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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/08/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.03.2025 e promossa:
DA
(C.F./P.IVA ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. LOLLINO
PASQUALE, pec ed elettivamente domiciliato in Email_1
Termoli (CB) alla via Pantelleria n. 8;
-OPPONENTE-
CONTRO
C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(MI) alla piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZURLO RAFFAELE e dall'avv. ORNATI ANDREA e con loro elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla via Emilio Taviani n. 170, pec
Email_2 Email_3
-OPPOSTO-
pagina 1 di 9 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.03.2025
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino la società Parte_1 [...]
chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 136/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Larino in data 22.04.2022 in relazione al procedimento R.G. n.
237/2022, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, fondato su un mero estratto conto.
Si adduceva in citazione la nullità della cessione del credito con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. Il credito originario veniva, infatti, ceduto dalla Unicredit
AN alla società opposta, la quale non comunicava l'avvenuta cessione del credito all'opponente.
Si eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento, sottoscritto per una finalità non consentita, ossia per estinguere un'esposizione debitoria derivante da un precedente contratto di finanziamento e precedente un contratto di apercredito (c.d. fido bancario) stipulati con lo stesso istituto di credito.
Si aggiungeva, ancora, che la , originaria contraente nel rapporto de Controparte_2
quo, applicava un tasso d'interesse debitore usurario ex art. 1815 II comma C.C. relativamente al secondo trimestre dell'anno 2013.
Si esponeva, inoltre, la nullità del contratto dovuta alla vessatorietà delle clausole in esso contenute, non controfirmate dal contrente debole. pagina 2 di 9 Si aggiungeva, ancora, l'illegittima applicazione degli interessi sul capitale residuo come da piano di ammortamento, sostenendo che la somma portata in ingiunzione non fosse al netto, ma comprensiva di interessi anche sulle rate scadute.
Si concludeva che, data l'inversione dell'onere probatorio a seguito della spiegata opposizione, la società opposta doveva provare, nella fase di cognizione ordinaria, i fatti costitutivi dei diritti di credito vantati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché di concedere il termine per il procedimento di mediazione con onere di attivazione a carico di parte opponente.
Nel merito, domandava di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa.
In via subordinata, domandava di condannare l'opponente al pagamento, in suo favore, della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di CTU e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei contratti bancari richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Trib. di Firenze, sent. 2803 del 13.09.2024).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 645 c.p.c., in base al quale con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la pagina 3 di 9 validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Sulla validità dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche qualora non abbiano natura bancaria. (Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza dell'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 T.U.B., consistente nella dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Le risultanze dell'estratto conto sono, dunque, idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate, che non sono state mosse dall'opponente.
Sulla nullità della cessione del credito, l'art. 58 T.U.B. prevede che la notizia dell'avvenuta cessione debba avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione da parte dei debitori ceduti, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque ad essi notificata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a pagina 4 di 9 particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez. 6, ord. n 20495 del 29.09.2020).
Ciò si è verificato nel caso di specie, in cui, in aggiunta, la creditrice comunicava l'avvenuta cessione del credito con lettera raccomandata.
Relativamente alla questione sollevata da parte opponente sul carattere usurario delle condizioni economiche applicate dalla banca al rapporto di conto corrente principale n.
0826/535784 nel secondo trimestre dell'anno 2013, soccorre la CTU espletata dal Dott.
, della quale si condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica Persona_1
ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione sussiste il costante rispetto delle soglie d'usura da parte delle condizioni economiche applicate in sede di liquidazione trimestrale. Il perito ha evidenziato che: “il TAEG ed il TAN iniziali (da contratto) coincidono con i tassi riportati nei contratti. Il TAEG iniziale del primo risulta essere pari al 13,25%, leggermente al di sotto di quello pattuito contrattualmente pari al 13,34%. Nei trimestri successivi, il TAEG del contratto n. 3323026 risulta essere sempre superiore a quello inizialmente pattuito, ed infatti se si analizza l'andamento del tasso durante tutta la durata del contratto, si nota che il suo valore in termini percentuali è pari al 16,04%, con un massimo di 16,05 punti nei trimestri successivi al 3° trimestre 2016. Tuttavia, ad ogni buon conto, pur essendo sempre superiore a quello pattuito non supera mai i tassi soglia pubblicati via via dal
MEF. Il TAEG ricalcolato sull'intero piano di ammortamento, invece, è pari al 15,6733
%. Per il contratto n. 6668686, non essendo stato possibile verificare l'importo effettivamente erogato per mancanza degli estratti conto del 2016, al solo fine di constatare il pagamento del Premio Assicurativo di € 2.749,28 come differenza tra quanto richiesto e quanto erogato, si è provveduto a rielaborare il TAEG effettivo solo sulla base delle condizioni contrattuali, considerato che l'importo erogato è stato pari ad € 6.400,00 quale differenza tra l'importo richiesto di € 19.092,17 e l'estinzione del precedente finanziamento di €12.692,17. Il TAEG ed il TAN iniziali (da contratto) coincidono con i pagina 5 di 9 tassi riportati nel contratto sottoscritto dal debitore. Il TAEG iniziale alla stipula risulta essere pari al 11,08%, in linea con il tasso soglia di periodo pari al 18,1625%. Il TAEG ricalcolato sull'intero piano di ammortamento, risulta essere pari al 11,256 %. Nei trimestri successivi, il taeg non supera mai i tassi soglia pubblicati via via dal MEF”.
Alla luce di tali indicazioni, non può trovare accoglimento la domanda finalizzata a dichiarare la natura usuraia degli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784, in quanto il TAN e il TAEG pattuiti in relazione al contratto per cui è causa, sottoscritto in data 13.05.2013, non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia relativo alle operazioni credito personale per il periodo sopraindicato.
Ancora, sulla natura usuraia del tasso di mora pattuito e applicato, il CTU ha rilevato la legittimità del tasso di mora pattuito tra le parti, sancendo che: la Suprema Corte di
Cassazione (Sezioni Unite) con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597 ha introdotto elementi nuovi per il contenzioso in merito agli interessi di mora. In particolare ha precisato tra l'altro che per i contratti conclusi dal 01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. (che non è nient'altro che il TEG medio pubblicato trimestralmente dal MEF) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto moltiplicato per 1,25 + ulteriori 4 punti percentuali ex art.
2, comma 4, L. 108/1996 modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Sul finanziamento n. 6668686 è stato possibile verificare anche l'applicazione del tasso di mora sulla base della lettera inviata dall'Istituto di credito per morosità al consumatore il giorno 22.09.2020. L'importo degli interessi di mora contestati è stato pari ad € 391,0
Sommando gli interessi maturati ad ogni rata scaduta, si riscontra che il tasso di mora applicato trova corrispondenza con quello convenzionalmente pattuito pari al 11,50%, entro i limiti del tasso di mora di soglia alla data della sottoscrizione del contratto pari al 20,7875% calcolato secondo la formula TEGM+2,1%*1,25+4. Dalla semplice
pagina 6 di 9 sommatoria del tasso corrispettivo pattuito con il tasso di mora emerge, di tutta evidenza, il superamento del tasso soglia per entrambi, 13,5%+12,5%=26,00% per il primo e
10,50+11,50 = 22,00% per il secondo, se non fosse che i due tassi devono ritenersi tra loro del tutto eterogenei. Il tasso corrispettivo remunera il capitale mentre il tasso di mora remunera la tardività del pagamento. Ne discende che il tasso di mora da verificare, tramite il confronto con il tasso soglia pubblicato dal , è solo uno: il TAN +1%. CP_3
Nei casi di specie si riscontra la legittimità del tasso di mora pattuito tra le parti.
L'evoluzione della giurisprudenza di merito in materia ha portato la Corte di Cassazione ad intervenire più volte sull'argomento, dapprima con la sentenza n. 17447 del 28 giugno
2019 la quale ha espresso il seguente principio: “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” Sicché, anche il tasso di mora è soggetto alla verifica dell'usurarietà secondo i parametri soglia pubblicati trimestralmente dal , ma CP_3
sulla base di una rilevazione effettuata al netto del tasso corrispettivo pattuito, tant'è che
l'eventuale superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora non pregiudica e non inficia la legittimità del tasso corrispettivo.
Al CTU ha, ulteriormente, rilevato che nella somma richiesta dall'opposto non sono stati addebitati oneri accessori oltre quelli previsti nei contratti.
Il CTU ha, altresì, rilevato che la dazione di danaro era finalizzata a ripianare una preesistente situazione debitoria di , a suo parere, infatti i prestiti in esame Parte_1
sono stati concessi al debitore per consentirgli di estinguere, in entrambi i casi, dei precedenti finanziamenti, atteso che tale circostanza trova riscontro anche nelle pagina 7 di 9 dichiarazioni del teste , dalle quali si evince la volontà del debitore di Testimone_1
richiedere ulteriore liquidità per abbassare l'importo della rata preesistente, in conseguenza della riduzione stipendiale legata alla eliminazione del turno di notte da parte del proprio datore di lavoro.
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie non sussista alcun abuso nell'erogazione del credito al consumo, che può ritenersi integrato esclusivamente nei casi in cui si dimostri che il soggetto che ha erogato il credito abbia inserito nel contratto un fine speculativo, determinando in tal modo un peggioramento irreversibile della situazione economica del debitore.
Non è stato provato dall'opponente che la condotta del finanziatore sia stata contraria ai doveri diligenza, correttezza e bona fede imposti dalla normativa e dalla pratica bancaria.
Sotto il profilo dell'onere della prova, ai dini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore, il cliente ha l'onere di provare la condotta dolosa o colposa consistente nella violazione delle regole che disciplinano l'attività bancaria.
Nel caso di specie non è stato dimostrato un difetto di diligenza dell'istituto di credito né in relazione all'assolvimento degli obblighi informativi verso il cliente consumatore, né nella valutazione delle capacità di adempimento dell'opponente.
Invero, al momento della stipula dei contratti di finanziamento la situazione economica dell'opponente appariva comunque adeguata alle obbligazioni che andava ad assumere con il secondo contratto, non lasciando presagire una grave situazione debitoria.
L'opposizione deve, dunque, essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
dispone:
- rigetta l'opposizione per le ragioni sopra esposte;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 136/2022, emesso dal Tribunale di
Larino in data 22.04.2022 in relazione al procedimento R.G. n. 237/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1
liquidano in euro 2.500,00 , oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
Larino, 30.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.03.2025 e promossa:
DA
(C.F./P.IVA ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. LOLLINO
PASQUALE, pec ed elettivamente domiciliato in Email_1
Termoli (CB) alla via Pantelleria n. 8;
-OPPONENTE-
CONTRO
C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(MI) alla piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZURLO RAFFAELE e dall'avv. ORNATI ANDREA e con loro elettivamente domiciliata in La Spezia (SP) alla via Emilio Taviani n. 170, pec
Email_2 Email_3
-OPPOSTO-
pagina 1 di 9 OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.03.2025
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino la società Parte_1 [...]
chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 136/2022, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Larino in data 22.04.2022 in relazione al procedimento R.G. n.
237/2022, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, fondato su un mero estratto conto.
Si adduceva in citazione la nullità della cessione del credito con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto. Il credito originario veniva, infatti, ceduto dalla Unicredit
AN alla società opposta, la quale non comunicava l'avvenuta cessione del credito all'opponente.
Si eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento, sottoscritto per una finalità non consentita, ossia per estinguere un'esposizione debitoria derivante da un precedente contratto di finanziamento e precedente un contratto di apercredito (c.d. fido bancario) stipulati con lo stesso istituto di credito.
Si aggiungeva, ancora, che la , originaria contraente nel rapporto de Controparte_2
quo, applicava un tasso d'interesse debitore usurario ex art. 1815 II comma C.C. relativamente al secondo trimestre dell'anno 2013.
Si esponeva, inoltre, la nullità del contratto dovuta alla vessatorietà delle clausole in esso contenute, non controfirmate dal contrente debole. pagina 2 di 9 Si aggiungeva, ancora, l'illegittima applicazione degli interessi sul capitale residuo come da piano di ammortamento, sostenendo che la somma portata in ingiunzione non fosse al netto, ma comprensiva di interessi anche sulle rate scadute.
Si concludeva che, data l'inversione dell'onere probatorio a seguito della spiegata opposizione, la società opposta doveva provare, nella fase di cognizione ordinaria, i fatti costitutivi dei diritti di credito vantati.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché di concedere il termine per il procedimento di mediazione con onere di attivazione a carico di parte opponente.
Nel merito, domandava di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa.
In via subordinata, domandava di condannare l'opponente al pagamento, in suo favore, della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di CTU e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei contratti bancari richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr. Trib. di Firenze, sent. 2803 del 13.09.2024).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 645 c.p.c., in base al quale con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la pagina 3 di 9 validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di cui si dirà di seguito.
Sulla validità dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art.50 TUB, anche qualora non abbiano natura bancaria. (Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza dell'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 T.U.B., consistente nella dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Le risultanze dell'estratto conto sono, dunque, idonee a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate, che non sono state mosse dall'opponente.
Sulla nullità della cessione del credito, l'art. 58 T.U.B. prevede che la notizia dell'avvenuta cessione debba avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione da parte dei debitori ceduti, dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende comunque ad essi notificata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito: “l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a pagina 4 di 9 particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. Civ., sez. 6, ord. n 20495 del 29.09.2020).
Ciò si è verificato nel caso di specie, in cui, in aggiunta, la creditrice comunicava l'avvenuta cessione del credito con lettera raccomandata.
Relativamente alla questione sollevata da parte opponente sul carattere usurario delle condizioni economiche applicate dalla banca al rapporto di conto corrente principale n.
0826/535784 nel secondo trimestre dell'anno 2013, soccorre la CTU espletata dal Dott.
, della quale si condividono le conclusioni, in quanto completa, analitica Persona_1
ed immuni da vizi logici.
Secondo la relazione sussiste il costante rispetto delle soglie d'usura da parte delle condizioni economiche applicate in sede di liquidazione trimestrale. Il perito ha evidenziato che: “il TAEG ed il TAN iniziali (da contratto) coincidono con i tassi riportati nei contratti. Il TAEG iniziale del primo risulta essere pari al 13,25%, leggermente al di sotto di quello pattuito contrattualmente pari al 13,34%. Nei trimestri successivi, il TAEG del contratto n. 3323026 risulta essere sempre superiore a quello inizialmente pattuito, ed infatti se si analizza l'andamento del tasso durante tutta la durata del contratto, si nota che il suo valore in termini percentuali è pari al 16,04%, con un massimo di 16,05 punti nei trimestri successivi al 3° trimestre 2016. Tuttavia, ad ogni buon conto, pur essendo sempre superiore a quello pattuito non supera mai i tassi soglia pubblicati via via dal
MEF. Il TAEG ricalcolato sull'intero piano di ammortamento, invece, è pari al 15,6733
%. Per il contratto n. 6668686, non essendo stato possibile verificare l'importo effettivamente erogato per mancanza degli estratti conto del 2016, al solo fine di constatare il pagamento del Premio Assicurativo di € 2.749,28 come differenza tra quanto richiesto e quanto erogato, si è provveduto a rielaborare il TAEG effettivo solo sulla base delle condizioni contrattuali, considerato che l'importo erogato è stato pari ad € 6.400,00 quale differenza tra l'importo richiesto di € 19.092,17 e l'estinzione del precedente finanziamento di €12.692,17. Il TAEG ed il TAN iniziali (da contratto) coincidono con i pagina 5 di 9 tassi riportati nel contratto sottoscritto dal debitore. Il TAEG iniziale alla stipula risulta essere pari al 11,08%, in linea con il tasso soglia di periodo pari al 18,1625%. Il TAEG ricalcolato sull'intero piano di ammortamento, risulta essere pari al 11,256 %. Nei trimestri successivi, il taeg non supera mai i tassi soglia pubblicati via via dal MEF”.
Alla luce di tali indicazioni, non può trovare accoglimento la domanda finalizzata a dichiarare la natura usuraia degli interessi applicati al conto corrente n. 0826/535784, in quanto il TAN e il TAEG pattuiti in relazione al contratto per cui è causa, sottoscritto in data 13.05.2013, non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo al di sotto del tasso soglia relativo alle operazioni credito personale per il periodo sopraindicato.
Ancora, sulla natura usuraia del tasso di mora pattuito e applicato, il CTU ha rilevato la legittimità del tasso di mora pattuito tra le parti, sancendo che: la Suprema Corte di
Cassazione (Sezioni Unite) con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597 ha introdotto elementi nuovi per il contenzioso in merito agli interessi di mora. In particolare ha precisato tra l'altro che per i contratti conclusi dal 01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. (che non è nient'altro che il TEG medio pubblicato trimestralmente dal MEF) il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto moltiplicato per 1,25 + ulteriori 4 punti percentuali ex art.
2, comma 4, L. 108/1996 modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Sul finanziamento n. 6668686 è stato possibile verificare anche l'applicazione del tasso di mora sulla base della lettera inviata dall'Istituto di credito per morosità al consumatore il giorno 22.09.2020. L'importo degli interessi di mora contestati è stato pari ad € 391,0
Sommando gli interessi maturati ad ogni rata scaduta, si riscontra che il tasso di mora applicato trova corrispondenza con quello convenzionalmente pattuito pari al 11,50%, entro i limiti del tasso di mora di soglia alla data della sottoscrizione del contratto pari al 20,7875% calcolato secondo la formula TEGM+2,1%*1,25+4. Dalla semplice
pagina 6 di 9 sommatoria del tasso corrispettivo pattuito con il tasso di mora emerge, di tutta evidenza, il superamento del tasso soglia per entrambi, 13,5%+12,5%=26,00% per il primo e
10,50+11,50 = 22,00% per il secondo, se non fosse che i due tassi devono ritenersi tra loro del tutto eterogenei. Il tasso corrispettivo remunera il capitale mentre il tasso di mora remunera la tardività del pagamento. Ne discende che il tasso di mora da verificare, tramite il confronto con il tasso soglia pubblicato dal , è solo uno: il TAN +1%. CP_3
Nei casi di specie si riscontra la legittimità del tasso di mora pattuito tra le parti.
L'evoluzione della giurisprudenza di merito in materia ha portato la Corte di Cassazione ad intervenire più volte sull'argomento, dapprima con la sentenza n. 17447 del 28 giugno
2019 la quale ha espresso il seguente principio: “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” Sicché, anche il tasso di mora è soggetto alla verifica dell'usurarietà secondo i parametri soglia pubblicati trimestralmente dal , ma CP_3
sulla base di una rilevazione effettuata al netto del tasso corrispettivo pattuito, tant'è che
l'eventuale superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora non pregiudica e non inficia la legittimità del tasso corrispettivo.
Al CTU ha, ulteriormente, rilevato che nella somma richiesta dall'opposto non sono stati addebitati oneri accessori oltre quelli previsti nei contratti.
Il CTU ha, altresì, rilevato che la dazione di danaro era finalizzata a ripianare una preesistente situazione debitoria di , a suo parere, infatti i prestiti in esame Parte_1
sono stati concessi al debitore per consentirgli di estinguere, in entrambi i casi, dei precedenti finanziamenti, atteso che tale circostanza trova riscontro anche nelle pagina 7 di 9 dichiarazioni del teste , dalle quali si evince la volontà del debitore di Testimone_1
richiedere ulteriore liquidità per abbassare l'importo della rata preesistente, in conseguenza della riduzione stipendiale legata alla eliminazione del turno di notte da parte del proprio datore di lavoro.
Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie non sussista alcun abuso nell'erogazione del credito al consumo, che può ritenersi integrato esclusivamente nei casi in cui si dimostri che il soggetto che ha erogato il credito abbia inserito nel contratto un fine speculativo, determinando in tal modo un peggioramento irreversibile della situazione economica del debitore.
Non è stato provato dall'opponente che la condotta del finanziatore sia stata contraria ai doveri diligenza, correttezza e bona fede imposti dalla normativa e dalla pratica bancaria.
Sotto il profilo dell'onere della prova, ai dini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore, il cliente ha l'onere di provare la condotta dolosa o colposa consistente nella violazione delle regole che disciplinano l'attività bancaria.
Nel caso di specie non è stato dimostrato un difetto di diligenza dell'istituto di credito né in relazione all'assolvimento degli obblighi informativi verso il cliente consumatore, né nella valutazione delle capacità di adempimento dell'opponente.
Invero, al momento della stipula dei contratti di finanziamento la situazione economica dell'opponente appariva comunque adeguata alle obbligazioni che andava ad assumere con il secondo contratto, non lasciando presagire una grave situazione debitoria.
L'opposizione deve, dunque, essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
dispone:
- rigetta l'opposizione per le ragioni sopra esposte;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 136/2022, emesso dal Tribunale di
Larino in data 22.04.2022 in relazione al procedimento R.G. n. 237/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1
liquidano in euro 2.500,00 , oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
Larino, 30.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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