TAR
Sentenza breve 13 ottobre 2025
Sentenza breve 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 13/10/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/10/2025
N. 01778 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01124/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Maria Vallini Vaccari e
AR Frassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS 9 Scaligera, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bolognesi e Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'attestazione di non idoneità permanente ai sensi dell'art. 331, comma 2, del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per la patente di N. 01124/2025 REG.RIC.
guida di cat. A e B, per insussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica ai sensi del
D.Lgs. 59/2011 Allegato III, lettera F), all'esito degli esami di laboratorio del
24.02.2025, notificato al ricorrente in data 31.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. LB RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato l'“Attestazione di non idoneità ai sensi dell'art. 331, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” emessa il 31 marzo 2025, con cui la Commissione Medica
Locale di Verona lo ha ritenuto “non idoneo permanentemente” per il rilascio della patente di guida di categoria A e B, a fronte della riscontrata non sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica stabiliti dal d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, Allegato III, lettera F) (“Sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali”), per come accertata negli esami di laboratorio refertati il 24 febbraio 2025.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il signor TR ha proposto un unico motivo di ricorso così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 119 C.d.S. nonché del
D.Lgs. 59/2011 Allegato 3, lettera F, alla luce degli esami di laboratorio effettuati presso centri privati in data 04.04.2025, il cui risultato è incompatibile con gli accertamenti del 24.02.2025 effettuati presso la AOUI di Verona su richiesta della
CML di Verona”. N. 01124/2025 REG.RIC.
Nella prospettiva attorea, l'attestazione di non idoneità sarebbe affetta da irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica, in quanto basata su un accertamento sanitario errato compiuto dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, attestante la presenza nel capello di
THC pari a 0,38 pg/mg, con cut-off stabilito a 0,2 pg/mg. In particolare, l'erroneità della diagnosi emergerebbe dal fatto che un successivo accertamento refertato l'8 aprile 2025, eseguito presso un laboratorio privato secondo un metodo più preciso, avrebbe rilevato la totale assenza di cannabinoidi. Ciò evidenzierebbe di per sé la natura di “falso positivo” del precedente test diagnostico.
L'inattendibilità del contestato risultato diagnostico troverebbe inoltre conferma nella circostanza che l'interessato avrebbe sempre ricevuto risultati positivi (nel senso della presenza di sostanze stupefacenti) presso i laboratori indicati dalla Commissione
Medica Locale di Verona – che hanno accertato per tre volte, dal 2022 al 2025, la presenza di cocaina dapprima e cannabinoidi poi nel capello del ricorrente –, mentre avrebbe sempre ottenuto risultati negativi presso i laboratori del SERT o privati.
3. Si è costituita in giudizio l'Azienda ULSS 9 Scaligera, confutando nel merito la censura attorea.
4. Con ordinanza n. 1336 del 24 luglio 2025, questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per la mancata produzione – nei termini stabiliti dall'art. 119, comma 5, del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada) – della certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
5. Il ricorrente ha quindi depositato, il 22 settembre 2025, una memoria difensiva, osservando che l'art. 119, comma 5, del codice della strada dovrebbe interpretarsi nel senso che la produzione del certificato medico rilasciato dall'organo sanitario di seconda istanza non costituisca un presupposto processuale della domanda giudiziaria, in quanto la visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di R.F.I. s.p.a. sarebbe N. 01124/2025 REG.RIC.
richiesta al solo fine di sollecitare il potere di autotutela da parte dell'Ufficio della
Motorizzazione Civile, in alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale.
6. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
7. È possibile prescindere dall'esame della questione rilevata d'ufficio oggetto della citata ordinanza n. 1336/2025 alla luce dell'infondatezza dell'unico motivo di ricorso.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 331 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) prevede, al primo comma, che “L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […]” e, al secondo comma, che “Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento”.
Per la costante giurisprudenza amministrativa, “l'attività valutativa delle Commissioni mediche locali, funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per ottenere il prescritto giudizio medico di idoneità alla guida, è espressione di discrezionalità tecnica, assumendo a fondamento le cognizioni della scienza medica e specialistica (cfr. Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 2955 del 28 dicembre 2018). Tali valutazioni, pertanto, non possono essere sindacate nel merito e lo scrutinio di legittimità è ammissibile solo N. 01124/2025 REG.RIC.
nelle ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati”
(cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 febbraio 2022, n. 1296; id., 9 giugno
2022, n. 7483; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2023, n. 1814).
Nel caso in esame, il ricorrente si è sottoposto – ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett.
c), del codice della strada – alla verifica circa il possesso dei requisiti psicofisici dinanzi alla Commissione Medica Locale di Verona, la quale a sua volta si è basata sugli esami di laboratori eseguiti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, in seguito alla sospensione della patente di guida a causa del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti circa l'assunzione di sostanze stupefacenti (di cui all'ordinanza prefettizia del 21 ottobre 2021).
Ebbene, il ricorrente contesta la correttezza del giudizio di inidoneità alla guida, ritenendolo fondato su un erroneo presupposto, ossia la diagnosi di positività ai cannabinoidi rilasciata dal laboratorio universitario veronese.
La censura non coglie nel segno, dato che gli esiti dell'esame di laboratorio effettuati dall'interessato presso un centro privato non possono ritenersi idonei a scalfire la correttezza degli accertamenti diagnostici prescritti dalla Commissione Medica Locale
(che avevano rilevato nel capello la presenza di cannabinoidi): ciò non solo perché il ricorrente si è sottoposto a tali esami soltanto il 4 aprile 2025, cioè a una considerevole distanza di tempo dal prelievo compiuto presso la struttura pubblica, ma anche perché la lunghezza del campione di capello analizzato nel laboratorio privato risulta inferiore al valore minimo di riferimento, in quanto pari a soli 2 centimetri a fronte di un valore soglia di 3 centimetri (come indicato nel relativo referto).
Nel dettaglio, il ricorrente ha compiuto l'analisi presso il laboratorio privato dopo aver ricevuto, il 31 marzo 2025, l'attestazione di non idoneità alla guida formulata in base agli esami di laboratorio refertati il 24 febbraio 2025, concernenti un campione di capello prelevato il 12 febbraio 2025. N. 01124/2025 REG.RIC.
Donde sussiste un intervallo di tempo di quasi due mesi tra il prelievo del campione presso la struttura pubblica (12 febbraio 2025) e il prelievo del campione presso il laboratorio privato (4 aprile 2025).
Con specifico riguardo alla lunghezza del capello analizzato, il laboratorio privato, interrogato in merito alla valenza dell'analisi, ha dichiarato che “l'esame eseguito è un test informativo. Se sono stati prelevati ed analizzati 2 cm di materiale, è perché questa era la massima quantità di capello disponibile dal paziente, a partire dalla base del capello in zona nucale. Considerando che ogni centimetro di lunghezza corrisponde indicativamente ad un mese, un campione di 2 cm consente un'analisi retrospettiva di circa due mesi. La base del capello rappresenta il tempo T0, mentre le lunghezze successive (T2, T3, T4) corrispondono ai mesi precedenti in funzione della lunghezza del campione prelevato”.
Ne deriva che, in base alle stesse indicazioni della scienza medica allegate dal ricorrente, l'esame di laboratorio condotto il 4 aprile 2025 su soli 2 centimetri di capello poteva riferirsi al consumo di sostanze stupefacenti avvenuto, in termini indicativi, nei due mesi precedenti al prelievo: un periodo di tempo in massima parte successivo al momento in cui l'interessato si è sottoposto all'esame medico presso la struttura universitaria veronese.
Proprio il fatto che il secondo esame sia stato compiuto su un campione di capello in gran parte diverso da quello precedentemente analizzato comporta che la relativa diagnosi non sia idonea a falsificare gli esiti del primo accertamento.
In ogni caso, il supposto contrasto tra il referto diagnostico del laboratorio universitario e quello del laboratorio privato non sarebbe comunque sufficiente a evidenziare un difetto di istruttoria.
A tal proposito, deve precisarsi che “non è idonea a contrastare la portata esiziale del suddetto accertamento la documentazione medica prodotta dal ricorrente, in quanto le risultanze dei test strumentali ed obiettivi posti in essere presso una struttura N. 01124/2025 REG.RIC.
accreditata dinanzi al Ministero dei Trasporti […] non potrebbe in ogni caso essere smentita da valutazioni soggettive di singoli medici” (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 agosto 2023, n. 808).
In sostanza, la Commissione Medica Locale – nell'accertare la sussistenza dei requisiti psichici e fisici per il rilascio della patente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada – deve tenere in primaria considerazione i referti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o comunque accreditate, per la garanzia che esse forniscono circa la provenienza del campione dal soggetto interessato e il rispetto delle best practices diagnostiche, potendo semmai disporre un supplemento di indagine qualora ritenga, sulla base di elementi oggettivi, che detti referti siano inficiati da errori diagnostici.
Elementi di dubbio che, comunque, il ricorrente non ha presentato, posto che egli non ha prodotto un esame di verifica da parte di un laboratorio privato sullo stesso materiale biologico, né ha chiesto alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona di analizzare il controcampione eventualmente prelevato il 12 febbraio 2025, limitandosi invece a produrre un referto concernente un'analisi effettuata su un campione di capello che è verosimile fosse cresciuto successivamente al primo esame.
Il che è di per sé sufficiente a respingere anche l'istanza avanzata dal ricorrente affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza o meno di sostanze stupefacenti nel capello: una richiesta avente valore esplorativo, stante l'assenza di validi elementi di prova a supporto della pretesa attorea.
Da ultimo, nessun valore riveste – al fine di dimostrare l'erroneità del referto diagnostico del 24 febbraio 2025 – la presunta contraddittorietà tra vari test del capello svolti negli anni precedenti. Una contraddittorietà invero non provata, dato che i medesimi test si riferiscono a momenti diversi e, quindi, hanno ad oggetto materiali biologici tra loro non confrontabili.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. N. 01124/2025 REG.RIC.
9. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda fattuale oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
LB RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LB RA NA SA N. 01124/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 13/10/2025
N. 01778 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01124/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Maria Vallini Vaccari e
AR Frassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS 9 Scaligera, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bolognesi e Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'attestazione di non idoneità permanente ai sensi dell'art. 331, comma 2, del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per la patente di N. 01124/2025 REG.RIC.
guida di cat. A e B, per insussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica ai sensi del
D.Lgs. 59/2011 Allegato III, lettera F), all'esito degli esami di laboratorio del
24.02.2025, notificato al ricorrente in data 31.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. LB RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato l'“Attestazione di non idoneità ai sensi dell'art. 331, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” emessa il 31 marzo 2025, con cui la Commissione Medica
Locale di Verona lo ha ritenuto “non idoneo permanentemente” per il rilascio della patente di guida di categoria A e B, a fronte della riscontrata non sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica stabiliti dal d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, Allegato III, lettera F) (“Sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali”), per come accertata negli esami di laboratorio refertati il 24 febbraio 2025.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il signor TR ha proposto un unico motivo di ricorso così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 119 C.d.S. nonché del
D.Lgs. 59/2011 Allegato 3, lettera F, alla luce degli esami di laboratorio effettuati presso centri privati in data 04.04.2025, il cui risultato è incompatibile con gli accertamenti del 24.02.2025 effettuati presso la AOUI di Verona su richiesta della
CML di Verona”. N. 01124/2025 REG.RIC.
Nella prospettiva attorea, l'attestazione di non idoneità sarebbe affetta da irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica, in quanto basata su un accertamento sanitario errato compiuto dall'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, attestante la presenza nel capello di
THC pari a 0,38 pg/mg, con cut-off stabilito a 0,2 pg/mg. In particolare, l'erroneità della diagnosi emergerebbe dal fatto che un successivo accertamento refertato l'8 aprile 2025, eseguito presso un laboratorio privato secondo un metodo più preciso, avrebbe rilevato la totale assenza di cannabinoidi. Ciò evidenzierebbe di per sé la natura di “falso positivo” del precedente test diagnostico.
L'inattendibilità del contestato risultato diagnostico troverebbe inoltre conferma nella circostanza che l'interessato avrebbe sempre ricevuto risultati positivi (nel senso della presenza di sostanze stupefacenti) presso i laboratori indicati dalla Commissione
Medica Locale di Verona – che hanno accertato per tre volte, dal 2022 al 2025, la presenza di cocaina dapprima e cannabinoidi poi nel capello del ricorrente –, mentre avrebbe sempre ottenuto risultati negativi presso i laboratori del SERT o privati.
3. Si è costituita in giudizio l'Azienda ULSS 9 Scaligera, confutando nel merito la censura attorea.
4. Con ordinanza n. 1336 del 24 luglio 2025, questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per la mancata produzione – nei termini stabiliti dall'art. 119, comma 5, del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada) – della certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
5. Il ricorrente ha quindi depositato, il 22 settembre 2025, una memoria difensiva, osservando che l'art. 119, comma 5, del codice della strada dovrebbe interpretarsi nel senso che la produzione del certificato medico rilasciato dall'organo sanitario di seconda istanza non costituisca un presupposto processuale della domanda giudiziaria, in quanto la visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di R.F.I. s.p.a. sarebbe N. 01124/2025 REG.RIC.
richiesta al solo fine di sollecitare il potere di autotutela da parte dell'Ufficio della
Motorizzazione Civile, in alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale.
6. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
7. È possibile prescindere dall'esame della questione rilevata d'ufficio oggetto della citata ordinanza n. 1336/2025 alla luce dell'infondatezza dell'unico motivo di ricorso.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 331 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) prevede, al primo comma, che “L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […]” e, al secondo comma, che “Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento”.
Per la costante giurisprudenza amministrativa, “l'attività valutativa delle Commissioni mediche locali, funzionale all'accertamento della sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per ottenere il prescritto giudizio medico di idoneità alla guida, è espressione di discrezionalità tecnica, assumendo a fondamento le cognizioni della scienza medica e specialistica (cfr. Cons. Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 2955 del 28 dicembre 2018). Tali valutazioni, pertanto, non possono essere sindacate nel merito e lo scrutinio di legittimità è ammissibile solo N. 01124/2025 REG.RIC.
nelle ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati”
(cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 febbraio 2022, n. 1296; id., 9 giugno
2022, n. 7483; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 dicembre 2023, n. 1814).
Nel caso in esame, il ricorrente si è sottoposto – ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett.
c), del codice della strada – alla verifica circa il possesso dei requisiti psicofisici dinanzi alla Commissione Medica Locale di Verona, la quale a sua volta si è basata sugli esami di laboratori eseguiti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, in seguito alla sospensione della patente di guida a causa del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti circa l'assunzione di sostanze stupefacenti (di cui all'ordinanza prefettizia del 21 ottobre 2021).
Ebbene, il ricorrente contesta la correttezza del giudizio di inidoneità alla guida, ritenendolo fondato su un erroneo presupposto, ossia la diagnosi di positività ai cannabinoidi rilasciata dal laboratorio universitario veronese.
La censura non coglie nel segno, dato che gli esiti dell'esame di laboratorio effettuati dall'interessato presso un centro privato non possono ritenersi idonei a scalfire la correttezza degli accertamenti diagnostici prescritti dalla Commissione Medica Locale
(che avevano rilevato nel capello la presenza di cannabinoidi): ciò non solo perché il ricorrente si è sottoposto a tali esami soltanto il 4 aprile 2025, cioè a una considerevole distanza di tempo dal prelievo compiuto presso la struttura pubblica, ma anche perché la lunghezza del campione di capello analizzato nel laboratorio privato risulta inferiore al valore minimo di riferimento, in quanto pari a soli 2 centimetri a fronte di un valore soglia di 3 centimetri (come indicato nel relativo referto).
Nel dettaglio, il ricorrente ha compiuto l'analisi presso il laboratorio privato dopo aver ricevuto, il 31 marzo 2025, l'attestazione di non idoneità alla guida formulata in base agli esami di laboratorio refertati il 24 febbraio 2025, concernenti un campione di capello prelevato il 12 febbraio 2025. N. 01124/2025 REG.RIC.
Donde sussiste un intervallo di tempo di quasi due mesi tra il prelievo del campione presso la struttura pubblica (12 febbraio 2025) e il prelievo del campione presso il laboratorio privato (4 aprile 2025).
Con specifico riguardo alla lunghezza del capello analizzato, il laboratorio privato, interrogato in merito alla valenza dell'analisi, ha dichiarato che “l'esame eseguito è un test informativo. Se sono stati prelevati ed analizzati 2 cm di materiale, è perché questa era la massima quantità di capello disponibile dal paziente, a partire dalla base del capello in zona nucale. Considerando che ogni centimetro di lunghezza corrisponde indicativamente ad un mese, un campione di 2 cm consente un'analisi retrospettiva di circa due mesi. La base del capello rappresenta il tempo T0, mentre le lunghezze successive (T2, T3, T4) corrispondono ai mesi precedenti in funzione della lunghezza del campione prelevato”.
Ne deriva che, in base alle stesse indicazioni della scienza medica allegate dal ricorrente, l'esame di laboratorio condotto il 4 aprile 2025 su soli 2 centimetri di capello poteva riferirsi al consumo di sostanze stupefacenti avvenuto, in termini indicativi, nei due mesi precedenti al prelievo: un periodo di tempo in massima parte successivo al momento in cui l'interessato si è sottoposto all'esame medico presso la struttura universitaria veronese.
Proprio il fatto che il secondo esame sia stato compiuto su un campione di capello in gran parte diverso da quello precedentemente analizzato comporta che la relativa diagnosi non sia idonea a falsificare gli esiti del primo accertamento.
In ogni caso, il supposto contrasto tra il referto diagnostico del laboratorio universitario e quello del laboratorio privato non sarebbe comunque sufficiente a evidenziare un difetto di istruttoria.
A tal proposito, deve precisarsi che “non è idonea a contrastare la portata esiziale del suddetto accertamento la documentazione medica prodotta dal ricorrente, in quanto le risultanze dei test strumentali ed obiettivi posti in essere presso una struttura N. 01124/2025 REG.RIC.
accreditata dinanzi al Ministero dei Trasporti […] non potrebbe in ogni caso essere smentita da valutazioni soggettive di singoli medici” (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 agosto 2023, n. 808).
In sostanza, la Commissione Medica Locale – nell'accertare la sussistenza dei requisiti psichici e fisici per il rilascio della patente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada – deve tenere in primaria considerazione i referti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o comunque accreditate, per la garanzia che esse forniscono circa la provenienza del campione dal soggetto interessato e il rispetto delle best practices diagnostiche, potendo semmai disporre un supplemento di indagine qualora ritenga, sulla base di elementi oggettivi, che detti referti siano inficiati da errori diagnostici.
Elementi di dubbio che, comunque, il ricorrente non ha presentato, posto che egli non ha prodotto un esame di verifica da parte di un laboratorio privato sullo stesso materiale biologico, né ha chiesto alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona di analizzare il controcampione eventualmente prelevato il 12 febbraio 2025, limitandosi invece a produrre un referto concernente un'analisi effettuata su un campione di capello che è verosimile fosse cresciuto successivamente al primo esame.
Il che è di per sé sufficiente a respingere anche l'istanza avanzata dal ricorrente affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza o meno di sostanze stupefacenti nel capello: una richiesta avente valore esplorativo, stante l'assenza di validi elementi di prova a supporto della pretesa attorea.
Da ultimo, nessun valore riveste – al fine di dimostrare l'erroneità del referto diagnostico del 24 febbraio 2025 – la presunta contraddittorietà tra vari test del capello svolti negli anni precedenti. Una contraddittorietà invero non provata, dato che i medesimi test si riferiscono a momenti diversi e, quindi, hanno ad oggetto materiali biologici tra loro non confrontabili.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. N. 01124/2025 REG.RIC.
9. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda fattuale oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
LB RA, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LB RA NA SA N. 01124/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.