TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 2005/2024
Tra
, (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mirandola (MO) alla via Pollastri n. 32, elettivamente domiciliata in Mirandola (MO) alla via Felice
Cavallotti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Santinelli;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, al Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi e Isabella Basile;
RESISTENTE
Oggi, 25.03.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SANTINELLI GIANPIERO ha depositato note di trattazione scritta;
Parte_1
Per L' l'Avv. ROBERTA Controparte_1
LEZZI ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mirandola (MO) alla via Pollastri n. 32, elettivamente domiciliata in Mirandola (MO) alla via Felice
Cavallotti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Santinelli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, al Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi e Isabella Basile;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la sig. , premettendo che con l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2024 00024210 24 000, notificato in data 15.11.2024, - avente ad oggetto contributi in percentuale eccedenti il minimale per il periodo 01/2018 – 12/2018, oltre ad interessi e somme aggiuntive per omesso versamento (sanzioni) (doc. 2 fascicolo ricorrente) -, l' le intimava il CP_1 pagamento della somma di euro 6.043,06, eccependo che l'emissione del predetto avviso di addebito sarebbe derivata dall'erronea iscrizione della medesima - già iscritta nella Gestione artigiani - anche alla Gestione Commercianti, chiedeva di: “IN VIA PRINCIPALE: Annullare, revocare o comunque dichiarare priva di effetto l'avviso di addebito opposto, in quanto nulla è dovuto dalla Ricorrente per i titoli indicati;
IN SUBORDINE: Annullare parzialmente l'atto impugnato limitatamente alla minor somma dovesse emergere ad esito di espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese,
pagina 2 di 4 competenze ed onorari, oltre ad IVA e C.P.A.”.
Si è costituita , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della - CP_1 CP_2
controvertendosi in merito a contributi afferenti all'anno 2018 - e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 370 2024 00024210 24 000, notificato il
15.11.2024, in quanto l'ufficio amministrativo di sede, a seguito della accertata emissione erronea provocata dalla doppia iscrizione alle gestioni autonomi da parte della ricorrente e alla sua inerzia nella correzione dei redditi presso AdE, ha provveduto al relativo sgravio.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta del 20.03.2025, premettendo di aver preso atto dell'intervenuto sgravio ed eccependo che, tuttavia, detto provvedimento non risulta ancora notificato dall' in via “ufficiale” - né alla medesima, né al proprio procuratore -, ha chiesto che ne venga CP_1
dato atto in sentenza, dichiarando che nulla osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Con riferimento al caso concreto, a fronte dell'adozione del provvedimento di sgravio che, realizzando la piena soddisfazione della pretesa attorea, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti a una statuizione giurisdizionale che dirima la res controversa e, dunque, può dirsi cessata la materia del contendere, non residuando più alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Sulle spese.
In ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento dell' in limine litis e CP_1 dell'incompletezza dell'originaria comunicazione, le spese di lite sono compensate al 50%, mentre il restante 50% è posto a carico di parte resistente.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) pagina 3 di 4 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto
2022 , n. 147 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 236 dell'8.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022). In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € da € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 2000,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara compensate per la misura del 50% le spese di lite.
3. Condanna parte resistente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in €. 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato versato e al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 2005/2024
Tra
, (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mirandola (MO) alla via Pollastri n. 32, elettivamente domiciliata in Mirandola (MO) alla via Felice
Cavallotti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Santinelli;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, al Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi e Isabella Basile;
RESISTENTE
Oggi, 25.03.2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. SANTINELLI GIANPIERO ha depositato note di trattazione scritta;
Parte_1
Per L' l'Avv. ROBERTA Controparte_1
LEZZI ha depositato note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024 promossa da:
, (C.F.: ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Mirandola (MO) alla via Pollastri n. 32, elettivamente domiciliata in Mirandola (MO) alla via Felice
Cavallotti n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpiero Santinelli;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Modena, al Viale Reiter n.
72, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Lezzi e Isabella Basile;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la sig. , premettendo che con l'avviso di Parte_1
addebito n. 370 2024 00024210 24 000, notificato in data 15.11.2024, - avente ad oggetto contributi in percentuale eccedenti il minimale per il periodo 01/2018 – 12/2018, oltre ad interessi e somme aggiuntive per omesso versamento (sanzioni) (doc. 2 fascicolo ricorrente) -, l' le intimava il CP_1 pagamento della somma di euro 6.043,06, eccependo che l'emissione del predetto avviso di addebito sarebbe derivata dall'erronea iscrizione della medesima - già iscritta nella Gestione artigiani - anche alla Gestione Commercianti, chiedeva di: “IN VIA PRINCIPALE: Annullare, revocare o comunque dichiarare priva di effetto l'avviso di addebito opposto, in quanto nulla è dovuto dalla Ricorrente per i titoli indicati;
IN SUBORDINE: Annullare parzialmente l'atto impugnato limitatamente alla minor somma dovesse emergere ad esito di espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese,
pagina 2 di 4 competenze ed onorari, oltre ad IVA e C.P.A.”.
Si è costituita , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della - CP_1 CP_2
controvertendosi in merito a contributi afferenti all'anno 2018 - e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di addebito n. 370 2024 00024210 24 000, notificato il
15.11.2024, in quanto l'ufficio amministrativo di sede, a seguito della accertata emissione erronea provocata dalla doppia iscrizione alle gestioni autonomi da parte della ricorrente e alla sua inerzia nella correzione dei redditi presso AdE, ha provveduto al relativo sgravio.
Parte ricorrente, con note di trattazione scritta del 20.03.2025, premettendo di aver preso atto dell'intervenuto sgravio ed eccependo che, tuttavia, detto provvedimento non risulta ancora notificato dall' in via “ufficiale” - né alla medesima, né al proprio procuratore -, ha chiesto che ne venga CP_1
dato atto in sentenza, dichiarando che nulla osta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009).
Con riferimento al caso concreto, a fronte dell'adozione del provvedimento di sgravio che, realizzando la piena soddisfazione della pretesa attorea, ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti a una statuizione giurisdizionale che dirima la res controversa e, dunque, può dirsi cessata la materia del contendere, non residuando più alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Sulle spese.
In ragione dell'intervenuto annullamento del provvedimento dell' in limine litis e CP_1 dell'incompletezza dell'originaria comunicazione, le spese di lite sono compensate al 50%, mentre il restante 50% è posto a carico di parte resistente.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) pagina 3 di 4 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto
2022 , n. 147 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 236 dell'8.10.2022, in vigore dal successivo 23.10.2022). In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € da € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 2000,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara compensate per la misura del 50% le spese di lite.
3. Condanna parte resistente al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in €. 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato versato e al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 4 di 4