Ordinanza collegiale 5 novembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 11764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11764 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09983/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9983 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Leuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicotera 29;
contro
Ministero della Giustizia e Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva
a) del decreto del Ministro della Giustizia del 28.5.21, conosciuto il 5.7.21, con cui è stata negata alla dott.ssa -OMISSIS- la conferma nelle funzioni di giudice onorario di pace (All. “A”);
b) della delibera del CSM del 5.5.21, il cui testo è riportato all’interno della nota del medesimo CSM del 12.5.21 (All. “B”), conosciuto contestualmente al documento sub “a”;
c) della delibera del Consiglio Giudiziario – Sezione autonoma per i magistrati onorari presso la Corte di Appello di Catanzaro del 30.6.20 (All. “C”), conosciuto contestualmente al documento sub “a”;
d) della relazione del Presidente del Tribunale di Crotone dott.ssa Maria Vittoria Marchianò del 30.1.2020 (All. “D”), conosciuto contestualmente al documento sub “a”;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si è impugnato il decreto del Ministro della Giustizia del 28 maggio 2021, con cui è stata negata alla Dott.ssa -OMISSIS- la conferma nelle funzioni di giudice onorario di pace e, ciò, unitamente alla delibera del CSM del 5 maggio 2021 di analogo contenuto e agli atti ad essi presupposti.
A parere della ricorrente il giudizio negativo contenuto nei provvedimenti impugnati non sarebbe stato adeguatamente motivato, specie rispetto alle deduzioni che erano state offerte dalla Dott.ssa -OMISSIS- con la memoria prodotta in vista dell’audizione dinanzi al CSM.
La relazione della Presidente del Tribunale di Crotone su cui il CSM si sarebbe appiattito, mancando di compiere ogni e qualsivoglia propria valutazione, sarebbe la conseguenza di un rapporto personale con l’odierna ricorrente che negli ultimi anni non sarebbe risultato sicuramente idilliaco.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione di legge con riferimento all’art. 101 della Costituzione, oltre l’emergere di vari profili di eccesso di potere con riferimento con riferimento al presunto annullamento in appello di sentenze della ricorrente in punto di giurisdizione e competenza territoriale; la problematica della riforma delle sentenze non riguarderebbe solo la ricorrente, ma tutti i giudici di pace del circondario, come si evincerebbe dalla relazione della Presidente del Tribunale;
2. l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, della carenza dei presupposti e del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della mancanza o difettosità della motivazione nonché della illogicità e della ingiustizia manifesta con riguardo alla censura di cui alla lett. b) relativa agli asseriti ritardi nel deposito delle sentenze;
3. la violazione di legge con riferimento all’art. 101 della Costituzione, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere con riguardo alla censura di cui alla lett. c) riferita al presunto accoglimento di opposizioni tardive; a parere della ricorrente l’accoglimento di opposizioni tardive riguarderebbe solo due sentenze che, pertanto, non sarebbero idonee ad integrare violazione di alcunché e tantomeno tali da poter condurre ad un giudizio di ordine generale sulla incapacità del giudice;
4. la violazione di legge con riferimento all’art. 101 della Costituzione, oltre l’emergere di vari profili di eccesso di potere con riguardo alla censura di cui alla lett. d) e relativa alla presunta erroneità delle decisioni in ordine alla prova delle notifiche delle cartelle di pagamento, in quanto nella relazione sarebbe citata una sola sentenza;
5. la violazione di legge con riferimento all’art. 101 della costituzione. con riguardo alla censura di cui alla lett. e) e riferita alla presunta erroneità delle decisioni in materia di risarcimento dei danni causati da cani randagi.
Si è costituito il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 3 novembre 2021 e con ordinanza n. 11359/2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 23 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 I provvedimenti di mancato rinnovo si basano sulla relazione del Presidente del Tribunale di Crotone, nonché sul giudizio di non inidoneità alla conferma espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Catanzaro e sono riferiti alla ricorrente mentre esperiva le funzioni di Giudice onorario di pace nella sede di Cirò.
1.2 Detto giudizio di inidoneità è argomentato in relazione ad una pluralità di circostanze, tra le quali si è rilevata (lett. a) l’esistenza di “ moltissime sentenze dei giudici di pace ” (e quindi riferite anche all’attuale ricorrente) che erano state annullate per difetto di competenza o di giurisdizione.
Si evidenzia, sempre con riferimento alle sopra citate sentenze, che sarebbe stata rilevata una “ percentuale altissima di accoglimento degli appelli proposti (oltre il 95%) ”.
Si assume, inoltre (lett.b), che sarebbero stati “ rilevati costanti ritardi nel deposito delle sentenze ” e che la ricorrente “ accoglie generalmente le opposizioni avverso le intimazioni di pagamento anche quando sono tardive ” (lett.c) e, che, ancora da alcune decisioni redatte dalla ricorrente si “ rileva il difetto di notifica benché vi sia la prova documentale della regolare notifica della cartella di pagamento da parte di AL ” (lett. d); (lett. e) si assume che vi sarebbe “ un altro importante ‘filone’ di cause in cui si segnalano decisioni anomale del giudice di pace di Cirò” e sarebbe quello “relativo al risarcimento per danni causati da cani randagi, riconosciuto dalla D.ssa -OMISSIS- sulla scorta del mero richiamo alla normativa nazionale o regionale che affida in generale il compito di gestione e controllo del fenomeno del randagismo, senza alcun rispetto della disciplina sull’onere della prova e senza alcun accertamento di un comportamento colposo ascrivibile agli enti pubblici condannati ”; (lett. f) “ altra grave anomalia ” riguarderebbe “ una serie di cause introdotte da una società di costruzioni (Progetto Eurosviluppo)” rispetto alle quali “il Giudice di Pace di Cirò, anziché riunire le opposizioni, ha emesso una sentenza diversa per ogni opposizione” e si assume altresì che “sono state emesse dalla D.ssa -OMISSIS- decine di sentenze, con cui peraltro si accolgono le rispettive opposizioni con un dispositivo anomalo con cui si annulla l’atto opposto (senza indicare quale atto: la cartella sottesa o la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e gli atti ad esso collegati, con grave difficoltà per il giudice di appello a stabilire quali siano gli atti collegati che il giudice di primo grado ha inteso annullare ”; (lett. g) “ moltissime sono, infine, le altre sentenze segnalate dai giudici del Tribunale in relazione a gravi errori di diritto riscontrati nelle decisioni della D.ssa -OMISSIS-, tra i quali la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale non dimostrato ”.
1.3 In relazione a dette censure si sostiene che il CSM avrebbe violato i principi in materia di indipendenza e di autonomia propri dell’attività giurisdizionale e che, ancora, le fattispecie individuate si riferirebbero ad un numero esiguo di sentenze e, ciò, peraltro senza che l’Amministrazione abbia preso in esame le osservazioni presentate dalla ricorrente.
1.4 È necessario, altresì, premettere che la normativa di riferimento, ed in particolare la Circolare consiliare n. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, attribuisce rilievo prioritario alla valutazione al Rapporto del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica e, ciò, nella parte in cui si prevede che “ il Presidente del Tribunale, per i giudici onorari di pace, ovvero il Procuratore della Repubblica, per i vice procuratori ... redigono un rapporto sull’attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio, nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’articolo 22, commi 1 e 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ”.
1.5 L'art. 4 sul giudizio della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, prevede che la Sezione “ nella composizione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, acquisiti i documenti di cui all’art. 3 della presente circolare, il parere del Consiglio dell’ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale il magistrato onorario svolge le funzioni, e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario ”.
1.6 L’art. 5 disciplina poi il procedimento e l’istruttoria posta in essere innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, prevedendo che quest’ultimo provvede ad acquisire il giudizio espresso dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e la relativa documentazione e il rapporto del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica e ad invitare il magistrato interessato a proporre osservazioni e memorie in applicazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.7 Proprio sulla base di detta ultima disposizione è possibile respingere il primo motivo con il quale si sostiene che il CSM si sarebbe limitato a recepire il rapporto negativo del Presidente ed il giudizio del Consiglio Giudiziario.
1.8 Al contrario di quanto sostenuto il Consiglio Superiore ha correttamente motivato il giudizio di non conferma, ancorandolo a specifici elementi fattuali, tutti rimasti sostanzialmente incontestati e, ciò, peraltro senza che nessuna rilevanza possa assumere, a fronte dell’oggettività delle carenze riscontrate, la circostanza che i risultati poco significativi possano essere determinati da una condizione patologica.
1.9 Altrettanto non condivisibile è l’argomentazione in base alla quale l’elevato tasso di riforma delle sentenze a cura dei giudici togati e i ritardi nei depositi delle sentenze atterrebbero all’autonomia del singolo Magistrato.
2. Seguendo l’interpretazione della ricorrente si avrebbe l’effetto che i provvedimenti emanati non potrebbero mai essere oggetto di censura o di responsabilità disciplinare, interpretazione quest’ultima che impedirebbe ogni sorta di valutazione e di giudizio sul rinnovo.
2.1 Nemmeno si è dimostrata l’esistenza di un’“ostilità d’animo” tra il Presidente del Tribunale di Crotone, il Coordinatore dei Giudici di Pace, e la ricorrente.
Si consideri, inoltre, che i diversi rilievi circa l’anomalia del contenzioso e riferiti alla ricorrente (es. omesso rilievo dell’incompetenza, del difetto di giurisdizione) sono stati mossi da altri giudici ordinari (vedi rapporto del dirigente), a dimostrazione dalla diffusa convinzione dell’esistenza di criticità in capo all’operato della dott.ssa -OMISSIS-.
2.2 In senso analogo deve considerarsi del tutto ininfluente la considerazione che denuncia di “disparità di trattamento”, rispetto agli altri giudici onorari di pace che, pur avendo commesso le medesime condotte, sarebbero stati confermati.
2.3 Non solo l’Amministrazione ha smentito questa circostanza, ma è comunque dirimente che il condividere l’errore con altri magistrati del circondario non potrebbe costituire un’esimente e, ciò, anche in considerazione del fatto che il giudizio di conferma/non conferma riguarda l’operato complessivo del magistrato onorario, ragione per cui l’avere adottato una comune giurisprudenza (del tutto avulsa rispetto alle norme che trovano applicazione alle fattispecie) può costituire una condotta episodica per alcuni, mentre per altri costituire una circostanza costante e frequente nelle decisioni.
2.4 Da respingere sono anche la terza, la quarta e la quinta censura.
2.5 L’Amministrazione ha evidenziato che il dato comune alle diverse delle contestazioni concerne la tendenza a trattenere i giudizi civili e a non disporne la riunione anche quando l’ufficio adito era incompetente o privo di giurisdizione o, ancora, era gravato da più cause tra loro connesse.
2.6 È evidente che il non considerare la Giurisprudenza della cassazione in materia di risarcimento del danno e del riparto della Giurisdizione ha l’effetto di incidere sul servizio “Giustizia” e, ciò, con l’effetto di incrementare il numero delle decisioni e di portare a pronunce del tutto diversificate, con il venir meno di ogni forma di certezza del diritto.
2.7 Infondata anche la censura laddove si contesta l’esistenza di un obbligo di procedere alla riunione di ricorsi simili.
2.8 Anche in tal caso l’omessa riunione ha alimentato il contenzioso, con conseguente oggettivo beneficio economico del giudice di pace che ha emesso un numero più elevato di sentenze, costringendo a proporre inutilmente diversi appelli.
2.9 Più in generale le osservazioni della ricorrente non considerano come il provvedimento ora impugnato sia motivato con riferimento ad una pluralità di fattispecie e circostanze che fanno ritenere come il relativo giudizio sia immune dalle censure dedotte.
3. Le censure proposte, lungi dal dimostrare l’inesistenza dei rilievi contestati, si traducono in un tentativo di circoscrivere l’impatto delle decisioni contestate e, ancora, nel sostenere l’inesistenza della necessità di avere a riferimento gli orientamenti prevalenti vigenti nell’ordinamento.
3.1 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che “ così come per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell' incarico di Giudice di Pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell'amplissima discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale, con la conseguenza che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo è ancorato al giudizio di congruità della motivazione (Cons. di Stato Sez. VII, Sentenza n. 4926 del 16/06/2022)”.
3.2 E’ noto peraltro che nella materia di cui si tratta “ il Giudice Amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame "estrinseco" della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, ovvero al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico (ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi), se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (Cons. di Stato Sez. IV, Sentenza n. 2466 del 14/05/2014)”.
3.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre è possibile compensare le spese in relazione alla particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.