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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2888/2022 (cui è riunito R.G. n. 420/2023)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 420/2023, e vertente TRA
, C.F. Parte_1
, C.F. P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
C.F. , C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
, C.F. C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
C.F. C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
, elettivamente domiciliati in Terni, via Cesare Battisti, n. 45, presso C.F._6 lo studio dell'avv.to Silvia Gentili che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
Controparte_1
, C.F. P.I. elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Perugia, corso Cavour, n. 25, presso lo studio dell'avv.to Francesca Olivi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/02/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo,
[...]
asseriva di essere creditrice della Controparte_1 società UK S.N.C. DI AS EN E LL AB, nella qualità di debitrice principale, e dei signori , Parte_1 Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di fideiussori, in relazione all'esposizione debitoria maturata Parte_5 con riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 507055 dell'importo complessivo pari ad euro 28.746,63.
pagina 1 di 22 Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 28.746,63. In data 11/10/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 821 (R.G. n. 1605/2022), di cui ha disposto in data 14/10/2022 la correzione dell'errore materiale su istanza del creditore. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti eccepivano, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale di Terni in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare subordinata, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e in ragione della prova scritta dell'inesistenza, incertezza e inesigibilità del credito ingiunto;
sempre in via preliminare, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti e per mancata preventiva escussione del debitore principale;
nel merito, dichiararsi l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo;
sempre in via principale, accertarsi la nullità del contratto di conto corrente oggetto di giudizio per illegittimità delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto relative all'affidamento concesso in assenza del contratto di apertura di credito, nonché la presenza di usura contrattuale e, previa declaratoria delle relative nullità, illegittimità e inefficacia, dichiarare l'indebita percezione da parte dell'istituto di credito opposto della somma pari a euro 31.728,53 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi maturati dalla data di inizio del rapporto contrattuale;
per l'effetto, dichiararsi la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione omnibus ex art. 1419 c.c. e l'estensione dei vizi di nullità del conto corrente al contratto di fideiussione;
in subordine, accertarsi l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca, al netto degli acconti versati e del controcredito vantato, così da depurare lo stesso da tutte le voci illegittimamente addebitate nel ricorso per decreto ingiuntivo “che ne hanno illegittimamente lievitato il quantum eventualmente dovuto”; in via riconvenzionale, condannarsi la banca al pagamento della somma di euro 53.364,53 (di cui euro 31.728,53 a titolo di somme indebitamente percepite ed euro 11.636,00 a titolo di danno per chiusura dell'attività della società) e di euro 10.000,00 per le condotte di mala gestio tenute dalla banca opposta e per il dissesto patrimoniale causato dal medesimo istituto;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti avanzavano le seguenti doglianze:
-illegittima revoca unilaterale dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca, come contestato in via stragiudiziale, con conseguenti gravi difficoltà ad operare da parte della società e successiva chiusura dell'attività nell'anno 2017, con una perdita di euro 11.636,00 ed ulteriori danni causati, stimati in euro 10.000,00;
-interruzione dei rapporti con l'istituto in conseguenza di tali fatti dall'anno 2017;
-nullità ed illegittimità dei contratti di fideiussione omnibus e competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Perugia poiché stipulate in violazione della normativa antitrust;
-decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto della scadenza dell'obbligazione principale (da individuare nella revoca dell'affidamento avvenuta il 29/01/2016);
pagina 2 di 22 -mancanza di prova del credito ingiunto e nullità del contratto di conto corrente per inesistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente, da ritenersi “connesso ed essenziale al rapporto di conto corrente”;
-mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate all'affidamento e della CIV;
-illegittimità delle condizioni economiche applicate in assenza di pattuizioni, tenuto conto dell'onere della prova gravante sulla banca;
-illegittimità del credito per usura contrattuale, con conseguente illegittimo addebito dell'importo di euro 31.728,53, anche valutata la mancata pattuizione della CIV;
-sproporzione della garanzia richiesta rispetto alla somma mutuata ed alla garanzia ipotecaria concessa, con conseguente inefficacia delle fideiussioni. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo in via pregiudiziale il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte;
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e di qualsivoglia domanda riconvenzionale;
in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi controparte nelle rispettive qualità allegate in sede monitoria al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del ricalcolo. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-in fatto, che il conto corrente era stato acceso in data 22/09/2008 (prima della stipula del mutuo avvenuta il successivo 23/12/2009) e, quindi, successivamente la società aveva richiesto la concessione di fidi (in data 20/02/2009 e in data 4/11/2014), rilasciati dalla banca, e utilizzati dalla debitrice principale fino alla naturale scadenza (il 31/01/2016); quindi, la società aveva richiesto ulteriori fidi, accolti in parte della banca, e formalizzati con contratti di apertura di credito sottoscritti il 2/03/2016), di talché nessuna revoca repentina o ingiustificata era dato ravvisare nel caso di specie, tanto che la società aveva continuato a movimentare il conto fino ai primi mesi del 2017; successivamente, erano intercorsi tra le parti trattative tese alla definizione stragiudiziale della controversia, che non avevano avuto esito positivo in quanto controparte aveva avanzato proposte incongrue;
quindi, la banca aveva segnalato la posizione a sofferenza in data 2/05/2022, previo invio della lettera di recesso il precedente 12/04/2022, operando, dunque, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;
-che l'eccezione di incompetenza era infondata, posto che la violazione della normativa antitrust era stata dedotta in via di mera eccezione ossia al mero fine di bloccare la pretesa creditoria;
-che la doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust era infondata nel merito in quanto nel caso di specie le fideiussioni non riproducevano lo schema ABI, tanto da non contenere la clausola in deroga all'art. 1957, e, in ogni caso, i moduli risalivano al 2006 ossia a un periodo estraneo a quello oggetto di accertamento, venendo in rilievo in denegata ipotesi una nullità parziale;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata posto che il rapporto veniva apposto a sofferenza in data 2/05/2022 e la banca aveva instaurato il giudizio monitorio il successivo 19/07/2022, evidenziando che con riferimento all'apertura di credito la decorrenza del termine decadenziale deve essere individuata alla data del recesso ossia al 12/04/2022;
-che nel caso di specie non era stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, ragion per cui il carattere solidale della fideiussione non imponeva di agire in via preventiva nei confronti del debitore principale;
pagina 3 di 22 -che il credito risultava provato sulla base della documentazione prodotta, che richiamava;
-che la perizia di parte prodotta comprovava la correttezza e legittimità dell'operato dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della mancata applicazione di interessi usurari, con conseguente infondatezza di ogni doglianza in merito alla invalidità derivata delle fideiussioni;
-che, comunque, le rimesse solutore erano prescritte sino al 19/12/2012;
-che nelle garanzie personali non poteva essere invocato il principio di proporzionalità, operante esclusivamente nella garanzia ipotecaria;
-che i protesti e la segnalazione alla Centrale Rischi erano stati effettuati nella ricorrenza dei presupposti di legge, ragion per cui le domande risarcitorie avanzate erano infondate, oltre che formulate genericamente.
All'udienza del 2/05/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/05/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava a parte opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 31/10/2023.
All'udienza del 31/10/2023, parte opponente rappresentava la sopravvenuta cessione del credito, l'esistenza di trattative con la cessionaria, chiedendo un rinvio, e, il giudice in accoglimento della richiesta formulata disponeva il rinvio dell'udienza al 28/11/2023.
All'udienza del 28/11/2023, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26/03/2024.
All'udienza del 26/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice disponeva la riunione al presente giudizio a quello iscritto al n. 420/2023, nonché CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva data del 29/05/2024. Con ricorso per decreto ingiuntivo
[...]
asseriva di essere creditrice della Controparte_1 società UK S.N.C. DI AS EN E LL AB, nella qualità di debitrice principale, e dei signori , Parte_1 Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di fideiussori, in relazione all'esposizione debitoria maturata Parte_5 con riferimento al contratto di mutuo, stipulato in data 23/12/2009, rep. n. 20.353, racc. n. 12.694 dell'importo complessivo pari ad euro 125.051,57. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 125.051,57. In data 2/12/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 991 (R.G. n. 1602/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli opponenti chiedevano, in via preliminare disporsi la riunione del giudizio iscritto al n. 420/2023 al procedimento iscritto al n. R.G. 2888/2023; eccepivano, poi in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale di Terni in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocarsi, dichiararsi nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico il decreto opposto, accertando la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, l'insussistenza del credito per improcedibilità, inammissibilità, illegittimità dell'azione per decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti e mancata escussione pagina 4 di 22 preventiva del debitore principale, la nullità del contratto di mutuo per illegittimità delle condizioni economiche applicate nel corso dei rapporti intrattenuti (mutuo e conto corrente collegato), la presenza di usura nel contratto di mutuo e la nullità/illegittimità/inefficacia del contratto e degli interessi comminati;
per l'effetto, accertarsi l'indebita percezione da parte della banca della somma di euro 24.659,36 o di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi;
dichiararsi la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione omnibus ex art. 1419 c.c. e l'estensione di vizi di nullità del contratto di mutuo ai contratti di fideiussione “e ad ogni altro rapporto collegato di cui in narrativa”; in subordine, accertarsi l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca, al netto degli acconti versati e del controcredito vantato dagli opponenti, con depurazione del credito dalle voci illegittimamente addebitate “che ne hanno illegittimamente fatto lievitare il quantum eventualmente dovuto”; in via riconvenzionale, accertato il danno, patrimoniale e non, condannare la banca al pagamento della somma di euro 34.659,36 (di cui euro 24.659,36 a titolo di somme indebitamente percepite dalla Banca opposta ed euro 10.000,00 per condotte di mala gestio e per il dissesto patrimoniale causato); in ogni caso con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente premetteva in fatto:
-che era stato acceso, al contempo, il conto corrente n. 507055, con un affidamento fisso, collegato al contratto di mutuo;
-l'illegittima revoca unilaterale dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca, come contestato in via stragiudiziale, con conseguenti gravi difficoltà ad operare da parte della società e successiva chiusura dell'attività nell'anno 2017, con una perdita di euro 11.636,00 ed ulteriori danni causati, stimati in euro 10.000,00;
-interruzione dei rapporti con l'istituto in conseguenza di tali fatti dall'anno 2016;
-che a far data dalla revoca dell'affidamento la banca non aveva avanzato alcuna pretesa creditoria nei confronti degli opponenti, sia per il conto corrente sia per il mutuo;
-che pendeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla pretesa avanzata in relazione al conto corrente (RG n. 2888/2022); Tanto premesso, formulava in diritto i seguenti motivi di opposizione: a) nullità del decreto ingiuntivo n. 991/2022 per violazione del principio di frazionamento del credito che costituisce attuazione del dovere di correttezza e di buona fede, con conseguente istanza di riunione al procedimento r.g. n. 2888/2022, stante anche il rischio di insorgenza di un contrasto di giudicati vertendo i diversi procedimenti promossi in danno degli stessi asseriti debitori su identiche questioni;
b) nullità ed illegittimità dei contratti di fideiussione omnibus e competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Perugia poiché stipulate in violazione della normativa antitrust;
c) decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto della scadenza dell'obbligazione principale (da individuare nella revoca dell'affidamento avvenuta il 29/01/2016); d) mancanza di prova del credito ingiunto e nullità del contratto di mutuo poiché stipulato per estinguere precedenti debiti del mutuatario - ossia un mutuo precedente e lo scoperto di conto corrente, con conseguenti duplicazione delle poste in ragione dell'addebito delle rate di mutuo sul contratto di conto corrente e influenza di tali addebiti nella determinazione del saldo azionato con il distinto procedimento monitorio;
pagina 5 di 22 e) usura contrattuale, sia per l'interesse corrispettivo sia per l'interesse moratorio, valutati tutti gli oneri pattuiti relativi alla erogazione del credito, ivi comprese le spese di istruttoria e la commissione di estinzione anticipata, con conseguente illegittimo addebito dell'importo pari ad euro 24.695,36; f) violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della banca, a fronte di un evidente eccesso di garanzia e della revoca improvvisa e immotivata tale da determinare l'ingiusta segnalazione delle signore e presso la Centrale Rischi, con Pt_1 Pt_1 conseguente chiusura dell'attività; g) nullità delle fideiussioni per nullità del contratto di conto corrente – per nullità dell'affidamento in quanto privo di pattuizione scritta ed usura originaria - e conseguente nullità del contratto di mutuo;
h) diritto alla corresponsione della somma di euro 10.000,00 per mala gestio; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, rimettendosi al giudice in ordine alla riunione e chiedendo, in via pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte;
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e di qualsivoglia domanda riconvenzionale;
in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi controparte nelle rispettive qualità allegate in sede monitoria al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del ricalcolo. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-in fatto, che il conto corrente era stato acceso in data 22/09/2008 (con successive aperture di credito) ossia prima della stipula del mutuo avvenuta il successivo 23/12/2009;
-che il mutuo per cui è causa era stato stipulato in data 23/12/2009 con la finalità di ripiano di passività e consolidamento attività commerciale, nonché era stato garantito da ipoteca volontaria concessa da e Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
[...]
-che la somma mutuata, pari a euro 120.000,00, era stata accreditata sul conto corrente in data 21/01/2010 e utilizzata per ripianare le passività esistenti, come da estratto conto prodotto;
-che la società aveva richiesto la concessione di fidi (in data 4/11/2014), rilasciati dalla banca, e utilizzati dalla debitrice principale fino alla naturale scadenza (il 31/01/2016); quindi, la società aveva richiesto ulteriori fidi, accolti in parte della banca, e formalizzati con contratti di apertura di credito sottoscritti il 2/03/2016), di talché nessuna revoca repentina o ingiustificata era dato ravvisare nel caso di specie, tanto che la società aveva continuato a movimentare il conto fino ai primi mesi del 2017;
- che successivamente, erano intercorsi tra le parti trattative tese alla definizione stragiudiziale della controversia, che non avevano avuto esito positivo in quanto controparte aveva avanzato proposte incongrue;
quindi, la banca aveva segnalato la posizione a sofferenza in data 2/05/2022, previo invio della lettera di recesso il precedente 12/04/2022, operando, dunque, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;
-che l'invocata violazione del principio di frazionamento del credito era infondata, posto che il contratto di conto corrente non era collegato a quello di mutuo, essendo stato acceso in data antecedente ed essendo stato utilizzato dalla debitrice principale per svolgere la propria attività commerciale, venivano in rilievo due contratti autonomi e il creditore aveva interesse a proporre un autonomo ricorso monitorio per ottenere un decreto provvisoriamente esecutivo in relazione al mutuo poiché relativo a credito fondato su atto notarile;
pagina 6 di 22 -che l'eccezione di incompetenza era infondata, posto che la violazione della normativa antitrust era stata dedotta in via di mera eccezione ossia al mero fine di bloccare la pretesa creditoria;
-che la doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust era infondata nel merito in quanto nel caso di specie le fideiussioni non riproducevano lo schema ABI, tanto da non contenere la clausola in deroga all'art. 1957, e, in ogni caso, i moduli risalivano al 2006 ossia a un periodo estraneo a quello oggetto di accertamento, venendo in rilievo in denegata ipotesi una nullità parziale;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata posto il rapporto veniva apposto a sofferenza in data 2/05/2022 e la banca aveva instaurato il giudizio monitorio il successivo 19/07/2022, evidenziando che con riferimento al mutuo ai fini della decorrenza del termine decadenziale occorre fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata ossia nel caso in esame dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine il 12/04/2022;
-che nel caso di specie non era stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, ragion per cui il carattere solidale della fideiussione non imponeva di agire in via preventiva nei confronti del debitore principale;
-che il credito risultava provato sulla base della documentazione prodotta, che richiamava;
-che nel caso di specie parte opposta aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in quanto il mutuo, non determinando l'immediato passaggio di denaro al momento della stipula, non poteva costituire titolo esecutivo, risultando irrilevante l'utilizzo della somma erogata per ripianare precedenti esposizioni debitorie in quanto scopo lecito e dovendosi escludere la natura di mutuo di scopo in quello fondiario;
-che nessuna duplicazione di addebiti era stata operata dalla banca;
-che nel caso di specie non veniva in rilievo l'applicazione di interessi usurari, apparendo i calcoli operati da controparte non condivisibili poiché fondati su criteri errati, quali l'inclusione degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata;
-che, in denegata ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, dovevano trovare comunque applicazione gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, con conseguente infondatezza della avversa prospettazione in ordine alla gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
-che il tasso di interesse del mutuo risultava determinato e determinabile, così come corretta appariva l'indicazione del TAEG, non suscettibile comunque di determinare in caso di erronea indicazione l'applicazione dell'art. 117 TUB;
-che nelle garanzie personali non poteva essere invocato il principio di proporzionalità, operante esclusivamente nella garanzia ipotecaria;
-che l'infondatezza delle doglianze relative al mutuo non consentivano di invocare alcuna invalidità derivata delle fideiussioni;
-che i protesti e la segnalazione alla Centrale Rischi erano state effettuate nella ricorrenza dei presupposti di legge, ragion per cui le domande risarcitorie avanzate erano infondate, oltre che formulate genericamente. All'udienza dell'11/07/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 7/08/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava termine a parte opposta per l'instaurazione del procedimento di mediazione, con rinvio in prosecuzione alla data del 19/12/2023.
pagina 7 di 22 All'udienza del 19/12/2023, i difensori davano atto dell'espletamento della mediazione con esito negativo e il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 26/03/2024, all'esito della quale il procedimento veniva assunto in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 420/2023 a quello iscritto al n. 2888/2022. Conferito l'incarico all'udienza del 29/05/2024 nei giudizi riuniti, il giudice rinviava alla data del 6/11/2024 per esame elaborato. All'udienza del 6/11/2024, il giudice disponeva il deposito delle osservazioni del CT della banca in formato leggibile e rinviava per esame CTU alla data del 19/11/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 14/12/2024, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'11/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni (v. infra considerazioni che seguono). In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché in tesi predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate nelle opposizioni proposte gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015). Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale,
pagina 8 di 22 ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Perugia (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Tale impostazione è stata, peraltro, recentemente accolta dalla Suprema Corte nella misura in cui ha affermato che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023; Cass., n. 28410/2024). Sempre in via pregiudiziale, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbali attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta in entrambi i giudizi) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente osservare che la presente decisione investe, per un verso, il rapporto di conto corrente n. n. 507055 e, per altro verso, il contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, rep. n. 20.353, racc. n. 12.694, dalle cui rispettive esposizioni debitorie sono scaturiti i decreti ingiuntivi opposti nella presente sede. Appare, pertanto, opportuno procedere a disamina separata ai fini di una migliore chiarezza espositiva.
1. SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL CONTO CORRENTE (azionata nella misura di euro 28.746,63).
Occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003). Ritiene chi scrive che nel caso di specie tale onere sia stato assolto. Difatti, parte opposta a sostegno della pretesa avanzata ha prodotto in giudizio:
pagina 9 di 22 1) contratto di apertura di conto corrente acceso in data 22/09/2008 dalla debitrice principale (v. doc. 1);
2) copia delle fideiussioni (doc. 2 e doc. 3);
3) estratto conto certificato ex art. 50 TUB al 27/05/2022 (doc. 5);
4) contratti di apertura di credito (doc. 3/9);
5) estratti del conto corrente contente le movimentazioni intervenute dal 22/09/2008 al 2/05/2022 (doc. 6 e doc. 10). Venendo all'esame dei motivi di opposizione, non appare condivisibile la tesi di parte opponente in ordine alla asserita illegittima revoca unilaterale dell'affidamento operata dalla banca in data 29/01/2016, dovendosi, al riguardo, considerare che risulta comprovata sulla base della documentazione prodotta da parte opposta la scadenza del fido in data 31/01/2016 (v. doc. 5) e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016 (v. doc. 7). Dunque, nessuna illegittima revoca è dato ravvisare nel caso di specie in cui viene in rilievo un fido scaduto e successivamente un nuovo fido accordato dalla banca su istanza del cliente. Con riferimento alle doglianze relative alla invocata inesistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente, occorre ribadire -come rilevato sin dalla fase monitoria- che, contrariamente agli assunti di parte opponente, il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, mentre l'apertura di credito costituisce una prestazione accessoria (Cass., n. 25493/2011; Cass., n. 1584/2017) e, in ogni caso, detta apertura, già contemplata dall'art. 12 del contratto di conto corrente, risulta espressamente disciplinata anche in punto di condizioni economiche sin dall'8/04/2009 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione). Con riferimento, poi, alla asserita violazione della normativa antitrust, in termini generali la censura appare generica (fatta eccezione per la violazione dell'art. 1957 c.c., sulla quale v. infra), senza alcun specifico riferimento agli effetti della nullità parziale sul caso concreto (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), posto che detta nullità parziale non appare suscettibile di apprezzamento ai fini dell'invalidità della fideiussione ma esclusivamente della clausola colpita da nullità, non potendosi ritenere in mancanza delle clausole in questione le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della banca ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (per la tesi della nullità parziale nella giurisprudenza di merito: v. Trib. Napoli, sez. Portici, 22.1.2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; App. Brescia, 29.1.2019; Tribunale Arezzo, Sent., 01/04/2019; Tribunale Roma Sez. XVII, 03/05/2019; Trib. Ravenna, 3.6.2019; Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 27/09/2019; Tribunale Padova Sez. II, 29/01/2019; Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 23/01/2020; Tribunale Rieti, sentenza, 29/02/2020; Tribunale Rovigo, 9/09/2018). Al riguardo, si richiama nella giurisprudenza di merito, l'orientamento della Corte di Appello di Perugia alla stregua del quale, ferma la rilevanza in astratto esclusivamente della nullità parziale, la parte che invoca detta nullità è onerata di allegare, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, dovendosi in difetto rigettare la domanda di nullità (Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 44/2024; Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 252/2024).
pagina 10 di 22 Con riferimento, poi, alla asserita nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. non può non tenersi conto del fatto che le fideiussioni in questione non prevedono la deroga alla disposizione richiamata, circostanza questa che all'evidenza assorbe le dedotte violazioni in fatto, e, in via assorbente, risulta rispettato il termine semestrale (v. doc. 2 e 3 nel fascicolo monitorio). Difatti, nel caso di specie occorre considerare quale dies a quo la data di comunicazione del recesso occorsa il 12/04/2022 e ricevuta dalla socia e garante in data Parte_1
26/04/2022 (v. pag. 19 del doc. 4), laddove il ricorso monitorio è stato depositato in data 19/07/2022 ossia nel pieno rispetto del termine semestrale (in diritto, v. Cass., n. 7502/2004: “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento”; sul rilievo da assegnare al deposito del ricorso, v. anche Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 62 del 4/02/2025), non potendosi assegnare rilievo alla data di individuazione del recesso operata dagli opponenti al mese di gennaio 2016 (v. considerazioni svolte in merito alla scadenza del fido in data 31/01/2016 e alla la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016). Al riguardo, si precisa che “il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita. Ne consegue che il termine di prescrizione di tale diritto non comincia a decorrere fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale” ossia, nel caso di esposizione relativa al rapporto di conto corrente, “il credito … diviene certo, liquido ed esigibile per effetto del recesso esercitato dalla banca” (Cass., n. 3662/1996; Cass., n. 3783/1998; Cass., n. 5720/2004), In ogni caso e ad abundantiam, la richiesta stragiudiziale di pagamento contenuta nel recesso, ritualmente ricevuta da , socia della debitrice principale e Parte_1 fideiussore, è idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto le fideiussioni prevedono il pagamento a semplice richiesta scritta (Cass., n. 835/2025; sull'applicazione dell'art. 1310 c.p.c. in tema di estinzione della fideiussione per decadenza, v. Cass., n. 6649/2002). Né appare fondata la invocata necessità della preventiva escussione del patrimonio della società debitrice principale, atteso che, notoriamente, l'art. 1944 c.c. prevede la responsabilità solidale del fideiussore con il debitore principale e nel caso di specie le parti non hanno convenuto la deroga prevista dall'art. 1944, co. II, c.c. ossia il beneficio della preventiva escussione. Per quanto riguarda, ancora, le doglianze relative alle illegittimità in tesi commesse nel corso del rapporto contrattuale, vanno svolte le considerazioni che seguono sulla base delle risultanze della CTU espletata. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame.
pagina 11 di 22 Va, sul punto, richiamato, con argomentazioni estensibili agli accertamenti compiuti nel mutuo, l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Non si condividono, pertanto, le doglianze di cui agli scritti conclusionali che vengono disattese. Parte opponente ha, in primo luogo, invocato la mancata pattuizione di alcune condizioni contrattuali, anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto. Al riguardo, si osserva che la c.m.s. nel contratto di conto corrente prevede esclusivamente la percentuale, esprimendosi il negozio nei seguenti termini:
“commissione massimo scoperto oltre il fido: 0,75000%” (v. doc. 1 nel fascicolo monitorio). Sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass., n. 19825/2022; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 504/2024). Ne consegue che correttamente il CTU ha escluso la commissione di massimo scoperto fino all'adeguamento della banca alla normativa applicabile ratione temporis (v. pag. 16 e Parte 17 della CTU: “Come richiesto nel quesito è stata esclusa la per il periodo antecedente l'adeguamento ex lege del contratto all'art. 2bis D.L. 185/2008 convertito con la legge n. 2/2009. È stata mantenuta la Commissione sull'accordato in quanto correttamente pattuita. È stata eliminata la commissione di istruttoria veloce fino al 12/03/2016, data della sua pattuizione. È stata eliminata ogni ulteriore commissione non pattuita”). Parimenti corretto è l'operato del CTU nella parte in cui nella ricostruzione effettuata ha tenuto conto esclusivamente delle spese pattuite nei vari contratti (v. pag. 17 della CTU). Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pagina 12 di 22 pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica e, comunque, non provate (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, espressamente richiamato dalla CTU, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019). Nel caso di pattuizione del tasso di interesse, preme evidenziare che il CTU, laddove ha riscontrato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione o successivamente in virtù delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto (dovendosi sul punto disattendere le deduzioni degli opponenti di cui alla comparsa conclusionale) ha decurtato gli importi addebitati a titolo di interessi fino alla sottoscrizione in data 2/03/2016 (v. pag. 17 della CTU) di un tasso oltre fido non usurario (v. pag. 12 e seguenti e, in particolare, pag. 15 della CTU, che ha rilevato il superamento del tasso soglia antiusura esclusivamente nel contratto dell'8/04/2009 nel tasso oltre fido).
pagina 13 di 22 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita nel giudizio R.G. 2888/2022, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava “sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione pagina 14 di 22 che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Infine, quanto alla problematica dell'affidamento, il consulente ha evidenziato che la prima sottoscrizione della linea di credito è presente nel contratto dell'8/04/2009, mentre nel periodo precedente la banca non ha concesso alcuna apertura, come si evince anche dall'esame degli estratti conto (v. pag. 11 della CTU). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche tracciate, il consulente ha accertato rimesse solutorie prescritte per euro 6.193,93 (v. pag. 19 della CTU). Tenuto conto delle poste non dovute e non prescritte, il CTU ha quindi ricostruito il saldo a debito per il correntista in misura pari a euro 25.070,17 (v. ricostruzione sub 1, saldo ricalcolato, pag. 18 e 19 della CTU e pag. 57 della CTU). Con riferimento, poi, alla violazione della buona fede e correttezza, la asserita sproporzione della garanzia richiesta appare doglianza genericamente formulata (v. Cass., n. 10141/2021 in ordine alla necessità di una difesa specifica e circostanziata delle circostanze materiali in tesi lesive del proprio diritto), dovendosi comunque evidenziare che anche ove provata non appare suscettibile di assumere rilievo ai fini della invalidità (nel merito Corte di Appello Firenze, 29/06/2023), mentre con riferimento alla asserita revoca, improvvisa e immotivata, dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca (con ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi), appare sufficiente ribadire che parte opposta ha comprovato la scadenza del fido in data 31/01/2016 e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016. Dalle considerazioni che precedono, discende, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti in solido al pagamento dell'importo accertato come dovuto nella misura di euro 25.070,17 al 2/05/2022 (data di chiusura del conto, v. pag. 56 della CTU) 2.SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL MUTUO (azionata nella misura di euro 125.051,57). In fatto, dalla documentazione versata in atti emerge che in data 23/12/2009
[...]
(poi Controparte_2 [...]
) ha stipulato Controparte_1
pagina 15 di 22 con UK S.N.C. DI AS EN E LL AB il contratto di mutuo rep. n. 20.353, racc. n. 12.694, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 120.000,00, da restituire in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili, al tasso degli interessi corrispettivi e di mora variabile indicato in contratto (v. art. 1, di cui al contratto nel fascicolo di parte opposta, doc. 1 nel fascicolo monitorio;
v. anche pag. 20 della CTU che ha accertato il tasso degli interessi corrispettivi al momento della stipula nella misura del 3,60% e quello degli interessi di mora nella misura del 4,60%). Parte opposta ha, altresì, comprovato l'erogazione della somma mediante accredito sul conto corrente in data 21/01/2010 (v. estratto del conto corrente nel fascicolo di parte opposta, doc. 2, nel fascicolo monitorio). Infine, risultano versate in atti le fideiussioni azionate (v. doc. 4 e doc. 5 nel fascicolo monitorio) Alla stregua di tali documenti, parte opposta, sulla quale come sopra detto l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale, ha provato la pretesa creditoria avanzata.
In diritto, si osserva sul punto che ai fini della prova della pretesa nel contratto di finanziamento è sufficiente la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando alla parte opponente, convenuta sostanziale, la prova di fatti estintivi in merito a eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Parimenti, è infondata la doglianza relativa al frazionamento del credito in ragione del fatto che nel caso di specie vengono in rilievo pretese creditorie che non attengono ad un unico rapporto obbligatorio, posto che un procedimento ha ad oggetto la pretesa scaturita dal rapporto di conto corrente (v. considerazioni sopra svolte), mentre la fattispecie in esame ha ad oggetto il rapporto di mutuo, dovendosi, comunque ed in via assorbente, tenere in considerazione – ai fini della sussistenza di un interesse valutabile alla tutela processuale frazionata – l'istanza ex art. 642 c.p.c. proposta esclusivamente nel ricorso monitorio, il cui decreto è stato opposto nel procedimento R.G. n. 420/2023, in ragione dell'invocata sussistenza dell'atto pubblico notarile. Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità del contratto di mutuo perché in tesi stipulato per estinguere precedenti debiti del mutuatario, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione
pagina 16 di 22 della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, per un verso, “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” e, per altro verso, “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative” (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Con riferimento alle doglianze relative al contratto di conto corrente in ragione dell'allegato collegamento negoziale si ribadisce, secondo quanto evidenziato sin dalla delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che il contratto di conto corrente è stato acceso in data 22/09/2008 (v. contratto di conto corrente ed estratti dai quali emerge un saldo alla data del 22/09/2008 pari ad euro 0,00: doc. 12 e doc. 10 nel fascicolo di opposizione), laddove il mutuo è stato stipulato in data 23/12/2009 (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), mentre la tesi della duplicazione del credito oltre che genericamente formulata, risultando omessa qualsivoglia indicazione in merito agli importi in tesi pagina 17 di 22 conteggiati sia nell'addebito sul conto corrente sia nell'esposizione debitoria del mutuo, oltre che specificamente contestata da parte opposta (v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione), appare infondata alla luce della CTU espletata. Il Consulente ha, sul punto, difatti verificato che sul conto corrente non risulta addebitato l'importo residuo del mutuo, ragion per cui non vi è alcuna duplicazione del credito
“essendo mantenute distinte le due posizioni creditorie”, posto che il saldo del conto al momento del passaggio a sofferenza riguarda esclusivamente il conto corrente e non anche il mutuo (v. pag. 59 della CTU). Con riferimento all'usura contrattuale, richiamate le considerazioni sopra svolte, occorre aggiungere che, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, la commissione di estinzione anticipata non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021:
“Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, sentenza n. 5 del 2/01/2024, sentenza n. 875 del 20/12/2024, e sentenza n. 16 del 13/01/2025; Tribunale di Locri del 3/03/2018;
pagina 18 di 22 Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07-2016; Trib. Chieti, 23-04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Infine, preme evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Alla stregua di tale orientamento, vengono, pertanto, disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Il CTU, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accertato che sia il tasso corrispettivo sia il tasso di mora, al momento della sottoscrizione del contratto, non sono risultati usurari (v. pag. 20 e seguenti e pag. 58 della CTU), nonché la correttezza dell'importo ingiunto sulla base della documentazione versata in atti in misura pari a euro 125.051,57 (v. pag. 58 della CTU). Con riferimento alle doglianze relative al TAEG (sulla base degli accertamenti del CTU TAEG indicato in contratto 3,850%/TEG ricalcolato 3,9043%), occorre premettere che la Par finalità del TAEG e dell' va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022).
pagina 19 di 22 Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Par determinante scostamento tra ISC pattuito ed effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Par corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze documentali e della CTU consentono di ritenere che la differenza tra ISC contrattuale (pari al 3,850%) ed ISC ricalcolato e applicato (3,9043%, v. pag. 22 della CTU) è pari a 0,0543% ossia, all'evidenza, integra discostamento minimale inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt_9
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' ,
pagina 20 di 22 integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo. Con riferimento, poi, alla violazione della buona fede e correttezza, appare opportuno ribadire che la asserita sproporzione della garanzia richiesta appare doglianza genericamente formulata (v. Cass., n. 10141/2021 in ordine alla necessità di una difesa specifica e circostanziata delle circostanze materiali in tesi lesive del proprio diritto), dovendosi comunque evidenziare che anche ove provata non appare suscettibile di assumere rilievo ai fini della invalidità (nel merito Corte di Appello Firenze, 29/06/2023), mentre con riferimento alla asserita revoca, improvvisa e immotivata, dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca (con ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi), appare sufficiente ribadire che parte opposta ha comprovato la scadenza del fido in data 31/01/2016 (v. doc. 5) e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016 (v. doc. 7). Infine, per quanto concerne la violazione della normativa antitrust, si richiamano integralmente le considerazioni svolte in relazione all'analisi del conto corrente in tema di nullità parziale, alla mancata previsione nelle fideiussioni in questione della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., alla insussistenza di alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 e, infine, al rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c. Con riferimento a quest'ultimo profilo, si aggiunge in diritto che nel contratto di mutuo, in termini generali, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (nella fattispecie concreta: durata di 15 anni a partire dal 23/01/2010; in diritto, Cass., n. 4232/2023, da ultimo;
in tema di decadenza ex art. 1957 c.c.: Cass., n. 2301/2004) ovvero, in epoca antecedente, prima del momento del recesso (come detto occorso nel mese di aprile del 2022 a fronte del ricorso monitorio depositato nel mese di luglio 2022). In ogni caso e ad abundantiam, si richiama anche la richiesta stragiudiziale di pagamento contenuta nel recesso, ritualmente ricevuta da , socia della debitrice Parte_1 principale e fideiussore, quale fattore impeditivo della decadenza (Cass., n. 835/2025, cit.; sull'applicazione dell'art. 1310 c.p.c. in tema di estinzione della fideiussione per decadenza, v. Cass., n. 6649/2002, cit.). Resta da precisare, quanto al riferimento manifestamente generico contenuto nella comparsa conclusionale alle clausole vessatorie (v. pag. 13 della comparsa conclusionale), che parte opponente non ha neanche allegato la qualità di consumatori degli opponenti, e, comunque, in via assorbente le clausole dei contratti oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo, né risultano applicate alle fattispecie clausole tali da determinare uno specifico squilibrio giuridico e normativo.
pagina 21 di 22 Dalle considerazioni che precedono discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle ulteriori domande proposte. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la riduzione della pretesa con riferimento alla esposizione debitoria del conto corrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 in ragione del modesto ammontare delle somme accertate come non dovute. I restanti 2/3 si liquidano giusta soccombenza. Le spese della CTU espletata vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti, giusta reciproca soccombenza (stante la parziale fondatezza delle contestazioni svolte con riferimento al conto corrente e l'infondatezza delle doglianze relative al mutuo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 821 (R.G. n. 1605/2022), revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in via solidale al pagamento dell'importo pari a euro 25.070,17, oltre interessi legali dalla domanda;
respinge nel resto;
-respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 991 (R.G. n. 1602/2022);
-condanna gli opponenti in solido al rimborso di 2/3 delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 6.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa il restante 1/3 delle spese di lite (euro 3.000,00);
-pone le spese della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. 8/06/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il giudizio iscritto al n. R.G. 420/2023, e vertente TRA
, C.F. Parte_1
, C.F. P.IVA_1 Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_1
C.F. , C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
, C.F. C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
C.F. C.F. Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
, elettivamente domiciliati in Terni, via Cesare Battisti, n. 45, presso C.F._6 lo studio dell'avv.to Silvia Gentili che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI e
Controparte_1
, C.F. P.I. elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Perugia, corso Cavour, n. 25, presso lo studio dell'avv.to Francesca Olivi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/02/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo,
[...]
asseriva di essere creditrice della Controparte_1 società UK S.N.C. DI AS EN E LL AB, nella qualità di debitrice principale, e dei signori , Parte_1 Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di fideiussori, in relazione all'esposizione debitoria maturata Parte_5 con riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 507055 dell'importo complessivo pari ad euro 28.746,63.
pagina 1 di 22 Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 28.746,63. In data 11/10/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 821 (R.G. n. 1605/2022), di cui ha disposto in data 14/10/2022 la correzione dell'errore materiale su istanza del creditore. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, gli opponenti eccepivano, in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale di Terni in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare subordinata, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito e in ragione della prova scritta dell'inesistenza, incertezza e inesigibilità del credito ingiunto;
sempre in via preliminare, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti e per mancata preventiva escussione del debitore principale;
nel merito, dichiararsi l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo;
sempre in via principale, accertarsi la nullità del contratto di conto corrente oggetto di giudizio per illegittimità delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto relative all'affidamento concesso in assenza del contratto di apertura di credito, nonché la presenza di usura contrattuale e, previa declaratoria delle relative nullità, illegittimità e inefficacia, dichiarare l'indebita percezione da parte dell'istituto di credito opposto della somma pari a euro 31.728,53 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi maturati dalla data di inizio del rapporto contrattuale;
per l'effetto, dichiararsi la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione omnibus ex art. 1419 c.c. e l'estensione dei vizi di nullità del conto corrente al contratto di fideiussione;
in subordine, accertarsi l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca, al netto degli acconti versati e del controcredito vantato, così da depurare lo stesso da tutte le voci illegittimamente addebitate nel ricorso per decreto ingiuntivo “che ne hanno illegittimamente lievitato il quantum eventualmente dovuto”; in via riconvenzionale, condannarsi la banca al pagamento della somma di euro 53.364,53 (di cui euro 31.728,53 a titolo di somme indebitamente percepite ed euro 11.636,00 a titolo di danno per chiusura dell'attività della società) e di euro 10.000,00 per le condotte di mala gestio tenute dalla banca opposta e per il dissesto patrimoniale causato dal medesimo istituto;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti avanzavano le seguenti doglianze:
-illegittima revoca unilaterale dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca, come contestato in via stragiudiziale, con conseguenti gravi difficoltà ad operare da parte della società e successiva chiusura dell'attività nell'anno 2017, con una perdita di euro 11.636,00 ed ulteriori danni causati, stimati in euro 10.000,00;
-interruzione dei rapporti con l'istituto in conseguenza di tali fatti dall'anno 2017;
-nullità ed illegittimità dei contratti di fideiussione omnibus e competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Perugia poiché stipulate in violazione della normativa antitrust;
-decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto della scadenza dell'obbligazione principale (da individuare nella revoca dell'affidamento avvenuta il 29/01/2016);
pagina 2 di 22 -mancanza di prova del credito ingiunto e nullità del contratto di conto corrente per inesistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente, da ritenersi “connesso ed essenziale al rapporto di conto corrente”;
-mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate all'affidamento e della CIV;
-illegittimità delle condizioni economiche applicate in assenza di pattuizioni, tenuto conto dell'onere della prova gravante sulla banca;
-illegittimità del credito per usura contrattuale, con conseguente illegittimo addebito dell'importo di euro 31.728,53, anche valutata la mancata pattuizione della CIV;
-sproporzione della garanzia richiesta rispetto alla somma mutuata ed alla garanzia ipotecaria concessa, con conseguente inefficacia delle fideiussioni. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo in via pregiudiziale il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte;
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e di qualsivoglia domanda riconvenzionale;
in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi controparte nelle rispettive qualità allegate in sede monitoria al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del ricalcolo. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-in fatto, che il conto corrente era stato acceso in data 22/09/2008 (prima della stipula del mutuo avvenuta il successivo 23/12/2009) e, quindi, successivamente la società aveva richiesto la concessione di fidi (in data 20/02/2009 e in data 4/11/2014), rilasciati dalla banca, e utilizzati dalla debitrice principale fino alla naturale scadenza (il 31/01/2016); quindi, la società aveva richiesto ulteriori fidi, accolti in parte della banca, e formalizzati con contratti di apertura di credito sottoscritti il 2/03/2016), di talché nessuna revoca repentina o ingiustificata era dato ravvisare nel caso di specie, tanto che la società aveva continuato a movimentare il conto fino ai primi mesi del 2017; successivamente, erano intercorsi tra le parti trattative tese alla definizione stragiudiziale della controversia, che non avevano avuto esito positivo in quanto controparte aveva avanzato proposte incongrue;
quindi, la banca aveva segnalato la posizione a sofferenza in data 2/05/2022, previo invio della lettera di recesso il precedente 12/04/2022, operando, dunque, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;
-che l'eccezione di incompetenza era infondata, posto che la violazione della normativa antitrust era stata dedotta in via di mera eccezione ossia al mero fine di bloccare la pretesa creditoria;
-che la doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust era infondata nel merito in quanto nel caso di specie le fideiussioni non riproducevano lo schema ABI, tanto da non contenere la clausola in deroga all'art. 1957, e, in ogni caso, i moduli risalivano al 2006 ossia a un periodo estraneo a quello oggetto di accertamento, venendo in rilievo in denegata ipotesi una nullità parziale;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata posto che il rapporto veniva apposto a sofferenza in data 2/05/2022 e la banca aveva instaurato il giudizio monitorio il successivo 19/07/2022, evidenziando che con riferimento all'apertura di credito la decorrenza del termine decadenziale deve essere individuata alla data del recesso ossia al 12/04/2022;
-che nel caso di specie non era stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, ragion per cui il carattere solidale della fideiussione non imponeva di agire in via preventiva nei confronti del debitore principale;
pagina 3 di 22 -che il credito risultava provato sulla base della documentazione prodotta, che richiamava;
-che la perizia di parte prodotta comprovava la correttezza e legittimità dell'operato dell'istituto di credito, anche sotto il profilo della mancata applicazione di interessi usurari, con conseguente infondatezza di ogni doglianza in merito alla invalidità derivata delle fideiussioni;
-che, comunque, le rimesse solutore erano prescritte sino al 19/12/2012;
-che nelle garanzie personali non poteva essere invocato il principio di proporzionalità, operante esclusivamente nella garanzia ipotecaria;
-che i protesti e la segnalazione alla Centrale Rischi erano stati effettuati nella ricorrenza dei presupposti di legge, ragion per cui le domande risarcitorie avanzate erano infondate, oltre che formulate genericamente.
All'udienza del 2/05/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/05/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava a parte opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 31/10/2023.
All'udienza del 31/10/2023, parte opponente rappresentava la sopravvenuta cessione del credito, l'esistenza di trattative con la cessionaria, chiedendo un rinvio, e, il giudice in accoglimento della richiesta formulata disponeva il rinvio dell'udienza al 28/11/2023.
All'udienza del 28/11/2023, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26/03/2024.
All'udienza del 26/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice disponeva la riunione al presente giudizio a quello iscritto al n. 420/2023, nonché CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva data del 29/05/2024. Con ricorso per decreto ingiuntivo
[...]
asseriva di essere creditrice della Controparte_1 società UK S.N.C. DI AS EN E LL AB, nella qualità di debitrice principale, e dei signori , Parte_1 Parte_1
, ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di fideiussori, in relazione all'esposizione debitoria maturata Parte_5 con riferimento al contratto di mutuo, stipulato in data 23/12/2009, rep. n. 20.353, racc. n. 12.694 dell'importo complessivo pari ad euro 125.051,57. Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 125.051,57. In data 2/12/2022, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 991 (R.G. n. 1602/2022), senza concedere la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli opponenti chiedevano, in via preliminare disporsi la riunione del giudizio iscritto al n. 420/2023 al procedimento iscritto al n. R.G. 2888/2023; eccepivano, poi in via pregiudiziale, l'incompetenza per materia del Tribunale di Terni in favore del Tribunale delle Imprese di Perugia, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocarsi, dichiararsi nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico il decreto opposto, accertando la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, l'insussistenza del credito per improcedibilità, inammissibilità, illegittimità dell'azione per decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti e mancata escussione pagina 4 di 22 preventiva del debitore principale, la nullità del contratto di mutuo per illegittimità delle condizioni economiche applicate nel corso dei rapporti intrattenuti (mutuo e conto corrente collegato), la presenza di usura nel contratto di mutuo e la nullità/illegittimità/inefficacia del contratto e degli interessi comminati;
per l'effetto, accertarsi l'indebita percezione da parte della banca della somma di euro 24.659,36 o di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi;
dichiararsi la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione omnibus ex art. 1419 c.c. e l'estensione di vizi di nullità del contratto di mutuo ai contratti di fideiussione “e ad ogni altro rapporto collegato di cui in narrativa”; in subordine, accertarsi l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca, al netto degli acconti versati e del controcredito vantato dagli opponenti, con depurazione del credito dalle voci illegittimamente addebitate “che ne hanno illegittimamente fatto lievitare il quantum eventualmente dovuto”; in via riconvenzionale, accertato il danno, patrimoniale e non, condannare la banca al pagamento della somma di euro 34.659,36 (di cui euro 24.659,36 a titolo di somme indebitamente percepite dalla Banca opposta ed euro 10.000,00 per condotte di mala gestio e per il dissesto patrimoniale causato); in ogni caso con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, parte opponente premetteva in fatto:
-che era stato acceso, al contempo, il conto corrente n. 507055, con un affidamento fisso, collegato al contratto di mutuo;
-l'illegittima revoca unilaterale dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca, come contestato in via stragiudiziale, con conseguenti gravi difficoltà ad operare da parte della società e successiva chiusura dell'attività nell'anno 2017, con una perdita di euro 11.636,00 ed ulteriori danni causati, stimati in euro 10.000,00;
-interruzione dei rapporti con l'istituto in conseguenza di tali fatti dall'anno 2016;
-che a far data dalla revoca dell'affidamento la banca non aveva avanzato alcuna pretesa creditoria nei confronti degli opponenti, sia per il conto corrente sia per il mutuo;
-che pendeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con riferimento alla pretesa avanzata in relazione al conto corrente (RG n. 2888/2022); Tanto premesso, formulava in diritto i seguenti motivi di opposizione: a) nullità del decreto ingiuntivo n. 991/2022 per violazione del principio di frazionamento del credito che costituisce attuazione del dovere di correttezza e di buona fede, con conseguente istanza di riunione al procedimento r.g. n. 2888/2022, stante anche il rischio di insorgenza di un contrasto di giudicati vertendo i diversi procedimenti promossi in danno degli stessi asseriti debitori su identiche questioni;
b) nullità ed illegittimità dei contratti di fideiussione omnibus e competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Perugia poiché stipulate in violazione della normativa antitrust;
c) decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione del debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto della scadenza dell'obbligazione principale (da individuare nella revoca dell'affidamento avvenuta il 29/01/2016); d) mancanza di prova del credito ingiunto e nullità del contratto di mutuo poiché stipulato per estinguere precedenti debiti del mutuatario - ossia un mutuo precedente e lo scoperto di conto corrente, con conseguenti duplicazione delle poste in ragione dell'addebito delle rate di mutuo sul contratto di conto corrente e influenza di tali addebiti nella determinazione del saldo azionato con il distinto procedimento monitorio;
pagina 5 di 22 e) usura contrattuale, sia per l'interesse corrispettivo sia per l'interesse moratorio, valutati tutti gli oneri pattuiti relativi alla erogazione del credito, ivi comprese le spese di istruttoria e la commissione di estinzione anticipata, con conseguente illegittimo addebito dell'importo pari ad euro 24.695,36; f) violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della banca, a fronte di un evidente eccesso di garanzia e della revoca improvvisa e immotivata tale da determinare l'ingiusta segnalazione delle signore e presso la Centrale Rischi, con Pt_1 Pt_1 conseguente chiusura dell'attività; g) nullità delle fideiussioni per nullità del contratto di conto corrente – per nullità dell'affidamento in quanto privo di pattuizione scritta ed usura originaria - e conseguente nullità del contratto di mutuo;
h) diritto alla corresponsione della somma di euro 10.000,00 per mala gestio; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, rimettendosi al giudice in ordine alla riunione e chiedendo, in via pregiudiziale, il rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte;
in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e di qualsivoglia domanda riconvenzionale;
in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannarsi controparte nelle rispettive qualità allegate in sede monitoria al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del ricalcolo. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-in fatto, che il conto corrente era stato acceso in data 22/09/2008 (con successive aperture di credito) ossia prima della stipula del mutuo avvenuta il successivo 23/12/2009;
-che il mutuo per cui è causa era stato stipulato in data 23/12/2009 con la finalità di ripiano di passività e consolidamento attività commerciale, nonché era stato garantito da ipoteca volontaria concessa da e Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_4
[...]
-che la somma mutuata, pari a euro 120.000,00, era stata accreditata sul conto corrente in data 21/01/2010 e utilizzata per ripianare le passività esistenti, come da estratto conto prodotto;
-che la società aveva richiesto la concessione di fidi (in data 4/11/2014), rilasciati dalla banca, e utilizzati dalla debitrice principale fino alla naturale scadenza (il 31/01/2016); quindi, la società aveva richiesto ulteriori fidi, accolti in parte della banca, e formalizzati con contratti di apertura di credito sottoscritti il 2/03/2016), di talché nessuna revoca repentina o ingiustificata era dato ravvisare nel caso di specie, tanto che la società aveva continuato a movimentare il conto fino ai primi mesi del 2017;
- che successivamente, erano intercorsi tra le parti trattative tese alla definizione stragiudiziale della controversia, che non avevano avuto esito positivo in quanto controparte aveva avanzato proposte incongrue;
quindi, la banca aveva segnalato la posizione a sofferenza in data 2/05/2022, previo invio della lettera di recesso il precedente 12/04/2022, operando, dunque, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede;
-che l'invocata violazione del principio di frazionamento del credito era infondata, posto che il contratto di conto corrente non era collegato a quello di mutuo, essendo stato acceso in data antecedente ed essendo stato utilizzato dalla debitrice principale per svolgere la propria attività commerciale, venivano in rilievo due contratti autonomi e il creditore aveva interesse a proporre un autonomo ricorso monitorio per ottenere un decreto provvisoriamente esecutivo in relazione al mutuo poiché relativo a credito fondato su atto notarile;
pagina 6 di 22 -che l'eccezione di incompetenza era infondata, posto che la violazione della normativa antitrust era stata dedotta in via di mera eccezione ossia al mero fine di bloccare la pretesa creditoria;
-che la doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust era infondata nel merito in quanto nel caso di specie le fideiussioni non riproducevano lo schema ABI, tanto da non contenere la clausola in deroga all'art. 1957, e, in ogni caso, i moduli risalivano al 2006 ossia a un periodo estraneo a quello oggetto di accertamento, venendo in rilievo in denegata ipotesi una nullità parziale;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata posto il rapporto veniva apposto a sofferenza in data 2/05/2022 e la banca aveva instaurato il giudizio monitorio il successivo 19/07/2022, evidenziando che con riferimento al mutuo ai fini della decorrenza del termine decadenziale occorre fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata ossia nel caso in esame dalla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine il 12/04/2022;
-che nel caso di specie non era stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, ragion per cui il carattere solidale della fideiussione non imponeva di agire in via preventiva nei confronti del debitore principale;
-che il credito risultava provato sulla base della documentazione prodotta, che richiamava;
-che nel caso di specie parte opposta aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in quanto il mutuo, non determinando l'immediato passaggio di denaro al momento della stipula, non poteva costituire titolo esecutivo, risultando irrilevante l'utilizzo della somma erogata per ripianare precedenti esposizioni debitorie in quanto scopo lecito e dovendosi escludere la natura di mutuo di scopo in quello fondiario;
-che nessuna duplicazione di addebiti era stata operata dalla banca;
-che nel caso di specie non veniva in rilievo l'applicazione di interessi usurari, apparendo i calcoli operati da controparte non condivisibili poiché fondati su criteri errati, quali l'inclusione degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata;
-che, in denegata ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, dovevano trovare comunque applicazione gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, con conseguente infondatezza della avversa prospettazione in ordine alla gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
-che il tasso di interesse del mutuo risultava determinato e determinabile, così come corretta appariva l'indicazione del TAEG, non suscettibile comunque di determinare in caso di erronea indicazione l'applicazione dell'art. 117 TUB;
-che nelle garanzie personali non poteva essere invocato il principio di proporzionalità, operante esclusivamente nella garanzia ipotecaria;
-che l'infondatezza delle doglianze relative al mutuo non consentivano di invocare alcuna invalidità derivata delle fideiussioni;
-che i protesti e la segnalazione alla Centrale Rischi erano state effettuate nella ricorrenza dei presupposti di legge, ragion per cui le domande risarcitorie avanzate erano infondate, oltre che formulate genericamente. All'udienza dell'11/07/2023, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 7/08/2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava termine a parte opposta per l'instaurazione del procedimento di mediazione, con rinvio in prosecuzione alla data del 19/12/2023.
pagina 7 di 22 All'udienza del 19/12/2023, i difensori davano atto dell'espletamento della mediazione con esito negativo e il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 26/03/2024, all'esito della quale il procedimento veniva assunto in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2024, il giudice disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 420/2023 a quello iscritto al n. 2888/2022. Conferito l'incarico all'udienza del 29/05/2024 nei giudizi riuniti, il giudice rinviava alla data del 6/11/2024 per esame elaborato. All'udienza del 6/11/2024, il giudice disponeva il deposito delle osservazioni del CT della banca in formato leggibile e rinviava per esame CTU alla data del 19/11/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 14/12/2024, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'11/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SULLE QUESTIONI DI RITO. In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni (v. infra considerazioni che seguono). In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio per essere in tesi il procedimento devoluto al Tribunale per le Imprese. L'eccezione riposa sul fatto che, avendo gli opponenti dedotto la nullità delle fideiussioni in atti perché in tesi predisposte in conformità del modello uniforme ABI e la conseguente configurabilità di una intesa restrittiva della concorrenza, verrebbe in rilievo la competenza della Sezione Specializzata in attuazione del disposto dell'art. 33, comma II, L. n. 287/1990. La tesi non può essere condivisa in virtù delle considerazioni di seguito esposte. Nel caso di specie nelle conclusioni rassegnate nelle opposizioni proposte gli opponenti hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della nullità delle fideiussioni. In altri termini, gli stessi hanno sollevato l'eccezione di nullità al fine di ottenere il rigetto della pretesa della opposta mediante la revoca del decreto ingiuntivo e non hanno, invece, come è proprio della domanda riconvenzionale, chiesto un provvedimento giudiziale a loro favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (v. Cass., n. 16314/2007: “A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo”; Cass., n. 9044/2010; Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 16339/2015). Dunque, il risultato processuale che gli opponenti tendono ad ottenere va individuato esclusivamente nel rigetto della domanda proposta da parte opposta, attrice sostanziale,
pagina 8 di 22 ragion per cui nel caso in esame viene in rilievo una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale (Cass., n. 21472/2016). Si ritiene, pertanto, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale Padova, sentenza 29/01/2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; Tribunale di Verona 1°/10/2018) che la questione possa essere esaminata dal Tribunale adito, nonostante la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Perugia (v. anche Cass., n. 18223/2002 e Cass., n. 287/2009). Tale impostazione è stata, peraltro, recentemente accolta dalla Suprema Corte nella misura in cui ha affermato che “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023; Cass., n. 28410/2024). Sempre in via pregiudiziale, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbali attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta in entrambi i giudizi) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente osservare che la presente decisione investe, per un verso, il rapporto di conto corrente n. n. 507055 e, per altro verso, il contratto di mutuo stipulato in data 23/12/2009, rep. n. 20.353, racc. n. 12.694, dalle cui rispettive esposizioni debitorie sono scaturiti i decreti ingiuntivi opposti nella presente sede. Appare, pertanto, opportuno procedere a disamina separata ai fini di una migliore chiarezza espositiva.
1. SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL CONTO CORRENTE (azionata nella misura di euro 28.746,63).
Occorre evidenziare, in via preliminare, in diritto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo -che si caratterizza quale giudizio a parti invertite - l'ingiungente opposto assume la posizione sostanziale di attore, laddove parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021). Dunque, nel caso di specie, parte opposta è onerata di provare l'andamento del rapporto al fine di fornire la piena prova della propria pretesa, operando la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993 esclusivamente nella fase monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'attore in senso sostanziale, ossia colui che ha agito in via monitoria, è gravato dell'onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass., n. 2751 del 25/02/2002; conformi: Cass. n. 12233/2003, Cass. n. 14234/2003). Ritiene chi scrive che nel caso di specie tale onere sia stato assolto. Difatti, parte opposta a sostegno della pretesa avanzata ha prodotto in giudizio:
pagina 9 di 22 1) contratto di apertura di conto corrente acceso in data 22/09/2008 dalla debitrice principale (v. doc. 1);
2) copia delle fideiussioni (doc. 2 e doc. 3);
3) estratto conto certificato ex art. 50 TUB al 27/05/2022 (doc. 5);
4) contratti di apertura di credito (doc. 3/9);
5) estratti del conto corrente contente le movimentazioni intervenute dal 22/09/2008 al 2/05/2022 (doc. 6 e doc. 10). Venendo all'esame dei motivi di opposizione, non appare condivisibile la tesi di parte opponente in ordine alla asserita illegittima revoca unilaterale dell'affidamento operata dalla banca in data 29/01/2016, dovendosi, al riguardo, considerare che risulta comprovata sulla base della documentazione prodotta da parte opposta la scadenza del fido in data 31/01/2016 (v. doc. 5) e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016 (v. doc. 7). Dunque, nessuna illegittima revoca è dato ravvisare nel caso di specie in cui viene in rilievo un fido scaduto e successivamente un nuovo fido accordato dalla banca su istanza del cliente. Con riferimento alle doglianze relative alla invocata inesistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente, occorre ribadire -come rilevato sin dalla fase monitoria- che, contrariamente agli assunti di parte opponente, il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, mentre l'apertura di credito costituisce una prestazione accessoria (Cass., n. 25493/2011; Cass., n. 1584/2017) e, in ogni caso, detta apertura, già contemplata dall'art. 12 del contratto di conto corrente, risulta espressamente disciplinata anche in punto di condizioni economiche sin dall'8/04/2009 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione). Con riferimento, poi, alla asserita violazione della normativa antitrust, in termini generali la censura appare generica (fatta eccezione per la violazione dell'art. 1957 c.c., sulla quale v. infra), senza alcun specifico riferimento agli effetti della nullità parziale sul caso concreto (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), posto che detta nullità parziale non appare suscettibile di apprezzamento ai fini dell'invalidità della fideiussione ma esclusivamente della clausola colpita da nullità, non potendosi ritenere in mancanza delle clausole in questione le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della banca ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (per la tesi della nullità parziale nella giurisprudenza di merito: v. Trib. Napoli, sez. Portici, 22.1.2019; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16/01/2019; App. Brescia, 29.1.2019; Tribunale Arezzo, Sent., 01/04/2019; Tribunale Roma Sez. XVII, 03/05/2019; Trib. Ravenna, 3.6.2019; Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 27/09/2019; Tribunale Padova Sez. II, 29/01/2019; Tribunale Milano Sez. VI, Sent., 23/01/2020; Tribunale Rieti, sentenza, 29/02/2020; Tribunale Rovigo, 9/09/2018). Al riguardo, si richiama nella giurisprudenza di merito, l'orientamento della Corte di Appello di Perugia alla stregua del quale, ferma la rilevanza in astratto esclusivamente della nullità parziale, la parte che invoca detta nullità è onerata di allegare, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, dovendosi in difetto rigettare la domanda di nullità (Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 44/2024; Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 252/2024).
pagina 10 di 22 Con riferimento, poi, alla asserita nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. non può non tenersi conto del fatto che le fideiussioni in questione non prevedono la deroga alla disposizione richiamata, circostanza questa che all'evidenza assorbe le dedotte violazioni in fatto, e, in via assorbente, risulta rispettato il termine semestrale (v. doc. 2 e 3 nel fascicolo monitorio). Difatti, nel caso di specie occorre considerare quale dies a quo la data di comunicazione del recesso occorsa il 12/04/2022 e ricevuta dalla socia e garante in data Parte_1
26/04/2022 (v. pag. 19 del doc. 4), laddove il ricorso monitorio è stato depositato in data 19/07/2022 ossia nel pieno rispetto del termine semestrale (in diritto, v. Cass., n. 7502/2004: “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato;
ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento”; sul rilievo da assegnare al deposito del ricorso, v. anche Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 62 del 4/02/2025), non potendosi assegnare rilievo alla data di individuazione del recesso operata dagli opponenti al mese di gennaio 2016 (v. considerazioni svolte in merito alla scadenza del fido in data 31/01/2016 e alla la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016). Al riguardo, si precisa che “il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita. Ne consegue che il termine di prescrizione di tale diritto non comincia a decorrere fino a quando il creditore non possa esigere il proprio credito dal debitore principale” ossia, nel caso di esposizione relativa al rapporto di conto corrente, “il credito … diviene certo, liquido ed esigibile per effetto del recesso esercitato dalla banca” (Cass., n. 3662/1996; Cass., n. 3783/1998; Cass., n. 5720/2004), In ogni caso e ad abundantiam, la richiesta stragiudiziale di pagamento contenuta nel recesso, ritualmente ricevuta da , socia della debitrice principale e Parte_1 fideiussore, è idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto le fideiussioni prevedono il pagamento a semplice richiesta scritta (Cass., n. 835/2025; sull'applicazione dell'art. 1310 c.p.c. in tema di estinzione della fideiussione per decadenza, v. Cass., n. 6649/2002). Né appare fondata la invocata necessità della preventiva escussione del patrimonio della società debitrice principale, atteso che, notoriamente, l'art. 1944 c.c. prevede la responsabilità solidale del fideiussore con il debitore principale e nel caso di specie le parti non hanno convenuto la deroga prevista dall'art. 1944, co. II, c.c. ossia il beneficio della preventiva escussione. Per quanto riguarda, ancora, le doglianze relative alle illegittimità in tesi commesse nel corso del rapporto contrattuale, vanno svolte le considerazioni che seguono sulla base delle risultanze della CTU espletata. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame.
pagina 11 di 22 Va, sul punto, richiamato, con argomentazioni estensibili agli accertamenti compiuti nel mutuo, l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni delle parti, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Non si condividono, pertanto, le doglianze di cui agli scritti conclusionali che vengono disattese. Parte opponente ha, in primo luogo, invocato la mancata pattuizione di alcune condizioni contrattuali, anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto. Al riguardo, si osserva che la c.m.s. nel contratto di conto corrente prevede esclusivamente la percentuale, esprimendosi il negozio nei seguenti termini:
“commissione massimo scoperto oltre il fido: 0,75000%” (v. doc. 1 nel fascicolo monitorio). Sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass., n. 19825/2022; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 504/2024). Ne consegue che correttamente il CTU ha escluso la commissione di massimo scoperto fino all'adeguamento della banca alla normativa applicabile ratione temporis (v. pag. 16 e Parte 17 della CTU: “Come richiesto nel quesito è stata esclusa la per il periodo antecedente l'adeguamento ex lege del contratto all'art. 2bis D.L. 185/2008 convertito con la legge n. 2/2009. È stata mantenuta la Commissione sull'accordato in quanto correttamente pattuita. È stata eliminata la commissione di istruttoria veloce fino al 12/03/2016, data della sua pattuizione. È stata eliminata ogni ulteriore commissione non pattuita”). Parimenti corretto è l'operato del CTU nella parte in cui nella ricostruzione effettuata ha tenuto conto esclusivamente delle spese pattuite nei vari contratti (v. pag. 17 della CTU). Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pagina 12 di 22 pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica e, comunque, non provate (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Occorre, altresì, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte, espressamente richiamato dalla CTU, alla stregua del quale “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass., n. 16303/2018; Cass., n. 1464/2019; Cass., n. 11173/2019). Nel caso di pattuizione del tasso di interesse, preme evidenziare che il CTU, laddove ha riscontrato il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione o successivamente in virtù delle pattuizioni intervenute nel corso del rapporto (dovendosi sul punto disattendere le deduzioni degli opponenti di cui alla comparsa conclusionale) ha decurtato gli importi addebitati a titolo di interessi fino alla sottoscrizione in data 2/03/2016 (v. pag. 17 della CTU) di un tasso oltre fido non usurario (v. pag. 12 e seguenti e, in particolare, pag. 15 della CTU, che ha rilevato il superamento del tasso soglia antiusura esclusivamente nel contratto dell'8/04/2009 nel tasso oltre fido).
pagina 13 di 22 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca tempestivamente costituita nel giudizio R.G. 2888/2022, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, a mente del quale “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; successiva conforme, Cass., n. 24051/2019). In altri termini, nell'ipotesi di versamenti nel corso del rapporto occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione nel caso in cui risultino indebiti), circostanza questa che si verifica nei casi in cui detti versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., cit. in motivazione). Con riferimento all'onere di allegazione gravante sulla banca, ritiene l'odierno giudicante di dover richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte in merito al fatto che l'onere di contestazione gravante sulla parte è proporzionale alla allegazione dei fatti gravante sulla parte attrice ed, in particolare, alle affermazioni contenute nei suoi scritti difensivi (Cass., n. 21075/2016; Cass., n. 22055/2017), di talché nel caso di specie –in cui in primis la difesa attorea in punto di allegazione si caratterizza per la affermazione di principi generali in tema di illegittimità dell'operato degli istituti di credito - l'individuazione dei pagamenti intervenuti nel corso del rapporto da parte del CTU ai fini della decorrenza della prescrizione appare legittima (v. anche Cass., n. 18144/2018, in merito alla esclusione dell'onere in capo alla banca di individuare in maniera specifica le rimesse prescritte ai fini della valida proposizione della eccezione). In particolare, deve essere richiamato il recente orientamento della Suprema Corte secondo il quale “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. Un., n. 15895/2019; Cass., n. 7013/2020; Cass., n. 18144/2018). Al riguardo, si precisa che tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale, nel confermare la portata dell'onere di allegazione nell'accezione sopra richiamata, ha specificato che, una volta assolto tale onere da parte della banca come nel caso di specie, grava “sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass., n. 26897 del 16/10/2024). Con riferimento al criterio da utilizzare per individuare i versamenti solutori, appare necessario operare la previa depurazione delle poste illegittime, trattandosi di operazione pagina 14 di 22 che rileva esclusivamente ai fini della individuazione delle rimesse solutorie che costituiscono mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime. Difatti, tale operazione non può avvenire sulla base delle risultanze delle originarie annotazioni contabili della banca poiché dette risultanze non sono corrette proprio in virtù della applicazione di poste illegittime. Sul punto, appare opportuno richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass., n. 7721/2023; precedente conforme: Cass., n. 9141/2020; conforme nella giurisprudenza di merito, Corte d'Appello Perugia, n. 175 del 25/03/2024). Infine, quanto alla problematica dell'affidamento, il consulente ha evidenziato che la prima sottoscrizione della linea di credito è presente nel contratto dell'8/04/2009, mentre nel periodo precedente la banca non ha concesso alcuna apertura, come si evince anche dall'esame degli estratti conto (v. pag. 11 della CTU). Facendo applicazione di tali coordinate teoriche tracciate, il consulente ha accertato rimesse solutorie prescritte per euro 6.193,93 (v. pag. 19 della CTU). Tenuto conto delle poste non dovute e non prescritte, il CTU ha quindi ricostruito il saldo a debito per il correntista in misura pari a euro 25.070,17 (v. ricostruzione sub 1, saldo ricalcolato, pag. 18 e 19 della CTU e pag. 57 della CTU). Con riferimento, poi, alla violazione della buona fede e correttezza, la asserita sproporzione della garanzia richiesta appare doglianza genericamente formulata (v. Cass., n. 10141/2021 in ordine alla necessità di una difesa specifica e circostanziata delle circostanze materiali in tesi lesive del proprio diritto), dovendosi comunque evidenziare che anche ove provata non appare suscettibile di assumere rilievo ai fini della invalidità (nel merito Corte di Appello Firenze, 29/06/2023), mentre con riferimento alla asserita revoca, improvvisa e immotivata, dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca (con ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi), appare sufficiente ribadire che parte opposta ha comprovato la scadenza del fido in data 31/01/2016 e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016. Dalle considerazioni che precedono, discende, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti in solido al pagamento dell'importo accertato come dovuto nella misura di euro 25.070,17 al 2/05/2022 (data di chiusura del conto, v. pag. 56 della CTU) 2.SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL MUTUO (azionata nella misura di euro 125.051,57). In fatto, dalla documentazione versata in atti emerge che in data 23/12/2009
[...]
(poi Controparte_2 [...]
) ha stipulato Controparte_1
pagina 15 di 22 con UK S.N.C. DI AS EN E LL AB il contratto di mutuo rep. n. 20.353, racc. n. 12.694, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a euro 120.000,00, da restituire in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili, al tasso degli interessi corrispettivi e di mora variabile indicato in contratto (v. art. 1, di cui al contratto nel fascicolo di parte opposta, doc. 1 nel fascicolo monitorio;
v. anche pag. 20 della CTU che ha accertato il tasso degli interessi corrispettivi al momento della stipula nella misura del 3,60% e quello degli interessi di mora nella misura del 4,60%). Parte opposta ha, altresì, comprovato l'erogazione della somma mediante accredito sul conto corrente in data 21/01/2010 (v. estratto del conto corrente nel fascicolo di parte opposta, doc. 2, nel fascicolo monitorio). Infine, risultano versate in atti le fideiussioni azionate (v. doc. 4 e doc. 5 nel fascicolo monitorio) Alla stregua di tali documenti, parte opposta, sulla quale come sopra detto l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale, ha provato la pretesa creditoria avanzata.
In diritto, si osserva sul punto che ai fini della prova della pretesa nel contratto di finanziamento è sufficiente la produzione del titolo e l'allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando alla parte opponente, convenuta sostanziale, la prova di fatti estintivi in merito a eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Parimenti, è infondata la doglianza relativa al frazionamento del credito in ragione del fatto che nel caso di specie vengono in rilievo pretese creditorie che non attengono ad un unico rapporto obbligatorio, posto che un procedimento ha ad oggetto la pretesa scaturita dal rapporto di conto corrente (v. considerazioni sopra svolte), mentre la fattispecie in esame ha ad oggetto il rapporto di mutuo, dovendosi, comunque ed in via assorbente, tenere in considerazione – ai fini della sussistenza di un interesse valutabile alla tutela processuale frazionata – l'istanza ex art. 642 c.p.c. proposta esclusivamente nel ricorso monitorio, il cui decreto è stato opposto nel procedimento R.G. n. 420/2023, in ragione dell'invocata sussistenza dell'atto pubblico notarile. Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità del contratto di mutuo perché in tesi stipulato per estinguere precedenti debiti del mutuatario, va osservato, in termini generali, che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione
pagina 16 di 22 della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, per un verso, “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” e, per altro verso, “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative” (Cass., Sez. Un., n. 5841/2025, in motivazione). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Con riferimento alle doglianze relative al contratto di conto corrente in ragione dell'allegato collegamento negoziale si ribadisce, secondo quanto evidenziato sin dalla delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che il contratto di conto corrente è stato acceso in data 22/09/2008 (v. contratto di conto corrente ed estratti dai quali emerge un saldo alla data del 22/09/2008 pari ad euro 0,00: doc. 12 e doc. 10 nel fascicolo di opposizione), laddove il mutuo è stato stipulato in data 23/12/2009 (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), mentre la tesi della duplicazione del credito oltre che genericamente formulata, risultando omessa qualsivoglia indicazione in merito agli importi in tesi pagina 17 di 22 conteggiati sia nell'addebito sul conto corrente sia nell'esposizione debitoria del mutuo, oltre che specificamente contestata da parte opposta (v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione), appare infondata alla luce della CTU espletata. Il Consulente ha, sul punto, difatti verificato che sul conto corrente non risulta addebitato l'importo residuo del mutuo, ragion per cui non vi è alcuna duplicazione del credito
“essendo mantenute distinte le due posizioni creditorie”, posto che il saldo del conto al momento del passaggio a sofferenza riguarda esclusivamente il conto corrente e non anche il mutuo (v. pag. 59 della CTU). Con riferimento all'usura contrattuale, richiamate le considerazioni sopra svolte, occorre aggiungere che, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, la commissione di estinzione anticipata non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021:
“Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022). Al contempo, l'odierno giudicante ritiene opportuno precisare in diritto che il computo autonomo degli interessi corrispettivi e di mora, certamente rilevanti ai fini della verifica dell'usura (come affermato da Cass., n. 350/2013, dalla quale tuttavia non è dato desumere alcun principio che imponga la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori), rinviene giustificazione nella diversità degli uni e degli altri poiché gli interessi corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria laddove, invece, gli interessi moratori perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita (v. sulla esclusione della sommatoria: Cass., n. 17447/2019; Cass., n. 9237/2020; nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, sentenza n. 5 del 2/01/2024, sentenza n. 875 del 20/12/2024, e sentenza n. 16 del 13/01/2025; Tribunale di Locri del 3/03/2018;
pagina 18 di 22 Tribunale Napoli, 13/02/2018; Tribunale Napoli, 9/02/2018; Tribunale Treviso, 1/06/2017; Trib. Palermo Sez. V, 22-03-2017; Trib. Pordenone, 17-03-2017; Trib. Torino Sez. fall., 15-06-2017; Trib. Savona, 10-03-2016; Trib. Monza Sez. III, 02-07-2016; Trib. Chieti, 23-04-2015). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Supremo Collegio, che ha sul punto precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi” (Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022). Infine, preme evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Alla stregua di tale orientamento, vengono, pertanto, disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Il CTU, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accertato che sia il tasso corrispettivo sia il tasso di mora, al momento della sottoscrizione del contratto, non sono risultati usurari (v. pag. 20 e seguenti e pag. 58 della CTU), nonché la correttezza dell'importo ingiunto sulla base della documentazione versata in atti in misura pari a euro 125.051,57 (v. pag. 58 della CTU). Con riferimento alle doglianze relative al TAEG (sulla base degli accertamenti del CTU TAEG indicato in contratto 3,850%/TEG ricalcolato 3,9043%), occorre premettere che la Par finalità del TAEG e dell' va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022).
pagina 19 di 22 Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Par determinante scostamento tra ISC pattuito ed effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Par corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze documentali e della CTU consentono di ritenere che la differenza tra ISC contrattuale (pari al 3,850%) ed ISC ricalcolato e applicato (3,9043%, v. pag. 22 della CTU) è pari a 0,0543% ossia, all'evidenza, integra discostamento minimale inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' Pt_9
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' ,
pagina 20 di 22 integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo. Con riferimento, poi, alla violazione della buona fede e correttezza, appare opportuno ribadire che la asserita sproporzione della garanzia richiesta appare doglianza genericamente formulata (v. Cass., n. 10141/2021 in ordine alla necessità di una difesa specifica e circostanziata delle circostanze materiali in tesi lesive del proprio diritto), dovendosi comunque evidenziare che anche ove provata non appare suscettibile di assumere rilievo ai fini della invalidità (nel merito Corte di Appello Firenze, 29/06/2023), mentre con riferimento alla asserita revoca, improvvisa e immotivata, dell'affidamento in data 29/01/2016 da parte della banca (con ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi), appare sufficiente ribadire che parte opposta ha comprovato la scadenza del fido in data 31/01/2016 (v. doc. 5) e la successiva richiesta di fido in data 5/02/2016, accolta in data 3/03/2016 (v. doc. 7). Infine, per quanto concerne la violazione della normativa antitrust, si richiamano integralmente le considerazioni svolte in relazione all'analisi del conto corrente in tema di nullità parziale, alla mancata previsione nelle fideiussioni in questione della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., alla insussistenza di alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 e, infine, al rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c. Con riferimento a quest'ultimo profilo, si aggiunge in diritto che nel contratto di mutuo, in termini generali, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (nella fattispecie concreta: durata di 15 anni a partire dal 23/01/2010; in diritto, Cass., n. 4232/2023, da ultimo;
in tema di decadenza ex art. 1957 c.c.: Cass., n. 2301/2004) ovvero, in epoca antecedente, prima del momento del recesso (come detto occorso nel mese di aprile del 2022 a fronte del ricorso monitorio depositato nel mese di luglio 2022). In ogni caso e ad abundantiam, si richiama anche la richiesta stragiudiziale di pagamento contenuta nel recesso, ritualmente ricevuta da , socia della debitrice Parte_1 principale e fideiussore, quale fattore impeditivo della decadenza (Cass., n. 835/2025, cit.; sull'applicazione dell'art. 1310 c.p.c. in tema di estinzione della fideiussione per decadenza, v. Cass., n. 6649/2002, cit.). Resta da precisare, quanto al riferimento manifestamente generico contenuto nella comparsa conclusionale alle clausole vessatorie (v. pag. 13 della comparsa conclusionale), che parte opponente non ha neanche allegato la qualità di consumatori degli opponenti, e, comunque, in via assorbente le clausole dei contratti oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo, né risultano applicate alle fattispecie clausole tali da determinare uno specifico squilibrio giuridico e normativo.
pagina 21 di 22 Dalle considerazioni che precedono discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle ulteriori domande proposte. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la riduzione della pretesa con riferimento alla esposizione debitoria del conto corrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 in ragione del modesto ammontare delle somme accertate come non dovute. I restanti 2/3 si liquidano giusta soccombenza. Le spese della CTU espletata vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti, giusta reciproca soccombenza (stante la parziale fondatezza delle contestazioni svolte con riferimento al conto corrente e l'infondatezza delle doglianze relative al mutuo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-in accoglimento parziale dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 821 (R.G. n. 1605/2022), revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in via solidale al pagamento dell'importo pari a euro 25.070,17, oltre interessi legali dalla domanda;
respinge nel resto;
-respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 991 (R.G. n. 1602/2022);
-condanna gli opponenti in solido al rimborso di 2/3 delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 6.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
compensa il restante 1/3 delle spese di lite (euro 3.000,00);
-pone le spese della CTU espletata definitivamente a carico solidale delle parti. 8/06/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice (Marzia Di Bari)
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