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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
IR TO, LA
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 531/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 478/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL00856/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL00856/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle parti si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 presentava ricorso contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva rideterminato un maggior reddito d'impresa pari a € 22.828,00, accertando maggiori imposte per IVA e IRAP per un totale di € 2.941,00, oltre agli interessi e alle sanzioni dovute.
L'accertamento muoveva da un controllo d'iniziativa fondato sulle risultanze della banca dati PREU e sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivanti dalla gestione dell'attività di bar, rilevando l'omessa contabilizzazione di imponibili aggiuntivi, in particolare essendosi accertato che a. che la società aveva percepito compensi pari a € 93.145,00 dalla detenzione degli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) e b), dell'art. 110 TULPS;
b. i ricavi ricostruiti relativi all'attività di bar ammontavano a € 67.661,24, mentre i ricavi dichiarati risultavano pari a € 43.120,52;
c. erano state rinvenute fatture di acquisto non contabilizzate relative a merce acquistata da fornitori quali Società_2 spa, Società_3 srl, Società_4 srl, Società_5 srl, per un importo complessivo di € 10.599,16.
L'Agenzia recuperava poi nei confronti dei soci il maggior reddito accertato nei confronti della società, imputato per trasparenza ex art. 5 TUIR pro quota, e quindi per il 60% nei confronti di RI, titolare di quote di partecipazione pari al 60%, e per il restante 40% nei confronti del marito, RI , titolare del restante 40% delle quote.
La società contestava la legittimità dell'accertamento impugnato per infondatezza, irragionevolezza e per indebito utilizzo del metodo induttivo, non essendovi alcuna evidenza razionale dell'antieconomicità dell'attività svolta – e quindi del presupposto dell'accertamento analitico - poiché l'economicità dell'attività sarebbe dovuta essere valutata complessivamente, in uno con quella della adiacente e connessa sala giochi.
Rilevava inoltre l'illegittima inclusione, nelle quantità di “merci consumate” utilizzate per la ricostruzione indiretta dei ricavi, anche di alcuni acquisti non contabilizzati e contestava le modalità , affatto inappropriate e atomistiche, di ricostruzione dei maggiori ricavi. Non muoveva infine alcuna eccezione in relazione ai maggiori ricavi esenti derivanti dall'attività di sala giochi.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 478/2023 la Corte di Giustizia di I grado respingeva il ricorso.
Rilevando in via preliminare l'acquiescenza al rilievo inerente i maggiori ricavi per la sala giochi per euro
12.930,00, osservava che «l'accertamento (era) stato fondato legittimamente con criteri analitici induttivi, non confutati da elementi probatori di parte ricorrente».
Contro la sentenza propongono appello RI e RI, successori della società ricorrente cancellata dal Registro delle Imprese il 23.12.2021.
In via principale deducono la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sui motivi di impugnazione formulati in primo grado e per carenza di motivazione.
Ripropongono i motivi di ricorso , contestando il rilievo della antieconomicità dell'attività, dal momento che un'attività (quella del bar) era completamente asservita ad un'altra (quella della sala giochi), sicchè avrebbe errato l'Ufficio nel procedere ad una valutazione atomistica e non complessiva.
Lamentano poi l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e, quindi, dei presupposti per l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio.
Contestano quindi le modalità di ricostruzione analitica del maggior reddito, in relazione a) al rilievo dato a prodotti che venivano distribuiti alla clientela in omaggio ad altre consumazioni (caffè, aperitivi); b) all'inconsistenza delle percentuali di sfrido applicate;
c) all'erroneo rilievo della vendita integrale di tutti i prodotti anche di quelli di pasticceria, senza considerare l'invenduto; d) all'erroneo calcolo di grammatura del caffè espresso (7,5 in luogo di 8,5 gr.).
Inoltre l'Ufficio non avrebbe poi minimamente tenuto conto delle peculiarità dell'attività concretamente svolta dalla società, ossia un circolo privato gestito in affitto dalla RI Sas dal 2014 al 2018 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il 30.07.2014 con la Società_1 soc. coop., nel quale, tra l'altro, è espressamente sancito l'obbligo per l'affittuaria di applicare determinate scontistiche agli associati.
Infine, si dolgono della inclusione nell'accertamento del maggior reddito anche dei ricavi relativi a beni oggetto di acquisti effettuati nell'anno 2015 presso quattro fornitori per complessivi Euro 10.599,00 non utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale ma per ragioni meramente personali.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza gravata per difetto assoluto di motivazione.
Difatti, secondo la Corte regolatrice, nel processo tributario, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza soltanto allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass.Sez. T 3 ottobre 2008, n.
24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio
2004, n. 1170 nonché gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronuncia ( Cass. Sez. T 22.10.2013
n. 27356).
Il richiamo di tali principi giustifica l'inferenza che la sentenza gravata si sottrae alla critica demolitiva dal momento che, dopo aver inquadrato il tema di decisione, ha rilevato succintamente la correttezza del metodo analitico induttivo utilizzato nella spese e l'inconsistenza delle ragioni di dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il tema di decisione preliminare si appunta senza dubbio sulla contestazione delle condizioni legittimanti l'accertamento a carico della società ricorrente in primo grado.
Non viene in questa sede in contestazione il principio per cui l' Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
Si contestano, invece, le modalità con le quali l'Ufficio ha delibato l'esistenza di una situazione antieconomica, valutata atomisticamente e non con riferimento all'attività di servizio nel complesso erogata, comprendente la sala giochi e, in funzione accessoria, il bar, afferente peraltro ad un circolo socio-culturale aperto agli iscritti;
da tale premessa si trae il corollario per cui la società non avrebbe operato in perdita.
Osserva la Corte che la contestazione è fondata.
Va innanzitutto osservato che essendo l'attività sottoposta a verifica unitaria, non risultando gestioni separate ed autonome, già sul piano logico non vi sono ragioni per sottoporre al giudizio di antieconomicità il solo ramo d'azienda costituito dal bar e non, invece, l'intera attività comprensiva anche della gestione della sala giochi.
Ma è lo stessa cornice normativa ad offrire supporto formale all'assunto qui condiviso, come si ricava dalla disciplina degli studi di settore.
Val la pena osservare infatti, che l'art. 1 c. 1 lett. i) del D.M. Economa e Finanze 28.12.2012 recante approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi prevedeva lo
Studio di settore VG54U Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30.
La Circolare 23/E del 15 luglio 2013 chiariva poi che tale Studio «si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l'attività complementare di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice 56.30.00), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare». Dunque è la stessa prassi che riconosce, in casi similari al presente, la necessità di una valutazione congiunta e non parziale dell'attività svolta, contrariamente alla valutazione preliminare dell'Ufficio che ha fondato l'accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/1973 esclusivamente sul risultato economico del bar e non, invece, sull'intera attività dell'esercizio commerciale nel suo complesso.
L'avviso di accertamento va quindi annullato eccetto che per la parte relativa al rilievo inerente i maggiori ricavi per la sala giochi per euro 12.930,00, per il quale v'è acquiescenza.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese come cda dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento fatta eccezione per la minor somma di € 12.930. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 4.000, oltre IVA e CAP, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Bologna, 19.1.2026
Il Giudice rel La Presidente
ER LD BA LO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
IR TO, LA
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 531/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RI - CF_RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 478/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL00856/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CL00856/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore delle parti si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 presentava ricorso contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva rideterminato un maggior reddito d'impresa pari a € 22.828,00, accertando maggiori imposte per IVA e IRAP per un totale di € 2.941,00, oltre agli interessi e alle sanzioni dovute.
L'accertamento muoveva da un controllo d'iniziativa fondato sulle risultanze della banca dati PREU e sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivanti dalla gestione dell'attività di bar, rilevando l'omessa contabilizzazione di imponibili aggiuntivi, in particolare essendosi accertato che a. che la società aveva percepito compensi pari a € 93.145,00 dalla detenzione degli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) e b), dell'art. 110 TULPS;
b. i ricavi ricostruiti relativi all'attività di bar ammontavano a € 67.661,24, mentre i ricavi dichiarati risultavano pari a € 43.120,52;
c. erano state rinvenute fatture di acquisto non contabilizzate relative a merce acquistata da fornitori quali Società_2 spa, Società_3 srl, Società_4 srl, Società_5 srl, per un importo complessivo di € 10.599,16.
L'Agenzia recuperava poi nei confronti dei soci il maggior reddito accertato nei confronti della società, imputato per trasparenza ex art. 5 TUIR pro quota, e quindi per il 60% nei confronti di RI, titolare di quote di partecipazione pari al 60%, e per il restante 40% nei confronti del marito, RI , titolare del restante 40% delle quote.
La società contestava la legittimità dell'accertamento impugnato per infondatezza, irragionevolezza e per indebito utilizzo del metodo induttivo, non essendovi alcuna evidenza razionale dell'antieconomicità dell'attività svolta – e quindi del presupposto dell'accertamento analitico - poiché l'economicità dell'attività sarebbe dovuta essere valutata complessivamente, in uno con quella della adiacente e connessa sala giochi.
Rilevava inoltre l'illegittima inclusione, nelle quantità di “merci consumate” utilizzate per la ricostruzione indiretta dei ricavi, anche di alcuni acquisti non contabilizzati e contestava le modalità , affatto inappropriate e atomistiche, di ricostruzione dei maggiori ricavi. Non muoveva infine alcuna eccezione in relazione ai maggiori ricavi esenti derivanti dall'attività di sala giochi.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 478/2023 la Corte di Giustizia di I grado respingeva il ricorso.
Rilevando in via preliminare l'acquiescenza al rilievo inerente i maggiori ricavi per la sala giochi per euro
12.930,00, osservava che «l'accertamento (era) stato fondato legittimamente con criteri analitici induttivi, non confutati da elementi probatori di parte ricorrente».
Contro la sentenza propongono appello RI e RI, successori della società ricorrente cancellata dal Registro delle Imprese il 23.12.2021.
In via principale deducono la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sui motivi di impugnazione formulati in primo grado e per carenza di motivazione.
Ripropongono i motivi di ricorso , contestando il rilievo della antieconomicità dell'attività, dal momento che un'attività (quella del bar) era completamente asservita ad un'altra (quella della sala giochi), sicchè avrebbe errato l'Ufficio nel procedere ad una valutazione atomistica e non complessiva.
Lamentano poi l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e, quindi, dei presupposti per l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio.
Contestano quindi le modalità di ricostruzione analitica del maggior reddito, in relazione a) al rilievo dato a prodotti che venivano distribuiti alla clientela in omaggio ad altre consumazioni (caffè, aperitivi); b) all'inconsistenza delle percentuali di sfrido applicate;
c) all'erroneo rilievo della vendita integrale di tutti i prodotti anche di quelli di pasticceria, senza considerare l'invenduto; d) all'erroneo calcolo di grammatura del caffè espresso (7,5 in luogo di 8,5 gr.).
Inoltre l'Ufficio non avrebbe poi minimamente tenuto conto delle peculiarità dell'attività concretamente svolta dalla società, ossia un circolo privato gestito in affitto dalla RI Sas dal 2014 al 2018 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il 30.07.2014 con la Società_1 soc. coop., nel quale, tra l'altro, è espressamente sancito l'obbligo per l'affittuaria di applicare determinate scontistiche agli associati.
Infine, si dolgono della inclusione nell'accertamento del maggior reddito anche dei ricavi relativi a beni oggetto di acquisti effettuati nell'anno 2015 presso quattro fornitori per complessivi Euro 10.599,00 non utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale ma per ragioni meramente personali.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza gravata per difetto assoluto di motivazione.
Difatti, secondo la Corte regolatrice, nel processo tributario, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza soltanto allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass.Sez. T 3 ottobre 2008, n.
24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio
2004, n. 1170 nonché gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronuncia ( Cass. Sez. T 22.10.2013
n. 27356).
Il richiamo di tali principi giustifica l'inferenza che la sentenza gravata si sottrae alla critica demolitiva dal momento che, dopo aver inquadrato il tema di decisione, ha rilevato succintamente la correttezza del metodo analitico induttivo utilizzato nella spese e l'inconsistenza delle ragioni di dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il tema di decisione preliminare si appunta senza dubbio sulla contestazione delle condizioni legittimanti l'accertamento a carico della società ricorrente in primo grado.
Non viene in questa sede in contestazione il principio per cui l' Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
Si contestano, invece, le modalità con le quali l'Ufficio ha delibato l'esistenza di una situazione antieconomica, valutata atomisticamente e non con riferimento all'attività di servizio nel complesso erogata, comprendente la sala giochi e, in funzione accessoria, il bar, afferente peraltro ad un circolo socio-culturale aperto agli iscritti;
da tale premessa si trae il corollario per cui la società non avrebbe operato in perdita.
Osserva la Corte che la contestazione è fondata.
Va innanzitutto osservato che essendo l'attività sottoposta a verifica unitaria, non risultando gestioni separate ed autonome, già sul piano logico non vi sono ragioni per sottoporre al giudizio di antieconomicità il solo ramo d'azienda costituito dal bar e non, invece, l'intera attività comprensiva anche della gestione della sala giochi.
Ma è lo stessa cornice normativa ad offrire supporto formale all'assunto qui condiviso, come si ricava dalla disciplina degli studi di settore.
Val la pena osservare infatti, che l'art. 1 c. 1 lett. i) del D.M. Economa e Finanze 28.12.2012 recante approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi prevedeva lo
Studio di settore VG54U Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30.
La Circolare 23/E del 15 luglio 2013 chiariva poi che tale Studio «si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l'attività complementare di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice 56.30.00), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare». Dunque è la stessa prassi che riconosce, in casi similari al presente, la necessità di una valutazione congiunta e non parziale dell'attività svolta, contrariamente alla valutazione preliminare dell'Ufficio che ha fondato l'accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/1973 esclusivamente sul risultato economico del bar e non, invece, sull'intera attività dell'esercizio commerciale nel suo complesso.
L'avviso di accertamento va quindi annullato eccetto che per la parte relativa al rilievo inerente i maggiori ricavi per la sala giochi per euro 12.930,00, per il quale v'è acquiescenza.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese come cda dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento fatta eccezione per la minor somma di € 12.930. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 4.000, oltre IVA e CAP, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Bologna, 19.1.2026
Il Giudice rel La Presidente
ER LD BA LO