Articolo 1 della Legge 7 marzo 1985, n. 100
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13 aprile 1985
Art. 1. Articolo unico

All' articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed e' presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresi', alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari.
In luogo dei membri di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente.
Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime.
Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono".

NOTE

Nota all'art. 1:
- Testo vigente dell' art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 :
"Art. 8. Comitato regionale per l'albo. - Presso ogni provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito un comitato regionale per l'albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'albo nell'ambito della regione, secondo le norme della presente legge.
Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale (1).
Le deliberazioni del comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.
Il comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del magistrato alle acque) ed e' costituito:
a) da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello;
b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del genio civile addetti al provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente (2);
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;
d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante della giunta regionale ove esista;
f) da un rappresentante della provincia in cui ha sede il provveditorato;
g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;
h) da otto rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane (2);
i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
l) da un rappresentante del magistrato del Po, nelle regioni di competenza.
La segreteria del comitato e' costituita dal provveditore con personale del provveditorato.
Ai membri del comitato sono applicabili le norme di citi agli ultimi due commi dell'art. 6".
(1) Testo del secondo comma cosi' sostituito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741 .
(2) Testo delle lettere b) e h) cosi' modificate dalla legge 29 marzo 1965, n. 203 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1985