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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/09/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 535/2023 R.G. e 555/2023 RG, poste in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'avv. Cettina Fasolo,
(C.F. ), per procura in atti C.F._1
appellante
contro
nata a [...], il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Velini (C.F. C.F._2
), per procura in atti C.F._3
Appellata Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di NA del 15 febbraio
2023 n. 465 – “azione di restituzione e risarcimento del danno”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10 novembre 2021 la
IG.ra , odierna appellata, ha convenuto in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di NA la IG.ra , oggi appellante, premettendo: Parte_1
di essere proprietaria di un immobile sito in NA, Via Consolare Pompea
n. 1699, piano 5, zona Papardo, censito al NCEU al foglio 41, part. 441, sub 18,
cat. A/2;
che, a seguito di trattative con la convenuta finalizzate alla locazione per un anno dell'immobile stesso a decorrere dall'1 settembre 2021, il precedente 19
agosto aveva consegnato le chiavi alla , che aveva accampato il pretesto Pt_1
di dover effettuare preventive misurazioni prima della stipula del contratto;
che, al contrario, la si era immediatamente trasferita Pt_1
nell'appartamento, senza alcun titolo, ed aveva rifiutato di riconsegnarle le chiavi,
rifiutando di restituirlo alla proprietaria.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione.
2. Nella contumacia di controparte, il Tribunale di NA, a seguito della rinuncia di parte attrice dell'azione di risarcimento, con ordinanza 15 febbraio
2023, n. 465, ha accolto la domanda di rilascio immediato del bene, con conseguente regime dele spese di lite. 3. Avverso tale pronuncia, notificatale il 1° giugno 2023, la IG.ra ha Pt_1
proposto appello, con atto notificato il 30 giugno 2023, chiedendone l'integrale riforma per i motivi di seguito esaminati, che – va da subito precisato – non attengono al merito della controversia, cioè alla dedotta (dall'attrice originaria)
illegittimità dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell' ). Pt_1
4. In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del
giudizio di appello, formulata dall'appellata, per mancato rispetto del termine riassegnato dal Presidente della Corte d'appello per iscrivere a ruolo il giudizio.
A fondamento dell'eccezione, in punto di fatto la signora ha CP_1
evidenziato che:
a) L' aveva iscritto a ruolo la causa il 9 luglio 2023 in un registro errato Pt_1
(“per come riferito dall'appellante nell'istanza di rimessione in termini, a causa
di un errore imputabile al sistema l'impugnazione veniva accettata ma
indirizzata ad un altro registro (quello del Tribunale anziché quello della Corte
di Appello per come spiegato nella integrazione dell'istanza di remissioni in
termini del 13/07/23); cioè quello del giudice di primo grado e non di questa
Corte”);
b) In data 11 luglio 2025, quindi oltre il termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c.,
decorrente dalla notifica del gravame del 30 giugno 2023, la stessa Pt_1
aveva provveduto ad iscrivere la stessa causa nel ruolo corretto (con il n.
535/2023 R.G.), formulando anche istanza di rimessione in termini, accolta dal presidente di sezione il 13 luglio 2023, in quanto “l'errore nella iscrizione
a ruolo non risulta imputabile alla parte”, con assegnazione del termine di dieci giorni;
c) parte appellante, quindi, aveva proceduto ad iscrizione a ruolo di una nuova causa, iscritta al n. 555/2023 RG ed assegnata ad altro consigliere, poi riunita alla n. 535/2023 R.G.
Ciò premesso, la ha eccepito l'irregolarità di tale modo di procedere, CP_1
in quanto controparte non avrebbe dovuto provvedere ad una nuova iscrizione,
ma, in ossequio al decreto presidenziale, non ottemperato, ad un adempimento da effettuare nel giudizio già esistente, recante n. 535/2023.
4.1 – A giudizio della Corte, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Ed infatti, premesso che l'iscrizione della causa a ruolo è adempimento processuale necessario per la costituzione in giudizio dell'appellante, ai sensi degli artt. 347 (che richiama l'art. 165 c.p.c.) e 348 c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione stessa, bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell' CP_2
(Cass. 14 gennaio 2022, n. 1109).
[...]
4.2 – Nel caso in esame, la prima iscrizione a ruolo è stata effettuata nel termine previsto, sia pure con un errore che neanche l'appellata addebita alla parte, avendo il difensore della documentato di aver ricevuto Pt_1
regolarmente le pec di accettazione e consegna del deposito telematico dalla pec della corte di appello, nonché la terza pec che specificava che erano necessari controlli in ordine alle firme.
Non appena avvedutosi della criticità, lo stesso difensore l'11 luglio 2023 ha chiesto la rimessione in termini e, contestualmente, ha effettuato la rituale iscrizione a ruolo, ottenendo il fascicolo il n. 535/2023 R.G. Pertanto, in questo caso, la rimessione in termini concessa dal Presidente della Corte d'appello ha avuto una sorta di funzione di validazione successiva di un atto già compiuto,
risultando un adempimento ulteriore e non necessario la seconda iscrizione a ruolo.
Da quanto detto consegue che, essendosi l'appellante attivata con tempestività rispetto ad una situazione per la quale non v'è prova della imputabilità ad essa (si veda Cass. 11 novembre 2020, n. 25289), non può
ritenersi sussistente il presupposto della sanzione processuale della improcedibilità invocato dall'appellata.
5. Sempre in via preliminare, l'appellata ha chiesto dichiararsi cessata la
materia del contendere, per l'avvenuto spontaneo rilascio dell'immobile ad opera della ed a favore della in data 1 giugno 2023, come si Pt_1 CP_1
evince dal verbale di consegna del 4 giugno 2023.
5.1 – A giudizio della Corte, la domanda (peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), non può trovare accoglimento, posto che (v., ex
multis, Cass. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757),
“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, presupponendo che
le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della
situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in
tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite,
che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si
assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo
apprezzamento, ove esso sia dimostrato, ove abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, potrà dare luogo
ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale
aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad
agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione
dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla
tutela dichiarativa”).
5.2 – Tali presupposti in diritto non ricorrono nel caso in esame, nel quale, a tutto voler concedere, il fatto sopravvenuto è costituito dal rilascio del bene alla proprietaria, laddove l'appellante, come si vedrà di qui a poco, ha contestato
(anche) la violazione del contraddittorio in primo grado.
6. Venendo ai motivi di gravame, con il primo motivo la signora ha Pt_1
dedotto la nullità dell'ordinanza appellata, per difetto di contradditorio, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto regolare la notifica della deducente, la quale assume di aver avuto contezza del giudizio instaurato solo attraverso la notifica dell'ordinanza medesima, avvenuta in data 1 giugno 2023, presso la propria residenza attuale in NA, Via Amerigo Vespucci n. 3, mentre la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita irregolarmente.
6.1 - Ricostruendo gli eventi del primo grado di giudizio, siffatta notifica era avvenuta una prima volta mediante raccomandata, in data 10 gennaio 2022
presso l'indirizzo di residenza, secondo il certificato di residenza del Comune di
Messia, della , Via Palmiro Togliatti n. 209, 98044 San Filippo del Mela Pt_1
(ME), ed in data 12 gennaio 2022 presso il domicilio di fatto, sito in Via Consolare Pompea n. 1699 98168 NA c/o (ovvero l'Immobile occupato CP_1
abusivamente).
A causa dell'irreperibilità della destinataria, la notifica non era andata a buon fine, e veniva rinnovata, a seguito dell'autorizzazione del giudice, in data 21
marzo 2022, sempre presso l'indirizzo di residenza della , Via Palmiro Pt_1
Togliatti n. 209, 98044 San Filippo del Mela (ME). Nella relazione di notifica, il funzionario UNEP rappresentava l' “omessa notifica in quanto la destinataria - il
cui nome non compare sul citofono né sulle cassette della corrispondenza -
risulta trasferita dall'indirizzo in atti, come da informazioni ivi assunte”.
Parte attrice procedeva pertanto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso il Comune di San Filippo del Mela, in data 5 aprile 2022. Tuttavia, all'udienza dell'8.7.2022, il giudice così statuiva “rilevato che la raccomandata ex articolo
140 c.p.c. relativa alla notifica del ricorso presso il domicilio (immobile
asseritamente occupato) è priva di data e firma dell'agente postale, ne dispone
la rinnovazione, unitamente a copia del presente verbale, entro il termine
perentorio del 10.10.2022”.
Tale notifica, a sua volta, non andava a buon fine.
6.2 – Ciò premesso in fatto, assume l'appellante che “la ricorrente in CP_1
spregio ad ogni e qualsiasi norma in materia di notifiche ha fatto eseguire, invece,
la notifica ex art. 143 c.p.c. alla IG.ra per l presso sé stessa “C/o Pt_1 [...]
”, ciò ha fatto ben sapendo che la IG.ra non viveva più in CP_1 Pt_1
quell'immobile da lunghissimo tempo” e che la notifica eseguita a seguito dell'ordine giudiziale è nulla per due ordini di motivi: perché eseguita in luogo diverso dall'ultima residenza e per assenza di ricerche circa il luogo in cui la al tempo dimorava. Pt_1 6.3 - Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ed infatti, come rilevato da controparte nella comparsa di costituzione,
considerata l'irreperibilità dell'appellante presso la residenza anagrafica di Via
Palmiro Togliatti n. 209, e che la stessa era ancora in possesso delle chiavi dell'immobile oggetto del giudizio di rilascio, deve ritenersi che parte attrice ha correttamente proceduto alla notifica presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non, come invece erroneamente rileva l'appellante, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto la notifica non si è perfezionata, non perché la residenza o il domicilio non fossero conosciuti, ma perché presso gli stessi non fosse possibile reperire la destinataria.
La circostanza, già evidenziata, secondo cui la IG.ra avesse nel CP_1
frattempo cambiato la serratura dell'immobile oggetto dell'azione di rilascio,
impedendo al contempo l'accesso dell' al fine di recuperare le proprie Pt_1
cose, non è sufficientemente provata, non permettendo di determinare sin da quando la IG.ra avesse lasciato l'immobile e non fosse più domiciliata Pt_1
presso l'indirizzo di Via Consolare Pompea.
Si aggiunge inoltre che la IG.ra non indica mai quale sarebbe stato Pt_1
l'indirizzo alternativo presso cui sarebbe stato possibile procedere ad una corretta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, o eventualmente quali ricerche avrebbero permesso a controparte di individuare il luogo di ultima dimora, in quanto l'unico indirizzo che emergeva dal certificato di residenza presso il
Comune era quello di San Filippo del Mela, in cui tuttavia la stessa non abitava più.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma del capo sulle spese, liquidate dal primo giudice in complessivi € 5.480,51 (di cui €
380,51 per spese vive ed € 5.100,00 per onorari di avvocato di cui € 900,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.700,00 per fase decisoria), assumendone l'eccessiva gravosità in rapporto alla natura ed oggetto della causa, contumaciale, di rapida istruzione e di bassa complessità: per tali motivi, l'appellante assume che le spese andavano riconosciute secondo i valori minimi di causa, ed in tal senso ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
7.1 - Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Infatti, va premesso che il Tribunale, premessa la legittimità dell'azione giudiziaria della successiva alla mediazione obbligatoria, sulla base del CP_1
principio di soccombenza ha correttamente individuato il valore della causa nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (non avendo peraltro l'appellante prospettato motivatamente un diverso valore), ed ha applicato i medi tariffari, non avendo necessità, a tal fine, di motivare sul punto (giurisprudenza consolidata: v.
cfr. Cass. 1° giugno 2020, n. 10343), con riferimento alle varie fasi processuali.
Riguardo a queste ultime, poi, la contumacia della resistente non incide certo sulle fasi di studio ed introduttiva della causa, mentre la fase di trattazione ha visto una faticosa attività defensionale di rinnovazione della notifica ed una prova testimoniale, smentendo la deduzione dell'appellante di semplicità del giudizio.
Va aggiunto che, applicando i valori della causa indeterminabile di complessità
bassa, la liquidazione sarebbe stata maggiore.
7.2 - La contestata statuizione sulle spese va quindi confermata. 8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (in ragione della conferma integrale dell'ordinanza gravata) e, tenendo conto del valore della causa prima indicato, si liquidano in € 8.469,00 ai medi, tranne che per la fase di trattazione in appello, ai minimi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
9. Con separato decreto si provvederà sulla richiesta di liquidazione delle spese in favore del difensore della , ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato.
10. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 535/2023 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 555/2023 RG, sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di NA del 15 febbraio CP_1
2023 n. 465:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite del presente grado, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e
IVA;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Giuseppe Minutoli) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 535/2023 R.G. e 555/2023 RG, poste in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 giugno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa dall'avv. Cettina Fasolo,
(C.F. ), per procura in atti C.F._1
appellante
contro
nata a [...], il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Velini (C.F. C.F._2
), per procura in atti C.F._3
Appellata Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di NA del 15 febbraio
2023 n. 465 – “azione di restituzione e risarcimento del danno”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10 novembre 2021 la
IG.ra , odierna appellata, ha convenuto in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di NA la IG.ra , oggi appellante, premettendo: Parte_1
di essere proprietaria di un immobile sito in NA, Via Consolare Pompea
n. 1699, piano 5, zona Papardo, censito al NCEU al foglio 41, part. 441, sub 18,
cat. A/2;
che, a seguito di trattative con la convenuta finalizzate alla locazione per un anno dell'immobile stesso a decorrere dall'1 settembre 2021, il precedente 19
agosto aveva consegnato le chiavi alla , che aveva accampato il pretesto Pt_1
di dover effettuare preventive misurazioni prima della stipula del contratto;
che, al contrario, la si era immediatamente trasferita Pt_1
nell'appartamento, senza alcun titolo, ed aveva rifiutato di riconsegnarle le chiavi,
rifiutando di restituirlo alla proprietaria.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione.
2. Nella contumacia di controparte, il Tribunale di NA, a seguito della rinuncia di parte attrice dell'azione di risarcimento, con ordinanza 15 febbraio
2023, n. 465, ha accolto la domanda di rilascio immediato del bene, con conseguente regime dele spese di lite. 3. Avverso tale pronuncia, notificatale il 1° giugno 2023, la IG.ra ha Pt_1
proposto appello, con atto notificato il 30 giugno 2023, chiedendone l'integrale riforma per i motivi di seguito esaminati, che – va da subito precisato – non attengono al merito della controversia, cioè alla dedotta (dall'attrice originaria)
illegittimità dell'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dell' ). Pt_1
4. In via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di improcedibilità del
giudizio di appello, formulata dall'appellata, per mancato rispetto del termine riassegnato dal Presidente della Corte d'appello per iscrivere a ruolo il giudizio.
A fondamento dell'eccezione, in punto di fatto la signora ha CP_1
evidenziato che:
a) L' aveva iscritto a ruolo la causa il 9 luglio 2023 in un registro errato Pt_1
(“per come riferito dall'appellante nell'istanza di rimessione in termini, a causa
di un errore imputabile al sistema l'impugnazione veniva accettata ma
indirizzata ad un altro registro (quello del Tribunale anziché quello della Corte
di Appello per come spiegato nella integrazione dell'istanza di remissioni in
termini del 13/07/23); cioè quello del giudice di primo grado e non di questa
Corte”);
b) In data 11 luglio 2025, quindi oltre il termine di dieci giorni ex art. 165 c.p.c.,
decorrente dalla notifica del gravame del 30 giugno 2023, la stessa Pt_1
aveva provveduto ad iscrivere la stessa causa nel ruolo corretto (con il n.
535/2023 R.G.), formulando anche istanza di rimessione in termini, accolta dal presidente di sezione il 13 luglio 2023, in quanto “l'errore nella iscrizione
a ruolo non risulta imputabile alla parte”, con assegnazione del termine di dieci giorni;
c) parte appellante, quindi, aveva proceduto ad iscrizione a ruolo di una nuova causa, iscritta al n. 555/2023 RG ed assegnata ad altro consigliere, poi riunita alla n. 535/2023 R.G.
Ciò premesso, la ha eccepito l'irregolarità di tale modo di procedere, CP_1
in quanto controparte non avrebbe dovuto provvedere ad una nuova iscrizione,
ma, in ossequio al decreto presidenziale, non ottemperato, ad un adempimento da effettuare nel giudizio già esistente, recante n. 535/2023.
4.1 – A giudizio della Corte, l'eccezione è infondata e va rigettata.
Ed infatti, premesso che l'iscrizione della causa a ruolo è adempimento processuale necessario per la costituzione in giudizio dell'appellante, ai sensi degli artt. 347 (che richiama l'art. 165 c.p.c.) e 348 c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione stessa, bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell' CP_2
(Cass. 14 gennaio 2022, n. 1109).
[...]
4.2 – Nel caso in esame, la prima iscrizione a ruolo è stata effettuata nel termine previsto, sia pure con un errore che neanche l'appellata addebita alla parte, avendo il difensore della documentato di aver ricevuto Pt_1
regolarmente le pec di accettazione e consegna del deposito telematico dalla pec della corte di appello, nonché la terza pec che specificava che erano necessari controlli in ordine alle firme.
Non appena avvedutosi della criticità, lo stesso difensore l'11 luglio 2023 ha chiesto la rimessione in termini e, contestualmente, ha effettuato la rituale iscrizione a ruolo, ottenendo il fascicolo il n. 535/2023 R.G. Pertanto, in questo caso, la rimessione in termini concessa dal Presidente della Corte d'appello ha avuto una sorta di funzione di validazione successiva di un atto già compiuto,
risultando un adempimento ulteriore e non necessario la seconda iscrizione a ruolo.
Da quanto detto consegue che, essendosi l'appellante attivata con tempestività rispetto ad una situazione per la quale non v'è prova della imputabilità ad essa (si veda Cass. 11 novembre 2020, n. 25289), non può
ritenersi sussistente il presupposto della sanzione processuale della improcedibilità invocato dall'appellata.
5. Sempre in via preliminare, l'appellata ha chiesto dichiararsi cessata la
materia del contendere, per l'avvenuto spontaneo rilascio dell'immobile ad opera della ed a favore della in data 1 giugno 2023, come si Pt_1 CP_1
evince dal verbale di consegna del 4 giugno 2023.
5.1 – A giudizio della Corte, la domanda (peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), non può trovare accoglimento, posto che (v., ex
multis, Cass. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757),
“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, presupponendo che
le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della
situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in
tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite,
che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta
soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si
assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo
apprezzamento, ove esso sia dimostrato, ove abbia determinato il
soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, potrà dare luogo
ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale
aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad
agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione
dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla
tutela dichiarativa”).
5.2 – Tali presupposti in diritto non ricorrono nel caso in esame, nel quale, a tutto voler concedere, il fatto sopravvenuto è costituito dal rilascio del bene alla proprietaria, laddove l'appellante, come si vedrà di qui a poco, ha contestato
(anche) la violazione del contraddittorio in primo grado.
6. Venendo ai motivi di gravame, con il primo motivo la signora ha Pt_1
dedotto la nullità dell'ordinanza appellata, per difetto di contradditorio, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto regolare la notifica della deducente, la quale assume di aver avuto contezza del giudizio instaurato solo attraverso la notifica dell'ordinanza medesima, avvenuta in data 1 giugno 2023, presso la propria residenza attuale in NA, Via Amerigo Vespucci n. 3, mentre la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita irregolarmente.
6.1 - Ricostruendo gli eventi del primo grado di giudizio, siffatta notifica era avvenuta una prima volta mediante raccomandata, in data 10 gennaio 2022
presso l'indirizzo di residenza, secondo il certificato di residenza del Comune di
Messia, della , Via Palmiro Togliatti n. 209, 98044 San Filippo del Mela Pt_1
(ME), ed in data 12 gennaio 2022 presso il domicilio di fatto, sito in Via Consolare Pompea n. 1699 98168 NA c/o (ovvero l'Immobile occupato CP_1
abusivamente).
A causa dell'irreperibilità della destinataria, la notifica non era andata a buon fine, e veniva rinnovata, a seguito dell'autorizzazione del giudice, in data 21
marzo 2022, sempre presso l'indirizzo di residenza della , Via Palmiro Pt_1
Togliatti n. 209, 98044 San Filippo del Mela (ME). Nella relazione di notifica, il funzionario UNEP rappresentava l' “omessa notifica in quanto la destinataria - il
cui nome non compare sul citofono né sulle cassette della corrispondenza -
risulta trasferita dall'indirizzo in atti, come da informazioni ivi assunte”.
Parte attrice procedeva pertanto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso il Comune di San Filippo del Mela, in data 5 aprile 2022. Tuttavia, all'udienza dell'8.7.2022, il giudice così statuiva “rilevato che la raccomandata ex articolo
140 c.p.c. relativa alla notifica del ricorso presso il domicilio (immobile
asseritamente occupato) è priva di data e firma dell'agente postale, ne dispone
la rinnovazione, unitamente a copia del presente verbale, entro il termine
perentorio del 10.10.2022”.
Tale notifica, a sua volta, non andava a buon fine.
6.2 – Ciò premesso in fatto, assume l'appellante che “la ricorrente in CP_1
spregio ad ogni e qualsiasi norma in materia di notifiche ha fatto eseguire, invece,
la notifica ex art. 143 c.p.c. alla IG.ra per l presso sé stessa “C/o Pt_1 [...]
”, ciò ha fatto ben sapendo che la IG.ra non viveva più in CP_1 Pt_1
quell'immobile da lunghissimo tempo” e che la notifica eseguita a seguito dell'ordine giudiziale è nulla per due ordini di motivi: perché eseguita in luogo diverso dall'ultima residenza e per assenza di ricerche circa il luogo in cui la al tempo dimorava. Pt_1 6.3 - Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Ed infatti, come rilevato da controparte nella comparsa di costituzione,
considerata l'irreperibilità dell'appellante presso la residenza anagrafica di Via
Palmiro Togliatti n. 209, e che la stessa era ancora in possesso delle chiavi dell'immobile oggetto del giudizio di rilascio, deve ritenersi che parte attrice ha correttamente proceduto alla notifica presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non, come invece erroneamente rileva l'appellante, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto la notifica non si è perfezionata, non perché la residenza o il domicilio non fossero conosciuti, ma perché presso gli stessi non fosse possibile reperire la destinataria.
La circostanza, già evidenziata, secondo cui la IG.ra avesse nel CP_1
frattempo cambiato la serratura dell'immobile oggetto dell'azione di rilascio,
impedendo al contempo l'accesso dell' al fine di recuperare le proprie Pt_1
cose, non è sufficientemente provata, non permettendo di determinare sin da quando la IG.ra avesse lasciato l'immobile e non fosse più domiciliata Pt_1
presso l'indirizzo di Via Consolare Pompea.
Si aggiunge inoltre che la IG.ra non indica mai quale sarebbe stato Pt_1
l'indirizzo alternativo presso cui sarebbe stato possibile procedere ad una corretta notifica del ricorso introduttivo del giudizio, o eventualmente quali ricerche avrebbero permesso a controparte di individuare il luogo di ultima dimora, in quanto l'unico indirizzo che emergeva dal certificato di residenza presso il
Comune era quello di San Filippo del Mela, in cui tuttavia la stessa non abitava più.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha chiesto la riforma del capo sulle spese, liquidate dal primo giudice in complessivi € 5.480,51 (di cui €
380,51 per spese vive ed € 5.100,00 per onorari di avvocato di cui € 900,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.700,00 per fase decisoria), assumendone l'eccessiva gravosità in rapporto alla natura ed oggetto della causa, contumaciale, di rapida istruzione e di bassa complessità: per tali motivi, l'appellante assume che le spese andavano riconosciute secondo i valori minimi di causa, ed in tal senso ha chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata.
7.1 - Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Infatti, va premesso che il Tribunale, premessa la legittimità dell'azione giudiziaria della successiva alla mediazione obbligatoria, sulla base del CP_1
principio di soccombenza ha correttamente individuato il valore della causa nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (non avendo peraltro l'appellante prospettato motivatamente un diverso valore), ed ha applicato i medi tariffari, non avendo necessità, a tal fine, di motivare sul punto (giurisprudenza consolidata: v.
cfr. Cass. 1° giugno 2020, n. 10343), con riferimento alle varie fasi processuali.
Riguardo a queste ultime, poi, la contumacia della resistente non incide certo sulle fasi di studio ed introduttiva della causa, mentre la fase di trattazione ha visto una faticosa attività defensionale di rinnovazione della notifica ed una prova testimoniale, smentendo la deduzione dell'appellante di semplicità del giudizio.
Va aggiunto che, applicando i valori della causa indeterminabile di complessità
bassa, la liquidazione sarebbe stata maggiore.
7.2 - La contestata statuizione sulle spese va quindi confermata. 8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (in ragione della conferma integrale dell'ordinanza gravata) e, tenendo conto del valore della causa prima indicato, si liquidano in € 8.469,00 ai medi, tranne che per la fase di trattazione in appello, ai minimi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
9. Con separato decreto si provvederà sulla richiesta di liquidazione delle spese in favore del difensore della , ammessa al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato.
10. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di NA, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 535/2023 R.G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 555/2023 RG, sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di NA del 15 febbraio CP_1
2023 n. 465:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite del presente grado, liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e
IVA;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 4 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Giuseppe Minutoli) (dott.ssa Vincenza Randazzo)