CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2024, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YA HI OR nato il [...] avverso la sentenza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di UDINE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
letta la requisitoria scritta dal Procuratore generale, in persona del Sostituto TI MA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2625 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Udine condannava RY EY Tshimbula per le molestie telefoniche compiute, soprattutto in orario notturno/ nei confronti di EL RI ER in Nimis da gennaio a maggio 2019, alla pena di euro 300 di ammenda, con il pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in euro 500, oltre alla rifusione delle spese. La sentenza impugnata si fonda sull'esame dei tabulati e dei messaggi recapitati alla persona offesa, non contestati dall'imputato, da cui è stata riconosciuta la sussistenza del fatto e la responsabilità penale dell'imputato. 2. Con un unico motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione sull'erronea valutazione effettuata dal Tribunale nel valutare il contesto in cui si sono svolti i fatti. Si deduce che le comunicazioni sarebbero state dirette ad avere notizie del figlio, così da potere escludere la sussistenza dell'elemento della petulanza. 2.1. Con memoria scritta il difensore dell'imputato ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento, eventualmente con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è versato in fatto, pertanto, meritevole di essere dichiarato inammissibile. 2. Il motivo di ricorso, infatti, stigmatizzando la motivazione della sentenza qui impugnata sulla non sussistenza dell'elemento della petulanza dal punto di vista soggettivo per escludere che i fatti, non contestati, fossero in qualche modo giustificati dalla necessità da parte dell'imputato di avere notizie del figlio concepito con la persona offesa, è rivalutativo e, in assenza di una manifesta illogicità della motivazione che qui non è ravvisabile, deve essere dichiarato inammissibile. Va, quindi, rammentato che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento...» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). 1 3. Per le considerazioni appena espresse, va dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
letta la requisitoria scritta dal Procuratore generale, in persona del Sostituto TI MA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2625 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Udine condannava RY EY Tshimbula per le molestie telefoniche compiute, soprattutto in orario notturno/ nei confronti di EL RI ER in Nimis da gennaio a maggio 2019, alla pena di euro 300 di ammenda, con il pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile liquidati in euro 500, oltre alla rifusione delle spese. La sentenza impugnata si fonda sull'esame dei tabulati e dei messaggi recapitati alla persona offesa, non contestati dall'imputato, da cui è stata riconosciuta la sussistenza del fatto e la responsabilità penale dell'imputato. 2. Con un unico motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione sull'erronea valutazione effettuata dal Tribunale nel valutare il contesto in cui si sono svolti i fatti. Si deduce che le comunicazioni sarebbero state dirette ad avere notizie del figlio, così da potere escludere la sussistenza dell'elemento della petulanza. 2.1. Con memoria scritta il difensore dell'imputato ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento, eventualmente con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è versato in fatto, pertanto, meritevole di essere dichiarato inammissibile. 2. Il motivo di ricorso, infatti, stigmatizzando la motivazione della sentenza qui impugnata sulla non sussistenza dell'elemento della petulanza dal punto di vista soggettivo per escludere che i fatti, non contestati, fossero in qualche modo giustificati dalla necessità da parte dell'imputato di avere notizie del figlio concepito con la persona offesa, è rivalutativo e, in assenza di una manifesta illogicità della motivazione che qui non è ravvisabile, deve essere dichiarato inammissibile. Va, quindi, rammentato che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento...» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, «la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). 1 3. Per le considerazioni appena espresse, va dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente