte_1 alternativamente, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Per l'appellata Controparte_1
“la e per essa la così come rappresentata, difesa Controparte_1 CP_6
e domiciliata, chiede e conclude,
Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare la declaratoria di difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria per i motivi Controparte_1 spiegati in premessa;
5. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n. 340/2024, pubblicata il 25.03.2024, emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, per i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese domande di nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, per i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande proposte nel primo grado del giudizio da parte dell'odierno appellante e pedissequamente riproposte nel presente giudizio, per i motivi spiegati in premessa;
8. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 1081/2017 –promosso dagli odierni appellanti contro la con atto di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_3
(richiesto dalla banca in relazione al mutuo chirografario n. 3799259 del 16.03.2011) del quale avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta ed era intervenuta la il Tribunale di Teramo così statuiva: “- rigetta Controparte_1
l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c. - condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_3 ed che si liquidano in euro 4.711,00 per compensi
[...] Controparte_1 professionali in ordine alla fase introduttiva ed istruttoria, ed in euro 1.453,00 per quella decisoria, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CT liquidate come da separato decreto”.
1.1. Il Giudice dava preliminarmente atto che gli opponenti -–premesso che la
[...] aveva stipulato, in data 16.03.2011, con la il mutuo Parte_2 Controparte_3 chirografario impresa a tasso variabile n. 379959 per l'importo di € 50.000,00, garantito dalle fideiussioni prestate da , e - avevano Parte_1 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 75/2017 di Euro 33.300,30, oltre spese di procedura e accessori richiesto ed ottenuto dalla sulla base del predetto CP_5 contratto di finanziamento.
Spiegava che a sostegno dell'opposizione gli opponenti avevano fatto riferimento all'ulteriore rapporto bancario di c/c n. 7709951 intestato alla società mutuataria e, richiamando una consulenza tecnica di parte, avevano rappresentato che i due rapporti giuridici erano legati da un collegamento negoziale, avendo la Banca indotto la Società a sottoscrivere il prestito al fine di ripianare una ingente esposizione debitoria, in realtà insussistente atteso che, sulla base dei calcoli operati dal CTP, al momento della chiusura del conto sussisteva un credito della correntista di € 50.222,19, sicché il mutuo era nullo per illiceità della causa.
Rilevava in particolare che gli opponenti avevano sostenuto la condotta illegittima della
Banca nell'applicare, nell'ambito del rapporto di c/c, interessi usurari, CMS nulle, spese non contrattualmente previste, capitalizzazione illegittima degli interessi.
Aggiungeva che gli opponenti, sulla base della dedotta nullità del contratto garantito, avevano sostenuto la nullità dei rapporti di fideiussione per mancanza di causa.
Dava anche atto che gli opponenti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito intervenuta nelle more del giudizio quale Controparte_1 cessionaria del credito, per mancata dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito azionato, originariamente vantato dalla mutuante Controparte_3
1.2 Dava ancora atto che nell'ambito del giudizio di era costituita la e Controparte_3 successivamente era intervenuta la quale cessionaria del credito, Controparte_1 rilevando: - che in sede monitoria era stato azionato il solo credito derivante dal contratto di mutuo, sottoscritto dalla società al fine di acquisire maggiore liquidità a condizioni agevolate, sicché il rapporto di conto corrente indicato dagli opponenti non aveva nulla in comune con il titolo su cui era basato il ricorso monitorio;
- che la somma indicata a credito della correntista nella consulenza di parte allegata dagli opponenti era basata sull'erroneo presupposto che la quantificazione delle poste dare - avere dovesse partire dal saldo zero e non dall'ultimo estratto conto disponibile, come invece previsto in caso di richiesta di ricalcolo da parte del correntista;
- che gli stessi opponenti non avevano formulato alcuna eccezione di compensazione tra gli importi oggetto di finanziamento e il saldo del conto corrente, comunque non applicabile al caso di specie trattandosi di due rapporti contrattuali distinti;
- che generiche ed infondate si rivelavano le doglianze concernenti l'usura,
l'anatocismo, l'indicazione del Taeg, i criteri di determinazione degli interessi, le CMS,
l'utilizzo del parametro Euribor;
- che comunque risultavano prescritte le pretese relative a rimesse solutorie azionate sino al 20.03.2007; - che le garanzie fideiussorie, corredate dalla clausola a prima richiesta, avevano natura autonoma e non accessoria.
1.3. Ciò detto il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
(rectius difetto di titolarità del credito in capo a) quale cessionaria Controparte_1 del credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_3 A tale ultimo riguardo rilevava che la pubblicazione dell'estratto della cessione pubblicato nella G.U. risultava idonea a dimostrare che la cessione era comprensiva del credito originariamente vantato nei confronti della società e dei coobbligati, essendo l'avviso di cessione provvisto dell'indicazione specifica dei crediti inclusi o esclusi dalla cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. L.gs 385/1993 con cui aveva ceduto pro Controparte_3 soluto a tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori Controparte_1
e spese elencati nel contratto di cessione) indicati in apposito documento allegato alla cessione.
1.4. Ciò detto riteneva che, con riferimento al contratto di mutuo, non potesse ravvisarsi alcuna nullità per causa illecita non risultando fornita la prova che il contratto fosse in realtà destinato a ripianare una passività fittizia, in quanto l'asserito credito risultante dalla consulenza di parte allegata dagli opponenti perveniva ad un risultato ingannevole partendo erroneamente dal saldo zero del c/c n. 7709951.
Riteneva invero che, avendo gli opponenti introdotto il nuovo tema relativo al contratto di conto corrente, senza comunque proporre alcuna riconvenzionale o eccezione di compensazione, gravasse sugli stessi l'onere probatorio circa la concatenazione degli estratti conto, non potendosi avvalere dell'azzeramento del saldo a fronte dell'assenza di una integrale produzione documentale contabile.
1.5. Riteneva in definitiva che dal tenore letterale del contratto di mutuo emergeva la finalizzazione dello stesso al finanziamento di attività di investimento in quanto contenente agevolazioni per l'accesso alla liquidità per le PMI, in assenza di ulteriori elementi a sostegno della asserita causa illecita del negozio.
1.6. Ciò detto, rilevando l'estraneità al mutuo oggetto di causa del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio dagli opponenti, osservava come l'eccezione di compensazione sollevata non potesse trovare accoglimento stante il mancato collegamento negoziale tra i due contratti e l'illiquidità del credito opposto in compensazione, puntualmente contestato dalla
CP_5
1.7 Spiegava ad ogni modo che, relativamente al contratto di mutuo, gli opponenti non avevano sviluppato autonome censure, ma che, ad ogni modo, dalla lettura del documento si evinceva la chiara indicazione del TAE e del TAEG, nonché l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, che si rivelava del tutto lecito, non integrando, come chiarito dalla giurisprudenza, un fenomeno di anatocismo.
1.8. Quanto, infine, alla invocata inoperatività delle fideiussioni prestate dagli attori persone fisiche, rilevava come il rigetto della domanda di declaratoria di nullità del rapporto principale comportasse, inevitabilmente, anche il rigetto delle domande relative alla nullità dei rapporti ad esso accessori.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. Gli appellanti hanno in primo luogo rappresentato: - che avevano richiesto, in assenza di formule sacramentali, il ricalcolo del corretto saldo tra le parti, con compensazione delle poste attive con le eventuali poste passive ex art. 1853 c.c. tra i due contratti di mutuo e di c/c; - che la CT espletata in giudizio aveva evidenziato, con riferimento al conto corrente n. 7709951, un saldo a credito del correntista pari a € 17.194,59, con una differenza in favore del cliente pari a € 21.123,54, nell'ipotesi di saldo iniziale pari a quello risultante dal primo estratto conto disponibile (€ 57.847,56 a debito della correntista), con una differenza a favore del cliente pari a € 61.776,51, nell'ipotesi di azzeramento del saldo iniziale;
- che l'importo delle rimesse solutorie, in entrambi i casi, risultava pari ad € 500,00, da detrarre da ciascuno degli importi suindicati in caso di prescrizione;
- che al finanziamento chirografario non risultava applicata, come da piano di ammortamento allegato, una capitalizzazione semplice (che avrebbe prodotto un monte interessi a carico del cliente di €
9.875,79 a fronte del totale interessi applicati dalla per € 18.930,28, con una CP_5 differenza di € 9.054,49); - che, accertati gli importi residui del mutuo come pari ad €
24.245,81 (detratti dall'importo ingiunto di € 33.300,30 gli interessi indebitamente applicati dalla banca per € 9.054,49) e il saldo del c/c partendo dal saldo zero in € 57.847,56 in favore della correntista, residuava un saldo finale a credito della correntista, all'esito della compensazione automatica ex art. 1853 c.c. tra le passività del mutuo e l'attivo del conto di
€ 33.601,75; - che anche non applicando la rettifica del saldo mutuo per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, detraendo dall'attivo il credito residuo della banca derivante dal mutuo, si giungeva all'importo di € 24.547,26 a credito della correntista.
2.2. Ciò detto hanno formulato plurime censure che possono essere riassunte nel modo che segue: 1) Erronea applicazione dei principi in materia di prova della cessione dei crediti e legittimazione attiva e passiva del cessionario dei crediti in blocco;
2) Erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in ambito bancario nelle situazioni di banca attrice o agente in monitorio, conseguente all'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice;
3) Erronea decisione in punto di eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti in primo grado in violazione dell'art.1853 c.c.; 4) Erronea decisione in punto di rigetto della domanda di nullità del mutuo per illiceità della causa e per mancato rilievo de vizi connessi applicazione di un regime di capitalizzazione diversa da quella semplice;
5) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle fideiussioni quale conseguenza della nullità dell'obbligazione principale.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato Controparte_1 il gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., perché manifestatamente infondato.
Ha anche eccepito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione ed ha ad ogni modo invocato il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.12.2024, svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte) del
17.12.2024, questo Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dagli appellanti ex art. 283 c.p.c.; ha quindi rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025, c.p.c.,
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Vanno subito disattese le doglianze sopra riassunte al punto 1) del paragrafo 2.2.
6.1. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto l'idoneità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. L.gs. 01.09.1993, n. 91 del 03.08.2019 tra la e la Controparte_3
a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in mancanza della Controparte_1 produzione del contratto di cessione dei crediti munito dell'allegato contenente indicazione dei crediti ceduti.
6.2. Si premette che parte appellata ha prodotto nel primo grado di giudizio copia della
Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 91 del 03.08.2019) contenente l'avviso cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. L.gs. 01.09.1993, da alla Controparte_3 CP_1
con cui la cessionaria ha reso noto che mediante contratto di cessione stipulato
[...] in data 19.07.2019 ha ceduto, con effetti a decorrere dalla data della Controparte_3 stipula, in favore di “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di Controparte_1 mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo
7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Sul seguente sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
A fronte dell'intervento operato dalla cessionaria nell'ottobre 2019 gli opponenti non hanno formulato alcuna contestazione in ordine al fatto dell'intervenuta cessione, né in ordine all'inclusione nella stessa del credito azionato in via monitoria dalla in Controparte_3 nessuna nelle numerose udienze che hanno preceduto l'udienza di P.C., né vi hanno provveduto in sede di precisazione delle conclusioni operata in data 11.01.2023.
Solo in sede di memoria conclusionale depositata in data 8.02.2023 hanno provveduto ad effettuare la prima contestazione, che pertanto si rivela tardiva.
In allegato alla comparsa conclusionale di replica la intervenuta ha prodotto la lista dei crediti ceduti, come rinvenuta sul sito internet indicato nella G.U. e sopra riprodotto, in cui risulta indicato il numero di Debtor NDG e ID del credito ceduto, riconducibile a ciascuna posizione debitoria oggetto di cessione.
6.3. Ciò premesso si rileva che la Suprema Corte (Cass. 22548/2018) ha chiarito che
“nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione
o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass.Sez.1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”.
Tuttavia ancor più recentemente la Suprema Corte è tornata sull'argomento (Vedi Cass.
15884/2019, i cui principi sono stati richiamati e ribaditi da Cass. 5617/2020) fornendo una serie di precisazioni, in particolare ha affermato “La disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene – in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente” … “in definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste”…. “la norma del comma 2 dell'art. 58
TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”…”d'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
«minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”…”È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”…”va comunque osservato
- con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante”…” che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha affermato che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
La Suprema Corte ha tuttavia anche precisato che “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”
(Cass. n. 17944/2023).
6.4. Il Collegio, ribadito che ai fini della prova della cessione di un credito non è di regola necessaria la forma scritta, rileva che la prova dell'avvenuta cessione può desumersi, oltre che dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, anche dalla condotta processuale della cedente (che conferma il fatto della cessione dedotta dall'interveniente), la quale a seguito dell'intervento della (operato in forza della Controparte_1 rappresentata cessione in blocco dei crediti da parte della non ha affatto Controparte_3 contestato quanto allegato dalla interveniente, ma l'ha anzi di fatto confermato omettendo da quel momento in poi di svolgere ulteriore attività difensiva (peraltro anche nel presente grado è rimasta contumace).
Detta condotta manifesta altresì che il credito azionato in sede monitoria era ricompreso nella cessione in blocco operata nei confronti della dovendo ad ogni modo Controparte_1 rilevarsi, quanto a quest'ultimo aspetto, che la parte cessionaria non si è limitata a produrre solo l'anzidetto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in cui risultano indicati per categorie i crediti oggetto della cessione in blocco con le relative caratteristiche, sì da poter individuare i crediti ceduti (compreso quello per cui è causa), avendo anche prodotto l'elenco dei crediti di cui all'anzidetta cessione in blocco, tra cui è rinvenibile quello oggetto di causa a mezzo del sopra riportato numero identificativo.
7. Infondate si rivelano inoltre le doglianze sopra sintetizzate al punto 2) del paragrafo 2.2., doglianze che, ad ogni modo debbono ritenersi assorbite alla luce di quanto appresso si dirà in sede di esame e rigetto delle doglianze di cui al punto 3) del paragrafo 2.3.
7.1. Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, con riferimento al rapporto di conto corrente, dapprima ha ammesso la CT e poi ne ha disatteso le risultanze, ritenendo l'estraneità del contratto di conto corrente alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e precisando che, stante la modifica del thema decidendum da parte degli opponenti, sarebbe stato onere degli stessi produrre integralmente gli estratti conto relativi al predetto rapporto, non potendosi avvalere dell'azzeramento del saldo.
Rappresentano che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la avrebbe CP_5 dovuto conservare e produrre gli estratti conto completi gravando su di essa l'onere probatorio, pena la revoca del decreto ingiuntivo o l'azzeramento del saldo.
Ritengono pertanto che sia corretta la ricostruzione del saldo di conto corrente operata dal
CT (quantificata in € 57.487,56) con una differenza a favore del cliente di € 61.776,51 nell'ipotesi di saldo iniziale pari a zero.
7.2. Il Collegio rileva che, secondo il costante orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, alle controversie tra banca e correntista, qualora il secondo contesti il saldo e chieda di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio ed ottenere dalla banca il pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida “causa debendi” sia quello dei versamenti effettuati (vedi tra le altre Cass.
30822/2018; Cass. 33009/2019; Cass.7895/2020) essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e, per altro verso, della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione completa degli estratti conto.
7.3. Non pertinente si rivela il richiamo dell'opponente alle pronunce della Suprema Corte che prevedono l'azzeramento del saldo iniziale nell'ipotesi in cui si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto e si verta in ipotesi di contrapposte domande da parte della banca e del correntista (vedi al riguardo, da ultimo, Cass. 11735/2024) entrambe basate sul rapporto di conto corrente.
Invero nella specie il credito azionato dalla banca in via monitoria trae titolo dal contratto di mutuo, sicché la creditrice ha correttamente offerto la prova del credito attraverso la produzione del contratto di finanziamento e degli allegati, nonché attraverso l'allegazione dell'inadempimento della mutuataria al pagamento delle rate specificamente indicate, mentre sarebbe stato onere della mutuataria allegare e dimostrare di aver corrisposto importi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'istituto mutuante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, sono stati invece gli opponenti che, ampliando il thema decidendum, hanno dedotto in giudizio un credito della correntista rinveniente da addebiti illegittimi operati sul rapporto di conto corrente (c/c n. 7709951) sicché avrebbero dovuto produrre gli estratti conto integrali, non potendosi, a fronte della produzione carente di tali documenti, avvalere del criterio dell'azzeramento del saldo.
7.4. Ne consegue che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 22290 del
2023, Cass. n. 30822 del 2018 - in motivazione -, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 23852 del 2020), nel caso di incompletezza degli estratti conto il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito negativo del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti (Corte di Appello di L'Aquila, n. 81/2024 pubbl. il 16/01/2024).
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”. (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022,
n.37800).
7.5. Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non può dunque considerarsi quale dato di partenza per procedere al ricalcolo del saldo finale del conto corrente il “saldo zero” come richiesto dall'appellante.
8. Infondate, come sopra anticipato, si rivelano le doglianze sopra riassunte al punto 3) del paragrafo 2.2.
8.1. Gli appellanti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1853 c.c. avendo il primo giudice escluso che operasse nella specie la compensazione di quanto dovuto in ragione del contratto di mutuo n. 3799102 con il credito della correntista maturato a fronte degli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul rapporto di conto corrente n. 7709951, che porterebbe ad un importo residuo in favore della correntista pari ad € 24.245,81.
Sostengono inoltre che ricorrerebbero i presupposti per la compensazione giudiziale delle somme, rivestendo il controcredito il carattere della esigibilità, certezza e liquidità, essendo i due contratti frutto della medesima operazione economica dando luogo ad un collegamento negoziale.
8.2. Il Collegio –preliminarmente ribadito che il credito della correntista relativamente agli addebiti illegittimamente operati sul conto corrente non potrebbe essere quantificato sulla scorta del ricalcolo operato dal CT mediante azzeramento del saldo, ma del ricalcolo operato partendo dal primo estratto conto disponibile a debito della correntista- rileva che correttamente il primo giudice ha escluso l'operatività della compensazione (tra il credito della correntista rinveniente dal predetto rapporto di c/c ed il credito azionato dalla banca).
8.3. Giova in primo luogo evidenziare, quanto alla asserita sussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione prevista dall'art. 1853 c.c., che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che l'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formulate sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. 17914/2019).
Nella specie non risulta invocato l'effetto estintivo previsto dall'art. 1853 c.c. atteso che, da un attento esame del corposo atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli attuali appellanti, emerge che il credito della correntista per i denunciati (in sede di opposizione) addebiti illegittimi operati dalla banca in corso di rapporto è stato addotto non quale fatto estintivo (per effetto di compensazione) del controcredito basato sul contratto di mutuo, azionato in via monitoria dalla banca, ma quale fatto rilevante atto a dimostrare l'inesistenza di passività sul conto corrente alla data della stipula del mutuo e la conseguente nullità del rapporto di mutuo in quanto diretto a ripianare passività inesistenti.
8.4. Dirimente, tuttavia, al fine di escludere l'applicabilità della compensazione ex art. 1853
c.c., è il rilievo che il c/c n.7709951 è stato chiuso nel 2012.
Invero la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare “nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (Cass. n. 34424/2023).
8.5. Per il resto si rileva che neanche possono trovare applicazione diverse forme di compensazione posto che alcuna domanda riconvenzionale (volta alla ripetizione dell'indebito) è stata avanzata dagli opponenti e che essi neanche hanno chiesto la compensazione tra il credito della correntista ed il credito della banca.
Al riguardo -richiamato quanto sopra esposto al paragrafo 8.3. in ordine alle ragioni poste alla base della deduzione dell'esistenza di una posizione creditoria (e non debitoria) della correntista relativamente al rapporto di conto corrente chiuso nel 2012 (quelle, cioè di sostenere la nullità del contratto di mutuo asseritamente stipulato per ripianare una posizione debitoria in realtà insussistente)- si rileva che alcuna eccezione di compensazione può ritenersi formulata, neanche in forma implicita.
Né la formulazione di un'eccezione di compensazione può ritenersi formulata con riferimento alla richiesta di accertamento di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti, atteso che detta non debenza viene fatta derivare dalla nullità del contratto di mutuo e non da eccezione di estinzione per compensazione.
Neanche rileva la conclusione di cui al punto 4 dell'atto di opposizione ove si chiede “in via subordinata, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti degli importi che la banca potrà provare esserle dovuti all'esito del presente giudizio di opposizione”, atteso che trattasi di conclusione collegata alla contestazione operata nell'atto di opposizione del difetto di prova del credito azionato dalla banca e non ad una (non sollevata) eccezione di compensazione.
8.6. Va peraltro escluso che nella specie sia stato provato il dedotto collegamento negoziale. Si evidenzia che “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 2612/2025).
Nel caso di specie il Tribunale di Teramo, con specifica motivazione, congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni in base alle quali deve escludersi il collegamento negoziale tra i due contratti, tenuto conto di alcuni elementi ritenuti significativi, tra cui il tenore letterale del mutuo volto a fornire liquidità alle PMI a condizioni agevolate per attività di investimento e la mancata prova del fatto che il predetto fosse stato accesso per ripienare l'esposizione debitoria del c/c.
9. Vanno anche disattese le doglianze sopra sintetizzate al punto 4) del paragrafo 2.2. riproposte nell'ambito del quarto motivo di gravame.
9.1. Gli appellanti a lungo denunciano (con diffuso riferimento alla figura del mutuo di scopo)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa in quanto mutuo destinato a ripianare una passività fittizia, anche al fine di acquisire una illegittima causa di prelazione a beneficio della CP_5
Spiegano che in realtà alcuna liquidità aggiuntiva è stata concessa dalla banca, essendo stato l'erogato capitale utilizzato esclusivamente per l'estinzione di un debito in conto corrente di fatto inesistente.
Richiamano anche l'orientamento della Suprema Corte espresso nella pronuncia n.
26770/2019, secondo cui il contratto di scopo è affetto da nullità se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
Evidenziano che il chiesto finanziamento, lungi dall'avere natura di credito al consumo, ha avuto quale unico scopo quello di ripianare un debito di fatto inesistente. Rilevano che il giudice non ha tenuto conto che il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento risultava strutturato sulla base di “una capitalizzazione diversa da quella semplice (dunque strutturato mediante la capitalizzazione composta, che è per Legge illegittima), in quanto quest'ultima avrebbe prodotto un monte di interessi a carico della opponente di € 9.875,79 a fronte del totale interessi rilevabile dal piano di ammortamento pari a € 18.930,28, generando così una differenza a credito della stessa opponente pari ad
€ 9.054,49”.
9.2. Rileva la Corte che i rilievi svolti dagli appellanti in punto di nullità del mutuo debbono ritenersi infondati alla luce dei principi enunciati dalla , anche nella sua più Parte_5 autorevole composizione.
Con la recente pronuncia n. 5841/2025 la Suprema Corte a Sezioni Unite -dopo aver chiarito che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, atteso che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo e dopo avere evidenziato che il ripianamento delle passività costituisce una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata, sicché dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma- ha spiegato che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico (la Suprema Corte ha anche precisato che per il mutuo fondiario lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dell'obbligo di restituzione della somma erogata).
Ha infine chiarito che è anche da escludere “che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare i rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
La Suprema Corte ha in precedenza (ordinanza n. 15695/2024) precisato che il mutuo di scopo è ravvisabile solo ove contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo, diretto o indiretto, ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso, la clausola di destinazione incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. 9.3. Nella specie, ove il finanziamento è stato richiesto e concesso al dichiarato fine del consolidamento delle passività a breve termine, per un verso non è ravvisabile un mutuo di scopo in relazione al quale si possa disquisire in punto di deviazione dalla causa tipica del contratto, per altro verso alcuna deviazione si è concretamente realizzata rispetto alla finalità dichiarata dalla mutuataria.
9.4. Infondata si rivela anche la reiterata doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione composta connessa al piano di ammortamento alla francese.
Invero, sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
10. Il rigetto dell'appello nella parte relativa alle denunce di nullità del contratto di mutuo comporta l'assorbimento del motivo relativo alla nullità degli accessori contratti di garanzia.
11. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (atteso lo svolgimento di udienza di destinata alla trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria) ed alla fase decisoria (stante il mancato deposito di note relative alla precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito degli scritti conclusionali).
12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata che liquida in Controparte_1 complessivi € 6.734,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 518/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.07.2025, vertente
TRA in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
e Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_4
Emiliano D'Andrea e dall'Avv. Roberto Paolillo, con domicilio eletto presso e nello studio del primo in Teramo, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_1 la mandataria rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessia De Ambrosiis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona (AQ), il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 340/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
25.03.2024 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“In via preliminare
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della intervenuta CP_4
e della sua mandataria per omessa
[...] Controparte_2 allegazione del titolo legittimante la titolarità del credito e quindi ad agire per carenza di presupposti ex art. 1264 c.c.; dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
1 b) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e conseguente incapacità a stare in giudizio di in quanto la società mandataria Controparte_2 speciale non è iscritta all'elenco ex art. 106 TUB e neppure al nuovo elenco stabilito dal novellato art. 114.5 TUB, introdotto con D.lgs 116/2024.
Nel merito:
2) dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, contenute nel rapporto di conto corrente menzionato in atto, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attrice opponente importi non dovuti;
3) accertare e dichiarare che gli appellanti non sono debitori di alcuna somma nei confronti della o chi per essa, compensando le poste attive e passive del C/C n. Controparte_3
7709951 con quelle del mutuo chirografario n. 3799259;
4) Accertato e dichiarato che la convenuta durante i rapporti bancari intercorsi e CP_5 meglio specificati in premessa, in forza delle esplicitate, illegittime causali, ha applicato in danno degli opponenti voci di debito effettivamente non dovute per interessi debitori ultralegali, tassi d'interesse creditori in misura inferiore a quelli legali, commissione massimo scoperto e interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie, girocontazione illegittima delle competenze di conti anticipi sui conti ordinari, nonché ha variato in maniera unilaterale e illegittima le condizioni applicate ai rapporti, e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza, dichiarare che nulla devono gli opponenti in favore della o chi Controparte_3 per essa accertato l'ammontare di detti indebiti pagamenti in esito a espletanda CT. In ogni caso
5) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus prestata dagli esponenti in favore della Parte_2
[...] Parte_2
6) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3799259 del
16.03.2011, stipulato per ripianare il saldo debitore del conto corrente per cui è causa giacché basato quest'ultimo su clausole nulle, addebiti illegittimi con conseguente ripercussione dei vizi sul contratto di mutuo contemplante, tra l'altro, la capitalizzazione composta degli interessi;
7) Accertare l'esatto rapporto dare avere tra le parti, in particolare accertare e dichiarare che il saldo del C/C n. C/C 7709951 ammonta ad € 57.847,56, come accertato dal CP_3
CT, accertare e dichiarare che il residuo importo dovuto dalla banca o chi per essa (
[...]
) in favore del correntista ammonta ad € 24.245,81, come accertato dal CT Controparte_1 ed adottare le conseguenti statuizioni;
8) Condannare la soccombente al risarcimento dei danni nella misura che parrà di giustizia, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della 9) Parte_2
Condannare la convenuta e/o la in solido e/o Controparte_3 Controparte_1 alternativamente, alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Per l'appellata Controparte_1
“la e per essa la così come rappresentata, difesa Controparte_1 CP_6
e domiciliata, chiede e conclude,
Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis:
1. in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
3. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
4. nel merito, rigettare la declaratoria di difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria per i motivi Controparte_1 spiegati in premessa;
5. nel merito, rigettare totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e per l'effetto, confermare la sentenza n. 340/2024, pubblicata il 25.03.2024, emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, per i motivi spiegati in premessa;
6. sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le pretese domande di nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, per i motivi spiegati in premessa;
7. sempre nel merito, rigettare tutte, nessuna esclusa, le domande proposte nel primo grado del giudizio da parte dell'odierno appellante e pedissequamente riproposte nel presente giudizio, per i motivi spiegati in premessa;
8. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 1081/2017 –promosso dagli odierni appellanti contro la con atto di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_3
(richiesto dalla banca in relazione al mutuo chirografario n. 3799259 del 16.03.2011) del quale avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta ed era intervenuta la il Tribunale di Teramo così statuiva: “- rigetta Controparte_1
l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c. - condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_3 ed che si liquidano in euro 4.711,00 per compensi
[...] Controparte_1 professionali in ordine alla fase introduttiva ed istruttoria, ed in euro 1.453,00 per quella decisoria, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CT liquidate come da separato decreto”.
1.1. Il Giudice dava preliminarmente atto che gli opponenti -–premesso che la
[...] aveva stipulato, in data 16.03.2011, con la il mutuo Parte_2 Controparte_3 chirografario impresa a tasso variabile n. 379959 per l'importo di € 50.000,00, garantito dalle fideiussioni prestate da , e - avevano Parte_1 Parte_3 Parte_4 proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 75/2017 di Euro 33.300,30, oltre spese di procedura e accessori richiesto ed ottenuto dalla sulla base del predetto CP_5 contratto di finanziamento.
Spiegava che a sostegno dell'opposizione gli opponenti avevano fatto riferimento all'ulteriore rapporto bancario di c/c n. 7709951 intestato alla società mutuataria e, richiamando una consulenza tecnica di parte, avevano rappresentato che i due rapporti giuridici erano legati da un collegamento negoziale, avendo la Banca indotto la Società a sottoscrivere il prestito al fine di ripianare una ingente esposizione debitoria, in realtà insussistente atteso che, sulla base dei calcoli operati dal CTP, al momento della chiusura del conto sussisteva un credito della correntista di € 50.222,19, sicché il mutuo era nullo per illiceità della causa.
Rilevava in particolare che gli opponenti avevano sostenuto la condotta illegittima della
Banca nell'applicare, nell'ambito del rapporto di c/c, interessi usurari, CMS nulle, spese non contrattualmente previste, capitalizzazione illegittima degli interessi.
Aggiungeva che gli opponenti, sulla base della dedotta nullità del contratto garantito, avevano sostenuto la nullità dei rapporti di fideiussione per mancanza di causa.
Dava anche atto che gli opponenti avevano eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito intervenuta nelle more del giudizio quale Controparte_1 cessionaria del credito, per mancata dimostrazione della titolarità in capo alla stessa del credito azionato, originariamente vantato dalla mutuante Controparte_3
1.2 Dava ancora atto che nell'ambito del giudizio di era costituita la e Controparte_3 successivamente era intervenuta la quale cessionaria del credito, Controparte_1 rilevando: - che in sede monitoria era stato azionato il solo credito derivante dal contratto di mutuo, sottoscritto dalla società al fine di acquisire maggiore liquidità a condizioni agevolate, sicché il rapporto di conto corrente indicato dagli opponenti non aveva nulla in comune con il titolo su cui era basato il ricorso monitorio;
- che la somma indicata a credito della correntista nella consulenza di parte allegata dagli opponenti era basata sull'erroneo presupposto che la quantificazione delle poste dare - avere dovesse partire dal saldo zero e non dall'ultimo estratto conto disponibile, come invece previsto in caso di richiesta di ricalcolo da parte del correntista;
- che gli stessi opponenti non avevano formulato alcuna eccezione di compensazione tra gli importi oggetto di finanziamento e il saldo del conto corrente, comunque non applicabile al caso di specie trattandosi di due rapporti contrattuali distinti;
- che generiche ed infondate si rivelavano le doglianze concernenti l'usura,
l'anatocismo, l'indicazione del Taeg, i criteri di determinazione degli interessi, le CMS,
l'utilizzo del parametro Euribor;
- che comunque risultavano prescritte le pretese relative a rimesse solutorie azionate sino al 20.03.2007; - che le garanzie fideiussorie, corredate dalla clausola a prima richiesta, avevano natura autonoma e non accessoria.
1.3. Ciò detto il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
(rectius difetto di titolarità del credito in capo a) quale cessionaria Controparte_1 del credito azionato in sede monitoria dalla Controparte_3 A tale ultimo riguardo rilevava che la pubblicazione dell'estratto della cessione pubblicato nella G.U. risultava idonea a dimostrare che la cessione era comprensiva del credito originariamente vantato nei confronti della società e dei coobbligati, essendo l'avviso di cessione provvisto dell'indicazione specifica dei crediti inclusi o esclusi dalla cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. L.gs 385/1993 con cui aveva ceduto pro Controparte_3 soluto a tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori Controparte_1
e spese elencati nel contratto di cessione) indicati in apposito documento allegato alla cessione.
1.4. Ciò detto riteneva che, con riferimento al contratto di mutuo, non potesse ravvisarsi alcuna nullità per causa illecita non risultando fornita la prova che il contratto fosse in realtà destinato a ripianare una passività fittizia, in quanto l'asserito credito risultante dalla consulenza di parte allegata dagli opponenti perveniva ad un risultato ingannevole partendo erroneamente dal saldo zero del c/c n. 7709951.
Riteneva invero che, avendo gli opponenti introdotto il nuovo tema relativo al contratto di conto corrente, senza comunque proporre alcuna riconvenzionale o eccezione di compensazione, gravasse sugli stessi l'onere probatorio circa la concatenazione degli estratti conto, non potendosi avvalere dell'azzeramento del saldo a fronte dell'assenza di una integrale produzione documentale contabile.
1.5. Riteneva in definitiva che dal tenore letterale del contratto di mutuo emergeva la finalizzazione dello stesso al finanziamento di attività di investimento in quanto contenente agevolazioni per l'accesso alla liquidità per le PMI, in assenza di ulteriori elementi a sostegno della asserita causa illecita del negozio.
1.6. Ciò detto, rilevando l'estraneità al mutuo oggetto di causa del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio dagli opponenti, osservava come l'eccezione di compensazione sollevata non potesse trovare accoglimento stante il mancato collegamento negoziale tra i due contratti e l'illiquidità del credito opposto in compensazione, puntualmente contestato dalla
CP_5
1.7 Spiegava ad ogni modo che, relativamente al contratto di mutuo, gli opponenti non avevano sviluppato autonome censure, ma che, ad ogni modo, dalla lettura del documento si evinceva la chiara indicazione del TAE e del TAEG, nonché l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, che si rivelava del tutto lecito, non integrando, come chiarito dalla giurisprudenza, un fenomeno di anatocismo.
1.8. Quanto, infine, alla invocata inoperatività delle fideiussioni prestate dagli attori persone fisiche, rilevava come il rigetto della domanda di declaratoria di nullità del rapporto principale comportasse, inevitabilmente, anche il rigetto delle domande relative alla nullità dei rapporti ad esso accessori.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. Gli appellanti hanno in primo luogo rappresentato: - che avevano richiesto, in assenza di formule sacramentali, il ricalcolo del corretto saldo tra le parti, con compensazione delle poste attive con le eventuali poste passive ex art. 1853 c.c. tra i due contratti di mutuo e di c/c; - che la CT espletata in giudizio aveva evidenziato, con riferimento al conto corrente n. 7709951, un saldo a credito del correntista pari a € 17.194,59, con una differenza in favore del cliente pari a € 21.123,54, nell'ipotesi di saldo iniziale pari a quello risultante dal primo estratto conto disponibile (€ 57.847,56 a debito della correntista), con una differenza a favore del cliente pari a € 61.776,51, nell'ipotesi di azzeramento del saldo iniziale;
- che l'importo delle rimesse solutorie, in entrambi i casi, risultava pari ad € 500,00, da detrarre da ciascuno degli importi suindicati in caso di prescrizione;
- che al finanziamento chirografario non risultava applicata, come da piano di ammortamento allegato, una capitalizzazione semplice (che avrebbe prodotto un monte interessi a carico del cliente di €
9.875,79 a fronte del totale interessi applicati dalla per € 18.930,28, con una CP_5 differenza di € 9.054,49); - che, accertati gli importi residui del mutuo come pari ad €
24.245,81 (detratti dall'importo ingiunto di € 33.300,30 gli interessi indebitamente applicati dalla banca per € 9.054,49) e il saldo del c/c partendo dal saldo zero in € 57.847,56 in favore della correntista, residuava un saldo finale a credito della correntista, all'esito della compensazione automatica ex art. 1853 c.c. tra le passività del mutuo e l'attivo del conto di
€ 33.601,75; - che anche non applicando la rettifica del saldo mutuo per effetto della capitalizzazione composta degli interessi, detraendo dall'attivo il credito residuo della banca derivante dal mutuo, si giungeva all'importo di € 24.547,26 a credito della correntista.
2.2. Ciò detto hanno formulato plurime censure che possono essere riassunte nel modo che segue: 1) Erronea applicazione dei principi in materia di prova della cessione dei crediti e legittimazione attiva e passiva del cessionario dei crediti in blocco;
2) Erronea applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio in ambito bancario nelle situazioni di banca attrice o agente in monitorio, conseguente all'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice;
3) Erronea decisione in punto di eccezione di compensazione sollevata dagli opponenti in primo grado in violazione dell'art.1853 c.c.; 4) Erronea decisione in punto di rigetto della domanda di nullità del mutuo per illiceità della causa e per mancato rilievo de vizi connessi applicazione di un regime di capitalizzazione diversa da quella semplice;
5) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità delle fideiussioni quale conseguenza della nullità dell'obbligazione principale.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato Controparte_1 il gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., perché manifestatamente infondato.
Ha anche eccepito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione ed ha ad ogni modo invocato il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.12.2024, svolta in relazione all'udienza (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte) del
17.12.2024, questo Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza avanzata dagli appellanti ex art. 283 c.p.c.; ha quindi rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025, c.p.c.,
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sola parte appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma
Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Vanno subito disattese le doglianze sopra riassunte al punto 1) del paragrafo 2.2.
6.1. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto l'idoneità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. L.gs. 01.09.1993, n. 91 del 03.08.2019 tra la e la Controparte_3
a dimostrare l'avvenuta cessione del credito in mancanza della Controparte_1 produzione del contratto di cessione dei crediti munito dell'allegato contenente indicazione dei crediti ceduti.
6.2. Si premette che parte appellata ha prodotto nel primo grado di giudizio copia della
Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n. 91 del 03.08.2019) contenente l'avviso cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del D. L.gs. 01.09.1993, da alla Controparte_3 CP_1
con cui la cessionaria ha reso noto che mediante contratto di cessione stipulato
[...] in data 19.07.2019 ha ceduto, con effetti a decorrere dalla data della Controparte_3 stipula, in favore di “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di Controparte_1 mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo
7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Sul seguente sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili i dati indicativi dei
Crediti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
A fronte dell'intervento operato dalla cessionaria nell'ottobre 2019 gli opponenti non hanno formulato alcuna contestazione in ordine al fatto dell'intervenuta cessione, né in ordine all'inclusione nella stessa del credito azionato in via monitoria dalla in Controparte_3 nessuna nelle numerose udienze che hanno preceduto l'udienza di P.C., né vi hanno provveduto in sede di precisazione delle conclusioni operata in data 11.01.2023.
Solo in sede di memoria conclusionale depositata in data 8.02.2023 hanno provveduto ad effettuare la prima contestazione, che pertanto si rivela tardiva.
In allegato alla comparsa conclusionale di replica la intervenuta ha prodotto la lista dei crediti ceduti, come rinvenuta sul sito internet indicato nella G.U. e sopra riprodotto, in cui risulta indicato il numero di Debtor NDG e ID del credito ceduto, riconducibile a ciascuna posizione debitoria oggetto di cessione.
6.3. Ciò premesso si rileva che la Suprema Corte (Cass. 22548/2018) ha chiarito che
“nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione
o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (v. Cass.Sez.1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., è dunque estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”.
Tuttavia ancor più recentemente la Suprema Corte è tornata sull'argomento (Vedi Cass.
15884/2019, i cui principi sono stati richiamati e ribaditi da Cass. 5617/2020) fornendo una serie di precisazioni, in particolare ha affermato “La disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene – in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente” … “in definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste”…. “la norma del comma 2 dell'art. 58
TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”…”d'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua
«minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”…”È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”…”va comunque osservato
- con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante”…” che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che – qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.
La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha affermato che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
La Suprema Corte ha tuttavia anche precisato che “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”
(Cass. n. 17944/2023).
6.4. Il Collegio, ribadito che ai fini della prova della cessione di un credito non è di regola necessaria la forma scritta, rileva che la prova dell'avvenuta cessione può desumersi, oltre che dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, anche dalla condotta processuale della cedente (che conferma il fatto della cessione dedotta dall'interveniente), la quale a seguito dell'intervento della (operato in forza della Controparte_1 rappresentata cessione in blocco dei crediti da parte della non ha affatto Controparte_3 contestato quanto allegato dalla interveniente, ma l'ha anzi di fatto confermato omettendo da quel momento in poi di svolgere ulteriore attività difensiva (peraltro anche nel presente grado è rimasta contumace).
Detta condotta manifesta altresì che il credito azionato in sede monitoria era ricompreso nella cessione in blocco operata nei confronti della dovendo ad ogni modo Controparte_1 rilevarsi, quanto a quest'ultimo aspetto, che la parte cessionaria non si è limitata a produrre solo l'anzidetto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in cui risultano indicati per categorie i crediti oggetto della cessione in blocco con le relative caratteristiche, sì da poter individuare i crediti ceduti (compreso quello per cui è causa), avendo anche prodotto l'elenco dei crediti di cui all'anzidetta cessione in blocco, tra cui è rinvenibile quello oggetto di causa a mezzo del sopra riportato numero identificativo.
7. Infondate si rivelano inoltre le doglianze sopra sintetizzate al punto 2) del paragrafo 2.2., doglianze che, ad ogni modo debbono ritenersi assorbite alla luce di quanto appresso si dirà in sede di esame e rigetto delle doglianze di cui al punto 3) del paragrafo 2.3.
7.1. Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, con riferimento al rapporto di conto corrente, dapprima ha ammesso la CT e poi ne ha disatteso le risultanze, ritenendo l'estraneità del contratto di conto corrente alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e precisando che, stante la modifica del thema decidendum da parte degli opponenti, sarebbe stato onere degli stessi produrre integralmente gli estratti conto relativi al predetto rapporto, non potendosi avvalere dell'azzeramento del saldo.
Rappresentano che, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la avrebbe CP_5 dovuto conservare e produrre gli estratti conto completi gravando su di essa l'onere probatorio, pena la revoca del decreto ingiuntivo o l'azzeramento del saldo.
Ritengono pertanto che sia corretta la ricostruzione del saldo di conto corrente operata dal
CT (quantificata in € 57.487,56) con una differenza a favore del cliente di € 61.776,51 nell'ipotesi di saldo iniziale pari a zero.
7.2. Il Collegio rileva che, secondo il costante orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, alle controversie tra banca e correntista, qualora il secondo contesti il saldo e chieda di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio ed ottenere dalla banca il pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida “causa debendi” sia quello dei versamenti effettuati (vedi tra le altre Cass.
30822/2018; Cass. 33009/2019; Cass.7895/2020) essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e, per altro verso, della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione completa degli estratti conto.
7.3. Non pertinente si rivela il richiamo dell'opponente alle pronunce della Suprema Corte che prevedono l'azzeramento del saldo iniziale nell'ipotesi in cui si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto e si verta in ipotesi di contrapposte domande da parte della banca e del correntista (vedi al riguardo, da ultimo, Cass. 11735/2024) entrambe basate sul rapporto di conto corrente.
Invero nella specie il credito azionato dalla banca in via monitoria trae titolo dal contratto di mutuo, sicché la creditrice ha correttamente offerto la prova del credito attraverso la produzione del contratto di finanziamento e degli allegati, nonché attraverso l'allegazione dell'inadempimento della mutuataria al pagamento delle rate specificamente indicate, mentre sarebbe stato onere della mutuataria allegare e dimostrare di aver corrisposto importi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'istituto mutuante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, sono stati invece gli opponenti che, ampliando il thema decidendum, hanno dedotto in giudizio un credito della correntista rinveniente da addebiti illegittimi operati sul rapporto di conto corrente (c/c n. 7709951) sicché avrebbero dovuto produrre gli estratti conto integrali, non potendosi, a fronte della produzione carente di tali documenti, avvalere del criterio dell'azzeramento del saldo.
7.4. Ne consegue che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 22290 del
2023, Cass. n. 30822 del 2018 - in motivazione -, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 23852 del 2020), nel caso di incompletezza degli estratti conto il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito negativo del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti (Corte di Appello di L'Aquila, n. 81/2024 pubbl. il 16/01/2024).
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”. (Cassazione civile sez. I, 27/12/2022,
n.37800).
7.5. Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non può dunque considerarsi quale dato di partenza per procedere al ricalcolo del saldo finale del conto corrente il “saldo zero” come richiesto dall'appellante.
8. Infondate, come sopra anticipato, si rivelano le doglianze sopra riassunte al punto 3) del paragrafo 2.2.
8.1. Gli appellanti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1853 c.c. avendo il primo giudice escluso che operasse nella specie la compensazione di quanto dovuto in ragione del contratto di mutuo n. 3799102 con il credito della correntista maturato a fronte degli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul rapporto di conto corrente n. 7709951, che porterebbe ad un importo residuo in favore della correntista pari ad € 24.245,81.
Sostengono inoltre che ricorrerebbero i presupposti per la compensazione giudiziale delle somme, rivestendo il controcredito il carattere della esigibilità, certezza e liquidità, essendo i due contratti frutto della medesima operazione economica dando luogo ad un collegamento negoziale.
8.2. Il Collegio –preliminarmente ribadito che il credito della correntista relativamente agli addebiti illegittimamente operati sul conto corrente non potrebbe essere quantificato sulla scorta del ricalcolo operato dal CT mediante azzeramento del saldo, ma del ricalcolo operato partendo dal primo estratto conto disponibile a debito della correntista- rileva che correttamente il primo giudice ha escluso l'operatività della compensazione (tra il credito della correntista rinveniente dal predetto rapporto di c/c ed il credito azionato dalla banca).
8.3. Giova in primo luogo evidenziare, quanto alla asserita sussistenza dei presupposti per l'operatività della compensazione prevista dall'art. 1853 c.c., che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che l'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formulate sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. 17914/2019).
Nella specie non risulta invocato l'effetto estintivo previsto dall'art. 1853 c.c. atteso che, da un attento esame del corposo atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli attuali appellanti, emerge che il credito della correntista per i denunciati (in sede di opposizione) addebiti illegittimi operati dalla banca in corso di rapporto è stato addotto non quale fatto estintivo (per effetto di compensazione) del controcredito basato sul contratto di mutuo, azionato in via monitoria dalla banca, ma quale fatto rilevante atto a dimostrare l'inesistenza di passività sul conto corrente alla data della stipula del mutuo e la conseguente nullità del rapporto di mutuo in quanto diretto a ripianare passività inesistenti.
8.4. Dirimente, tuttavia, al fine di escludere l'applicabilità della compensazione ex art. 1853
c.c., è il rilievo che il c/c n.7709951 è stato chiuso nel 2012.
Invero la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare “nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (Cass. n. 34424/2023).
8.5. Per il resto si rileva che neanche possono trovare applicazione diverse forme di compensazione posto che alcuna domanda riconvenzionale (volta alla ripetizione dell'indebito) è stata avanzata dagli opponenti e che essi neanche hanno chiesto la compensazione tra il credito della correntista ed il credito della banca.
Al riguardo -richiamato quanto sopra esposto al paragrafo 8.3. in ordine alle ragioni poste alla base della deduzione dell'esistenza di una posizione creditoria (e non debitoria) della correntista relativamente al rapporto di conto corrente chiuso nel 2012 (quelle, cioè di sostenere la nullità del contratto di mutuo asseritamente stipulato per ripianare una posizione debitoria in realtà insussistente)- si rileva che alcuna eccezione di compensazione può ritenersi formulata, neanche in forma implicita.
Né la formulazione di un'eccezione di compensazione può ritenersi formulata con riferimento alla richiesta di accertamento di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti, atteso che detta non debenza viene fatta derivare dalla nullità del contratto di mutuo e non da eccezione di estinzione per compensazione.
Neanche rileva la conclusione di cui al punto 4 dell'atto di opposizione ove si chiede “in via subordinata, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nei limiti degli importi che la banca potrà provare esserle dovuti all'esito del presente giudizio di opposizione”, atteso che trattasi di conclusione collegata alla contestazione operata nell'atto di opposizione del difetto di prova del credito azionato dalla banca e non ad una (non sollevata) eccezione di compensazione.
8.6. Va peraltro escluso che nella specie sia stato provato il dedotto collegamento negoziale. Si evidenzia che “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 2612/2025).
Nel caso di specie il Tribunale di Teramo, con specifica motivazione, congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni in base alle quali deve escludersi il collegamento negoziale tra i due contratti, tenuto conto di alcuni elementi ritenuti significativi, tra cui il tenore letterale del mutuo volto a fornire liquidità alle PMI a condizioni agevolate per attività di investimento e la mancata prova del fatto che il predetto fosse stato accesso per ripienare l'esposizione debitoria del c/c.
9. Vanno anche disattese le doglianze sopra sintetizzate al punto 4) del paragrafo 2.2. riproposte nell'ambito del quarto motivo di gravame.
9.1. Gli appellanti a lungo denunciano (con diffuso riferimento alla figura del mutuo di scopo)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa in quanto mutuo destinato a ripianare una passività fittizia, anche al fine di acquisire una illegittima causa di prelazione a beneficio della CP_5
Spiegano che in realtà alcuna liquidità aggiuntiva è stata concessa dalla banca, essendo stato l'erogato capitale utilizzato esclusivamente per l'estinzione di un debito in conto corrente di fatto inesistente.
Richiamano anche l'orientamento della Suprema Corte espresso nella pronuncia n.
26770/2019, secondo cui il contratto di scopo è affetto da nullità se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
Evidenziano che il chiesto finanziamento, lungi dall'avere natura di credito al consumo, ha avuto quale unico scopo quello di ripianare un debito di fatto inesistente. Rilevano che il giudice non ha tenuto conto che il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento risultava strutturato sulla base di “una capitalizzazione diversa da quella semplice (dunque strutturato mediante la capitalizzazione composta, che è per Legge illegittima), in quanto quest'ultima avrebbe prodotto un monte di interessi a carico della opponente di € 9.875,79 a fronte del totale interessi rilevabile dal piano di ammortamento pari a € 18.930,28, generando così una differenza a credito della stessa opponente pari ad
€ 9.054,49”.
9.2. Rileva la Corte che i rilievi svolti dagli appellanti in punto di nullità del mutuo debbono ritenersi infondati alla luce dei principi enunciati dalla , anche nella sua più Parte_5 autorevole composizione.
Con la recente pronuncia n. 5841/2025 la Suprema Corte a Sezioni Unite -dopo aver chiarito che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, atteso che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo e dopo avere evidenziato che il ripianamento delle passività costituisce una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata, sicché dimostra che il mutuatario abbia potuto disporre della somma- ha spiegato che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico (la Suprema Corte ha anche precisato che per il mutuo fondiario lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria e dell'obbligo di restituzione della somma erogata).
Ha infine chiarito che è anche da escludere “che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare i rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
La Suprema Corte ha in precedenza (ordinanza n. 15695/2024) precisato che il mutuo di scopo è ravvisabile solo ove contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo, diretto o indiretto, ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso, la clausola di destinazione incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. 9.3. Nella specie, ove il finanziamento è stato richiesto e concesso al dichiarato fine del consolidamento delle passività a breve termine, per un verso non è ravvisabile un mutuo di scopo in relazione al quale si possa disquisire in punto di deviazione dalla causa tipica del contratto, per altro verso alcuna deviazione si è concretamente realizzata rispetto alla finalità dichiarata dalla mutuataria.
9.4. Infondata si rivela anche la reiterata doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione composta connessa al piano di ammortamento alla francese.
Invero, sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
10. Il rigetto dell'appello nella parte relativa alle denunce di nullità del contratto di mutuo comporta l'assorbimento del motivo relativo alla nullità degli accessori contratti di garanzia.
11. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (atteso lo svolgimento di udienza di destinata alla trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria) ed alla fase decisoria (stante il mancato deposito di note relative alla precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito degli scritti conclusionali).
12. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata che liquida in Controparte_1 complessivi € 6.734,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)