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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa AR NO consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 115/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE FEO DOMENICO e dal'avv. Parte_1
ZZ MA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
quale gestione liquidatoria ex ASUR Marche rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CARASSAI GIUSEPPE elett.te dom.to in VIA CADORNA,3 MACERATA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, ha riassunto il giudizio d'appello già Parte_1 iscritto al n. 118 del 2020 R.g., all'esito dell'emissione della sentenza n. 1880/2025 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 72/2021 resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 11/03/2021 nel predetto procedimento.
Il suddetto giudizio nasceva in primo grado quando il ricorrente, premesso di essere impiegato alle dipendenze del dal 27 gennaio 1975, lamentava di Controparte_2
pagina 1 di 17 essere stato, illegittimamente, sottoposto a due procedimenti disciplinari, contraddistinti dai numeri 3 e
8 del 2016, a loro volta connessi a due procedimenti penali, l'uno avviato contro il , l'altro Pt_1 originato dal e di essere stato illegittimamente sottoposto a sospensione cautelare nell'ambito Pt_1 del primo procedimento.
Il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 107 del 2019, pubblicata in data 27 novembre 2019, rigettava integralmente il ricorso proposto dal Dott. , Pt_1 sostenendo che la sospensione cautelare applicata allo stesso doveva ritenersi legittima ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 d.lgs. 165/2001 che prevede, quale presupposti applicativi alternativi, la particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente ovvero il caso in cui, all'esito dell'istruttoria, manchino elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Dott. , avanzando plurimi motivi di censura Pt_1 ed insistendo per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con conseguente condanna dell'ASUR a corrispondergli i trattamenti economico e previdenziale a far data dalla sospensione del servizio al ripristino dello stesso, senza, peraltro, detrarre l'assegno alimentare corrisposto in quel periodo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 72 del 2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, rigettava l'appello, compensando le spese di lite tra le parti. A fondamento del proprio decisum, la
Corte territoriale dichiarava la legittimità dei procedimenti disciplinari e delle sospensioni disposte in quegli ambiti dall'ASUR Marche, ricorrendo, ad avviso della stessa, nel caso di specie, entrambi i presupposti previsti dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001.
Il impugnava anche tale sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Pt_1 formulando due motivi di gravame così testualmente rubricati: 1) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, dagli artt. 10 e 11 del CCNL dirigenza
SP (del 17 ottobre 2008) anche, ove occorra, con riferimento agli artt. 1362 e es. c.c. nonché agli artt. 1375 e 1175 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis d.lgs. n.
165/2001 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3”.
Nella resistenza dell'ASUR Marche, con sentenza n. 1880 del 2025, pubblicata in data 27 gennaio 2025, la Suprema Corte di cassazione - Sez. Lavoro, pronunciava il seguente dispositivo: “La
Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Inammissibile il secondo motivo. la sentenza CP_3 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte
d'Appello di Ancona in diversa composizione”.
Il , in conformità a tale sentenza, ha, dunque, riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 Pt_1
c.p.c. affinché la Corte d'Appello, in funzione di Giudice del rinvio, possa decidere la controversia in pagina 2 di 17 applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamando tutte le eccezioni, domande e richieste di cui ai precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita l' quale gestione liquidatoria dell'ex Asur Marche, contestando CP_1 integralmente tutte le domande del , in quanto infondate sia in fatto che in diritto e rilevando il Pt_1 legittimo affidamento dell'ente sulla correttezza della applicazione della sospensione cautelare applicata, quale causa di esclusione del presupposto di ordine soggettivo della colpa. Viene, in ogni caso, contestata ogni singola voce di danno, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, vantata, sia nell' an che nel quantum.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della
Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
È, infatti, noto che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ciò posto, si rileva come la Cassazione abbia affermato l'illegittimità della sospensione cautelare a cui il è stato sottoposto durante la vigenza del procedimento disciplinare n. 3/2016. Pt_1
Afferma, infatti, la Corte che “È pacifico in causa che la sospensione cautelare del lavoratore veniva disposta dall'ASUR esclusivamente nell'ambito del processo disciplinare n. 3 del 2016, sorto dalla contestazione relativa alle due denunce penali dal medesimo sporte all'Autorità giudiziaria di Macerata, e non nel successivo procedimento n. 8 del 2016, che invece riguardava i fatti per cui lo stesso lavoratore era stato sottoposto a processo penale. L'art. 55-ter del d.lgs. n.
165 del 2001, come vigente ratione temporis (testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75) pagina 3 di 17 prevede al comma 1: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
L'art. 10 del CCNL SP (Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa) 17 ottobre 2008 (codice disciplinare), al comma 2, stabilisce : “Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL”. L'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo CCNL, prevede “1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L' , nei casi di particolare complessità Pt_2 dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato”. Anche il Regolamento ASUR, art. 25, correla la sospensione facoltativa cautelare alla sottoposizione a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, e all'art. 26 richiama l'art. 55-ter, del d.lgs. n. 165 del
2001. Le disposizioni contrattuali richiamate sono chiare nel subordinare la possibilità della sospensione facoltativa cautelare alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui sia stato promosso il procedimento disciplinare. La previsione è connessa con la possibilità della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale e dunque il protrarsi del procedimento disciplinare, e contempera gli opposti interessi. La pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare costituisce elemento costitutivo del diritto riconosciuto al datore di lavoro e non una mera condizione di efficacia, con la conseguenza che l'esercizio del potere in difetto dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un'invalidità dell'atto, non già alla sola temporanea inefficacia dello stesso (cfr., Cass., n. 20798 del 2018). Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell'affermare che il provvedimento di sospensione cautelare, adottato rispetto al procedimento disciplinare 3/2016 promosso per fatti per cui non pendeva a carico del lavoratore procedimento, è stato adottato legittimamente, pur in assenza di un procedimento penale al riguardo, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della lesione dell'immagine di ASUR. Né può supplire a tale carenza il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello, nella prospettiva di una connessione di fatto, alla vicenda oggetto di distinto procedimento disciplinare n. 8/2016, pacificamente non riunito al primo, avente ad oggetto contestazioni disciplinari diverse per fatti per cui veniva promosso procedimento penale, in quanto la pendenza del procedimento penale nei termini sopra indicati, è vicenda giuridica tipizzata dalla contrattazione collettiva e dal legislatore. Le norme che regolano il potere dell'Amministrazione di procedere cautelarmente alla sospensione del dipendente vanno infatti interpretate restrittivamente:
pagina 4 di 17 ed in caso di mancanza di uno degli elementi costitutivi del diritto riconosciuto al datore di lavoro,
l'esercizio del potere in difetto dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un'invalidità dell'atto (cfr., Cass., n. 20708/2018). Si può, inoltre, ricordare che questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (si v., ex aliis, Cass. n. 10137/2018, n. 20708/2018, n.
7657/2019) e, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ha evidenziato che la sospensione, in quanto misura cautelare e interinale, “ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (
Corte Cost. 6.2. 1973 n. 168). Si è sottolineato in relazione alla sospensione facoltativa che la stessa è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare
l'immagine e il prestigio dell'amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato. Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui “quando la mancata prestazione dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione”
(Corte Cost. n. 168/1973). La verifica dell'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento
è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare”.
Da quanto sopra, si ricava che la Cassazione ha affermato la illegittimità della sospensione cautelare dal servizio, perché emesso in carenza del presupposto di cui all' art. 55.ter del d.lgs. n. 165 del 2001 vigente “ratione temporis” e degli artt. 10-11 del CCNL di riferimento, in cui si richiede, fra l'altro, che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare debba essere sottoposto anche a procedimento penale che abbia in tutto o in parte ad oggetto i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare;
mentre nel caso presente il provvedimento cautelare è stato emesso nell'ambito del procedimento disciplinare n. 3/2016 in cui tale presupposto non ricorre.
Pur in presenza di tale assorbente pronuncia, può aggiungersi, ad abundantiam, quanto segue.
In punto di diritto, è noto che l'art.55 ter del D.Lgs 165/2001 (nel testo vigente ratione temporis) prevede che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri pagina 5 di 17 strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Orbene, la sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro pubblico nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego privatizzati trova, per espressa disposizione normativa (dapprima il D.lgs. n.29/93
e poi il D.Lgs. 165/2001), la sua fonte di regolamentazione nella contrattazione collettiva. La dottrina dominante, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, qualifica il provvedimento sospensivo come atto avente natura privatistica, con funzione di autotutela. Quest'ultima non va intesa in un'accezione amministrativistica, ma in senso privatistico. Non si tratta di un atto di ritiro, non incidendo su un atto amministrativo, ma sull'esecuzione del contratto come reazione all'inadempimento della controparte.
La funzione gestionale privatistica prevale quindi su quella provvedimentale.
Orbene, l'art.10 Contratto Integrativo Dirigenza SP 06.05.2010, al primo comma, prevede che “Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8
(codice disciplinare), comma 11”.
Il secondo comma prevede poi che: “Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL […]”.
Al 7° comma, infine, si stabilisce che “al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo”.
Disciplina sostanzialmente sovrapponibile la si rinviene nel Regolamento disciplinare aziendale.
Deve dunque rilevarsi che, accanto ad una sospensione per così dire obbligatoria (comma 1), la norma configura un'ipotesi di sospensione facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, rimettendo alla valutazione discrezionale della Amministrazione il potere, in via cautelare, di non avvalersi della prestazione del dipendente, sempre che egli sia stato rinviato a giudizio ed il procedimento penale riguardi i medesimi oggetto del procedimento disciplinare.
In merito alla natura giuridica della sospensione cautelare dal servizio, la giurisprudenza di legittimità, (Cass. S. 12631 del 12.3.1999), dopo aver precisato che la sospensione cautelare dal pagina 6 di 17 servizio è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, ha così statuito: “E' noto che l'adozione di una simile misura anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il cui esercizio è sostanzialmente garantito da un precetto di rango costituzionale, come quello di cui all'art. 41Cost., per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità del dipendente o di comportamenti incompatibili con le regole proprie del rapporto di collaborazione, demandato a sedi giurisdizionali o
a sedi disciplinari e per il tempo necessario all'esaurimento di detti procedimenti (Cass. 23 gennaio
1998 n.624, 25 marzo 1997 n.2633, Sezioni Unite 3 giugno 1997 n.4955, 3 giugno1995 n.6265). Tale essendo la natura giuridica della sospensione cautelare, non trova ragione di applicazione l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, il quale procedimentalizza l'esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 1998 n.624, 25marzo 1997 n.2633, 17 luglio 1990 n.7303, 21 marzo 1986 n.2022). In buona sostanza, il datore di lavoro può rinunciare ad avvalersi della prestazione del lavoratore, ferma restando la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione, a meno che la legge o la contrattazione collettiva non gli consenta di sospendere anche l'erogazione della controprestazione retributiva (cfr. Cass. 3319/86; Cass. 6400/92), come nel caso oggetto della presente controversia, posto che al lavoratore è stata corrisposta l'indennità di cui al comma 7 dell'art.10 del
CCNL applicabile.
In questa prospettiva, deve ritenersi che la sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ovvero a procedimento penale non integra una sanzione, ma è una misura cautelare, di carattere provvisorio, finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche e destinata ad esaurire i suoi effetti allorchè all'esito del procedimento disciplinare o penale il datore di lavoro adotti le sue determinazioni. Essa si giustifica, in particolar modo, allorquando la sanzione astrattamente applicabile per il fatto contestato abbia verosimilmente natura espulsiva, ossia quando per effetto della sanzione disciplinare il rapporto di lavoro si risolva. La sospensione cautelare dal servizio si pone, quindi, come una vera e propria condizione sospensiva del provvedimento sanzionatorio, strumentale all'accertamento dei fatti e destinata ad esaurire i suoi effetti con l'adozione del provvedimento disciplinare definitivo.
Ricondotta, pertanto, la sospensione cautelare nell'alveo degli atti che il datore di lavoro pubblico adotta con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, occorre chiedersi in che modo il generale dovere di correttezza e buona fede in senso oggettivo incida nella motivazione dell'atto in questione, specie con riferimento a quella facoltativa in cui il datore di lavoro pubblico esercita un potere discrezionale. pagina 7 di 17 Sicuramente il dovere di salvaguardare l'interesse della controparte nei limiti in cui ciò non costituisca un apprezzabile sacrificio impone, innanzitutto, al datore di lavoro di motivare le ragioni dell'adozione di un atto destinato ad incidere in modo gravoso sul dipendente che lo subisce (per un periodo che può giungere sino al quinquennio), specie quando ad esso si accompagni anche l'erogazione, in sostituzione della retribuzione, di un'indennità alimentare pari al 50% del trattamento.
In secondo luogo, il dovere di correttezza impone che le ragioni poste a fondamento del provvedimento non risultino contraddittorie e/o illogiche rispetto alla complessiva condotta tenuta dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente in relazione ai fatti che hanno originato il procedimento disciplinare a carico del medesimo.
A questo punto si impone una doverosa precisazione in riferimento al contenuto della motivazione della sospensione cautelare, tenuto conto della specifica relazione che sussiste tra la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.11 comma 2 del CCNL (che riconosce all' la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del processo Pt_2 penale) e il potere discrezionale dell'Amministrazione (salvi i casi di sospensione cautelare obbligatoria) di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
L'art.55 ter D.Lgs 165/2001, ossia la norma di legge, di rango primario, che disciplina il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, detta un principio generale: il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Ergo
l'Amministrazione nell'esercizio del potere disciplinare non è tenuta ad attendere la definizione del procedimento penale per applicare l'eventuale sanzione disciplinare.
Tale principio, però, in ossequio evidentemente alle maggiori garanzie offerte al dipendente/imputato o indagato dal procedimento penale rispetto a quello disciplinare, può essere derogato dall'Amministrazione per le infrazioni di maggiore gravità nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. In tal caso può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale e ha facoltà di applicare la sospensione cautelare o altri strumenti cautelari. E' quindi evidente che l'Amministrazione, allorquando si avvalga della facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, ritiene che gli elementi in suo possesso, in considerazione della complessità dell'accertamento, non siano sufficienti per irrogare la sanzione.
Ne consegue che, se l'amministrazione ritenga comunque di sospendere il procedimento disciplinare, pur avendo la facoltà di procedere immediatamente all'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, ciò è perché la stessa amministrazione è consapevole che gli elementi in suo pagina 8 di 17 possesso non siano ancora sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, ossia per considerare i fatti indicati in tale pronunzia incompatibili con la prosecuzione del rapporto di servizio, pur trattandosi dei medesimi fatti che costituiscono il fondamento dell'addebito disciplinare.
Ne consegue che la facoltà di sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente, in considerazione della sospensione del procedimento disciplinare, impone che siffatto provvedimento cautelare venga idoneamente motivato, posto che la stessa amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione degli elementi raccolti non ha ritenuto i fatti posti a base del rinvio a giudizio sufficienti per considerare il rapporto non più proseguibile.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto e del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che la motivazione adottata dall'Amministrazione per giustificare l'applicazione nella fattispecie della sospensione cautelare sia carente, in violazione di quel generale dovere di correttezza cui ciascuna parte del rapporto di lavoro è tenuta nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Come rilevato sin dal primo grado del giudizio, il Dott. è stato sottoposto a due distinti Pt_1 procedimenti disciplinari:
a) procedimento disciplinare n.3/2016, in cui era stato contestato al medesimo di aver posto in essere comportamenti integranti l'ipotesi prevista dall'art. 55 quater comma 1 lettera e) del d.lgs.
165/2001, per aver presentato due esposti alla Procura della Repubblica di Macerata in data 14.04.2014
e 18.02.2015 (relativamente alla vicenda della definizione transattiva della vertenza giudiziale con l'avv. Manfroci per pagamento di prestazioni professionali), di cui la Direzione Generale aveva avuto piena contezza soltanto in data 07.03.2016. Per i medesimi fatti veniva sottoposto a procedimento penale il il quale è stato poi assolto perchè il fatto non costituisce reato (sentenza Corte di Persona_1
Appello Ancona n.191/2019 in data 29.04.20l9). Tale procedimento disciplinare è stato sospeso con provvedimento del 02.08.2016, con il quale è stata disposta anche la sospensione cautelare del dipendente, ed è stato poi riattivato in data 16.07.2020, a seguito della assoluzione del Genga in sede penale, con successiva applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei;
b) procedimento disciplinare n.8/2016, in cui era stato contestato al di aver tenuto Pt_1 comportamenti integranti il reato di falso materiale nel rilascio di copie autentiche ai sensi dell'art. 478
c.p. (per il quale era stato avviato procedimento penale) per avere rilasciato all'avv. Accorroni che patrocinava per conto della nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv.
Manfroci, una copia della determina con cui si nominava l'avv. Manfroci quale difensore fiduciario dell' di Camerino diversa dall'originale in quanto priva della sottoscrizione del . Per i Pt_3 Pt_1 medesimi fatti il era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di Pt_1
pagina 9 di 17 assoluzione perché il fatto non sussiste n.2225/2019 in data 23.12.20l9. Tale procedimento è stato sospeso con provvedimento del 03.10.2016, con il quale tuttavia nulla è stato previsto in ordine alla sospensione cautelare, in quanto già precedentemente disposta nell'altro procedimento disciplinare.
Orbene, le sentenze di primo e secondo grado hanno fondato la decisione favorevole ad
A.S.U.R. Marche sulla considerazione che i due procedimenti disciplinari fossero strettamente connessi tra loro e che, pertanto, la sospensione cautelare disposta nel procedimento n.3/2016 potesse trovare idonea motivazione nella contestazione disciplinare di cui al procedimento n.8/2016, benchè i due procedimenti non fossero stati riuniti e benchè al momento della riattivazione del procedimento n.3/2016 (16.07.2020) il fosse ormai definitivamente assolto in sede penale (sentenza divenuta Pt_1 irrevocabile il 16.05.2020).
Tali argomentazioni sono state tuttavia disattese nella sentenza della Suprema Corte n. 1880/25, in cui si è invece evidenziato che la sospensione cautelare del lavoratore era stata disposta dall'ASUR esclusivamente nell'ambito del processo disciplinare n. 3 del 2016 (e non anche nel procedimento n.8/2016), che la normativa legale e contrattuale subordina la possibilità della sospensione facoltativa cautelare alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui sia stato promosso il procedimento disciplinare, che la pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare costituisce elemento costitutivo del provvedimento di sospensione cautelare e che, conseguentemente, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il provvedimento di sospensione cautelare, adottato rispetto al procedimento disciplinare 3/2016, non potesse trovare idonea motivazione in assenza di un procedimento penale, a nulla rilevando la connessione di fatto del procedimento disciplinare n. 8/2016 (non riunito, e poi archiviato).
A parere del Collegio, per giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare nel procedimento n.3/2016, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi, e cioè la pendenza di un processo penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione disciplinare (ai sensi dell'art.10 C.C.N.L.) ovvero, quanto meno, la sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari che attraverso la sospensione cautelare dal servizio l'Amministrazione intendeva perseguire (il che, però, avrebbe fatto ricadere la sospensione nell'ambito della differente disciplina di cui all'art.9 C.C.N.L., e non più nell'art.10 C.C.N.L.).
Ne consegue che l'assenza di un procedimento penale sotteso alla esigenza cautelare rappresentata nel provvedimento si risolve in una mancanza di motivazione della sospensione dal servizio ex art.10 in relazione ad un elemento necessario per ritenere correttamente CP_4 esercitato, alla stregua dell'art.1375 c.c., il potere discrezionale dell'Amministrazione di adottare la misura cautelare in questione. pagina 10 di 17 In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che la condotta tenuta dall'Amministrazione nel caso in disamina, travalicando i limiti sopra descritti, si è appalesata contraria al generale dovere di correttezza cui ciascun contraente è tenuto nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Occorre, dunque, prendere le mosse da tale dichiarazione di illegittimità al fine di esaminare le conseguenti domande proposte dal . Pt_1
Per completezza, si rimarca, inoltre, che nel corso del presente procedimento, il è stato, Pt_1 nel frattempo, assolto dal relativo procedimento penale perché “il fatto non sussiste” e in data
21/5/2020 la sentenza di assoluzione veniva trasmessa alla Amministrazione, sicché il 16 /7/2020 Parte venivano riaperti entrambi i procedimenti disciplinari (n. 3 e n. 8 del 2016). In data 8/1/2021 l' in ordine al procedimento disciplinare n. 3/2016, in composizione rinnovata, assumeva la decisione definitiva irrogando al Dott. la “sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi” anche in Pt_1 ragione dell'avvenuta assoluzione del dott. tale sanzione è stata impugnata dal con Per_2 Pt_1 ricorso pendente davanti al Tribulnale di Macerata (r.g. 2/2024). Quanto al procedimento disciplinare n. 8/2016, l' UDP, dato atto che il Dott. era cessato dal servizio a far data dal 1° febbraio 2017 Pt_1 con collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, “non ravvisando ulteriori e diversi profili di responsabilità disciplinare” disponeva la archiviazione.
Andando, dunque, ad analizzare le domande proposte in questa sede e conseguenti alla sopra ricordata dichiarazione di illegittimità della sospensione cautelare, il domanda la ricostruzione Pt_1 della carriera in termini economici e giuridici oltre al ristoro dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti per effetto della illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione subita dal 9 agosto 2016 sino al 31 gennaio 2017 (data del collocamento in quiescenza).
Vediamo, dunque, di seguito le singole domande di risarcimento danni.
1.- Quanto ai danni patrimoniali, con riferimento al trattamento economico-retributivo, il espone che l'Azienda gli ha corrisposto, a seguito della pronuncia del giudice del Reclamo Pt_1
(che già aveva dichiarato l'illegittimità della sospensione cautelare, pur se superata dalle altre pronunce di merito) “gli emolumenti stipendiali dal 09.08.2016 al 31.01.2017, ricalcolati in ragione della retribuzione contrattuale del Dott. recuperando al contempo l'indennità alimentare, tempo Pt_1 per tempo, erogata in forza del provvedimento stesso” per un totale di € 18.325,35. Dunque, oltre a non essere più dovuta dal , per effetto della intervenuta sentenza della Cassazione, la somma di € Pt_1
36.895,11 richiesta invece dall' ente a seguito della sentenza della Corte di Appello, egli rivendica il pagamento della somma di € 9.620,00 a titolo di assegno alimentare: importo in tesi “illegittimamente” decurtato dai suddetti emolumenti.
La domanda non può essere accolta, non potendo il lavoratore, illegittimamente sospeso, pagina 11 di 17 pretendere, oltre alla rimessione in pristino delle retribuzioni a lui dovute e non pagate per effetto della sospensione, anche l'assegno alimentare che trova la propria fonte nella sospensione, sicché, venuta questa meno, viene a mancare la sua ragione giustificatrice. Opinare diversamente creerebbe l'assurda conseguenza di creare un arricchimento in capo a chi sia stato illegittimamente sospeso.
D'altronde, la giurisprudenza amministrativa citata nel ricorso in riassunzione è del tutto inconferente, riferendosi alla non recuperabilità dell'assegno alimentare solo in caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza coincidente con la data di sospensione, ipotesi diversa da quella in esame.
2.- Rivendica, poi, l'istante l' indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in quanto al momento del pensionamento, al residuava un ingente numero di giorni di ferie maturate ma Pt_1 non godute, nonché di ore eccedenti non recuperate (come da busta paga di luglio 2016 e da cartellino marcatempo del medesimo mese) per un importo complessivo di € 54.851,19, somma che nel caso presente andrebbe liquidata in quanto si verterebbe nella ipotesi di impossibilità di fruizione delle stesse per ragioni non imputabili al dipendente.
La domanda, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è ammissibile in quanto già contenuta nell'originario ricorso;
inoltre, anche in ipotesi di litispendenza (v. procedimento davanti al
Tribunale di Macerata intentato nel 2024), l'inammissibilità dovrebbe colpire la domanda proposta successivamente secondo la regola dettata dall'art. 39 c.p.c. e non, dunque, la presente.
La stessa va, in ogni caso, accolta non potendo trovare applicazione il divieto alla monetizzazione delle ferie disposto dell'art. 5, co. 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con mod. in legge n.
135 del 2012, che, per previsione esplicita della norma, vale “anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età” e quindi in teoria essa può essere richiamata anche nell'ipotesi di cessazione o sospensione del rapporto per fatto colposo del lavoratore. Tale norma, però, è stata ritenuta da Corte Costituzionale 6 maggio
2016, n. 95 non costituzionalmente illegittima, esclusivamente perché da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali.
In questo senso, la sentenza della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, ha ritenuto CP_5 che le fonti eurounitarie ostino a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore pagina 12 di 17 non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo - in condizione di esercitare questo diritto, con regola che vale, anche nel caso in cui il rapporto si interrompa per dimissioni del lavoratore.
A tale pronuncia si è adeguata la Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato
(v. da ultimo Ordinanza n. 13691/2025) suole affermare che:
“Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Non ha, dunque, alcun rilievo il fatto che al residuassero ferie risalenti anche a molti Pt_1 anni prima, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro dimostrato di avere vigilato sul punto, avvisandolo espressamente della necessità di godere delle ferie pena la loro perdita.
D'altronde, è innegabile come la sospensione cautelare illegittimamente disposta da parte datoriale alla fine del rapporto lavorativo abbia impedito il godimento delle ferie sicché va riconosciuto il loro valore economico equivalente, a titolo di risarcimento del danno.
Per ciò che concerne la quantificazione dei giorni di ferie non godute e delle ore in eccedenza, il ricorrente ha allegato di avere accumulato, nel corso degli anni, n. 249 giorni di ferie residui e ore
32,35, mentre la resistente ha allegato altri dati risultanti all'azienda, ossia ferie non godute giorni 209
(24 nel 2009, 28 per ciascun anno dal 2010 al 2015, 17 nel 2016), festività soppresse giorni 21, pagina 13 di 17 eccedenza oraria ore 33,77.
Considerato che nessuna delle due parti ha prodotto alcun documento a supporto (il doc. 4 allegato all'originario ricorso porta dei dati diversi rispetto a quelli allegati), alla luce del modesto scarto differenziale tra le due opposte allegazioni, va dato prudenzialmente credito alla quantificazione aziendale con conseguente determinazione di 230 giorni di ferie non godute e 33 ore di ore eccedenti.
In tal modo, applicando la retribuzione giornaliera ed oraria come calcolata, senza specifica contestazione avversa, nel conteggio di cui al doc. 5g, si arriva a riconoscere al la somma di Pt_1 euro 49.680,00 a titolo di ferie non godute ed euro 1.067,00 (arrotondate) a titolo di ore eccedenti, per un totale complessivo di euro 50.747,00.
3.- Con riferimento al trattamento pensionistico, il deduce un danno il danno Pt_1 previdenziale costituito: 1) dagli importi di pensione non percepiti dalla data del 1/2/2017 (di collocamento in pensione) al conseguimento della stessa (in data 1/10/2017); 2) dall' esborso della somma di € 30.275,84, quale importo del riscatto degli anni di laurea, a suo dire indispensabile al fine del conseguimento della pensione in quanto altrimenti sarebbe rimasto senza lavoro e senza pensione.
Entrambe le domande non possono trovare accoglimento.
La circostanza che il , seppure collocato a riposo in data 1.2.2017, non abbia, nei Pt_1 successivi 8 mesi, riscosso la pensione (neppure tramite successivo recupero) non risulta documentata in atti. Il ricorso in riassunzione fa mero riferimento ad una missiva ricevuta dall' la quale si CP_6 riferisce unicamente alla questione della dedotta impossibilità di valutare, ai fini del trattamento previdenziale, l'assegno alimentare corrisposto al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare, in quanto non avente natura retributiva.
Per il resto, non è dato rinvenire in atti, né è stato appositamente indicato, alcun documento relativo al trattamento pensionistico (né appare di facile reperibilità stante la mancata indicizzazione e precisa descrizione della maggioranza degli allegati).
Alcuna altra precisa allegazione in fatto e diritto contiene l'atto di riassunzione atta a fondare tale domanda risarcitoria.
Ad ogni modo, si rimarca come il doc. 30 prodotto da parte resistente documenti l'avvenuto riconoscimento da parte dell' della pensione con decorrenza proprio dal 1.2.2017, il che preclude CP_6 in radice l'accoglimento della domanda.
Quanto all'importo pagato ai fini del riscatto della laurea, non vi è alcuna prova che tale riscatto sia stato necessitato dalla sospensione cautelare, ossia al fine di recuperare l'anzianità di servizio non maturabile a cagione della sospensione. Al contrario, vi è la prova in atti che la domanda di riscatto fu presentata ancor prima di conoscere della disposta sospensione cautelare (v. doc. 37 di parte resistente pagina 14 di 17 dal quale si evince che la domanda di riscatto è stata presentata in data 01/08/2016 quando la Cont sospensione, disposta dall' in data 2.8.2016, veniva comunicata il 3.8 e recepita con determina del
9.8.2016 con efficacia da tale data).
4.- Con particolare riferimento ai danni non patrimoniali parte ricorrente deduce di aver subito:
1) danno biologico per “reazione depressiva” dalla quale sarebbe esitata una invalidità permanente pari al 10%, tale da comportare un risarcimento quantificato in € 33.005,96; 2) danno morale da liquidarsi nella somma pari al 50% del danno biologico, e quindi in € 16.502,98; 3) danno da lesione della professionalità, dell'immagine, della dignità e dell' onore personale, stimabile, in via equitativa a sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore a € 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, il deduce di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Carlo Urbani di Pt_1
Jesi per reazione depressiva dal 2.8.16 all'8.8.16; la malattia sarebbe, poi, proseguita fino al 1.1.17, con necessità di particolari cure e ne sarebbe derivata un'invalidità temporanea di complessivi 152 giorni, di cui 7 totale e 145 parziale al 75%, nonché un'invalidità permanente del 10%, come da relazione del dott. Persona_3
La domanda non può essere accolta per mancanza di prova sufficiente circa il nesso causale tra sospensione e patologia depressiva.
A prescindere dal comportamento contraddittorio dello stesso ricorrente che ha proposto identica domanda anche nel diverso contenzioso avverso la sanzione disciplinare applicata in esito al medesimo procedimento disciplinare, si rileva come la crisi depressiva che ha portato al ricovero del medesimo si sia manifestata in data 2 agosto, ossia in data precedente alla comunicazione della disposta sospensione cautelare dal servizio (databile a non prima del 3 agosto 2017, così come risulta dagli atti ufficiali).
Non pare, dunque, che la sospensione possa, di per sé, avere causato la sindrome depressiva che, invece, appare, con maggiore credibilità, poter essere stata conseguenza dell'intera vicenda che ha riguardato il lavoratore, sottoposto a due procedimenti disciplinari, iniziati nella primavera del 2016, nonché a procedimento penale.
La sospensione cautelare è, infatti, intervenuta solo successivamente, quando la patologia si era già manifestata in maniera così grave da richiedere un apposito ricovero ospedaliero.
D'altronde, dalla perizia di parte a firma del CTP dott. in data 25.07.2017 emerge Per_3 chiaramente che il medico, che ha operato “su richiesta dell'interessato”, si è basato su considerazioni medico-legali basate non solo su elementi oggettivi (le certificazioni sanitarie prodotte e l'esame obiettivo), ma anche su una anamnesi lavorativa riferita dallo stesso lavoratore (e quindi inevitabilmente soggettiva), oltretutto valutando il tutto sulla falsariga di una generica fattispecie di pagina 15 di 17 mobbing, e senza quindi esprimersi sulla diretta correlazione causale tra la situazione fattuale oggetto del presente giudizio (cioè l'ingiusta sospensione cautelare) e la patologia ansioso-depressiva riscontrata. Prova ne sia che è lo stesso CTP che qualifica come “ingiuste” le vicende lavorative che avrebbero determinato i danni alla salute del periziato e “vessatori” gli atteggiamenti assunti dai superiori, in tal modo lasciandosi andare a giudizi e valutazioni che esulano da un oggettivo giudizio tecnico medico-legale, inficiandone irrimediabilmente l'attendibilità.
Riguardando il presente giudizio le sole conseguenze risarcitorie originate dalla indebita sospensione cautelare, la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
Quanto al danno alla professionalità, tenuto conto che il periodo di sospensione è piuttosto breve (dal 02.08.2016 alla data del pensionamento, avvenuto il 01.02.2017), difettano nella fattispecie sufficienti allegazioni circa la sussistenza di apprezzabili menomazioni - non transeunti – di perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Il danno alla professionalità ha infatti natura patrimoniale e va liquidato sulla base del dato reddituale del soggetto, tenuto conto dei dati concreti del rapporto lavorativo, della retribuzione, della possibile progressione di carriera e della presumibile durata della vita lavorativa. Il danno alla professionalità, in buona sostanza, non rappresenta una voce risarcitoria autonoma, ma, al contrario, solo un aspetto del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante presunto e futuro. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza 24 marzo 2006 n.6572, intervenendo a dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi in cui si sostanzia la c.d. deprofessionalizzazione (ad. es. la sostanziale inattività che ha determinato un impoverimento delle capacità professionali, la c.d. perdita di chances ovvero il minor valore del lavoratore leso nel mercato del lavoro). Nella fattispecie, tuttavia, la vicenda è relativa alla fase finale della carriera lavorativa del , collocato a riposo dal 01.02.2017, per cui, stante la brevità del Pt_1 periodo di sospensione cautelare (dal 02.08.2016 al 01.02.2017), non si riscontrano in atti allegazioni che possano supportare l'affermazione di un pregiudizio patrimoniale da perdita di occasioni lavorative favorevoli o da dispersione del patrimonio professionale precedentemente acquisito.
Attesa la estrema genericità delle allegazioni, analoghe considerazioni possono farsi anche con riguardo al lamentato danno all'immagine che, peraltro, appare non tanto collegato di per sé alla sospensione cautelare quanto al fatto che il dipendente fosse stato sottoposto a procedimento penale.
D'altronde, gli eventuali impropri titoli giornalistici non possono addebitarsi a parte datoriale quanto alle testate dei quotidiani.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello, va dunque dichiarata l'illegittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio di disposta Parte_1
pagina 16 di 17 con provvedimento del 09.08.2016, e quindi il diritto di quest'ultimo al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e ore eccedenti pari ad euro 50.747,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi – avuto riguardo alle peculiarità che hanno caratterizzato la vicenda processuale ed alla novità, complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, tenuto conto anche dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento parziale dell'appello, per compensare per la metà le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di
Cassazione e della presente fase di rinvio, ponendosi la parte non compensata a carico della CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio ex Cass. n. 1880/25 sull'appello avverso la sentenza n. 107/2019 del Tribunale di
Macerata, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio di disposta Parte_1
Cont con provvedimento del 09.08.2016, e quindi condanna l' appellata al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e ore eccedenti pari ad euro euro 50.747,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida (per l'intero) in euro 7.400,00 per compensi professionali relativi al primo grado, €. 7.000,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, €. 5.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio di
Cassazione ed €. 3.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio di rinvio, e condanna la
[...]
a pagare alla parte appellante la parte di spese non compensata, oltre contributo unificato, CP_1 spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa AR NO dott. Luigi Santini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa AR NO consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 115/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DE FEO DOMENICO e dal'avv. Parte_1
ZZ MA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
quale gestione liquidatoria ex ASUR Marche rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CARASSAI GIUSEPPE elett.te dom.to in VIA CADORNA,3 MACERATA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, ha riassunto il giudizio d'appello già Parte_1 iscritto al n. 118 del 2020 R.g., all'esito dell'emissione della sentenza n. 1880/2025 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 72/2021 resa dalla Corte di Appello di Ancona in data 11/03/2021 nel predetto procedimento.
Il suddetto giudizio nasceva in primo grado quando il ricorrente, premesso di essere impiegato alle dipendenze del dal 27 gennaio 1975, lamentava di Controparte_2
pagina 1 di 17 essere stato, illegittimamente, sottoposto a due procedimenti disciplinari, contraddistinti dai numeri 3 e
8 del 2016, a loro volta connessi a due procedimenti penali, l'uno avviato contro il , l'altro Pt_1 originato dal e di essere stato illegittimamente sottoposto a sospensione cautelare nell'ambito Pt_1 del primo procedimento.
Il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 107 del 2019, pubblicata in data 27 novembre 2019, rigettava integralmente il ricorso proposto dal Dott. , Pt_1 sostenendo che la sospensione cautelare applicata allo stesso doveva ritenersi legittima ai sensi dell'art. 55 ter comma 1 d.lgs. 165/2001 che prevede, quale presupposti applicativi alternativi, la particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente ovvero il caso in cui, all'esito dell'istruttoria, manchino elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Dott. , avanzando plurimi motivi di censura Pt_1 ed insistendo per la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, con conseguente condanna dell'ASUR a corrispondergli i trattamenti economico e previdenziale a far data dalla sospensione del servizio al ripristino dello stesso, senza, peraltro, detrarre l'assegno alimentare corrisposto in quel periodo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 72 del 2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, rigettava l'appello, compensando le spese di lite tra le parti. A fondamento del proprio decisum, la
Corte territoriale dichiarava la legittimità dei procedimenti disciplinari e delle sospensioni disposte in quegli ambiti dall'ASUR Marche, ricorrendo, ad avviso della stessa, nel caso di specie, entrambi i presupposti previsti dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001.
Il impugnava anche tale sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Pt_1 formulando due motivi di gravame così testualmente rubricati: 1) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, dagli artt. 10 e 11 del CCNL dirigenza
SP (del 17 ottobre 2008) anche, ove occorra, con riferimento agli artt. 1362 e es. c.c. nonché agli artt. 1375 e 1175 c.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis d.lgs. n.
165/2001 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3”.
Nella resistenza dell'ASUR Marche, con sentenza n. 1880 del 2025, pubblicata in data 27 gennaio 2025, la Suprema Corte di cassazione - Sez. Lavoro, pronunciava il seguente dispositivo: “La
Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Inammissibile il secondo motivo. la sentenza CP_3 impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte
d'Appello di Ancona in diversa composizione”.
Il , in conformità a tale sentenza, ha, dunque, riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 Pt_1
c.p.c. affinché la Corte d'Appello, in funzione di Giudice del rinvio, possa decidere la controversia in pagina 2 di 17 applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamando tutte le eccezioni, domande e richieste di cui ai precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita l' quale gestione liquidatoria dell'ex Asur Marche, contestando CP_1 integralmente tutte le domande del , in quanto infondate sia in fatto che in diritto e rilevando il Pt_1 legittimo affidamento dell'ente sulla correttezza della applicazione della sospensione cautelare applicata, quale causa di esclusione del presupposto di ordine soggettivo della colpa. Viene, in ogni caso, contestata ogni singola voce di danno, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, vantata, sia nell' an che nel quantum.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso l'iter giudiziale della vicenda, occorre, innanzitutto, esaminare il decisum della
Suprema Corte reso in fase rescindente, al fine di determinare il perimetro della pronuncia demandata a questa Corte.
È, infatti, noto che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ciò posto, si rileva come la Cassazione abbia affermato l'illegittimità della sospensione cautelare a cui il è stato sottoposto durante la vigenza del procedimento disciplinare n. 3/2016. Pt_1
Afferma, infatti, la Corte che “È pacifico in causa che la sospensione cautelare del lavoratore veniva disposta dall'ASUR esclusivamente nell'ambito del processo disciplinare n. 3 del 2016, sorto dalla contestazione relativa alle due denunce penali dal medesimo sporte all'Autorità giudiziaria di Macerata, e non nel successivo procedimento n. 8 del 2016, che invece riguardava i fatti per cui lo stesso lavoratore era stato sottoposto a processo penale. L'art. 55-ter del d.lgs. n.
165 del 2001, come vigente ratione temporis (testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75) pagina 3 di 17 prevede al comma 1: “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
L'art. 10 del CCNL SP (Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa) 17 ottobre 2008 (codice disciplinare), al comma 2, stabilisce : “Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL”. L'art. 11, commi 1 e 2, del medesimo CCNL, prevede “1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L' , nei casi di particolare complessità Pt_2 dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato”. Anche il Regolamento ASUR, art. 25, correla la sospensione facoltativa cautelare alla sottoposizione a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, e all'art. 26 richiama l'art. 55-ter, del d.lgs. n. 165 del
2001. Le disposizioni contrattuali richiamate sono chiare nel subordinare la possibilità della sospensione facoltativa cautelare alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui sia stato promosso il procedimento disciplinare. La previsione è connessa con la possibilità della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale e dunque il protrarsi del procedimento disciplinare, e contempera gli opposti interessi. La pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare costituisce elemento costitutivo del diritto riconosciuto al datore di lavoro e non una mera condizione di efficacia, con la conseguenza che l'esercizio del potere in difetto dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un'invalidità dell'atto, non già alla sola temporanea inefficacia dello stesso (cfr., Cass., n. 20798 del 2018). Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell'affermare che il provvedimento di sospensione cautelare, adottato rispetto al procedimento disciplinare 3/2016 promosso per fatti per cui non pendeva a carico del lavoratore procedimento, è stato adottato legittimamente, pur in assenza di un procedimento penale al riguardo, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della lesione dell'immagine di ASUR. Né può supplire a tale carenza il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello, nella prospettiva di una connessione di fatto, alla vicenda oggetto di distinto procedimento disciplinare n. 8/2016, pacificamente non riunito al primo, avente ad oggetto contestazioni disciplinari diverse per fatti per cui veniva promosso procedimento penale, in quanto la pendenza del procedimento penale nei termini sopra indicati, è vicenda giuridica tipizzata dalla contrattazione collettiva e dal legislatore. Le norme che regolano il potere dell'Amministrazione di procedere cautelarmente alla sospensione del dipendente vanno infatti interpretate restrittivamente:
pagina 4 di 17 ed in caso di mancanza di uno degli elementi costitutivi del diritto riconosciuto al datore di lavoro,
l'esercizio del potere in difetto dei necessari presupposti richiesti dalla fonte contrattuale dà luogo ad un'invalidità dell'atto (cfr., Cass., n. 20708/2018). Si può, inoltre, ricordare che questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare sulla natura della sospensione cautelare (si v., ex aliis, Cass. n. 10137/2018, n. 20708/2018, n.
7657/2019) e, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ha evidenziato che la sospensione, in quanto misura cautelare e interinale, “ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti” (
Corte Cost. 6.2. 1973 n. 168). Si è sottolineato in relazione alla sospensione facoltativa che la stessa è solo finalizzata a impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare
l'immagine e il prestigio dell'amministrazione di appartenenza, la quale, quindi, è tenuta a valutare se nel caso concreto la gravità delle condotte per le quali si procede giustifichi l'immediato allontanamento dell'impiegato. Ove l'amministrazione, valutati i contrapposti interessi in gioco, opti per la sospensione, in difetto di una diversa espressa previsione di legge o di contratto, opera il principio generale secondo cui “quando la mancata prestazione dipenda dall'iniziativa del datore di lavoro grava su quest'ultimo soggetto l'alea conseguente all'accertamento della ragione che ha giustificato la sospensione”
(Corte Cost. n. 168/1973). La verifica dell'effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare l'immediato allontanamento
è indissolubilmente legata all'esito del procedimento disciplinare, perché solo qualora quest'ultimo si concluda validamente con una sanzione di carattere espulsivo potrà dirsi giustificata la scelta del datore di lavoro di sospendere il rapporto, in attesa dell'accertamento della responsabilità penale e disciplinare”.
Da quanto sopra, si ricava che la Cassazione ha affermato la illegittimità della sospensione cautelare dal servizio, perché emesso in carenza del presupposto di cui all' art. 55.ter del d.lgs. n. 165 del 2001 vigente “ratione temporis” e degli artt. 10-11 del CCNL di riferimento, in cui si richiede, fra l'altro, che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare debba essere sottoposto anche a procedimento penale che abbia in tutto o in parte ad oggetto i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare;
mentre nel caso presente il provvedimento cautelare è stato emesso nell'ambito del procedimento disciplinare n. 3/2016 in cui tale presupposto non ricorre.
Pur in presenza di tale assorbente pronuncia, può aggiungersi, ad abundantiam, quanto segue.
In punto di diritto, è noto che l'art.55 ter del D.Lgs 165/2001 (nel testo vigente ratione temporis) prevede che “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri pagina 5 di 17 strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Orbene, la sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro pubblico nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego privatizzati trova, per espressa disposizione normativa (dapprima il D.lgs. n.29/93
e poi il D.Lgs. 165/2001), la sua fonte di regolamentazione nella contrattazione collettiva. La dottrina dominante, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, qualifica il provvedimento sospensivo come atto avente natura privatistica, con funzione di autotutela. Quest'ultima non va intesa in un'accezione amministrativistica, ma in senso privatistico. Non si tratta di un atto di ritiro, non incidendo su un atto amministrativo, ma sull'esecuzione del contratto come reazione all'inadempimento della controparte.
La funzione gestionale privatistica prevale quindi su quella provvedimentale.
Orbene, l'art.10 Contratto Integrativo Dirigenza SP 06.05.2010, al primo comma, prevede che “Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8
(codice disciplinare), comma 11”.
Il secondo comma prevede poi che: “Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL […]”.
Al 7° comma, infine, si stabilisce che “al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo”.
Disciplina sostanzialmente sovrapponibile la si rinviene nel Regolamento disciplinare aziendale.
Deve dunque rilevarsi che, accanto ad una sospensione per così dire obbligatoria (comma 1), la norma configura un'ipotesi di sospensione facoltativa dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, rimettendo alla valutazione discrezionale della Amministrazione il potere, in via cautelare, di non avvalersi della prestazione del dipendente, sempre che egli sia stato rinviato a giudizio ed il procedimento penale riguardi i medesimi oggetto del procedimento disciplinare.
In merito alla natura giuridica della sospensione cautelare dal servizio, la giurisprudenza di legittimità, (Cass. S. 12631 del 12.3.1999), dopo aver precisato che la sospensione cautelare dal pagina 6 di 17 servizio è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, ha così statuito: “E' noto che l'adozione di una simile misura anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il cui esercizio è sostanzialmente garantito da un precetto di rango costituzionale, come quello di cui all'art. 41Cost., per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità del dipendente o di comportamenti incompatibili con le regole proprie del rapporto di collaborazione, demandato a sedi giurisdizionali o
a sedi disciplinari e per il tempo necessario all'esaurimento di detti procedimenti (Cass. 23 gennaio
1998 n.624, 25 marzo 1997 n.2633, Sezioni Unite 3 giugno 1997 n.4955, 3 giugno1995 n.6265). Tale essendo la natura giuridica della sospensione cautelare, non trova ragione di applicazione l'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, il quale procedimentalizza l'esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 1998 n.624, 25marzo 1997 n.2633, 17 luglio 1990 n.7303, 21 marzo 1986 n.2022). In buona sostanza, il datore di lavoro può rinunciare ad avvalersi della prestazione del lavoratore, ferma restando la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione, a meno che la legge o la contrattazione collettiva non gli consenta di sospendere anche l'erogazione della controprestazione retributiva (cfr. Cass. 3319/86; Cass. 6400/92), come nel caso oggetto della presente controversia, posto che al lavoratore è stata corrisposta l'indennità di cui al comma 7 dell'art.10 del
CCNL applicabile.
In questa prospettiva, deve ritenersi che la sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ovvero a procedimento penale non integra una sanzione, ma è una misura cautelare, di carattere provvisorio, finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche e destinata ad esaurire i suoi effetti allorchè all'esito del procedimento disciplinare o penale il datore di lavoro adotti le sue determinazioni. Essa si giustifica, in particolar modo, allorquando la sanzione astrattamente applicabile per il fatto contestato abbia verosimilmente natura espulsiva, ossia quando per effetto della sanzione disciplinare il rapporto di lavoro si risolva. La sospensione cautelare dal servizio si pone, quindi, come una vera e propria condizione sospensiva del provvedimento sanzionatorio, strumentale all'accertamento dei fatti e destinata ad esaurire i suoi effetti con l'adozione del provvedimento disciplinare definitivo.
Ricondotta, pertanto, la sospensione cautelare nell'alveo degli atti che il datore di lavoro pubblico adotta con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato, occorre chiedersi in che modo il generale dovere di correttezza e buona fede in senso oggettivo incida nella motivazione dell'atto in questione, specie con riferimento a quella facoltativa in cui il datore di lavoro pubblico esercita un potere discrezionale. pagina 7 di 17 Sicuramente il dovere di salvaguardare l'interesse della controparte nei limiti in cui ciò non costituisca un apprezzabile sacrificio impone, innanzitutto, al datore di lavoro di motivare le ragioni dell'adozione di un atto destinato ad incidere in modo gravoso sul dipendente che lo subisce (per un periodo che può giungere sino al quinquennio), specie quando ad esso si accompagni anche l'erogazione, in sostituzione della retribuzione, di un'indennità alimentare pari al 50% del trattamento.
In secondo luogo, il dovere di correttezza impone che le ragioni poste a fondamento del provvedimento non risultino contraddittorie e/o illogiche rispetto alla complessiva condotta tenuta dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente in relazione ai fatti che hanno originato il procedimento disciplinare a carico del medesimo.
A questo punto si impone una doverosa precisazione in riferimento al contenuto della motivazione della sospensione cautelare, tenuto conto della specifica relazione che sussiste tra la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.11 comma 2 del CCNL (che riconosce all' la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del processo Pt_2 penale) e il potere discrezionale dell'Amministrazione (salvi i casi di sospensione cautelare obbligatoria) di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
L'art.55 ter D.Lgs 165/2001, ossia la norma di legge, di rango primario, che disciplina il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, detta un principio generale: il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Ergo
l'Amministrazione nell'esercizio del potere disciplinare non è tenuta ad attendere la definizione del procedimento penale per applicare l'eventuale sanzione disciplinare.
Tale principio, però, in ossequio evidentemente alle maggiori garanzie offerte al dipendente/imputato o indagato dal procedimento penale rispetto a quello disciplinare, può essere derogato dall'Amministrazione per le infrazioni di maggiore gravità nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. In tal caso può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale e ha facoltà di applicare la sospensione cautelare o altri strumenti cautelari. E' quindi evidente che l'Amministrazione, allorquando si avvalga della facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, ritiene che gli elementi in suo possesso, in considerazione della complessità dell'accertamento, non siano sufficienti per irrogare la sanzione.
Ne consegue che, se l'amministrazione ritenga comunque di sospendere il procedimento disciplinare, pur avendo la facoltà di procedere immediatamente all'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, ciò è perché la stessa amministrazione è consapevole che gli elementi in suo pagina 8 di 17 possesso non siano ancora sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, ossia per considerare i fatti indicati in tale pronunzia incompatibili con la prosecuzione del rapporto di servizio, pur trattandosi dei medesimi fatti che costituiscono il fondamento dell'addebito disciplinare.
Ne consegue che la facoltà di sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente, in considerazione della sospensione del procedimento disciplinare, impone che siffatto provvedimento cautelare venga idoneamente motivato, posto che la stessa amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione degli elementi raccolti non ha ritenuto i fatti posti a base del rinvio a giudizio sufficienti per considerare il rapporto non più proseguibile.
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto e del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che la motivazione adottata dall'Amministrazione per giustificare l'applicazione nella fattispecie della sospensione cautelare sia carente, in violazione di quel generale dovere di correttezza cui ciascuna parte del rapporto di lavoro è tenuta nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Come rilevato sin dal primo grado del giudizio, il Dott. è stato sottoposto a due distinti Pt_1 procedimenti disciplinari:
a) procedimento disciplinare n.3/2016, in cui era stato contestato al medesimo di aver posto in essere comportamenti integranti l'ipotesi prevista dall'art. 55 quater comma 1 lettera e) del d.lgs.
165/2001, per aver presentato due esposti alla Procura della Repubblica di Macerata in data 14.04.2014
e 18.02.2015 (relativamente alla vicenda della definizione transattiva della vertenza giudiziale con l'avv. Manfroci per pagamento di prestazioni professionali), di cui la Direzione Generale aveva avuto piena contezza soltanto in data 07.03.2016. Per i medesimi fatti veniva sottoposto a procedimento penale il il quale è stato poi assolto perchè il fatto non costituisce reato (sentenza Corte di Persona_1
Appello Ancona n.191/2019 in data 29.04.20l9). Tale procedimento disciplinare è stato sospeso con provvedimento del 02.08.2016, con il quale è stata disposta anche la sospensione cautelare del dipendente, ed è stato poi riattivato in data 16.07.2020, a seguito della assoluzione del Genga in sede penale, con successiva applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei;
b) procedimento disciplinare n.8/2016, in cui era stato contestato al di aver tenuto Pt_1 comportamenti integranti il reato di falso materiale nel rilascio di copie autentiche ai sensi dell'art. 478
c.p. (per il quale era stato avviato procedimento penale) per avere rilasciato all'avv. Accorroni che patrocinava per conto della nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv.
Manfroci, una copia della determina con cui si nominava l'avv. Manfroci quale difensore fiduciario dell' di Camerino diversa dall'originale in quanto priva della sottoscrizione del . Per i Pt_3 Pt_1 medesimi fatti il era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza di Pt_1
pagina 9 di 17 assoluzione perché il fatto non sussiste n.2225/2019 in data 23.12.20l9. Tale procedimento è stato sospeso con provvedimento del 03.10.2016, con il quale tuttavia nulla è stato previsto in ordine alla sospensione cautelare, in quanto già precedentemente disposta nell'altro procedimento disciplinare.
Orbene, le sentenze di primo e secondo grado hanno fondato la decisione favorevole ad
A.S.U.R. Marche sulla considerazione che i due procedimenti disciplinari fossero strettamente connessi tra loro e che, pertanto, la sospensione cautelare disposta nel procedimento n.3/2016 potesse trovare idonea motivazione nella contestazione disciplinare di cui al procedimento n.8/2016, benchè i due procedimenti non fossero stati riuniti e benchè al momento della riattivazione del procedimento n.3/2016 (16.07.2020) il fosse ormai definitivamente assolto in sede penale (sentenza divenuta Pt_1 irrevocabile il 16.05.2020).
Tali argomentazioni sono state tuttavia disattese nella sentenza della Suprema Corte n. 1880/25, in cui si è invece evidenziato che la sospensione cautelare del lavoratore era stata disposta dall'ASUR esclusivamente nell'ambito del processo disciplinare n. 3 del 2016 (e non anche nel procedimento n.8/2016), che la normativa legale e contrattuale subordina la possibilità della sospensione facoltativa cautelare alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui sia stato promosso il procedimento disciplinare, che la pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare costituisce elemento costitutivo del provvedimento di sospensione cautelare e che, conseguentemente, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il provvedimento di sospensione cautelare, adottato rispetto al procedimento disciplinare 3/2016, non potesse trovare idonea motivazione in assenza di un procedimento penale, a nulla rilevando la connessione di fatto del procedimento disciplinare n. 8/2016 (non riunito, e poi archiviato).
A parere del Collegio, per giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare nel procedimento n.3/2016, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare ulteriori elementi, e cioè la pendenza di un processo penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione disciplinare (ai sensi dell'art.10 C.C.N.L.) ovvero, quanto meno, la sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari che attraverso la sospensione cautelare dal servizio l'Amministrazione intendeva perseguire (il che, però, avrebbe fatto ricadere la sospensione nell'ambito della differente disciplina di cui all'art.9 C.C.N.L., e non più nell'art.10 C.C.N.L.).
Ne consegue che l'assenza di un procedimento penale sotteso alla esigenza cautelare rappresentata nel provvedimento si risolve in una mancanza di motivazione della sospensione dal servizio ex art.10 in relazione ad un elemento necessario per ritenere correttamente CP_4 esercitato, alla stregua dell'art.1375 c.c., il potere discrezionale dell'Amministrazione di adottare la misura cautelare in questione. pagina 10 di 17 In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che la condotta tenuta dall'Amministrazione nel caso in disamina, travalicando i limiti sopra descritti, si è appalesata contraria al generale dovere di correttezza cui ciascun contraente è tenuto nell'esecuzione del contratto di lavoro.
Occorre, dunque, prendere le mosse da tale dichiarazione di illegittimità al fine di esaminare le conseguenti domande proposte dal . Pt_1
Per completezza, si rimarca, inoltre, che nel corso del presente procedimento, il è stato, Pt_1 nel frattempo, assolto dal relativo procedimento penale perché “il fatto non sussiste” e in data
21/5/2020 la sentenza di assoluzione veniva trasmessa alla Amministrazione, sicché il 16 /7/2020 Parte venivano riaperti entrambi i procedimenti disciplinari (n. 3 e n. 8 del 2016). In data 8/1/2021 l' in ordine al procedimento disciplinare n. 3/2016, in composizione rinnovata, assumeva la decisione definitiva irrogando al Dott. la “sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi” anche in Pt_1 ragione dell'avvenuta assoluzione del dott. tale sanzione è stata impugnata dal con Per_2 Pt_1 ricorso pendente davanti al Tribulnale di Macerata (r.g. 2/2024). Quanto al procedimento disciplinare n. 8/2016, l' UDP, dato atto che il Dott. era cessato dal servizio a far data dal 1° febbraio 2017 Pt_1 con collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, “non ravvisando ulteriori e diversi profili di responsabilità disciplinare” disponeva la archiviazione.
Andando, dunque, ad analizzare le domande proposte in questa sede e conseguenti alla sopra ricordata dichiarazione di illegittimità della sospensione cautelare, il domanda la ricostruzione Pt_1 della carriera in termini economici e giuridici oltre al ristoro dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti per effetto della illegittima sospensione dal servizio e dalla retribuzione subita dal 9 agosto 2016 sino al 31 gennaio 2017 (data del collocamento in quiescenza).
Vediamo, dunque, di seguito le singole domande di risarcimento danni.
1.- Quanto ai danni patrimoniali, con riferimento al trattamento economico-retributivo, il espone che l'Azienda gli ha corrisposto, a seguito della pronuncia del giudice del Reclamo Pt_1
(che già aveva dichiarato l'illegittimità della sospensione cautelare, pur se superata dalle altre pronunce di merito) “gli emolumenti stipendiali dal 09.08.2016 al 31.01.2017, ricalcolati in ragione della retribuzione contrattuale del Dott. recuperando al contempo l'indennità alimentare, tempo Pt_1 per tempo, erogata in forza del provvedimento stesso” per un totale di € 18.325,35. Dunque, oltre a non essere più dovuta dal , per effetto della intervenuta sentenza della Cassazione, la somma di € Pt_1
36.895,11 richiesta invece dall' ente a seguito della sentenza della Corte di Appello, egli rivendica il pagamento della somma di € 9.620,00 a titolo di assegno alimentare: importo in tesi “illegittimamente” decurtato dai suddetti emolumenti.
La domanda non può essere accolta, non potendo il lavoratore, illegittimamente sospeso, pagina 11 di 17 pretendere, oltre alla rimessione in pristino delle retribuzioni a lui dovute e non pagate per effetto della sospensione, anche l'assegno alimentare che trova la propria fonte nella sospensione, sicché, venuta questa meno, viene a mancare la sua ragione giustificatrice. Opinare diversamente creerebbe l'assurda conseguenza di creare un arricchimento in capo a chi sia stato illegittimamente sospeso.
D'altronde, la giurisprudenza amministrativa citata nel ricorso in riassunzione è del tutto inconferente, riferendosi alla non recuperabilità dell'assegno alimentare solo in caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza coincidente con la data di sospensione, ipotesi diversa da quella in esame.
2.- Rivendica, poi, l'istante l' indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in quanto al momento del pensionamento, al residuava un ingente numero di giorni di ferie maturate ma Pt_1 non godute, nonché di ore eccedenti non recuperate (come da busta paga di luglio 2016 e da cartellino marcatempo del medesimo mese) per un importo complessivo di € 54.851,19, somma che nel caso presente andrebbe liquidata in quanto si verterebbe nella ipotesi di impossibilità di fruizione delle stesse per ragioni non imputabili al dipendente.
La domanda, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è ammissibile in quanto già contenuta nell'originario ricorso;
inoltre, anche in ipotesi di litispendenza (v. procedimento davanti al
Tribunale di Macerata intentato nel 2024), l'inammissibilità dovrebbe colpire la domanda proposta successivamente secondo la regola dettata dall'art. 39 c.p.c. e non, dunque, la presente.
La stessa va, in ogni caso, accolta non potendo trovare applicazione il divieto alla monetizzazione delle ferie disposto dell'art. 5, co. 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con mod. in legge n.
135 del 2012, che, per previsione esplicita della norma, vale “anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età” e quindi in teoria essa può essere richiamata anche nell'ipotesi di cessazione o sospensione del rapporto per fatto colposo del lavoratore. Tale norma, però, è stata ritenuta da Corte Costituzionale 6 maggio
2016, n. 95 non costituzionalmente illegittima, esclusivamente perché da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali.
In questo senso, la sentenza della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, ha ritenuto CP_5 che le fonti eurounitarie ostino a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore pagina 12 di 17 non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo - in condizione di esercitare questo diritto, con regola che vale, anche nel caso in cui il rapporto si interrompa per dimissioni del lavoratore.
A tale pronuncia si è adeguata la Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato
(v. da ultimo Ordinanza n. 13691/2025) suole affermare che:
“Si sono, dunque, chiariti i seguenti principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto;
di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Non ha, dunque, alcun rilievo il fatto che al residuassero ferie risalenti anche a molti Pt_1 anni prima, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro dimostrato di avere vigilato sul punto, avvisandolo espressamente della necessità di godere delle ferie pena la loro perdita.
D'altronde, è innegabile come la sospensione cautelare illegittimamente disposta da parte datoriale alla fine del rapporto lavorativo abbia impedito il godimento delle ferie sicché va riconosciuto il loro valore economico equivalente, a titolo di risarcimento del danno.
Per ciò che concerne la quantificazione dei giorni di ferie non godute e delle ore in eccedenza, il ricorrente ha allegato di avere accumulato, nel corso degli anni, n. 249 giorni di ferie residui e ore
32,35, mentre la resistente ha allegato altri dati risultanti all'azienda, ossia ferie non godute giorni 209
(24 nel 2009, 28 per ciascun anno dal 2010 al 2015, 17 nel 2016), festività soppresse giorni 21, pagina 13 di 17 eccedenza oraria ore 33,77.
Considerato che nessuna delle due parti ha prodotto alcun documento a supporto (il doc. 4 allegato all'originario ricorso porta dei dati diversi rispetto a quelli allegati), alla luce del modesto scarto differenziale tra le due opposte allegazioni, va dato prudenzialmente credito alla quantificazione aziendale con conseguente determinazione di 230 giorni di ferie non godute e 33 ore di ore eccedenti.
In tal modo, applicando la retribuzione giornaliera ed oraria come calcolata, senza specifica contestazione avversa, nel conteggio di cui al doc. 5g, si arriva a riconoscere al la somma di Pt_1 euro 49.680,00 a titolo di ferie non godute ed euro 1.067,00 (arrotondate) a titolo di ore eccedenti, per un totale complessivo di euro 50.747,00.
3.- Con riferimento al trattamento pensionistico, il deduce un danno il danno Pt_1 previdenziale costituito: 1) dagli importi di pensione non percepiti dalla data del 1/2/2017 (di collocamento in pensione) al conseguimento della stessa (in data 1/10/2017); 2) dall' esborso della somma di € 30.275,84, quale importo del riscatto degli anni di laurea, a suo dire indispensabile al fine del conseguimento della pensione in quanto altrimenti sarebbe rimasto senza lavoro e senza pensione.
Entrambe le domande non possono trovare accoglimento.
La circostanza che il , seppure collocato a riposo in data 1.2.2017, non abbia, nei Pt_1 successivi 8 mesi, riscosso la pensione (neppure tramite successivo recupero) non risulta documentata in atti. Il ricorso in riassunzione fa mero riferimento ad una missiva ricevuta dall' la quale si CP_6 riferisce unicamente alla questione della dedotta impossibilità di valutare, ai fini del trattamento previdenziale, l'assegno alimentare corrisposto al dipendente sospeso dal servizio in via cautelare, in quanto non avente natura retributiva.
Per il resto, non è dato rinvenire in atti, né è stato appositamente indicato, alcun documento relativo al trattamento pensionistico (né appare di facile reperibilità stante la mancata indicizzazione e precisa descrizione della maggioranza degli allegati).
Alcuna altra precisa allegazione in fatto e diritto contiene l'atto di riassunzione atta a fondare tale domanda risarcitoria.
Ad ogni modo, si rimarca come il doc. 30 prodotto da parte resistente documenti l'avvenuto riconoscimento da parte dell' della pensione con decorrenza proprio dal 1.2.2017, il che preclude CP_6 in radice l'accoglimento della domanda.
Quanto all'importo pagato ai fini del riscatto della laurea, non vi è alcuna prova che tale riscatto sia stato necessitato dalla sospensione cautelare, ossia al fine di recuperare l'anzianità di servizio non maturabile a cagione della sospensione. Al contrario, vi è la prova in atti che la domanda di riscatto fu presentata ancor prima di conoscere della disposta sospensione cautelare (v. doc. 37 di parte resistente pagina 14 di 17 dal quale si evince che la domanda di riscatto è stata presentata in data 01/08/2016 quando la Cont sospensione, disposta dall' in data 2.8.2016, veniva comunicata il 3.8 e recepita con determina del
9.8.2016 con efficacia da tale data).
4.- Con particolare riferimento ai danni non patrimoniali parte ricorrente deduce di aver subito:
1) danno biologico per “reazione depressiva” dalla quale sarebbe esitata una invalidità permanente pari al 10%, tale da comportare un risarcimento quantificato in € 33.005,96; 2) danno morale da liquidarsi nella somma pari al 50% del danno biologico, e quindi in € 16.502,98; 3) danno da lesione della professionalità, dell'immagine, della dignità e dell' onore personale, stimabile, in via equitativa a sensi dell'art. 1226 c.c., in misura non inferiore a € 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, il deduce di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Carlo Urbani di Pt_1
Jesi per reazione depressiva dal 2.8.16 all'8.8.16; la malattia sarebbe, poi, proseguita fino al 1.1.17, con necessità di particolari cure e ne sarebbe derivata un'invalidità temporanea di complessivi 152 giorni, di cui 7 totale e 145 parziale al 75%, nonché un'invalidità permanente del 10%, come da relazione del dott. Persona_3
La domanda non può essere accolta per mancanza di prova sufficiente circa il nesso causale tra sospensione e patologia depressiva.
A prescindere dal comportamento contraddittorio dello stesso ricorrente che ha proposto identica domanda anche nel diverso contenzioso avverso la sanzione disciplinare applicata in esito al medesimo procedimento disciplinare, si rileva come la crisi depressiva che ha portato al ricovero del medesimo si sia manifestata in data 2 agosto, ossia in data precedente alla comunicazione della disposta sospensione cautelare dal servizio (databile a non prima del 3 agosto 2017, così come risulta dagli atti ufficiali).
Non pare, dunque, che la sospensione possa, di per sé, avere causato la sindrome depressiva che, invece, appare, con maggiore credibilità, poter essere stata conseguenza dell'intera vicenda che ha riguardato il lavoratore, sottoposto a due procedimenti disciplinari, iniziati nella primavera del 2016, nonché a procedimento penale.
La sospensione cautelare è, infatti, intervenuta solo successivamente, quando la patologia si era già manifestata in maniera così grave da richiedere un apposito ricovero ospedaliero.
D'altronde, dalla perizia di parte a firma del CTP dott. in data 25.07.2017 emerge Per_3 chiaramente che il medico, che ha operato “su richiesta dell'interessato”, si è basato su considerazioni medico-legali basate non solo su elementi oggettivi (le certificazioni sanitarie prodotte e l'esame obiettivo), ma anche su una anamnesi lavorativa riferita dallo stesso lavoratore (e quindi inevitabilmente soggettiva), oltretutto valutando il tutto sulla falsariga di una generica fattispecie di pagina 15 di 17 mobbing, e senza quindi esprimersi sulla diretta correlazione causale tra la situazione fattuale oggetto del presente giudizio (cioè l'ingiusta sospensione cautelare) e la patologia ansioso-depressiva riscontrata. Prova ne sia che è lo stesso CTP che qualifica come “ingiuste” le vicende lavorative che avrebbero determinato i danni alla salute del periziato e “vessatori” gli atteggiamenti assunti dai superiori, in tal modo lasciandosi andare a giudizi e valutazioni che esulano da un oggettivo giudizio tecnico medico-legale, inficiandone irrimediabilmente l'attendibilità.
Riguardando il presente giudizio le sole conseguenze risarcitorie originate dalla indebita sospensione cautelare, la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
Quanto al danno alla professionalità, tenuto conto che il periodo di sospensione è piuttosto breve (dal 02.08.2016 alla data del pensionamento, avvenuto il 01.02.2017), difettano nella fattispecie sufficienti allegazioni circa la sussistenza di apprezzabili menomazioni - non transeunti – di perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Il danno alla professionalità ha infatti natura patrimoniale e va liquidato sulla base del dato reddituale del soggetto, tenuto conto dei dati concreti del rapporto lavorativo, della retribuzione, della possibile progressione di carriera e della presumibile durata della vita lavorativa. Il danno alla professionalità, in buona sostanza, non rappresenta una voce risarcitoria autonoma, ma, al contrario, solo un aspetto del danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante presunto e futuro. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza 24 marzo 2006 n.6572, intervenendo a dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi in cui si sostanzia la c.d. deprofessionalizzazione (ad. es. la sostanziale inattività che ha determinato un impoverimento delle capacità professionali, la c.d. perdita di chances ovvero il minor valore del lavoratore leso nel mercato del lavoro). Nella fattispecie, tuttavia, la vicenda è relativa alla fase finale della carriera lavorativa del , collocato a riposo dal 01.02.2017, per cui, stante la brevità del Pt_1 periodo di sospensione cautelare (dal 02.08.2016 al 01.02.2017), non si riscontrano in atti allegazioni che possano supportare l'affermazione di un pregiudizio patrimoniale da perdita di occasioni lavorative favorevoli o da dispersione del patrimonio professionale precedentemente acquisito.
Attesa la estrema genericità delle allegazioni, analoghe considerazioni possono farsi anche con riguardo al lamentato danno all'immagine che, peraltro, appare non tanto collegato di per sé alla sospensione cautelare quanto al fatto che il dipendente fosse stato sottoposto a procedimento penale.
D'altronde, gli eventuali impropri titoli giornalistici non possono addebitarsi a parte datoriale quanto alle testate dei quotidiani.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello, va dunque dichiarata l'illegittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio di disposta Parte_1
pagina 16 di 17 con provvedimento del 09.08.2016, e quindi il diritto di quest'ultimo al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e ore eccedenti pari ad euro 50.747,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi – avuto riguardo alle peculiarità che hanno caratterizzato la vicenda processuale ed alla novità, complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, tenuto conto anche dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento parziale dell'appello, per compensare per la metà le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di
Cassazione e della presente fase di rinvio, ponendosi la parte non compensata a carico della CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio ex Cass. n. 1880/25 sull'appello avverso la sentenza n. 107/2019 del Tribunale di
Macerata, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare facoltativa dal servizio di disposta Parte_1
Cont con provvedimento del 09.08.2016, e quindi condanna l' appellata al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e ore eccedenti pari ad euro euro 50.747,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida (per l'intero) in euro 7.400,00 per compensi professionali relativi al primo grado, €. 7.000,00 per compensi professionali relativi al secondo grado, €. 5.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio di
Cassazione ed €. 3.500,00 per compensi professionali relativi al giudizio di rinvio, e condanna la
[...]
a pagare alla parte appellante la parte di spese non compensata, oltre contributo unificato, CP_1 spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014),
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa AR NO dott. Luigi Santini
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