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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 6 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 5361/2024 R.G. e al n. 1057/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] int. 29, rappresentato e difeso, dall'avv. Assunta
Lombardo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile – esonero parziale ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 15.10.2024
[...]
esponeva che aveva presentato, in data 23.2.2024, istanza di ATP, incoata presso Parte_1
questo Tribunale al n. R.G.1057.2024 per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno di invalidità civile e/o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario a
1 decorrere dalla data della domanda amministrativa del 9.11.2023; che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato aveva escluso CP_1
la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici richiesti;
che in data
9.10.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. aveva sottostimato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto. Evidenziava che, dalla certificazione medica prodotta, risultava essere in cura presso un centro di salute mentale da anni, in ragione dei gravi disturbi psichiatrici che compromettevano il suo vivere quotidiano, e che, di conseguenza, il codice applicabile nel caso di specie doveva essere il 2201, con percentuale pari al 100%. Lamentava, inoltre, che il c.t.u. aveva sottovalutato altre patologie, quali quelle cardiache e ortopediche, come attestato dalla documentazione medica non adeguatamente presa in considerazione.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'assegno di invalidità civile e/o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esonero parziale dal ticket sanitario sin dalla domanda e condannarsi l' al pagamento dei ratei con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di CP_1
presentazione della domanda amministrativa, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 28.12.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario chiedendone, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. della presente fase ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “Disturbo ansioso-depressivo reattivo di grado moderato-grave con inibizione
2 cognitiva. Enfisema polmonare centrolobulare bilaterale”; ha quindi accertato che tali patologie rendono il ricorrente “INVALIDO con PERMANENTE RIDUZIONE della capacità lavorativa nella misura percentuale del 67% … con decorrenza 14.10.2024”.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va in parte accolto, dichiarando che è invalido civile nella misura del 67% utile ai fini dell'esenzione parziale Parte_1
dal ticket sanitario dal 14.10.2024.
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto anche della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di tre quarti di quelle relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv.
Assunta Lombardo, sussistendo la dichiarazione di rito.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 23.2.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 15.10.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1
requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario dal 14.10.2024;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito, che liquida – già ridotte – in euro 673,87 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
3 c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Assunta Lombardo, compensando la restante quota e le spese di lite della fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 7 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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