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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/024/DI/000001080/0/003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5446/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per la condanna alle spese all'Ufficio
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/024/DI/000001080/0/003, notificato in data 23/06/2025, pari all'importo complessivo di
€ 10.099,50, di cui € 8.071,00, a titolo di imposta, € 2.028,00 per sanzioni ed € 8,75 per spese di notifica, chiama in causa Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta si è costituita, ha depositato memorie e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e chiede la compensazione delle spese.
Il ricorrente lamenta la ricognizione di debito, la modalità di tassazione e l'aliquota applicabile ai sensi del
DPR n. 131 del 1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni contestato, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Caserta, ha tassato, ai fini del registro, nella misura del 3%, il decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione del Ufficio_1 . del 19/07/2023 n. 000001080/2023, con il quale alla sig.ra Nominativo_2 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 169.000,00, più interessi e spese di procedura, in favore della sig.ra Ricorrente_1.
Poiché a fondamento del decreto ingiuntivo è stata apposta la scrittura privata del 30/06/2020, contenente ricognizione del debito per prestito personale e richiamata nel ricorso monitorio, contestualmente l'Ufficio ha considerato tale atto soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso, con applicazione, nella fattispecie, dell'art. 3 – parte I – della Tariffa allegata al DPR 131/86, che prevede l'imposizione proporzionale nella misura dell'1% sugli “atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura”. Come emerge dallo stesso provvedimento, l'Agenzia aveva dapprima ritenuto che l'atto in questione dovesse scontare l'imposta nella misura proporzionale del 3%, in base all'art.
9 - parte I – della predetta Tariffa salvo, poi, in sede di accoglimento parziale dell'istanza di autotutela, rivedere la pretesa impositiva.
Alla luce delle eccezioni di parte, nonché degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità a SS.
UU., l'ufficio provvedeva a riliquidare le somme dovute nella misura corrispondente a quanto eccepito nel ricorso, restandone dovute le somme così come evidenziato dall'allegata riliquidazione per €200,00 al codice
A196 come richiesto in ricorso;
nonché €6.381,00 al secondo codice A196 mai contestate;
ed ancora €8,75 per le spese di notifica.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, condanna l'ADE al pagamento delle spese di giudizio per E. 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore costituito antistatario
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3780/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/024/DI/000001080/0/003 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5446/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per la condanna alle spese all'Ufficio
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2023/024/DI/000001080/0/003, notificato in data 23/06/2025, pari all'importo complessivo di
€ 10.099,50, di cui € 8.071,00, a titolo di imposta, € 2.028,00 per sanzioni ed € 8,75 per spese di notifica, chiama in causa Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta si è costituita, ha depositato memorie e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e chiede la compensazione delle spese.
Il ricorrente lamenta la ricognizione di debito, la modalità di tassazione e l'aliquota applicabile ai sensi del
DPR n. 131 del 1986.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni contestato, l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Caserta, ha tassato, ai fini del registro, nella misura del 3%, il decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione del Ufficio_1 . del 19/07/2023 n. 000001080/2023, con il quale alla sig.ra Nominativo_2 veniva ingiunto il pagamento della somma di € 169.000,00, più interessi e spese di procedura, in favore della sig.ra Ricorrente_1.
Poiché a fondamento del decreto ingiuntivo è stata apposta la scrittura privata del 30/06/2020, contenente ricognizione del debito per prestito personale e richiamata nel ricorso monitorio, contestualmente l'Ufficio ha considerato tale atto soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso, con applicazione, nella fattispecie, dell'art. 3 – parte I – della Tariffa allegata al DPR 131/86, che prevede l'imposizione proporzionale nella misura dell'1% sugli “atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura”. Come emerge dallo stesso provvedimento, l'Agenzia aveva dapprima ritenuto che l'atto in questione dovesse scontare l'imposta nella misura proporzionale del 3%, in base all'art.
9 - parte I – della predetta Tariffa salvo, poi, in sede di accoglimento parziale dell'istanza di autotutela, rivedere la pretesa impositiva.
Alla luce delle eccezioni di parte, nonché degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità a SS.
UU., l'ufficio provvedeva a riliquidare le somme dovute nella misura corrispondente a quanto eccepito nel ricorso, restandone dovute le somme così come evidenziato dall'allegata riliquidazione per €200,00 al codice
A196 come richiesto in ricorso;
nonché €6.381,00 al secondo codice A196 mai contestate;
ed ancora €8,75 per le spese di notifica.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, condanna l'ADE al pagamento delle spese di giudizio per E. 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore costituito antistatario