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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3422/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Vannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, in Piazza Attias 37, giusta procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Livorno, Via Firenze nn. 91/93 (codice fiscale, partita IVA, e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Baroncini e dall'Avv. Stefano Lo Bianco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Torino, Via Plava, n. 20, (Codice Fiscale ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Claude Benz del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Venezia, n. 10, giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: azione di risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che la risoluzione giudiziale del contratto di acquisto datato 10/02/2021, concluso tra il Sig. e la società , per inadempimento Parte_1 Controparte_1 del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
-per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione del doppio della Parte_1 caparra pari a 2.000 euro, come conseguenza dell'inadempimento imputabile della controparte ed alla restituzione di € 3.000 quale valore massimo Controparte_1 ottenibile dall'incentivo statale denominato Eco Bonus e per gli effetti, condannare la
al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale pari a: 1)euro 4.000,00 a titolo di sovrapprezzo pagato per reperire un'autovettura similare e con le stesse caratteristiche specifiche dovute alla grave invalidità dell'attore, 2) euro 5.000,00, o quanto sarà ritenuto di giustizia secondo equità, in ragione del disagio arrecato nei confronti dell'attore e della sua famiglia a seguito della consegna in permuta del vecchio autoveicolo che ha causato la necessità di essere perennemente accompagnato per qualsiasi attività da svolgere. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver sottoscritto, in data 10/02/2021, un contratto di acquisto con la concessionaria per l'acquisto dell'autovettura Citroèn Berlingo M Controparte_1
Pure 130 S&S EAT8 –Rip Curl;
CP_3
- il prezzo veniva concordato nell'importo totale, al netto degli incentivi Eco
Bonus, di € 19.800,00;
- di aver versato, al momento della sottoscrizione del contratto, una caparra confirmatoria di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1385 c.c., dando anche in permuta la propria autovettura Chevrolet Spark Tg. EB178CX;
- l'autovettura scelta era dotata di tutte le modifiche necessarie per far fronte alla grave invalidità di cui è affetto;
- dopo aver atteso invano per mesi l'arrivo dell'autovettura, a settembre 2022
(ben 20 mesi dopo la sottoscrizione del contratto) la convenuta gli comunicava che
2 tale veicolo non era più in produzione e che per tanto non potevano far fronte all'obbligazione assunta;
- in tutto il tempo trascorso, oltre a non aver ricevuto l'autovettura, che poi ha dovuto acquistare (anche se di modello diverso e ad un costo maggiorato) presso un altro concessionario, si è trovato in una gravissima situazione di immobilità in quanto non era neanche più in possesso del vecchio veicolo di sua proprietà dato che era stato dato in permuta e successivamente rottamato dalla concessionaria al fine di ottenere l'incentivo statale.
Alla luce di tali fatti, il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa ad essa imputarsi, avendo solo fatto da tramite tra l'attore e la , limitandosi CP_2 Cont a sottoscrivere l'ordine di acquisto e inoltrandolo a , la quale non ha rispettato i termini di consegna che essa stessa aveva indicato nei contratti e, successivamente, aveva riconosciuto di non essere in grado di adempiere per “mancata produzione” del bene promesso in vendita. Nel merito ha altresì contestato la domanda attorea, eccependo l'impossibilità di richiedere contestualmente sia il recesso con restituzione del doppio della caparra sia la risoluzione con risarcimento del danno, essendo i due istituti non cumulabili. Alla luce di ciò, ha chiesto di essere previamente autorizzata a chiamare in causa la e ha Controparte_4 rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, - in via principale, respingere e rigettare, per i motivi indicati in premessa, ogni domanda svolta dall'attore nei confronti di in quanto infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata e per la deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, previa autorizzazione alla chiamata in causa della stessa, a tenere indenne la da qualsivoglia somma Controparte_1 che dovesse essere condannata a corrispondere a qualsiasi titolo al Sig.
[...]
e comunque da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse derivargli Pt_1 dalla decisione della presente causa (compresi obblighi restitutori, obblighi di fare, refusione spese di giudizio ecc……). - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4 della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti in quanto
3 l'inadempimento è dipeso da causa ad essa non imputabile, e ha contestato nel merito la domanda attorea in quanto manifestamente infondata sia per quanto concerne la domanda di risoluzione e risarcimento del danno sia per quanto riguarda la domanda di recesso. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale adìto, rigettata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: In via preliminare 1. Rigettare e respingere la domanda di manleva di nei confronti di siccome Controparte_1 Controparte_2 infondata per carenza del presupposto di imputabilità dell'asserito inadempimento all'esponente ex art. 1218 cod. civ. In ogni caso 2. Accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande dell'attore nei confronti della convenuta Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare assorbita e/o respingere la domanda di Controparte_1 manleva di verso 3. Condannare l'attore Controparte_1 Controparte_2
e/o la convenuta al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 18/12/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che le domande attoree siano fondate e vadano accolte nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, va evidenziato come la domanda formulata dall'attore sia una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. relativo all'acquisto di un'autovettura, per inadempimento della controparte, con conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni subiti, comprensivi della restituzione del doppio della caparra versata.
Va, in via preliminare, evidenziato, in punto di diritto, che l'instaurazione di un giudizio per ottenere la risoluzione del contratto si pone in insanabile contrasto con l'esercizio del diritto di recesso, ancorché l'acquirente abbia chiesto, come effetto della dichiarata risoluzione, la restituzione del doppio della caparra da lui versata.
L'agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto presuppone, in realtà, che l'acquirente abbia continuato a riconoscere efficacia al contratto e, proprio a mezzo dell'azione giudiziale, lo voglia privare di detta efficacia ab origine, venendo, in concreto, all'accertamento del dedotto inadempimento, richiesto ai sensi del 1453
c.c., il dettato della norma in esame, letta in combinato disposto con l'art. 1455 c.c., che impone che lo stesso debba porsi come di non scarsa importanza e, cioè, idoneo a paralizzare la realizzazione dell'assetto di interessi perseguito dalle parti.
4 L'accertamento del diritto alla restituzione del doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, infatti, secondo la giurisprudenza costante, può far seguito solo ad una domanda di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Secondo la succitata disposizione, infatti, in caso d'inadempimento di una delle parti, quella non inadempiente può, a sua scelta, o recedere dal contratto esigendo il doppio di quella versata a totale soddisfacimento del suo diritto di risarcimento, ovvero optare per la richiesta di esecuzione o di risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento del danno (art. 1385 comma 3, c.c.). In tale ultimo caso, si applica la disciplina di cui all'art. 1453 c.c. e la liquidazione del danno è regolata dalle norme generali e chi agisce per il ristoro dei danni lamentati dovrà fornire la prova della sua esistenza (an) e del suo ammontare (quantum).
Agendo per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno secondo le regole generali, infatti, la funzione risarcitoria della caparra, attuata mediante la liquidazione preventiva e forfetaria del danno, viene meno;
rimane, per la parte non inadempiente, la possibilità di conseguire la liquidazione di un danno anche maggiore (in quanto lo stesso venga dimostrato e sia in concreto sussistente) (ex plurimis Cass., n. 18850/2004; Cass., n. 849/2002; Cass., n. 9407/2000).
Tanto premesso in termini di teoria generale del diritto, e venendo ad esaminare il caso specifico, va precisato che la parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento della convenuta e il risarcimento dei danni subiti, compreso la restituzione del doppio della caparra versata.
Ciò posto, costituiscono circostanze pacifiche e non contestate, oltre che documentalmente provate, che tra l'attore e la società convenuta sia stato concluso nel mese di febbraio del 2021 un contratto di acquisto di una autovettura Citroèn Contr Berlingo M Pure 130 EAT8 –Rip Curl, per il prezzo pattuito di € 19.800,00, CP_3 al netto degli incentivi Eco Bonus, che al momento della sottoscrizione del contratto sia stata versata dall'attore/acquirente l'importo di € 1.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e che l'autovettura non sia mai stata consegnata perché non più in produzione.
Come già innanzi richiamato, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., presuppone la verifica dell'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, come prescritto dall'art. 1455 c.c. .
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che, "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.
5 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020,
n.12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7187).
Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli estremi della c.d. gravità dell'inadempimento così come prescritta dall'art. 1455 c.c.
Ed invero, la mancata consegna dell'autovettura acquistata, dovuta alla cessazione della sua produzione -tra l'altro comunica all'acquirente circa 15 mesi dopo che aveva atteso invano la consegna dell'auto- costituisce inadempimento della prestazione principale della parte venditrice, che fa venire meno l'interesse dell'altra parte contraente al mantenimento del contratto.
Da ciò ne deriva conseguentemente che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la dichiarata risoluzione del contratto de quo comporta, quale effetto restitutorio ineludibile, il ripristino della situazione, in fatto e di diritto, antecedente alla stipulazione del caducato contratto.
Pertanto, conseguenza automatica della risoluzione del contratto è senz'altro la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €
1.000,00 ricevuto a titolo di caparra, perché non più sorretto da alcuna causa giustificatrice.
Va, infatti, precisato che, seguendo un costante orientamento della giurisprudenza, effetto automatico della risoluzione per inadempimento è la condanna della parte inadempiente alla restituzione della caparra (e non del doppio della caparra che è un effetto previsto dall'art. 1385 c.c.). In quest'ottica, la risoluzione, agendo retroattivamente, rimuove ab origine qualsivoglia effetto contrattuale e con esso anche il diritto, per il contraente inadempiente, di trattenere la caparra confirmatoria che, altrimenti, sarebbe ritenuta sine titulo (ex multis Cass.
23490/2009).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attorea, va evidenziato che in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte
6 che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n.
8571 del 2019).
In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso (Cass. n.
4202 del 1987).
Ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, come nella fattispecie in esame, il risarcimento spetta a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che parte attrice abbia dato prova del pregiudizio subito, costituito dalla manca disponibilità dell'autovettura per un lungo periodo di tempo, dalla data di conclusione del contratto del febbraio 2021 e fino quanto meno al mese di giugno 2022 quando gli è stato comunicata l'impossibilità di consegna dell'auto perché non più prodotta. L'attore deve, dunque, essere risarcito del danno subito per aver fatto affidamento sulla consegna, in tempi relativamente brevi, dell'autovettura e per esserne invece rimasto privo per un rilevate lasso di tempo, per fatto imputabile alla controparte.
La valutazione del danno può essere fatta in via equitativa dal giudice, essendo stati siano forniti al giudice parametri concreti ai quali ancorare la predetta valutazione, e può essere liquidato nell'importo complessivo di € 3.500,00, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso in esame.
Nessun altro importo a titolo di risarcimento danno può essere riconosciuto in favore dell'attore in mancanza di prova concreta degli ulteriori pregiudizi subiti, come meramente allegati dal medesimo attore.
7 3. Passando ad analizzare la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, questo giudice ritiene Controparte_4 che la stessa sia fondata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
La società convenuta ha dato prova di svolgere una mera attività di concessionaria di autovetture, facendo capo alla società terza chiamata in causa quale venditrice sostanziale delle medesime autovetture. Tali circostanze, del resto, non risultano smentite nemmeno dalla parte chiamata in causa.
L'inadempimento del contratto di acquisto, come sopra accertato, che ha portato all'accoglimento della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno, non può essere imputato a responsabilità e colpa della la quale si è Controparte_1 limitata all'attività di mediatrice tra l'acquirente e la società venditrice dell'autovettura, sulla quale dunque unicamente devono ricadere gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, al momento della stipula del contratto di acquisto nel mese di febbraio
2021 è chiaro che l'autovettura fosse disponibile per la vendita, i successivi problemi di produzione lamentati dalla terza chiamata in causa, che hanno reso impossibile l'esecuzione del contratto, non possono ricadere né sulla parte acquirente né tantomeno sulla odierna parte convenuta, mera concessionaria per conto della parte chiamata in garanzia.
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, e conseguentemente deve essere ordinata la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria,
e la convenuta deve essere altresì condannata al risarcimento del danno subito dall'attore, come liquidato in via equitativa nell'importo di € 3.500,00. In accoglimento della domanda di manleva, la società terza chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta dal pagamento dell'importo di € 3.500,00 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese legali come liquidate in dispositivo a carico della parte convenuta, ma non anche dal pagamento dell'importo di € 1.000,00 a titolo di restituzione della caparra, trattandosi di effetto restitutorio della dichiarata risoluzione che fa venire meno ab origine la causa di quello spostamento patrimoniale e che non può che essere restituita dalla parte che l'ha indebitamente ricevuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate, dell'attività difensiva
8 in concreto svolta dalle parti e dell'accoglimento solo parziale sia delle domande attoree che della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di acquisto del 10/2/2021 stipulato tra e per inadempimento della convenuta, Parte_1 Controparte_1
• Condanna la alla restituzione in favore dell'attore Controparte_1 dell'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria,
• Condanna la al pagamento in favore dell'attore dell'importo Controparte_1 di € 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti,
• Condanna la al rimborso in favore dell'attore delle spese Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed €
2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute,
• Condanna la a tenere indenne la convenuta dal Controparte_4 pagamento dell'importo di € 3.500,00 a titolo di risarcimento danni e dell'importo come sopra liquidato a titolo di spese legali,
• Condanna la al rimborso in favore di parte convenuta Controparte_4 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 09/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3422/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Vannucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, in Piazza Attias 37, giusta procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Livorno, Via Firenze nn. 91/93 (codice fiscale, partita IVA, e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Baroncini e dall'Avv. Stefano Lo Bianco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 sede in Torino, Via Plava, n. 20, (Codice Fiscale ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Claude Benz del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Venezia, n. 10, giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: azione di risoluzione per inadempimento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che la risoluzione giudiziale del contratto di acquisto datato 10/02/2021, concluso tra il Sig. e la società , per inadempimento Parte_1 Controparte_1 del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
-per gli effetti, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla restituzione del doppio della Parte_1 caparra pari a 2.000 euro, come conseguenza dell'inadempimento imputabile della controparte ed alla restituzione di € 3.000 quale valore massimo Controparte_1 ottenibile dall'incentivo statale denominato Eco Bonus e per gli effetti, condannare la
al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta Controparte_1 dell'inadempimento contrattuale pari a: 1)euro 4.000,00 a titolo di sovrapprezzo pagato per reperire un'autovettura similare e con le stesse caratteristiche specifiche dovute alla grave invalidità dell'attore, 2) euro 5.000,00, o quanto sarà ritenuto di giustizia secondo equità, in ragione del disagio arrecato nei confronti dell'attore e della sua famiglia a seguito della consegna in permuta del vecchio autoveicolo che ha causato la necessità di essere perennemente accompagnato per qualsiasi attività da svolgere. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver sottoscritto, in data 10/02/2021, un contratto di acquisto con la concessionaria per l'acquisto dell'autovettura Citroèn Berlingo M Controparte_1
Pure 130 S&S EAT8 –Rip Curl;
CP_3
- il prezzo veniva concordato nell'importo totale, al netto degli incentivi Eco
Bonus, di € 19.800,00;
- di aver versato, al momento della sottoscrizione del contratto, una caparra confirmatoria di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 1385 c.c., dando anche in permuta la propria autovettura Chevrolet Spark Tg. EB178CX;
- l'autovettura scelta era dotata di tutte le modifiche necessarie per far fronte alla grave invalidità di cui è affetto;
- dopo aver atteso invano per mesi l'arrivo dell'autovettura, a settembre 2022
(ben 20 mesi dopo la sottoscrizione del contratto) la convenuta gli comunicava che
2 tale veicolo non era più in produzione e che per tanto non potevano far fronte all'obbligazione assunta;
- in tutto il tempo trascorso, oltre a non aver ricevuto l'autovettura, che poi ha dovuto acquistare (anche se di modello diverso e ad un costo maggiorato) presso un altro concessionario, si è trovato in una gravissima situazione di immobilità in quanto non era neanche più in possesso del vecchio veicolo di sua proprietà dato che era stato dato in permuta e successivamente rottamato dalla concessionaria al fine di ottenere l'incentivo statale.
Alla luce di tali fatti, il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine Parte_1 di sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa ad essa imputarsi, avendo solo fatto da tramite tra l'attore e la , limitandosi CP_2 Cont a sottoscrivere l'ordine di acquisto e inoltrandolo a , la quale non ha rispettato i termini di consegna che essa stessa aveva indicato nei contratti e, successivamente, aveva riconosciuto di non essere in grado di adempiere per “mancata produzione” del bene promesso in vendita. Nel merito ha altresì contestato la domanda attorea, eccependo l'impossibilità di richiedere contestualmente sia il recesso con restituzione del doppio della caparra sia la risoluzione con risarcimento del danno, essendo i due istituti non cumulabili. Alla luce di ciò, ha chiesto di essere previamente autorizzata a chiamare in causa la e ha Controparte_4 rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, - in via principale, respingere e rigettare, per i motivi indicati in premessa, ogni domanda svolta dall'attore nei confronti di in quanto infondata in fatto ed Controparte_1 in diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata e per la deprecata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, previa autorizzazione alla chiamata in causa della stessa, a tenere indenne la da qualsivoglia somma Controparte_1 che dovesse essere condannata a corrispondere a qualsiasi titolo al Sig.
[...]
e comunque da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse derivargli Pt_1 dalla decisione della presente causa (compresi obblighi restitutori, obblighi di fare, refusione spese di giudizio ecc……). - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4 della domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti in quanto
3 l'inadempimento è dipeso da causa ad essa non imputabile, e ha contestato nel merito la domanda attorea in quanto manifestamente infondata sia per quanto concerne la domanda di risoluzione e risarcimento del danno sia per quanto riguarda la domanda di recesso. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale adìto, rigettata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: In via preliminare 1. Rigettare e respingere la domanda di manleva di nei confronti di siccome Controparte_1 Controparte_2 infondata per carenza del presupposto di imputabilità dell'asserito inadempimento all'esponente ex art. 1218 cod. civ. In ogni caso 2. Accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande dell'attore nei confronti della convenuta Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare assorbita e/o respingere la domanda di Controparte_1 manleva di verso 3. Condannare l'attore Controparte_1 Controparte_2
e/o la convenuta al pagamento delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 18/12/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che le domande attoree siano fondate e vadano accolte nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, va evidenziato come la domanda formulata dall'attore sia una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. relativo all'acquisto di un'autovettura, per inadempimento della controparte, con conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni subiti, comprensivi della restituzione del doppio della caparra versata.
Va, in via preliminare, evidenziato, in punto di diritto, che l'instaurazione di un giudizio per ottenere la risoluzione del contratto si pone in insanabile contrasto con l'esercizio del diritto di recesso, ancorché l'acquirente abbia chiesto, come effetto della dichiarata risoluzione, la restituzione del doppio della caparra da lui versata.
L'agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto presuppone, in realtà, che l'acquirente abbia continuato a riconoscere efficacia al contratto e, proprio a mezzo dell'azione giudiziale, lo voglia privare di detta efficacia ab origine, venendo, in concreto, all'accertamento del dedotto inadempimento, richiesto ai sensi del 1453
c.c., il dettato della norma in esame, letta in combinato disposto con l'art. 1455 c.c., che impone che lo stesso debba porsi come di non scarsa importanza e, cioè, idoneo a paralizzare la realizzazione dell'assetto di interessi perseguito dalle parti.
4 L'accertamento del diritto alla restituzione del doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, infatti, secondo la giurisprudenza costante, può far seguito solo ad una domanda di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c.
Secondo la succitata disposizione, infatti, in caso d'inadempimento di una delle parti, quella non inadempiente può, a sua scelta, o recedere dal contratto esigendo il doppio di quella versata a totale soddisfacimento del suo diritto di risarcimento, ovvero optare per la richiesta di esecuzione o di risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento del danno (art. 1385 comma 3, c.c.). In tale ultimo caso, si applica la disciplina di cui all'art. 1453 c.c. e la liquidazione del danno è regolata dalle norme generali e chi agisce per il ristoro dei danni lamentati dovrà fornire la prova della sua esistenza (an) e del suo ammontare (quantum).
Agendo per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno secondo le regole generali, infatti, la funzione risarcitoria della caparra, attuata mediante la liquidazione preventiva e forfetaria del danno, viene meno;
rimane, per la parte non inadempiente, la possibilità di conseguire la liquidazione di un danno anche maggiore (in quanto lo stesso venga dimostrato e sia in concreto sussistente) (ex plurimis Cass., n. 18850/2004; Cass., n. 849/2002; Cass., n. 9407/2000).
Tanto premesso in termini di teoria generale del diritto, e venendo ad esaminare il caso specifico, va precisato che la parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento della convenuta e il risarcimento dei danni subiti, compreso la restituzione del doppio della caparra versata.
Ciò posto, costituiscono circostanze pacifiche e non contestate, oltre che documentalmente provate, che tra l'attore e la società convenuta sia stato concluso nel mese di febbraio del 2021 un contratto di acquisto di una autovettura Citroèn Contr Berlingo M Pure 130 EAT8 –Rip Curl, per il prezzo pattuito di € 19.800,00, CP_3 al netto degli incentivi Eco Bonus, che al momento della sottoscrizione del contratto sia stata versata dall'attore/acquirente l'importo di € 1.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e che l'autovettura non sia mai stata consegnata perché non più in produzione.
Come già innanzi richiamato, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., presuppone la verifica dell'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, come prescritto dall'art. 1455 c.c. .
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che, "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.
5 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020,
n.12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7187).
Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli estremi della c.d. gravità dell'inadempimento così come prescritta dall'art. 1455 c.c.
Ed invero, la mancata consegna dell'autovettura acquistata, dovuta alla cessazione della sua produzione -tra l'altro comunica all'acquirente circa 15 mesi dopo che aveva atteso invano la consegna dell'auto- costituisce inadempimento della prestazione principale della parte venditrice, che fa venire meno l'interesse dell'altra parte contraente al mantenimento del contratto.
Da ciò ne deriva conseguentemente che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la dichiarata risoluzione del contratto de quo comporta, quale effetto restitutorio ineludibile, il ripristino della situazione, in fatto e di diritto, antecedente alla stipulazione del caducato contratto.
Pertanto, conseguenza automatica della risoluzione del contratto è senz'altro la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €
1.000,00 ricevuto a titolo di caparra, perché non più sorretto da alcuna causa giustificatrice.
Va, infatti, precisato che, seguendo un costante orientamento della giurisprudenza, effetto automatico della risoluzione per inadempimento è la condanna della parte inadempiente alla restituzione della caparra (e non del doppio della caparra che è un effetto previsto dall'art. 1385 c.c.). In quest'ottica, la risoluzione, agendo retroattivamente, rimuove ab origine qualsivoglia effetto contrattuale e con esso anche il diritto, per il contraente inadempiente, di trattenere la caparra confirmatoria che, altrimenti, sarebbe ritenuta sine titulo (ex multis Cass.
23490/2009).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attorea, va evidenziato che in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte
6 che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n.
8571 del 2019).
In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso (Cass. n.
4202 del 1987).
Ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, come nella fattispecie in esame, il risarcimento spetta a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che parte attrice abbia dato prova del pregiudizio subito, costituito dalla manca disponibilità dell'autovettura per un lungo periodo di tempo, dalla data di conclusione del contratto del febbraio 2021 e fino quanto meno al mese di giugno 2022 quando gli è stato comunicata l'impossibilità di consegna dell'auto perché non più prodotta. L'attore deve, dunque, essere risarcito del danno subito per aver fatto affidamento sulla consegna, in tempi relativamente brevi, dell'autovettura e per esserne invece rimasto privo per un rilevate lasso di tempo, per fatto imputabile alla controparte.
La valutazione del danno può essere fatta in via equitativa dal giudice, essendo stati siano forniti al giudice parametri concreti ai quali ancorare la predetta valutazione, e può essere liquidato nell'importo complessivo di € 3.500,00, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso in esame.
Nessun altro importo a titolo di risarcimento danno può essere riconosciuto in favore dell'attore in mancanza di prova concreta degli ulteriori pregiudizi subiti, come meramente allegati dal medesimo attore.
7 3. Passando ad analizzare la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, questo giudice ritiene Controparte_4 che la stessa sia fondata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
La società convenuta ha dato prova di svolgere una mera attività di concessionaria di autovetture, facendo capo alla società terza chiamata in causa quale venditrice sostanziale delle medesime autovetture. Tali circostanze, del resto, non risultano smentite nemmeno dalla parte chiamata in causa.
L'inadempimento del contratto di acquisto, come sopra accertato, che ha portato all'accoglimento della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno, non può essere imputato a responsabilità e colpa della la quale si è Controparte_1 limitata all'attività di mediatrice tra l'acquirente e la società venditrice dell'autovettura, sulla quale dunque unicamente devono ricadere gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, al momento della stipula del contratto di acquisto nel mese di febbraio
2021 è chiaro che l'autovettura fosse disponibile per la vendita, i successivi problemi di produzione lamentati dalla terza chiamata in causa, che hanno reso impossibile l'esecuzione del contratto, non possono ricadere né sulla parte acquirente né tantomeno sulla odierna parte convenuta, mera concessionaria per conto della parte chiamata in garanzia.
In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per cui è causa, e conseguentemente deve essere ordinata la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria,
e la convenuta deve essere altresì condannata al risarcimento del danno subito dall'attore, come liquidato in via equitativa nell'importo di € 3.500,00. In accoglimento della domanda di manleva, la società terza chiamata in causa deve essere condannata a tenere indenne la parte convenuta dal pagamento dell'importo di € 3.500,00 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese legali come liquidate in dispositivo a carico della parte convenuta, ma non anche dal pagamento dell'importo di € 1.000,00 a titolo di restituzione della caparra, trattandosi di effetto restitutorio della dichiarata risoluzione che fa venire meno ab origine la causa di quello spostamento patrimoniale e che non può che essere restituita dalla parte che l'ha indebitamente ricevuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate, dell'attività difensiva
8 in concreto svolta dalle parti e dell'accoglimento solo parziale sia delle domande attoree che della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di acquisto del 10/2/2021 stipulato tra e per inadempimento della convenuta, Parte_1 Controparte_1
• Condanna la alla restituzione in favore dell'attore Controparte_1 dell'importo di € 1.000,00 ricevuto a titolo di caparra confirmatoria,
• Condanna la al pagamento in favore dell'attore dell'importo Controparte_1 di € 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti,
• Condanna la al rimborso in favore dell'attore delle spese Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed €
2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute,
• Condanna la a tenere indenne la convenuta dal Controparte_4 pagamento dell'importo di € 3.500,00 a titolo di risarcimento danni e dell'importo come sopra liquidato a titolo di spese legali,
• Condanna la al rimborso in favore di parte convenuta Controparte_4 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 09/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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