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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 639/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639/2025 R. Gen.
Aff. Cont. vertente
TRA
P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente in data
10.02.2025, dagli avv.ti Enrico Abate e Luigi Abate, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Del Parco Margherita n. 4;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8 aprile 2025, dagli avv.ti Ugo Maria Chirico e Mario de Bellis, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via De Mille n. 16;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1920/2024.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la società Parte_1 al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 1920/2024 da quest'ultima Controparte_1
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ottenuto per il pagamento di euro 13.318,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali edili di cui alle allegate fatture.
A fondamento della spiegata opposizione, la società opponente ha eccepito: - l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale;
- il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e di mediazione obbligatoria;
- la nullità del ricorso monitorio per violazione degli artt. 638 e 125
c.p.c. e la mancata prova della pretesa creditoria.
Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della
[...] al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, con distrazione in CP_1 favore dei procuratori costituiti
2. Ha resistito all'opposizione la la quale ha contestato estensivamente la Controparte_1 fondatezza dell'avversa opposizione, insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con conseguente conferma del titolo monitorio o, in subordine, per la condanna della società opponente al pagamento in suo favore della somma di euro 13.318,17, vinte le spese di lite.
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 17 giugno 2025, verificata la possibilità di una conciliazione delle parti, la causa è stata a tal fine differita alla odierna udienza.
Con le autorizzate note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione figurata, entrambe hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo bonario, con la previsione del pagamento da parte dell'opponente della somma omnicomprensiva (anche delle spese della procedura monitoria e della presente fase di opposizione) di euro 10.000,00. Dando atto dell'avvenuto versamento di detta somma e di non aver nient'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alla vertenza in esame e ad ogni altro titolo e/o ragione conseguente e conseguenziale;
hanno, quindi, concordemente chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Motivi della decisione.
1. Deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E' noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Nella specie, come si è detto, con le note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza figurata, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la avvenuta cessazione della materia
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del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di euro
10.000,00, bonariamente stabilita dalle parti a tacitazione di ogni pretesa connessa alla presente controversia e comprensiva anche delle relative spese legali).
Tale rilievo è sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo indiscusso che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
In ragione della sopravvenuta estinzione della situazione giuridica posta a fondamento della domanda, si rivela quindi superflua qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
2. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata in ipotesi del genere dal ben noto principio della soccombenza virtuale, ne deve essere dichiarata l'integrale compensazione, in consonanza con l'espresso accordo manifestato dalle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1920/2024, emesso da questo Tribunale in data 12 dicembre 2024, all'esito del procedimento recante n.r.g. 6193/2024, e notificato in data
8.01.2025, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Nola, l'8/07/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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