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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PODAVITTE ALBERTO contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO CP_2 P.IVA_2
NO
Oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.1.25 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820240087066991801 (doc. n. 1), dell' Controparte_3
Provincia di Milano, notificata in data 18.12.2024, “ per quanto di
[...] competenza del giudice adito”, in particolare per quanto riguardava il credito di euro 5.253,83 e chiedeva che la cartella “e/o i rispettivi ruoli” fossero dichiarati “nulli , invalidi inefficaci o illegittimi”.
pagina 1 di 3 A sostegno della opposizione il ricorrente avanzava ragioni attinenti in generale tutto il contenuto della cartella quali incompetenza dell CP_4 prescrizione contributi e somme aggiuntive, inefficacia della notifica CP_2 della cartella. Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 ordine ai debiti di cui alla Cartella Si costituiva eccependo la carenza di giurisdizione del tribunale adito, CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendone comunque il rigetto. Alla udienza del 28.10.25 il giudice , esaminata la cartella opposta e non ravvisando alcun credito pertinente contributi in favore dell , chiedeva CP_2 al procuratore di indicare le ragioni per cui era stato adito il tribunale del lavoro, sena peraltro ottenere chiarimenti. Si rileva allora che presumibilmente la cartella è stata opposta in questa sede per i crediti elencati alla pagina 8 della stessa, visto che l'importo totale degli stessi è quello di euro 5.253,83 . Tuttavia non si tratta di contributi relativi ai dipendenti e dovuti a , CP_2 come si evince sia dal codice dei singoli tributi che dalle diciture. Pertanto la giurisdizione, in ordine alla opposizione spettava alla Corte di Giustizia Tributaria. Del resto lo stesso ricorrente ha adito la predetta corte il 14.2.25 proponendo ricorso che si riferiva a tutto l'importo e quindi anche al credito oggetto del presente giudizio e la Corte ha già emesso sentenza in relazione alla medesima cartella di pagamento, ritenendosi competente . E' evidente, quindi, non solo che tali debiti nulla hanno a che fare con la giurisdizione di questo tribunale, ma anche che, essendo già stata emessa sentenza sul medesimo credito, il ricorso è divenuto improcedibile per il principio del ne bis in idem.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo tribunale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria;
2) Condanna il ricorrente al pagamento della spese di giudizio in favore delle resistenti che si liquidano in euro 2.000,00 per ciascuna , oltre oneri accessori e spese generali.
Monza, 30 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PODAVITTE ALBERTO contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPARATO CP_2 P.IVA_2
NO
Oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.1.25 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820240087066991801 (doc. n. 1), dell' Controparte_3
Provincia di Milano, notificata in data 18.12.2024, “ per quanto di
[...] competenza del giudice adito”, in particolare per quanto riguardava il credito di euro 5.253,83 e chiedeva che la cartella “e/o i rispettivi ruoli” fossero dichiarati “nulli , invalidi inefficaci o illegittimi”.
pagina 1 di 3 A sostegno della opposizione il ricorrente avanzava ragioni attinenti in generale tutto il contenuto della cartella quali incompetenza dell CP_4 prescrizione contributi e somme aggiuntive, inefficacia della notifica CP_2 della cartella. Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in CP_2 ordine ai debiti di cui alla Cartella Si costituiva eccependo la carenza di giurisdizione del tribunale adito, CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendone comunque il rigetto. Alla udienza del 28.10.25 il giudice , esaminata la cartella opposta e non ravvisando alcun credito pertinente contributi in favore dell , chiedeva CP_2 al procuratore di indicare le ragioni per cui era stato adito il tribunale del lavoro, sena peraltro ottenere chiarimenti. Si rileva allora che presumibilmente la cartella è stata opposta in questa sede per i crediti elencati alla pagina 8 della stessa, visto che l'importo totale degli stessi è quello di euro 5.253,83 . Tuttavia non si tratta di contributi relativi ai dipendenti e dovuti a , CP_2 come si evince sia dal codice dei singoli tributi che dalle diciture. Pertanto la giurisdizione, in ordine alla opposizione spettava alla Corte di Giustizia Tributaria. Del resto lo stesso ricorrente ha adito la predetta corte il 14.2.25 proponendo ricorso che si riferiva a tutto l'importo e quindi anche al credito oggetto del presente giudizio e la Corte ha già emesso sentenza in relazione alla medesima cartella di pagamento, ritenendosi competente . E' evidente, quindi, non solo che tali debiti nulla hanno a che fare con la giurisdizione di questo tribunale, ma anche che, essendo già stata emessa sentenza sul medesimo credito, il ricorso è divenuto improcedibile per il principio del ne bis in idem.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo tribunale essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria;
2) Condanna il ricorrente al pagamento della spese di giudizio in favore delle resistenti che si liquidano in euro 2.000,00 per ciascuna , oltre oneri accessori e spese generali.
Monza, 30 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 3 di 3