Articolo 5 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 febbraio 1951
Art. 5.
Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualita' di eredi dei creditori dello Stato.
Gli atti rilasciati da autorita' straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951