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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 207/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2024, da: signora (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato AR LO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bresseo di Teolo alla Piazza del Mercato 22
APPELLANTE nei confronti di: signora (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avvocato Giuseppe ST EN, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Gela alla Via Parioli 7
APPELLATA signor (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avvocato Velia Quintessenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Capizzi alla Via Roma 155
APPELLATO signora (c.f. ) con gli Controparte_2 C.F._4
Avvocati Loreto Masci ed Alfredo Masci
APPELLATA
signori (c.f. e Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. C.F._6
APPELLATI CONTUMACI signore (c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
) e (c.f. C.F._8 Controparte_7 C.F._9
APPELLATE CONTUMACI signor (c.f. ) Controparte_8 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al numero 217/2024 del Ruolo Generale della Corte promossa, con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2024, da: signora (c.f. ) rappresentata Controparte_2 C.F._4
e difesa dagli Avvocati Loreto Masci ed Alfredo Masci, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova alla Via Berchet 17
APPELLANTE nei confronti di: signori (c.f. e Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. C.F._6
APPELLATI CONTUMACI signore (c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
) e (c.f. C.F._8 Controparte_7 C.F._9
APPELLATE CONTUMACI signor (c.f. ) Controparte_8 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE signora (c.f. ) con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR LO,
APPELLATA
signora (c.f. ) con l'Avvocato Giuseppe Parte_2 C.F._2
ST EN
APPELLATA signor (c.f. ) con l'Avvocato Velia CP_1 C.F._3
Quintessenza
APPELLATO
aventi entrambe ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 81/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 12 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 81/2024 resa dal Tribunale di Padova e conseguentemente e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, così pronunciare:
- nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate dagli appellati e in quanto infondate in fatto e in Parte_2 CP_1
diritto e, segnatamente, rigettarsi le domande formulate dagli appellati di risoluzione del contratto di compravendita del notaio Persona_1
del 2.3.2010, n. 258.871 rep., n. 35.307 racc., con cui ha Parte_1
venduto a e per quote indivise di ½ ciascuno, Parte_2 CP_1
l'immobile sito al piano terra del fabbricato ubicato a Selvazzano Dentro
(PD) in via Misurina n. 1, con conseguente rigetto di ogni altra domanda correlata, presupposta e dipendente, ivi compresa la domanda di restituzione del prezzo pagato e di risarcimento del danno;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuto, in tutto o in parte, il fondamento delle domande degli appellati e ridursi la pretesa a carico dell'appellante alla Parte_2 CP_1
misura di giustizia, in relazione ai titoli di effettiva responsabilità della stessa, con rigetto di ogni altra pretesa eccessiva ed estranea alla responsabilità dell'appellante.
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande degli appellati e Parte_2 CP_1
condannarsi gli appellati, terzi chiamati nel giudizio di primo grado,
[...]
, e , in solido o in relazione CP_8 Controparte_3 Controparte_4
ciascuno al rispettivo titolo e grado di responsabilità, a manlevare totalmente e tenere indenne l'appellante da ogni onere o somma, che questa fosse costretta a pagare alla signora e al sig. per Parte_2 CP_1
effetto dell'emananda sentenza e comunque condannarsi gli appellati, terzi chiamati nel giudizio di primo grado, , e Controparte_8 Controparte_3
, in solido o in relazione ciascuno al rispettivo titolo e Controparte_4 grado di responsabilità, in via di regresso a rimborsare all'appellante
[...]
ogni onere o somma, che questa fosse costretta a pagare alla Parte_1
signora e al sig. per effetto dell'emananda Parte_2 CP_1
sentenza;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande degli appellati Parte_2
e condannarsi il sig. a rimborsare CP_1 Controparte_8
all'appellante la somma di euro 70.000,00 pagata a titolo Parte_1
di corrispettivo del'atto di compravendita del 25.10.2007 ai rogiti del notaio rep. n. 61.439 e racc. n. 14.958, oltre agli interessi legali Persona_2
dalla data della vendita al saldo;
e inoltre condannarsi i signori CP_3
e a rimborsare all'appellante la
[...] Controparte_4 Parte_1
somma di euro 29.438,00 pagata a titolo di corrispettivo dell'atto di compravendita del 26.06.1995 ai rogiti del notaio di Persona_3
Padova rep. n. 61.917 e racc. n. 13, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della vendita al saldo;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità per i fatti di causa a carico dell'appellante, accertata la natura e il grado di tale responsabilità, contenersi l'eventuale condanna all'entità della responsabilità accertata, condannando gli appellati terzi chiamati, , Controparte_8 Controparte_3
e , in solido o in relazione ciascuno al rispettivo titolo e Controparte_4
grado di responsabilità, in via di regresso, a tenere indenne l'appellante dagli oneri e dalle somme, che questa fosse costretta a pagare alla signora e al sig. per effetto dell'emananda sentenza;
Parte_2 CP_1 - in ogni caso: condannarsi gli appellati e alla Parte_2 CP_1
restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme che Parte_1
dovessero essere pagate in esecuzione della sentenza, nella misura in cui essa sia provvisoriamente esecutiva, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- In via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado, che così si precisano: prova per interrogatorio formale dell'appellata e, all'esito, prova per testi sulle seguenti Parte_2
circostanze:
1) “E' vero che i signori e hanno incaricato il Parte_2 Persona_4
notaio di Padova della predisposizione del contratto di Persona_1
compravendita intercorsa con la signora e attuata con atto Parte_1
pubblico ai rogiti del notaio in data 2 marzo 2010 rep. Persona_1
n. 258871 e racc. n. 35.307, che si esibisce in copia?”;
2) “E' vero che il notaio ha richiesto ai signori Persona_1 [...]
e la consegna della documentazione catastale e Pt_2 Persona_4
urbanistico-edilizia funzionale alla stipulazione del contratto di compravendita di cui era stato incaricato dagli stessi?”;
3) “E' vero che il geom. ha consegnato al notaio Controparte_9 [...]
la documentazione catastale e urbanistico-edilizia funzionale alla Per_1
stipulazione del contratto di compravendita per conto dei signori
[...]
e ”. Pt_2 Persona_4
Si indica come testimone su tutti i capitoli il notaio dott.
[...]
domiciliato in Padova. Per_1
Di parte appellante Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e contestazione, confermata la contumacia di Controparte_3 [...]
CP_4 CP_5 Controparte_7 Controparte_6 CP_8
, come già dichiarata nella causa n. 217/2024 R.G. con ordinanza
[...]
dello 01/07/2024 della Dott.ssa Rita Rigoni:
Quanto alle domande di e proposte solo in sede Parte_2 CP_1
di appello
In via preliminare
- Dichiararsi inammissibili nei confronti dell'appellante/appellata in quanto nuove e tardive, le domande formulate Controparte_2
da e , con la condanna degli stessi alla rifusione Parte_2 CP_1
delle spese e competenze di giudizio.
Nel merito
- Rigettarsi in ogni caso le domande di e nei Parte_2 CP_1
confronti della sig.ra in quanto infondate, con la Controparte_2
condanna dei medesimi a rifonderle le spese e competenze del giudizio.
Quanto alle domande di primo grado di e Controparte_3 CP_4
[...]
In via preliminare
- In accoglimento del gravame e dunque in riforma della appellata sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Padova, dichiararsi inammissibili e comunque prescritte tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado da e nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 CP_2
.
[...]
Nel merito - In riforma della sentenza appellata n. 81/2024 (capi 5,11,12,13 del dispositivo), respingersi le domande di e Controparte_3 CP_4
nei confronti di perché infondate in fatto ed
[...] Controparte_2
in diritto;
- Condannarsi i predetti appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle domande di primo grado di , e CP_5 Controparte_6
Controparte_7
Nel merito
- In riforma del capo 12 del dispositivo della succitata sentenza, revocarsi la statuizione di condanna dell'appellante, attesa la grave responsabilità professionale del de cuius c.t.u. Ing. come dedotta nei Controparte_10
motivi di appello;
- Condannarsi gli stessi appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alla solidarietà nel pagamento delle competenze del c.t.u. Geom.
. Parte_3
- In riforma del capo 13 dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra non è tenuta a pagare, nemmeno in via Controparte_2
solidale, le competenze del c.t.u. del giudizio di primo grado Geom.
. Controparte_11
Di parte appellata Parte_2
Previa dichiarazione di contumacia degli appellati , Controparte_8 [...]
, , (n.q.), (n.q.) CP_3 Controparte_4 CP_12 Controparte_6
e (nq), ritualmente citati e non costituitisi in giudizio, Controparte_7 rigettare gli appelli promossi da e Controparte_2 Parte_1
poiché radicalmente infondati sia in fatto sia in diritto, oltrechè inammissibili.
Con il favore delle spese ed onorario di giudizio da distrarre in favore dell'RA essendo l'appellata stata ammessa per questo Parte_2
procedimento al patrocinio a spese dello Stato.
Di parte appellata Bouras CP_1
Si riporta a quelle già rassegante in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, rigettando gli appelli promossi da e Parte_1
in quanto inammissibili e radicalmente infondati in Controparte_2
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020 la signora
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova la signora Pt_2 [...]
esponendo che, con atto pubblico del 2 marzo 2010, aveva da Parte_1
quella acquistato – unitamente al dal quale poi con CP_1
successivo rogito del 12 aprile 2016 aveva acquistato la quota di proprietà di quest'ultimo – una abitazione posta al piano terra d'un edificio sito nel comune di Selvazzano Dentro alla Via Misurina 1, allegando che nelle pattuizioni contrattuali la venditrice aveva espressamente dichiarato, indicandoli, il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della costruzione, ed aveva attestato che non erano intervenuti provvedimenti sanzionatori né erano intervenute modificazioni che necessitassero di preventivi permessi o licenze. Ha altresì dedotto l'attrice che allorquando, nell'anno 2016, aveva richiesto al Comune un certificato di idoneità dell'alloggio anzidetto se l'era visto rifiutare apprendendo, a seguito di formale accesso agli atti, che l'immobile acquistato era in effetti un garage e che uno dei titoli abilitativi dichiarati in atto era riferito a tutt'altro edificio, per la qual cosa aveva contestato alla venditrice la circostanza quale causa di nullità del contratto intimandole di risarcirle il danno.
Ha poi riferito che con ricorso al medesimo Tribunale di Padova del novembre 2019 aveva chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo in danno della venditrice ottenendone la concessione fino Parte_1
alla concorrenza della somma di € 155.000,00 e la fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di convalida.
Sulle premesse così sunteggiate ha dunque promosso la causa di merito chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di compravendita del 2 marzo
2010 con condanna della convenuta alla restituzione del Parte_1
prezzo pagato pari ad € 135.000,00 ed al risarcimento del danno indicandone l'ammontare in € 80.000,00; subordinatamente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto, configurandosi ipotesi di aliud pro alio, con la condanna alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del Parte_1 realizzato come appartamento per uso abitativo e che con tale destinazione d'uso era stato oggetto delle compravendite succedutesi nel precedente ventennio riportanti tutte le medesime dichiarazioni di regolarità edilizia ed urbanistica, e che in particolare il primo dei trasferimenti, intercorso con la procedura fallimentare che aveva coinvolto l'impresa costruttrice, aveva conferito piena legittimità alla commerciabilità dell'immobile essendo stato disposto con provvedimento giurisdizionale con l'aggiudicazione alla signora . Controparte_2
Ulteriormente la convenuta ha chiesto di essere autorizzata Parte_1
alla chiamata in causa del fratello (originariamente con lei Controparte_8
acquirente pro indiviso dell'immobile e poi venditore in suo favore della quota) e dei venditori signori e , per Controparte_3 Controparte_4
essere da tutti loro manlevata per il caso di soccombenza, avendo essi venditori reso le medesime dichiarazioni di regolarità nell'atto pubblico del
26 giugno 1995, intercorso tra i signori ed i germani CP_3 CP_4
, e nell'atto pubblico del 25 ottobre 2007, intercorso con il Parte_1 [...]
. CP_8
Con provvedimento del 19 novembre 2020 il Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione ed ha autorizzato le chiamate in causa come richieste dalla convenuta;
con successivo provvedimento del 1 dicembre 2020 il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dalla attrice alla chiesta chiamata in causa. Parte_2
Con atto notificato in data 15 dicembre 2020 la ha Parte_1
chiamato in causa i signori , e Controparte_8 Controparte_3 CP_4
.
[...] Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2021 il si è Controparte_8
costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda dell'attrice nonchè la carenza di legittimazione attiva di quella quanto alla quota dell'immobile trasferita all'altro acquirente per il caso di CP_1
soccombenza ha chiesto di essere manlevato dai suoi venditori CP_3
e .
[...] Controparte_4
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2021 si sono costituiti in giudizio i signori e eccependo, in rito, Controparte_3 Controparte_4
la nullità della costituzione in giudizio dell'attrice per essere stata da quella depositata una copia per immagine dell'atto di citazione notificato anziché secondo il formato prescritto per il processo civile telematico, ed il difetto di legittimazione attiva dell'attrice avendo quella dedotto in lite la nullità del rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intero immobile laddove l'acquisto era invece avvenuto in quota paritaria ed indivisa con l'altro acquirente Quanto al merito della pretesa loro rivolta hanno CP_1
eccepito l'infondatezza delle domande dell'attrice ed hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la signora , Controparte_2
che aveva venduto loro l'immobile, per ottenere da quella il rimborso di quanto fossero stati eventualmente condannati a pagare.
Con provvedimento del 26 febbraio 2021 il Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione ed ha autorizzato la chiamata in causa come richiesta dai signori e . CP_3 CP_4
Con atto notificato in data 18 marzo 2021 i signori e hanno CP_3 CP_4
chiamato in causa la signora . Controparte_2
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2021 si è costituita in giudizio la signora eccependo, in rito, l'inesistenza dell'atto di citazione CP_2
introduttivo in quanto era stata depositata, all'atto della costituzione in giudizio dell'attrice. una copia per immagine dell'atto di citazione notificato anziché lo stesso atto in formato digitale come prescritto dalle regole tecniche del processo civile telematico, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attrice tanto in riferimento alla domanda principale di nullità che a quella subordinata di risoluzione posto che con l'atto notarile in questione quella aveva acquistato il bene immobile in quota paritaria con il signor
CP_1
Quanto al merito delle domande dell'attrice ne ha eccepito l'infondatezza facendo rilevare l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui al quinto comma dell'articolo 40 della Legge numero 47/1985 essendo intervenuto il suo acquisto da un procedimento concorsuale, e comunque l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione;
quanto alla domanda rivoltale dai chiamanti in causa e ne ha eccepito l'infondatezza CP_3 CP_4
facendo rilevare l'anteriorità della stipulazione con quelli rispetto all'entrata in vigore dell richiamata Legge numero 47/1985.
Inoltre la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il CP_2
perito nominato dal Giudice delegato del Tribunale di Padova per la stima dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, ingegnere le cui Controparte_10
risultanze erano state recepite dall'ordinanza che aveva disposto la vendita del bene immobile e dal conseguente decreto di trasferimento, e per esso le sue eredi signore , e per CP_5 Controparte_6 Controparte_7
essere da costoro manlevata per il caso di accoglimento delle domande rivoltele. Con provvedimento reso all'udienza del 15 luglio 2021 il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del signor chiesta CP_1
dall'attrice in dipendenza delle difese svolte dalla convenuta e dai chiamati in causa in occasione della rispettiva loro costituzione in giudizio, nonché quella degli eredi dell'ingegnere chiesta dalla signora Controparte_10
. CP_2
Effettuate entrambe le chiamate in causa sono ritualmente intervenuti nel giudizio sia il signor che le eredi dell'ingegnere CP_1 [...]
CP_10
Il costituitosi con comparsa depositata in data 25 ottobre 2021, CP_1
quanto alle domande rivoltegli dalla sua chiamante in casa ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, chiedendone comunque il rigetto;
nel contempo ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della
[...]
chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero subordinatamente la Parte_1
risoluzione, del contratto intercorso con quella e la sua condanna alla restituzione del prezzo corrispostole oltre al risarcimento del danno.
Le eredi dell'ingegnere pur a ministero dei medesimi difensori, CP_6
si sono costituite in giudizio con distinte comparse, entrambe depositate in data 25 novembre 2021, contestando la sussistenza di qualsivoglia ipotizzata responsabilità a carico dell'ingegnere e facendo CP_6
rilevare la prescrizione di ogni domanda nei loro confronti;
le signore e hanno ulteriormente eccepito il loro Controparte_6 Controparte_7
difetto di legittimazione passiva non avendo accettato, neppur tacitamente,
l'eredità paterna ed essendo anzi allora prossima la formalizzazione della loro rinuncia. Concessi alle parti, e da queste usufruiti, i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, con l'ordinanza del 30 giugno 2022 il Tribunale ha rigettato tutte le richieste di prova dichiarativa formulate dalle parti ed ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di Padova ed al Comune di Selvazzano
Dentro la produzione in giudizio di documentazione riguardante l'immobile oggetto di causa, nonché ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere la stato giuridico, sia urbanistico che edilizio, dell'immobile oggetto di causa, nonché a verificare la sua destinazione e la categoria di accatastamento, nonché infine se lo stesso potesse essere oggetto di eventuale sanatoria.
All'esito del deposito della relazione del consulente il Tribunale ha rimesso la causa alla fase decisionale indi, decorsi i termini concessi alle parti per le attività di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, l'ha decisa con la sentenza del 12 gennaio 2024 così testualmente statuendo: “1) dichiara risolto il contratto di compravendita del notaio del Persona_1
2.3.2010, n. 258.871 Rep., n. 35.307 Racc., con cui ha Parte_1
venduto ad e per la quota indivisa di una metà CP_1 Parte_2
ciascuno l'immobile sito al piano terra di via Misurina n. 1, condannando
a restituire agli acquirenti € 67.500,00 ciascuno e a Parte_1
pagare a titolo di risarcimento del danno € 8.443,76 a ed € Parte_2
4.513,82 ad 2) dichiara risolto il contratto del notaio CP_1
del 12.4.2016, n.
2.959 del Repertorio, n.
2.255 Persona_5
Racc., con cui ha venduto a tutti i diritti allo CP_1 Parte_2
stesso spettanti pari alla quota indivisa di un mezzo del diritto di piena proprietà dell'immobile sito al piano terra di via Misurina n. 1, condannando a pagare a titolo di risarcimento del danno a CP_1
€ 8.010.17; 3) condanna a pagare a Parte_2 Controparte_8 [...]
€ 6.478,79 a titolo di risarcimento del danno;
4) condanna Parte_1
e in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 Controparte_4
e € 6.478,79 ciascuno a titolo di Parte_1 Controparte_8
risarcimento del danno;
5) condanna a pagare ad Controparte_2
e € 12.957,58 a titolo di risarcimento Controparte_3 Controparte_4
del danno;
6) rigetta ogni altra domanda;
7) condanna e Parte_1
in solido tra loro, a rifondere in favore dell'RA le spese CP_1
processuali che liquida in € 11.268,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni e prenotazioni a debito, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
8) condanna a rifondere ad Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
9) condanna
[...]
, e a rifondere a CP_8 Controparte_3 Controparte_4 [...]
le spese di lite, che liquida in € 812,16 per spese ed € 4.237,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ponendo il 50% delle spese in capo a e il restante 50% in Controparte_8
capo ad e in solido tra loro;
10) Controparte_3 Controparte_4
condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per Controparte_8
compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
11) condanna a rifondere ad e Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che liquida in € 759,00 per spese e in € Controparte_4
4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
12) condanna a rifondere a Controparte_2 [...]
, e le spese di lite, che liquida CP_5 Controparte_6 Controparte_7
complessivamente in € 8.055,66 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
13) pone le spese di ctu definitivamente
a carico di , , CP_1 Parte_1 Controparte_8 CP_3
e , in solido tra loro e
[...] Controparte_4 Controparte_2
in parti uguali.”
Con atto notificato in data 9 febbraio 2024 la signora ha Parte_1
interposto appello avverso quella decisione chiedendone l'integrale riforma mediante rigetto delle domande a lei rivolte e riproponendo l'istanza di prova per interpello e testimoni non ammessa dal Tribunale;
nel giudizio, incardinatosi innanzi a questa Corte con il numero 207/2024 del registro generale, si sono costituiti i soli appellati e instando per il Pt_2 CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Con provvedimento del 29 luglio 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia degli appellati e Controparte_8 Controparte_3
ed ha rilevato che l'atto di citazione in appello della Controparte_4
non era stato notificato agli altri litisconsorti del primo Parte_1
grado e Controparte_2 CP_5 Controparte_6 [...]
sicché ne ha ordinato la notificazione. CP_7
Avverso la decisione del Tribunale ha interposto appello anche la signora con atto di citazione notificato in data 10 febbraio Controparte_2
2024, chiedendone la riforma, e così incardinandosi il giudizio che ha assunto il numero 217/2024 del registro generale della Corte, nel quale si sono costituiti gli appellati e instando per il rigetto anche di Pt_2 CP_1 quell'impugnazione, mentre è stata dichiarata la contumacia degli appellati
, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , tutti regolarmente citati in giudizio.
[...] Parte_1
Con l'ordinanza collegiale del 2 luglio 2024 i due giudizi sono stati riuniti per la congiunta trattazione in ragione della identità del provvedimento impugnato.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto Parte_1
che il Tribunale avrebbe ravvisato nella vicenda in delibazione la sussistenza dell'aliud pro alio muovendo da una errata ricostruzione in fatto nonché valutando, altrettanto erroneamente, la risultanze di prova e, soprattutto, non tenendo conto del contegno processuale dell'attrice Pt_2
e del chiamato in causa e così dunque pervenendo al convincimento CP_1
della risolvibilità del contratto, stante il grave inadempimento di essa venditrice, con applicabilità del termine ordinario di prescrizione.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha dato particolare risalto alla circostanza secondo cui il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che l'immobile oggetto di causa non era mai stato effettivamente adibito ad uso di garage, ovvero ripostiglio e centrale termica, e che anzi, fin dalla costruzione dell'edificio del quale faceva parte, l'immobile era stato allestito e destinato ad uso abitativo sebbene il provvedimento concessorio rilasciato dal Comune avesse autorizzato la sola realizzazione di un locale di servizio, ciò trovando una spiegazione nella divergenza rilevata tra il contenuto delle tavole progettuali planimetriche e quelle prospettiche, laddove nelle prime risultava raffigurato al piano terra un locale garage ed invece nelle seconde sarebbe stato riconoscibile un appartamento ad uso abitativo in quanto dotato sia di finestre che di porte, caratteristiche di per sé incompatibili con la destinazione a locale di servizio, deducendo quindi l'appellante che da tale stato documentale era “ragionevole Parte_1
pensare” (così testualmente) che l'immobile fosse stato autorizzato come appartamento e che “… si siano verificate manchevolezze nel procedimento amministrativo di rilascio della licenza edilizia, o addirittura che si siano verificati smarrimenti di documenti che il c.t.u. non è dunque riuscito a reperire”, trovando conferma tale ricostruzione nel fatto che il Comune di
Selvazzano Dentro, per quella unità immobiliare, aveva regolarmente riscosso i tributi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla stregua di un'abitazione.
Sotto altro profilo l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva Parte_1
ulteriormente errato nel ravvisare nella vicenda in delibazione il configurarsi d'una vendita di aliud pro alio e ciò perché aveva omesso di considerare che non risultava alcuna diversità di genere merceologico e neppure erano risultati difetti tali da privare il bene della funzione naturale cui era destinato, tanto più che gli acquirenti e non avevano Pt_2 CP_1
mai rivolto alcuna contestazione al riguardo, sicché tenuto conto delle condizioni di fatto dell'immobile, tali fin dalla sua edificazione, lo stesso aveva “… tutte le qualità necessarie ad assolvere alla sua funzione economica e funzionale”.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni.
Milita contro la tesi d'appello la circostanza, emersa documentalmente dalla produzione ordinata al Comune di Selvazzano Dentro, per cui gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione non consentivano, nella zona ove si trovava l'immobile, la realizzazione d'una unità abitativa al piano terra, ulteriore rispetto alle unità abitative realizzate ai due piani superiori.
D'altro canto neppure è fondatamente sostenibile la tesi, in sé congetturale, secondo cui a fronte d'una discordante rappresentazione grafica delle tavole di progetto si sarebbero verificate “manchevolezze” nel procedimento di rilascio della concessione edilizia (invero suggestivamente quanto vagamente ipotizzate), ovvero sarebbero andati smarriti imprecisati documenti: vero è invece che il contenuto del provvedimento amministrativo di concessione edilizia è assolutamente inequivoco nel descrivere la costruzione autorizzata e, soprattutto, nell'indicare la destinazione attribuita a ciascuna unità immobiliare.
Ed ancora neppure è accoglibile l'assunto d'appello secondo cui l'utilizzo con destinazione abitativa dell'immobile, asseritamente protrattosi di fatto sin dalla sua realizzazione e con una sorta di acquiescenza da parte del avrebbe in definitiva legittimato la sua commerciabilità quale CP_13
abitazione in luogo di quella autorizzata di locale di servizio, in quanto il bene è rimasto pur sempre assoggettato al potere sanzionatorio dell'Ente comunale in ragione della originaria difformità, in sé non sanabile, scaturente dalla carenza del titolo abilitativo e dunque non legittimante la destinazione ad uso abitativo.
Sotto altro aspetto l'appellante ha censurato la pronuncia con Parte_1
riferimento al dichiarato suo inadempimento sostenendo che il Tribunale, anche in tal caso partendo da un'errata ricostruzione della vicenda processuale, lo avrebbe ravvisato nel fatto che essa venditrice pur potendo avere contezza dell'irregolarità edilizia dell'immobile ne aveva garantito, in occasione della stipulazione con gli acquirenti e la Pt_2 CP_1
conformità urbanistica ed edilizia.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha argomentato che il
Tribunale, nella sua valutazione, aveva del tutto omesso di considerare il contegno tenuto dagli acquirenti allorché costoro avevano affidato al notaio, da essi stessi prescelto, l'incarico di redigere l'atto pubblico, nonché consegnandogli tutta la documentazione urbanistica fatta predisporre da tale geometra su incarico della e facendosi altresì carico di CP_9 Pt_2
approntare l'attestato di prestazione energetica, così di fatto esonerando la venditrice da ogni obbligo a lei incombente, il che, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che, per espressa volontà delle parti contraenti, essa acquirente aveva “…semplicemente sottoscritto un contenuto negoziale predisposto dal notaio mandatario della acquirente”.
Su tale presupposto, ed evidenziando che era rimasto incontestato in giudizio che gli acquirenti si erano premuniti di tutta la documentazione poi fornendola al notaio rogante, l'appellante ha affermato che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione applicativa della norma di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile in quanto avrebbe invece dovuto ritenere che gli acquirenti avevano avuto piena conoscenza dello stato urbanistico ed edilizio dell'immobile e perciò escludere che vi fosse responsabilità di essa venditrice, ciò caducando di effetti la presunzione di colpevolezza nell'inadempimento attribuitole.
La censura, a giudizio della Corte, non è meritevole di accoglimento.
L'assunto d'appello pecca di fondatezza sol che si consideri che, a dispetto dell'ipotizzato esonero da ogni adempimento preparatorio alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, incombe sul venditore l'obbligo di consegna prescritto dall'articolo 1477 del codice civile da non intendersi in termini di semplice adempimento formale bensì con effetto concreto di garanzia tanto della provenienza quanto dell'uso cui il bene compravenduto potrà essere legittimamente destinato.
Non di minor conto poi considerare che, a tutto voler concedere alla ricostruzione delle condotte precontrattuali delle parti come riportata dall'appellante, resta il fatto che con la stipulazione d'un atto pubblico di compravendita il venditore assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese in quel contesto a nulla rilevando che la documentazione funzionale al compimento del negozio sia stata fornita da altro soggetto.
Ed ancora va osservato che quand'anche volesse darsi accesso alla tesi secondo cui gli acquirenti, facendosi carico di reperire la documentazione da fornire al notaio, avessero così appreso lo stato giuridico del bene accettandolo, ciò neppure esonererebbe la venditrice dalla responsabilità per la dichiarazione resa in atto tanto più considerato che, adoperando l'ordinaria diligenza, la difformità dei titoli abilitativi rispetto al dichiarato contrattuale sarebbe stata agevolmente evincibile da parte della stessa venditrice.
- Con il successivo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione Parte_1
di inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell'attrice sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto erronea Pt_2
applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 34 del D.M. numero
44/2011 e delle specifiche tecniche di rinvio.
La questione, ad avviso della Corte, non ha fondamento dovendosi anzi condividere appieno le ragioni del rigetto espresse dal precedente giudicante difettando una espressa sanzione di nullità, e svolgere le seguenti ulteriori osservazioni.
L'atto di citazione introduttivo del precorso grado risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato: si trae conferma di ciò dalla produzione effettuata dalla allora convenuta Parte_1
a corredo della sua comparsa di costituzione laddove è presente appunto la copia notificatale dell'atto.
Trattandosi di notifica a mezzo posta è evidente che debba consistere in un documento redatto in forma cartacea, ciò comportando che l'atto introduttivo giammai avrebbe potuto essere costituito da un file in formato
“.pdf” cosiddetto “nativo digitale” come asserito dall'appellante.
Ne consegue ulteriormente che la riproduzione fotografica dell'atto di citazione notificato in forma cartacea, pur non conformandosi alle regole tecniche del processo civile telematico, non per questo comporta l'effetto di inesistenza nei sensi ipotizzati con l'impugnazione.
- Con ulteriore motivo l'appellante ha criticato la decisione nella Parte_1 parte in cui il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda di manleva formulata nei confronti dei suoi venditori chiamati in causa, signori
[...]
, e , avendola qualificata come CP_8 Controparte_3 Controparte_4
domanda di rivalsa con riconoscimento del solo risarcimento del danno.
Ha sostenuto l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso in errore quanto alla delibazione della sua petizione di manleva rapportandola alla sola domanda principale di nullità rivoltale dall'attrice laddove avrebbe Pt_2
dovuto invece considerare che essa, allora convenuta, aveva proposto la domanda di garanzia nei confronti dei chiamati sia per il caso di accoglimento, integrale o parziale, delle domande principali, che di quello di accoglimento delle domande subordinate di risoluzione formulate dall'attrice e poi dal chiamato in causa così incorrendo Pt_2 CP_1
anche nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile non avendo pronunciato su tutta la domanda ed essendo incorso in errore nella sua qualificazione.
Il motivo non ha fondamento dovendosi rilevare che la tesi veicolata con l'impugnazione collide con le allegazioni difensive del precorso grado.
La allora convenuta , nel costituirsi in giudizio, aveva formulato la Parte_1
sua domanda nei seguenti testuali termini “… dunque se il Tribunale dovesse ritenere nulla la vendita tra la signora e la Parte_1
signora limitatamente alla estensione contrattuale per la Parte_2
quale l'attrice può far valere il suo titolo negoziale … analogamente, in forza dell'odierna apposita domanda a ciò funzionale, lo stesso Tribunale adito, per le medesime ragioni, dovrà dichiarare la nullità anche dei contratti di compravendita intercorsi tra la convenuta e i suoi precedenti danti causa, accogliendo di conseguenza la richiesta di manleva della convenuta verso i propri danti causa nei due precedenti contratti di compravendita …”; ma, soprattutto, la signora non aveva Parte_1
proposto alcuna domanda di risoluzione verso i suoi venditori.
La Corte osserva che a fronte della chiara formulazione testè ricordata, secondo cui la domanda di rivalsa proposta dalla era Parte_1
correlata alla sola eventuale declaratoria di nullità del contratto intercorso con gli acquirenti e il Tribunale vi si è perfettamente Pt_2 CP_1
attenuto nella delibazione non potendo evidentemente interpretarne la portata, in violazione dell'obbligo di corrispondenza fissato dall'articolo
112 del codice di rito, espandendola anche alla domanda di risoluzione, come preteso dall'appellante.
Neppure può dirsi configurato alcun vizio quanto alla qualificazione dell'azione, posto che il potere del Giudice di interpretare le domande delle parti attribuendo la più appropriata qualificazione giuridica non può spingersi all'inclusione nel tema del decidere di una domanda non dedotta in lite.
- L'appellante signora con il primo motivo di Controparte_2
impugnazione, ha criticato la decisione in riferimento al mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento formulate nei suoi confronti dai signori e . CP_3 CP_4
Ad illustrazione del motivo ha sostenuto che l'assunto motivazionale reso dal Tribunale, secondo cui l'eccezione di prescrizione della azione di risarcimento era stata proposta solo in occasione della prima memoria e dunque tardivamente, doveva considerarsi non veritiero in quanto l'eccezione in parola era invece stata proposta sin dalla sua costituzione in giudizio.
Il motivo, ad avviso della Corte, non merita accoglimento risultando sufficiente, a tal fine, ripercorrere sinteticamente il contenuto della comparsa di costituzione nel precorso grado della , che è CP_2
articolato nei termini che seguono.
La prima parte dell'atto consta della contestazione della domanda della rispetto alla quale è stata sollevata l'eccezione di inesistenza Pt_2
dell'atto di citazione sul presupposto della non conformità del suo deposito ai criteri tecnici del processo civile telematico (si veda il punto I.1 alla pagina 8 della comparsa), nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (punto I.2 alla pagina 9); al punto contrassegnato dalla Pt_2
dizione “in via principale” (pagina 9 ultimo rigo) è stata contestata la fondatezza della domanda di nullità proposta dalla ed al successivo Pt_2
punto 2 (pagina 12) è stata eccepita la decadenza e la prescrizione della domanda di risoluzione della per lo spirare dei relativi termini Pt_2
decorrenti rispettivamente dalla scoperta dei vizi e dalla consegna della cosa venduta.
La seconda parte della comparsa in disamina è rivolta alla confutazione della domanda veicolata con la chiamata in causa effettuata dai signori e e l'unico passaggio argomentativo col quale risulta CP_3 CP_4
invocata la prescrizione è del seguente tenore “Per le ragioni sopra esposte ne consegue la totale infondatezza ed inammissibilità della chiamata in causa come formulata dai sig.ri e nei confronti della sig.ra CP_3 CP_4
a seguito della domanda principale della sig.ra di CP_2 Pt_2 nullità ai sensi dell'art. 40 della legge 47/1985 e/o risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1497 essendo in primis perfettamente validi ed efficaci tutti i trasferimenti e gli atti notarili menzionati in causa. Oltre alla circostanza ulteriore e lapalissiana che, comunque, per vigenza di normativa richiamata, il primo atto a ritroso menzionante le licenze riferite dalla sig.ra sarebbe comunque l'atto del Notaio datato Pt_2 Per_3
26.06.1995 con cui i sig.ri e vendevano l'immobile oggetto CP_3 CP_4
di causa ai sig.ri e , non potendosi, pertanto, certo Controparte_8 Pt_1
appellare i sig.ri e ad una legge successiva per dichiarare CP_3 CP_4
la nullità del precedente atto notarile del Notaio del 13.06.1983, Per_6
perfettamente in regola con la normativa vigente al tempo e certamente esente da qualsiasi inammissibile ed infondata richiesta di nullità a ritroso, per mera semplicistica chiamata in causa, né tantomeno conseguente risoluzione, viste le relative decadenza e prescrizione della relativa azione compiutesi da tempo. … Da quanto esposto, ne consegue l'evidente inammissibilità ed infondatezza della domanda dei sig.ri e CP_3 CP_4
nei confronti della sig,.ra ”; alla pagina 4 della memoria 183 Parte_4
numero 1 del codice di procedura civile datata 29 aprile 2022 si legge il medesimo contenuto testè riportato.
A fronte di tali inequivoche deduzioni è dunque condivisibile, in quanto correttamente espresso in piena coerenza con le risultanze processuali,
l'argomento motivazionale reso dal Tribunale allorché ha ritenuto che la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno non fosse stata ritualmente eccepita dalla , a nulla rilevando l'assunto d'appello CP_2
secondo cui era stata eccepita “… la prescrizione di tutte le domande formulate nei suoi confronti, quindi sia quella di prescrizione dell'azione di risoluzione sia quella di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, deducendone l'inammissibilità”.
- Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo d'appello con il quale è stata dedotta testualmente “Erronea interpretazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del CTU Ing. e CP_6
conseguente errata statuizione di condanna”.
Ha sostenuto l'appellante che il precedente giudicante avrebbe CP_2
errato nell'escludere la responsabilità dell'ingegnere non avendo CP_6
correttamente valutato la relazione da quegli redatta su incarico del
Tribunale fallimentare.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha riportato integralmente il testo del quesito ponendo in risalto i rilievi da compiersi “presso i competenti uffici” per dedurne che se quell'ausiliare “… avesse effettuato (ma non lo ha fatto) con la dovuta diligenza gli accessi all'Ufficio Tecnico del Comune di Selvazzano Dentro ed esaminato tutti gli atti afferenti all'immobile, il
CTU si sarebbe di certo avveduto delle incongruenze CP_6
dell'immobile”.
Osserva la Corte che la tesi secondo cui il perito avrebbe dovuto recarsi presso gli uffici tecnici del al fine di verificare i titoli abilitativi CP_13
della costruzione è destituita di fondamento mancando, nel quesito, alcun compito di accertamento in tali sensi, compito che avrebbe dovuto essere impartito espressamente dal giudice delegato, dovendosi quindi il perito limitare ad una ricognizione, appunto presso i pubblici uffici, degli immobili che risultavano essere di proprietà della società fallita ovvero che erano da quella stati alienati nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, e ciò al solo evidente scopo della loro apprensione all'attivo fallimentare.
Non di secondaria importanza poi la considerazione per cui l'appellante, essendo stata acquirente dalla procedura fallimentare dell'intero edificio all'interno del quale insisteva l'immobile per cui è causa, laddove avesse adoperato la pur ordinaria diligenza avrebbe avuto appieno la possibilità di sincerarsi della legittima destinazione giuridica del bene immobile anche a prescindere dall'attività compiuta dall'ausiliare cui, come detto, tale compito non era stato demandato.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione proposta dalla signora
[...]
quanto quella proposta dalla signora Parte_1 Controparte_2
vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle regolazione delle spese di lite nel grado, stante la soccombenza di entrambe le appellanti in ragione del rigetto delle rispettive loro impugnazioni va fatta applicazione del criterio di cui all'articolo 91 del codice di rito, sicché le stesse vanno poste a carico di quelle ed in favore delle parti appellate costituitesi nel grado;
quanto alla misura delle spese questa va determinata in relazione al rispettivo valore delle cause riunite rapportandola ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del contenuto dell'attività difensiva in concreto prestata, per ciascuna delle fasi di studio ed introduttiva in relazione ad ognuno dei giudizi riuniti e quanto alla sola fase decisoria mediante aumento del trenta per cento dell'ammontare in ragione della duplicità delle appellanti. Atteso che l'appellata è stata ammessa al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio le spese relative alla sua difesa vanno liquidate in favore dello
Stato ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. numero 115/2002.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 entrambe le appellanti vanno dichiarate tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sugli appelli come in epigrafe proposti avverso la sentenza numero 81/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 12 gennaio 2024, così provvede:
- rigetta sia l'appello proposto dalla signora che l'appello Parte_1
proposto dalla signora e conferma per l'effetto Controparte_2
l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante signora alla rifusione delle spese Parte_1
di lite nel grado in favore dell'appellato signor liquidandole CP_1
in € 3.603,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 986,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite grado in favore dell'appellato signor CP_1
liquidandole in € 2.866,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione in favore Parte_1 dello Stato delle spese di lite nel grado relative alla posizione dell'appellata signora liquidandole in € 3.603,00 (di cui € 1.489,00 per la Parte_2
fase di studio, € 986,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione in Controparte_2
favore dello Stato delle spese di lite nel grado relative alla posizione dell'appellata signora liquidandole in € 2.866,00 (di cui € Parte_2
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante signora e l'appellante signora Parte_1 [...]
tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore Controparte_2
somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 novembre 2020 contestando la fondatezza della pretesa rivoltale, sia in riferimento alla domanda di nullità che di risoluzione, in quanto l'immobile oggetto di causa era stato venduto all'attrice esattamente come pervenutole dai suoi venditori, precisando altresì che lo stesso era stato originariamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 207/2024 del Ruolo
Generale della Corte promossa, con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2024, da: signora (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato AR LO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bresseo di Teolo alla Piazza del Mercato 22
APPELLANTE nei confronti di: signora (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avvocato Giuseppe ST EN, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Gela alla Via Parioli 7
APPELLATA signor (c.f. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avvocato Velia Quintessenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Capizzi alla Via Roma 155
APPELLATO signora (c.f. ) con gli Controparte_2 C.F._4
Avvocati Loreto Masci ed Alfredo Masci
APPELLATA
signori (c.f. e Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. C.F._6
APPELLATI CONTUMACI signore (c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
) e (c.f. C.F._8 Controparte_7 C.F._9
APPELLATE CONTUMACI signor (c.f. ) Controparte_8 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al numero 217/2024 del Ruolo Generale della Corte promossa, con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2024, da: signora (c.f. ) rappresentata Controparte_2 C.F._4
e difesa dagli Avvocati Loreto Masci ed Alfredo Masci, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova alla Via Berchet 17
APPELLANTE nei confronti di: signori (c.f. e Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. C.F._6
APPELLATI CONTUMACI signore (c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
) e (c.f. C.F._8 Controparte_7 C.F._9
APPELLATE CONTUMACI signor (c.f. ) Controparte_8 C.F._10
APPELLATO CONTUMACE signora (c.f. ) con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR LO,
APPELLATA
signora (c.f. ) con l'Avvocato Giuseppe Parte_2 C.F._2
ST EN
APPELLATA signor (c.f. ) con l'Avvocato Velia CP_1 C.F._3
Quintessenza
APPELLATO
aventi entrambe ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 81/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 12 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 81/2024 resa dal Tribunale di Padova e conseguentemente e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, così pronunciare:
- nel merito, in via principale: rigettarsi le domande formulate dagli appellati e in quanto infondate in fatto e in Parte_2 CP_1
diritto e, segnatamente, rigettarsi le domande formulate dagli appellati di risoluzione del contratto di compravendita del notaio Persona_1
del 2.3.2010, n. 258.871 rep., n. 35.307 racc., con cui ha Parte_1
venduto a e per quote indivise di ½ ciascuno, Parte_2 CP_1
l'immobile sito al piano terra del fabbricato ubicato a Selvazzano Dentro
(PD) in via Misurina n. 1, con conseguente rigetto di ogni altra domanda correlata, presupposta e dipendente, ivi compresa la domanda di restituzione del prezzo pagato e di risarcimento del danno;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuto, in tutto o in parte, il fondamento delle domande degli appellati e ridursi la pretesa a carico dell'appellante alla Parte_2 CP_1
misura di giustizia, in relazione ai titoli di effettiva responsabilità della stessa, con rigetto di ogni altra pretesa eccessiva ed estranea alla responsabilità dell'appellante.
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande degli appellati e Parte_2 CP_1
condannarsi gli appellati, terzi chiamati nel giudizio di primo grado,
[...]
, e , in solido o in relazione CP_8 Controparte_3 Controparte_4
ciascuno al rispettivo titolo e grado di responsabilità, a manlevare totalmente e tenere indenne l'appellante da ogni onere o somma, che questa fosse costretta a pagare alla signora e al sig. per Parte_2 CP_1
effetto dell'emananda sentenza e comunque condannarsi gli appellati, terzi chiamati nel giudizio di primo grado, , e Controparte_8 Controparte_3
, in solido o in relazione ciascuno al rispettivo titolo e Controparte_4 grado di responsabilità, in via di regresso a rimborsare all'appellante
[...]
ogni onere o somma, che questa fosse costretta a pagare alla Parte_1
signora e al sig. per effetto dell'emananda Parte_2 CP_1
sentenza;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande degli appellati Parte_2
e condannarsi il sig. a rimborsare CP_1 Controparte_8
all'appellante la somma di euro 70.000,00 pagata a titolo Parte_1
di corrispettivo del'atto di compravendita del 25.10.2007 ai rogiti del notaio rep. n. 61.439 e racc. n. 14.958, oltre agli interessi legali Persona_2
dalla data della vendita al saldo;
e inoltre condannarsi i signori CP_3
e a rimborsare all'appellante la
[...] Controparte_4 Parte_1
somma di euro 29.438,00 pagata a titolo di corrispettivo dell'atto di compravendita del 26.06.1995 ai rogiti del notaio di Persona_3
Padova rep. n. 61.917 e racc. n. 13, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della vendita al saldo;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accertata una qualche responsabilità per i fatti di causa a carico dell'appellante, accertata la natura e il grado di tale responsabilità, contenersi l'eventuale condanna all'entità della responsabilità accertata, condannando gli appellati terzi chiamati, , Controparte_8 Controparte_3
e , in solido o in relazione ciascuno al rispettivo titolo e Controparte_4
grado di responsabilità, in via di regresso, a tenere indenne l'appellante dagli oneri e dalle somme, che questa fosse costretta a pagare alla signora e al sig. per effetto dell'emananda sentenza;
Parte_2 CP_1 - in ogni caso: condannarsi gli appellati e alla Parte_2 CP_1
restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme che Parte_1
dovessero essere pagate in esecuzione della sentenza, nella misura in cui essa sia provvisoriamente esecutiva, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
- In via istruttoria: ammettersi le richieste istruttorie non accolte nel giudizio di primo grado, che così si precisano: prova per interrogatorio formale dell'appellata e, all'esito, prova per testi sulle seguenti Parte_2
circostanze:
1) “E' vero che i signori e hanno incaricato il Parte_2 Persona_4
notaio di Padova della predisposizione del contratto di Persona_1
compravendita intercorsa con la signora e attuata con atto Parte_1
pubblico ai rogiti del notaio in data 2 marzo 2010 rep. Persona_1
n. 258871 e racc. n. 35.307, che si esibisce in copia?”;
2) “E' vero che il notaio ha richiesto ai signori Persona_1 [...]
e la consegna della documentazione catastale e Pt_2 Persona_4
urbanistico-edilizia funzionale alla stipulazione del contratto di compravendita di cui era stato incaricato dagli stessi?”;
3) “E' vero che il geom. ha consegnato al notaio Controparte_9 [...]
la documentazione catastale e urbanistico-edilizia funzionale alla Per_1
stipulazione del contratto di compravendita per conto dei signori
[...]
e ”. Pt_2 Persona_4
Si indica come testimone su tutti i capitoli il notaio dott.
[...]
domiciliato in Padova. Per_1
Di parte appellante Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e contestazione, confermata la contumacia di Controparte_3 [...]
CP_4 CP_5 Controparte_7 Controparte_6 CP_8
, come già dichiarata nella causa n. 217/2024 R.G. con ordinanza
[...]
dello 01/07/2024 della Dott.ssa Rita Rigoni:
Quanto alle domande di e proposte solo in sede Parte_2 CP_1
di appello
In via preliminare
- Dichiararsi inammissibili nei confronti dell'appellante/appellata in quanto nuove e tardive, le domande formulate Controparte_2
da e , con la condanna degli stessi alla rifusione Parte_2 CP_1
delle spese e competenze di giudizio.
Nel merito
- Rigettarsi in ogni caso le domande di e nei Parte_2 CP_1
confronti della sig.ra in quanto infondate, con la Controparte_2
condanna dei medesimi a rifonderle le spese e competenze del giudizio.
Quanto alle domande di primo grado di e Controparte_3 CP_4
[...]
In via preliminare
- In accoglimento del gravame e dunque in riforma della appellata sentenza n. 81/2024 del Tribunale di Padova, dichiararsi inammissibili e comunque prescritte tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado da e nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 CP_2
.
[...]
Nel merito - In riforma della sentenza appellata n. 81/2024 (capi 5,11,12,13 del dispositivo), respingersi le domande di e Controparte_3 CP_4
nei confronti di perché infondate in fatto ed
[...] Controparte_2
in diritto;
- Condannarsi i predetti appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle domande di primo grado di , e CP_5 Controparte_6
Controparte_7
Nel merito
- In riforma del capo 12 del dispositivo della succitata sentenza, revocarsi la statuizione di condanna dell'appellante, attesa la grave responsabilità professionale del de cuius c.t.u. Ing. come dedotta nei Controparte_10
motivi di appello;
- Condannarsi gli stessi appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alla solidarietà nel pagamento delle competenze del c.t.u. Geom.
. Parte_3
- In riforma del capo 13 dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra non è tenuta a pagare, nemmeno in via Controparte_2
solidale, le competenze del c.t.u. del giudizio di primo grado Geom.
. Controparte_11
Di parte appellata Parte_2
Previa dichiarazione di contumacia degli appellati , Controparte_8 [...]
, , (n.q.), (n.q.) CP_3 Controparte_4 CP_12 Controparte_6
e (nq), ritualmente citati e non costituitisi in giudizio, Controparte_7 rigettare gli appelli promossi da e Controparte_2 Parte_1
poiché radicalmente infondati sia in fatto sia in diritto, oltrechè inammissibili.
Con il favore delle spese ed onorario di giudizio da distrarre in favore dell'RA essendo l'appellata stata ammessa per questo Parte_2
procedimento al patrocinio a spese dello Stato.
Di parte appellata Bouras CP_1
Si riporta a quelle già rassegante in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, rigettando gli appelli promossi da e Parte_1
in quanto inammissibili e radicalmente infondati in Controparte_2
fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2020 la signora
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova la signora Pt_2 [...]
esponendo che, con atto pubblico del 2 marzo 2010, aveva da Parte_1
quella acquistato – unitamente al dal quale poi con CP_1
successivo rogito del 12 aprile 2016 aveva acquistato la quota di proprietà di quest'ultimo – una abitazione posta al piano terra d'un edificio sito nel comune di Selvazzano Dentro alla Via Misurina 1, allegando che nelle pattuizioni contrattuali la venditrice aveva espressamente dichiarato, indicandoli, il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della costruzione, ed aveva attestato che non erano intervenuti provvedimenti sanzionatori né erano intervenute modificazioni che necessitassero di preventivi permessi o licenze. Ha altresì dedotto l'attrice che allorquando, nell'anno 2016, aveva richiesto al Comune un certificato di idoneità dell'alloggio anzidetto se l'era visto rifiutare apprendendo, a seguito di formale accesso agli atti, che l'immobile acquistato era in effetti un garage e che uno dei titoli abilitativi dichiarati in atto era riferito a tutt'altro edificio, per la qual cosa aveva contestato alla venditrice la circostanza quale causa di nullità del contratto intimandole di risarcirle il danno.
Ha poi riferito che con ricorso al medesimo Tribunale di Padova del novembre 2019 aveva chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo in danno della venditrice ottenendone la concessione fino Parte_1
alla concorrenza della somma di € 155.000,00 e la fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di convalida.
Sulle premesse così sunteggiate ha dunque promosso la causa di merito chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di compravendita del 2 marzo
2010 con condanna della convenuta alla restituzione del Parte_1
prezzo pagato pari ad € 135.000,00 ed al risarcimento del danno indicandone l'ammontare in € 80.000,00; subordinatamente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto, configurandosi ipotesi di aliud pro alio, con la condanna alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del Parte_1 realizzato come appartamento per uso abitativo e che con tale destinazione d'uso era stato oggetto delle compravendite succedutesi nel precedente ventennio riportanti tutte le medesime dichiarazioni di regolarità edilizia ed urbanistica, e che in particolare il primo dei trasferimenti, intercorso con la procedura fallimentare che aveva coinvolto l'impresa costruttrice, aveva conferito piena legittimità alla commerciabilità dell'immobile essendo stato disposto con provvedimento giurisdizionale con l'aggiudicazione alla signora . Controparte_2
Ulteriormente la convenuta ha chiesto di essere autorizzata Parte_1
alla chiamata in causa del fratello (originariamente con lei Controparte_8
acquirente pro indiviso dell'immobile e poi venditore in suo favore della quota) e dei venditori signori e , per Controparte_3 Controparte_4
essere da tutti loro manlevata per il caso di soccombenza, avendo essi venditori reso le medesime dichiarazioni di regolarità nell'atto pubblico del
26 giugno 1995, intercorso tra i signori ed i germani CP_3 CP_4
, e nell'atto pubblico del 25 ottobre 2007, intercorso con il Parte_1 [...]
. CP_8
Con provvedimento del 19 novembre 2020 il Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione ed ha autorizzato le chiamate in causa come richieste dalla convenuta;
con successivo provvedimento del 1 dicembre 2020 il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dalla attrice alla chiesta chiamata in causa. Parte_2
Con atto notificato in data 15 dicembre 2020 la ha Parte_1
chiamato in causa i signori , e Controparte_8 Controparte_3 CP_4
.
[...] Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2021 il si è Controparte_8
costituito in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda dell'attrice nonchè la carenza di legittimazione attiva di quella quanto alla quota dell'immobile trasferita all'altro acquirente per il caso di CP_1
soccombenza ha chiesto di essere manlevato dai suoi venditori CP_3
e .
[...] Controparte_4
Con comparsa depositata in data 25 febbraio 2021 si sono costituiti in giudizio i signori e eccependo, in rito, Controparte_3 Controparte_4
la nullità della costituzione in giudizio dell'attrice per essere stata da quella depositata una copia per immagine dell'atto di citazione notificato anziché secondo il formato prescritto per il processo civile telematico, ed il difetto di legittimazione attiva dell'attrice avendo quella dedotto in lite la nullità del rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intero immobile laddove l'acquisto era invece avvenuto in quota paritaria ed indivisa con l'altro acquirente Quanto al merito della pretesa loro rivolta hanno CP_1
eccepito l'infondatezza delle domande dell'attrice ed hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la signora , Controparte_2
che aveva venduto loro l'immobile, per ottenere da quella il rimborso di quanto fossero stati eventualmente condannati a pagare.
Con provvedimento del 26 febbraio 2021 il Tribunale ha disposto il differimento della prima udienza di comparizione ed ha autorizzato la chiamata in causa come richiesta dai signori e . CP_3 CP_4
Con atto notificato in data 18 marzo 2021 i signori e hanno CP_3 CP_4
chiamato in causa la signora . Controparte_2
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2021 si è costituita in giudizio la signora eccependo, in rito, l'inesistenza dell'atto di citazione CP_2
introduttivo in quanto era stata depositata, all'atto della costituzione in giudizio dell'attrice. una copia per immagine dell'atto di citazione notificato anziché lo stesso atto in formato digitale come prescritto dalle regole tecniche del processo civile telematico, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attrice tanto in riferimento alla domanda principale di nullità che a quella subordinata di risoluzione posto che con l'atto notarile in questione quella aveva acquistato il bene immobile in quota paritaria con il signor
CP_1
Quanto al merito delle domande dell'attrice ne ha eccepito l'infondatezza facendo rilevare l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui al quinto comma dell'articolo 40 della Legge numero 47/1985 essendo intervenuto il suo acquisto da un procedimento concorsuale, e comunque l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione;
quanto alla domanda rivoltale dai chiamanti in causa e ne ha eccepito l'infondatezza CP_3 CP_4
facendo rilevare l'anteriorità della stipulazione con quelli rispetto all'entrata in vigore dell richiamata Legge numero 47/1985.
Inoltre la ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il CP_2
perito nominato dal Giudice delegato del Tribunale di Padova per la stima dei beni acquisiti all'attivo fallimentare, ingegnere le cui Controparte_10
risultanze erano state recepite dall'ordinanza che aveva disposto la vendita del bene immobile e dal conseguente decreto di trasferimento, e per esso le sue eredi signore , e per CP_5 Controparte_6 Controparte_7
essere da costoro manlevata per il caso di accoglimento delle domande rivoltele. Con provvedimento reso all'udienza del 15 luglio 2021 il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del signor chiesta CP_1
dall'attrice in dipendenza delle difese svolte dalla convenuta e dai chiamati in causa in occasione della rispettiva loro costituzione in giudizio, nonché quella degli eredi dell'ingegnere chiesta dalla signora Controparte_10
. CP_2
Effettuate entrambe le chiamate in causa sono ritualmente intervenuti nel giudizio sia il signor che le eredi dell'ingegnere CP_1 [...]
CP_10
Il costituitosi con comparsa depositata in data 25 ottobre 2021, CP_1
quanto alle domande rivoltegli dalla sua chiamante in casa ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, chiedendone comunque il rigetto;
nel contempo ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della
[...]
chiedendo dichiararsi la nullità, ovvero subordinatamente la Parte_1
risoluzione, del contratto intercorso con quella e la sua condanna alla restituzione del prezzo corrispostole oltre al risarcimento del danno.
Le eredi dell'ingegnere pur a ministero dei medesimi difensori, CP_6
si sono costituite in giudizio con distinte comparse, entrambe depositate in data 25 novembre 2021, contestando la sussistenza di qualsivoglia ipotizzata responsabilità a carico dell'ingegnere e facendo CP_6
rilevare la prescrizione di ogni domanda nei loro confronti;
le signore e hanno ulteriormente eccepito il loro Controparte_6 Controparte_7
difetto di legittimazione passiva non avendo accettato, neppur tacitamente,
l'eredità paterna ed essendo anzi allora prossima la formalizzazione della loro rinuncia. Concessi alle parti, e da queste usufruiti, i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, con l'ordinanza del 30 giugno 2022 il Tribunale ha rigettato tutte le richieste di prova dichiarativa formulate dalle parti ed ha ordinato alla Agenzia delle Entrate di Padova ed al Comune di Selvazzano
Dentro la produzione in giudizio di documentazione riguardante l'immobile oggetto di causa, nonché ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere la stato giuridico, sia urbanistico che edilizio, dell'immobile oggetto di causa, nonché a verificare la sua destinazione e la categoria di accatastamento, nonché infine se lo stesso potesse essere oggetto di eventuale sanatoria.
All'esito del deposito della relazione del consulente il Tribunale ha rimesso la causa alla fase decisionale indi, decorsi i termini concessi alle parti per le attività di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, l'ha decisa con la sentenza del 12 gennaio 2024 così testualmente statuendo: “1) dichiara risolto il contratto di compravendita del notaio del Persona_1
2.3.2010, n. 258.871 Rep., n. 35.307 Racc., con cui ha Parte_1
venduto ad e per la quota indivisa di una metà CP_1 Parte_2
ciascuno l'immobile sito al piano terra di via Misurina n. 1, condannando
a restituire agli acquirenti € 67.500,00 ciascuno e a Parte_1
pagare a titolo di risarcimento del danno € 8.443,76 a ed € Parte_2
4.513,82 ad 2) dichiara risolto il contratto del notaio CP_1
del 12.4.2016, n.
2.959 del Repertorio, n.
2.255 Persona_5
Racc., con cui ha venduto a tutti i diritti allo CP_1 Parte_2
stesso spettanti pari alla quota indivisa di un mezzo del diritto di piena proprietà dell'immobile sito al piano terra di via Misurina n. 1, condannando a pagare a titolo di risarcimento del danno a CP_1
€ 8.010.17; 3) condanna a pagare a Parte_2 Controparte_8 [...]
€ 6.478,79 a titolo di risarcimento del danno;
4) condanna Parte_1
e in solido tra loro, a pagare a Controparte_3 Controparte_4
e € 6.478,79 ciascuno a titolo di Parte_1 Controparte_8
risarcimento del danno;
5) condanna a pagare ad Controparte_2
e € 12.957,58 a titolo di risarcimento Controparte_3 Controparte_4
del danno;
6) rigetta ogni altra domanda;
7) condanna e Parte_1
in solido tra loro, a rifondere in favore dell'RA le spese CP_1
processuali che liquida in € 11.268,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni e prenotazioni a debito, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
8) condanna a rifondere ad Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compenso CP_1
professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
9) condanna
[...]
, e a rifondere a CP_8 Controparte_3 Controparte_4 [...]
le spese di lite, che liquida in € 812,16 per spese ed € 4.237,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ponendo il 50% delle spese in capo a e il restante 50% in Controparte_8
capo ad e in solido tra loro;
10) Controparte_3 Controparte_4
condanna e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_4
rifondere a le spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per Controparte_8
compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
11) condanna a rifondere ad e Controparte_2 Controparte_3
le spese di lite, che liquida in € 759,00 per spese e in € Controparte_4
4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
12) condanna a rifondere a Controparte_2 [...]
, e le spese di lite, che liquida CP_5 Controparte_6 Controparte_7
complessivamente in € 8.055,66 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali;
13) pone le spese di ctu definitivamente
a carico di , , CP_1 Parte_1 Controparte_8 CP_3
e , in solido tra loro e
[...] Controparte_4 Controparte_2
in parti uguali.”
Con atto notificato in data 9 febbraio 2024 la signora ha Parte_1
interposto appello avverso quella decisione chiedendone l'integrale riforma mediante rigetto delle domande a lei rivolte e riproponendo l'istanza di prova per interpello e testimoni non ammessa dal Tribunale;
nel giudizio, incardinatosi innanzi a questa Corte con il numero 207/2024 del registro generale, si sono costituiti i soli appellati e instando per il Pt_2 CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Con provvedimento del 29 luglio 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia degli appellati e Controparte_8 Controparte_3
ed ha rilevato che l'atto di citazione in appello della Controparte_4
non era stato notificato agli altri litisconsorti del primo Parte_1
grado e Controparte_2 CP_5 Controparte_6 [...]
sicché ne ha ordinato la notificazione. CP_7
Avverso la decisione del Tribunale ha interposto appello anche la signora con atto di citazione notificato in data 10 febbraio Controparte_2
2024, chiedendone la riforma, e così incardinandosi il giudizio che ha assunto il numero 217/2024 del registro generale della Corte, nel quale si sono costituiti gli appellati e instando per il rigetto anche di Pt_2 CP_1 quell'impugnazione, mentre è stata dichiarata la contumacia degli appellati
, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , tutti regolarmente citati in giudizio.
[...] Parte_1
Con l'ordinanza collegiale del 2 luglio 2024 i due giudizi sono stati riuniti per la congiunta trattazione in ragione della identità del provvedimento impugnato.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha sostenuto Parte_1
che il Tribunale avrebbe ravvisato nella vicenda in delibazione la sussistenza dell'aliud pro alio muovendo da una errata ricostruzione in fatto nonché valutando, altrettanto erroneamente, la risultanze di prova e, soprattutto, non tenendo conto del contegno processuale dell'attrice Pt_2
e del chiamato in causa e così dunque pervenendo al convincimento CP_1
della risolvibilità del contratto, stante il grave inadempimento di essa venditrice, con applicabilità del termine ordinario di prescrizione.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha dato particolare risalto alla circostanza secondo cui il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che l'immobile oggetto di causa non era mai stato effettivamente adibito ad uso di garage, ovvero ripostiglio e centrale termica, e che anzi, fin dalla costruzione dell'edificio del quale faceva parte, l'immobile era stato allestito e destinato ad uso abitativo sebbene il provvedimento concessorio rilasciato dal Comune avesse autorizzato la sola realizzazione di un locale di servizio, ciò trovando una spiegazione nella divergenza rilevata tra il contenuto delle tavole progettuali planimetriche e quelle prospettiche, laddove nelle prime risultava raffigurato al piano terra un locale garage ed invece nelle seconde sarebbe stato riconoscibile un appartamento ad uso abitativo in quanto dotato sia di finestre che di porte, caratteristiche di per sé incompatibili con la destinazione a locale di servizio, deducendo quindi l'appellante che da tale stato documentale era “ragionevole Parte_1
pensare” (così testualmente) che l'immobile fosse stato autorizzato come appartamento e che “… si siano verificate manchevolezze nel procedimento amministrativo di rilascio della licenza edilizia, o addirittura che si siano verificati smarrimenti di documenti che il c.t.u. non è dunque riuscito a reperire”, trovando conferma tale ricostruzione nel fatto che il Comune di
Selvazzano Dentro, per quella unità immobiliare, aveva regolarmente riscosso i tributi per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla stregua di un'abitazione.
Sotto altro profilo l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva Parte_1
ulteriormente errato nel ravvisare nella vicenda in delibazione il configurarsi d'una vendita di aliud pro alio e ciò perché aveva omesso di considerare che non risultava alcuna diversità di genere merceologico e neppure erano risultati difetti tali da privare il bene della funzione naturale cui era destinato, tanto più che gli acquirenti e non avevano Pt_2 CP_1
mai rivolto alcuna contestazione al riguardo, sicché tenuto conto delle condizioni di fatto dell'immobile, tali fin dalla sua edificazione, lo stesso aveva “… tutte le qualità necessarie ad assolvere alla sua funzione economica e funzionale”.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni.
Milita contro la tesi d'appello la circostanza, emersa documentalmente dalla produzione ordinata al Comune di Selvazzano Dentro, per cui gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione non consentivano, nella zona ove si trovava l'immobile, la realizzazione d'una unità abitativa al piano terra, ulteriore rispetto alle unità abitative realizzate ai due piani superiori.
D'altro canto neppure è fondatamente sostenibile la tesi, in sé congetturale, secondo cui a fronte d'una discordante rappresentazione grafica delle tavole di progetto si sarebbero verificate “manchevolezze” nel procedimento di rilascio della concessione edilizia (invero suggestivamente quanto vagamente ipotizzate), ovvero sarebbero andati smarriti imprecisati documenti: vero è invece che il contenuto del provvedimento amministrativo di concessione edilizia è assolutamente inequivoco nel descrivere la costruzione autorizzata e, soprattutto, nell'indicare la destinazione attribuita a ciascuna unità immobiliare.
Ed ancora neppure è accoglibile l'assunto d'appello secondo cui l'utilizzo con destinazione abitativa dell'immobile, asseritamente protrattosi di fatto sin dalla sua realizzazione e con una sorta di acquiescenza da parte del avrebbe in definitiva legittimato la sua commerciabilità quale CP_13
abitazione in luogo di quella autorizzata di locale di servizio, in quanto il bene è rimasto pur sempre assoggettato al potere sanzionatorio dell'Ente comunale in ragione della originaria difformità, in sé non sanabile, scaturente dalla carenza del titolo abilitativo e dunque non legittimante la destinazione ad uso abitativo.
Sotto altro aspetto l'appellante ha censurato la pronuncia con Parte_1
riferimento al dichiarato suo inadempimento sostenendo che il Tribunale, anche in tal caso partendo da un'errata ricostruzione della vicenda processuale, lo avrebbe ravvisato nel fatto che essa venditrice pur potendo avere contezza dell'irregolarità edilizia dell'immobile ne aveva garantito, in occasione della stipulazione con gli acquirenti e la Pt_2 CP_1
conformità urbanistica ed edilizia.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha argomentato che il
Tribunale, nella sua valutazione, aveva del tutto omesso di considerare il contegno tenuto dagli acquirenti allorché costoro avevano affidato al notaio, da essi stessi prescelto, l'incarico di redigere l'atto pubblico, nonché consegnandogli tutta la documentazione urbanistica fatta predisporre da tale geometra su incarico della e facendosi altresì carico di CP_9 Pt_2
approntare l'attestato di prestazione energetica, così di fatto esonerando la venditrice da ogni obbligo a lei incombente, il che, a detta dell'appellante, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che, per espressa volontà delle parti contraenti, essa acquirente aveva “…semplicemente sottoscritto un contenuto negoziale predisposto dal notaio mandatario della acquirente”.
Su tale presupposto, ed evidenziando che era rimasto incontestato in giudizio che gli acquirenti si erano premuniti di tutta la documentazione poi fornendola al notaio rogante, l'appellante ha affermato che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione applicativa della norma di cui all'articolo 115 del codice di procedura civile in quanto avrebbe invece dovuto ritenere che gli acquirenti avevano avuto piena conoscenza dello stato urbanistico ed edilizio dell'immobile e perciò escludere che vi fosse responsabilità di essa venditrice, ciò caducando di effetti la presunzione di colpevolezza nell'inadempimento attribuitole.
La censura, a giudizio della Corte, non è meritevole di accoglimento.
L'assunto d'appello pecca di fondatezza sol che si consideri che, a dispetto dell'ipotizzato esonero da ogni adempimento preparatorio alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, incombe sul venditore l'obbligo di consegna prescritto dall'articolo 1477 del codice civile da non intendersi in termini di semplice adempimento formale bensì con effetto concreto di garanzia tanto della provenienza quanto dell'uso cui il bene compravenduto potrà essere legittimamente destinato.
Non di minor conto poi considerare che, a tutto voler concedere alla ricostruzione delle condotte precontrattuali delle parti come riportata dall'appellante, resta il fatto che con la stipulazione d'un atto pubblico di compravendita il venditore assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese in quel contesto a nulla rilevando che la documentazione funzionale al compimento del negozio sia stata fornita da altro soggetto.
Ed ancora va osservato che quand'anche volesse darsi accesso alla tesi secondo cui gli acquirenti, facendosi carico di reperire la documentazione da fornire al notaio, avessero così appreso lo stato giuridico del bene accettandolo, ciò neppure esonererebbe la venditrice dalla responsabilità per la dichiarazione resa in atto tanto più considerato che, adoperando l'ordinaria diligenza, la difformità dei titoli abilitativi rispetto al dichiarato contrattuale sarebbe stata agevolmente evincibile da parte della stessa venditrice.
- Con il successivo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione Parte_1
di inesistenza della costituzione nel giudizio di primo grado da parte dell'attrice sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto erronea Pt_2
applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 34 del D.M. numero
44/2011 e delle specifiche tecniche di rinvio.
La questione, ad avviso della Corte, non ha fondamento dovendosi anzi condividere appieno le ragioni del rigetto espresse dal precedente giudicante difettando una espressa sanzione di nullità, e svolgere le seguenti ulteriori osservazioni.
L'atto di citazione introduttivo del precorso grado risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato: si trae conferma di ciò dalla produzione effettuata dalla allora convenuta Parte_1
a corredo della sua comparsa di costituzione laddove è presente appunto la copia notificatale dell'atto.
Trattandosi di notifica a mezzo posta è evidente che debba consistere in un documento redatto in forma cartacea, ciò comportando che l'atto introduttivo giammai avrebbe potuto essere costituito da un file in formato
“.pdf” cosiddetto “nativo digitale” come asserito dall'appellante.
Ne consegue ulteriormente che la riproduzione fotografica dell'atto di citazione notificato in forma cartacea, pur non conformandosi alle regole tecniche del processo civile telematico, non per questo comporta l'effetto di inesistenza nei sensi ipotizzati con l'impugnazione.
- Con ulteriore motivo l'appellante ha criticato la decisione nella Parte_1 parte in cui il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda di manleva formulata nei confronti dei suoi venditori chiamati in causa, signori
[...]
, e , avendola qualificata come CP_8 Controparte_3 Controparte_4
domanda di rivalsa con riconoscimento del solo risarcimento del danno.
Ha sostenuto l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso in errore quanto alla delibazione della sua petizione di manleva rapportandola alla sola domanda principale di nullità rivoltale dall'attrice laddove avrebbe Pt_2
dovuto invece considerare che essa, allora convenuta, aveva proposto la domanda di garanzia nei confronti dei chiamati sia per il caso di accoglimento, integrale o parziale, delle domande principali, che di quello di accoglimento delle domande subordinate di risoluzione formulate dall'attrice e poi dal chiamato in causa così incorrendo Pt_2 CP_1
anche nella violazione applicativa della norma di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile non avendo pronunciato su tutta la domanda ed essendo incorso in errore nella sua qualificazione.
Il motivo non ha fondamento dovendosi rilevare che la tesi veicolata con l'impugnazione collide con le allegazioni difensive del precorso grado.
La allora convenuta , nel costituirsi in giudizio, aveva formulato la Parte_1
sua domanda nei seguenti testuali termini “… dunque se il Tribunale dovesse ritenere nulla la vendita tra la signora e la Parte_1
signora limitatamente alla estensione contrattuale per la Parte_2
quale l'attrice può far valere il suo titolo negoziale … analogamente, in forza dell'odierna apposita domanda a ciò funzionale, lo stesso Tribunale adito, per le medesime ragioni, dovrà dichiarare la nullità anche dei contratti di compravendita intercorsi tra la convenuta e i suoi precedenti danti causa, accogliendo di conseguenza la richiesta di manleva della convenuta verso i propri danti causa nei due precedenti contratti di compravendita …”; ma, soprattutto, la signora non aveva Parte_1
proposto alcuna domanda di risoluzione verso i suoi venditori.
La Corte osserva che a fronte della chiara formulazione testè ricordata, secondo cui la domanda di rivalsa proposta dalla era Parte_1
correlata alla sola eventuale declaratoria di nullità del contratto intercorso con gli acquirenti e il Tribunale vi si è perfettamente Pt_2 CP_1
attenuto nella delibazione non potendo evidentemente interpretarne la portata, in violazione dell'obbligo di corrispondenza fissato dall'articolo
112 del codice di rito, espandendola anche alla domanda di risoluzione, come preteso dall'appellante.
Neppure può dirsi configurato alcun vizio quanto alla qualificazione dell'azione, posto che il potere del Giudice di interpretare le domande delle parti attribuendo la più appropriata qualificazione giuridica non può spingersi all'inclusione nel tema del decidere di una domanda non dedotta in lite.
- L'appellante signora con il primo motivo di Controparte_2
impugnazione, ha criticato la decisione in riferimento al mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento formulate nei suoi confronti dai signori e . CP_3 CP_4
Ad illustrazione del motivo ha sostenuto che l'assunto motivazionale reso dal Tribunale, secondo cui l'eccezione di prescrizione della azione di risarcimento era stata proposta solo in occasione della prima memoria e dunque tardivamente, doveva considerarsi non veritiero in quanto l'eccezione in parola era invece stata proposta sin dalla sua costituzione in giudizio.
Il motivo, ad avviso della Corte, non merita accoglimento risultando sufficiente, a tal fine, ripercorrere sinteticamente il contenuto della comparsa di costituzione nel precorso grado della , che è CP_2
articolato nei termini che seguono.
La prima parte dell'atto consta della contestazione della domanda della rispetto alla quale è stata sollevata l'eccezione di inesistenza Pt_2
dell'atto di citazione sul presupposto della non conformità del suo deposito ai criteri tecnici del processo civile telematico (si veda il punto I.1 alla pagina 8 della comparsa), nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (punto I.2 alla pagina 9); al punto contrassegnato dalla Pt_2
dizione “in via principale” (pagina 9 ultimo rigo) è stata contestata la fondatezza della domanda di nullità proposta dalla ed al successivo Pt_2
punto 2 (pagina 12) è stata eccepita la decadenza e la prescrizione della domanda di risoluzione della per lo spirare dei relativi termini Pt_2
decorrenti rispettivamente dalla scoperta dei vizi e dalla consegna della cosa venduta.
La seconda parte della comparsa in disamina è rivolta alla confutazione della domanda veicolata con la chiamata in causa effettuata dai signori e e l'unico passaggio argomentativo col quale risulta CP_3 CP_4
invocata la prescrizione è del seguente tenore “Per le ragioni sopra esposte ne consegue la totale infondatezza ed inammissibilità della chiamata in causa come formulata dai sig.ri e nei confronti della sig.ra CP_3 CP_4
a seguito della domanda principale della sig.ra di CP_2 Pt_2 nullità ai sensi dell'art. 40 della legge 47/1985 e/o risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1497 essendo in primis perfettamente validi ed efficaci tutti i trasferimenti e gli atti notarili menzionati in causa. Oltre alla circostanza ulteriore e lapalissiana che, comunque, per vigenza di normativa richiamata, il primo atto a ritroso menzionante le licenze riferite dalla sig.ra sarebbe comunque l'atto del Notaio datato Pt_2 Per_3
26.06.1995 con cui i sig.ri e vendevano l'immobile oggetto CP_3 CP_4
di causa ai sig.ri e , non potendosi, pertanto, certo Controparte_8 Pt_1
appellare i sig.ri e ad una legge successiva per dichiarare CP_3 CP_4
la nullità del precedente atto notarile del Notaio del 13.06.1983, Per_6
perfettamente in regola con la normativa vigente al tempo e certamente esente da qualsiasi inammissibile ed infondata richiesta di nullità a ritroso, per mera semplicistica chiamata in causa, né tantomeno conseguente risoluzione, viste le relative decadenza e prescrizione della relativa azione compiutesi da tempo. … Da quanto esposto, ne consegue l'evidente inammissibilità ed infondatezza della domanda dei sig.ri e CP_3 CP_4
nei confronti della sig,.ra ”; alla pagina 4 della memoria 183 Parte_4
numero 1 del codice di procedura civile datata 29 aprile 2022 si legge il medesimo contenuto testè riportato.
A fronte di tali inequivoche deduzioni è dunque condivisibile, in quanto correttamente espresso in piena coerenza con le risultanze processuali,
l'argomento motivazionale reso dal Tribunale allorché ha ritenuto che la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno non fosse stata ritualmente eccepita dalla , a nulla rilevando l'assunto d'appello CP_2
secondo cui era stata eccepita “… la prescrizione di tutte le domande formulate nei suoi confronti, quindi sia quella di prescrizione dell'azione di risoluzione sia quella di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, deducendone l'inammissibilità”.
- Ad epilogo di rigetto deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo d'appello con il quale è stata dedotta testualmente “Erronea interpretazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del CTU Ing. e CP_6
conseguente errata statuizione di condanna”.
Ha sostenuto l'appellante che il precedente giudicante avrebbe CP_2
errato nell'escludere la responsabilità dell'ingegnere non avendo CP_6
correttamente valutato la relazione da quegli redatta su incarico del
Tribunale fallimentare.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha riportato integralmente il testo del quesito ponendo in risalto i rilievi da compiersi “presso i competenti uffici” per dedurne che se quell'ausiliare “… avesse effettuato (ma non lo ha fatto) con la dovuta diligenza gli accessi all'Ufficio Tecnico del Comune di Selvazzano Dentro ed esaminato tutti gli atti afferenti all'immobile, il
CTU si sarebbe di certo avveduto delle incongruenze CP_6
dell'immobile”.
Osserva la Corte che la tesi secondo cui il perito avrebbe dovuto recarsi presso gli uffici tecnici del al fine di verificare i titoli abilitativi CP_13
della costruzione è destituita di fondamento mancando, nel quesito, alcun compito di accertamento in tali sensi, compito che avrebbe dovuto essere impartito espressamente dal giudice delegato, dovendosi quindi il perito limitare ad una ricognizione, appunto presso i pubblici uffici, degli immobili che risultavano essere di proprietà della società fallita ovvero che erano da quella stati alienati nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, e ciò al solo evidente scopo della loro apprensione all'attivo fallimentare.
Non di secondaria importanza poi la considerazione per cui l'appellante, essendo stata acquirente dalla procedura fallimentare dell'intero edificio all'interno del quale insisteva l'immobile per cui è causa, laddove avesse adoperato la pur ordinaria diligenza avrebbe avuto appieno la possibilità di sincerarsi della legittima destinazione giuridica del bene immobile anche a prescindere dall'attività compiuta dall'ausiliare cui, come detto, tale compito non era stato demandato.
- In conclusiva analisi tanto l'impugnazione proposta dalla signora
[...]
quanto quella proposta dalla signora Parte_1 Controparte_2
vanno rigettate con integrale conferma della pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle regolazione delle spese di lite nel grado, stante la soccombenza di entrambe le appellanti in ragione del rigetto delle rispettive loro impugnazioni va fatta applicazione del criterio di cui all'articolo 91 del codice di rito, sicché le stesse vanno poste a carico di quelle ed in favore delle parti appellate costituitesi nel grado;
quanto alla misura delle spese questa va determinata in relazione al rispettivo valore delle cause riunite rapportandola ai parametri minimi vigenti, tenuto conto del contenuto dell'attività difensiva in concreto prestata, per ciascuna delle fasi di studio ed introduttiva in relazione ad ognuno dei giudizi riuniti e quanto alla sola fase decisoria mediante aumento del trenta per cento dell'ammontare in ragione della duplicità delle appellanti. Atteso che l'appellata è stata ammessa al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio le spese relative alla sua difesa vanno liquidate in favore dello
Stato ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. numero 115/2002.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 entrambe le appellanti vanno dichiarate tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sugli appelli come in epigrafe proposti avverso la sentenza numero 81/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 12 gennaio 2024, così provvede:
- rigetta sia l'appello proposto dalla signora che l'appello Parte_1
proposto dalla signora e conferma per l'effetto Controparte_2
l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante signora alla rifusione delle spese Parte_1
di lite nel grado in favore dell'appellato signor liquidandole CP_1
in € 3.603,00 (di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 986,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite grado in favore dell'appellato signor CP_1
liquidandole in € 2.866,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione in favore Parte_1 dello Stato delle spese di lite nel grado relative alla posizione dell'appellata signora liquidandole in € 3.603,00 (di cui € 1.489,00 per la Parte_2
fase di studio, € 986,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'appellante signora alla rifusione in Controparte_2
favore dello Stato delle spese di lite nel grado relative alla posizione dell'appellata signora liquidandole in € 2.866,00 (di cui € Parte_2
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.128,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante signora e l'appellante signora Parte_1 [...]
tenute, ciascuna per sé, al pagamento dell'ulteriore Controparte_2
somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 novembre 2020 contestando la fondatezza della pretesa rivoltale, sia in riferimento alla domanda di nullità che di risoluzione, in quanto l'immobile oggetto di causa era stato venduto all'attrice esattamente come pervenutole dai suoi venditori, precisando altresì che lo stesso era stato originariamente