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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDISERRA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto alla Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), di cui all'art.7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento di €1.198,92, a titolo di differenze Controparte_1
retributive maturate per il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2018/2019, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti il , l Controparte_1 Controparte_2
e l chiedendo, in via preliminare, la riunione del
[...] Controparte_3
giudizio con quello n.205/2024 r.g. pendente dinanzi a questo Tribunale per identità di petitum e causa pagina 1 di 6 petendi; nel merito, le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto del ricorso.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è fondato a va accolto.
In via preliminare.
Non vi sono le condizioni per provvedere ai sensi dell'art.274 II comma c.p.c. in quanto la causa petendi e il petitum del giudizio n.205/2024 incardinato dinanzi a questo Tribunale (riconoscimento della “carta del docente”, introdotta dall'art.1, comma 121, della L.107/2015) sono del tutto distinti da quelli posti a fondamento del ricorso in esame.
La ricorrente – insegnante inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso I.I.S. Di Valle Sabbia
"G. Perlasca", Idro (BS), con contratto dal 1.9.2023 al 31.8.204 per 18 ore settimanali - premesso di avere prestato nell'anno scolastico 2018/2019 servizio per 206 giorni in qualità di insegnante con plurimi contratti a tempo determinato, alle dipendenze del presso Controparte_1
gli istituti indicati in ricorso, lamenta che, pur svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dai docenti di ruolo, non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
All'accoglimento della domanda si è opposta la parte convenuta che ha invocato l'art.25 del CCNL del
31.8.1999, in tema di erogazione del compenso individuale accessorio per rilevare come, le categorie di personale insegnante a tempo determinato che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma del predetto articolo del CCNL, potevano avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio, risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 della l. n. 124 del 3.5.1999 in materia di supplenze. Tutto ciò per sostenere che l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio debba comportare anche l'esclusione dei suddetti supplenti dalla percezione della retribuzione professionale docenti, visto che l'art.7 del CCNL del 15.3.2001 rinvia all'art.25 del
CCNL del 31.8.1999.
Sono pacifici i servizi svolti dalla ricorrente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato indicati nel ricorso per 206 giorni.
La tesi della parte convenuta contrasta con i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza
20015/2018 (seguita dalle conformi sentenze 6293/2020 e 12309/2024), cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
pagina 2 di 6 Con la citata sentenza del 2018 la Corte di Cassazione ha così statuito:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
pagina 3 di 6 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL
Cerro ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non Per_1
può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra pagina 4 di 6 le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).”
Alla luce di quanto precede deve quindi affermarsi che l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la “Retribuzione
Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Considerato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e che la parte convenuta non ha dedotto diversificazioni nell'attività svolta dalla ricorrente a tempo determinato rispetto al personale stabilmente inserito negli organici, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la
“Retribuzione Professionale Docenti” per l'anno scolastico 2018/2019, per il servizio prestato per complessivi 206 giorni in forza dei plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
indicati in ricorso. Controparte_1
La parte convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di €1.198,92, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, come calcolata in ricorso, non essendovi contestazione alcuna sul quantum.
Le spese di lite – liquidate, come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda rigettata così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso nell'anno scolastico 2018/2019 e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento della somma di €1.198,92, comprensive di interessi legali Controparte_1
dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. con distrazione in favore dei procuratori costituiti pagina 5 di 6 Brescia, 7 novembre 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALDISERRA ANTONIO e dell'avv. LUGARA' ROSSELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso ha chiesto che sia dichiarato il proprio diritto alla Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD), di cui all'art.7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso e, per l'effetto, condannato il al pagamento di €1.198,92, a titolo di differenze Controparte_1
retributive maturate per il mancato riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati nell'anno scolastico 2018/2019, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si sono costituiti il , l Controparte_1 Controparte_2
e l chiedendo, in via preliminare, la riunione del
[...] Controparte_3
giudizio con quello n.205/2024 r.g. pendente dinanzi a questo Tribunale per identità di petitum e causa pagina 1 di 6 petendi; nel merito, le parti convenute hanno contestato la fondatezza della domanda e chiesto il rigetto del ricorso.
Per le ragioni che si espongono il ricorso è fondato a va accolto.
In via preliminare.
Non vi sono le condizioni per provvedere ai sensi dell'art.274 II comma c.p.c. in quanto la causa petendi e il petitum del giudizio n.205/2024 incardinato dinanzi a questo Tribunale (riconoscimento della “carta del docente”, introdotta dall'art.1, comma 121, della L.107/2015) sono del tutto distinti da quelli posti a fondamento del ricorso in esame.
La ricorrente – insegnante inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso I.I.S. Di Valle Sabbia
"G. Perlasca", Idro (BS), con contratto dal 1.9.2023 al 31.8.204 per 18 ore settimanali - premesso di avere prestato nell'anno scolastico 2018/2019 servizio per 206 giorni in qualità di insegnante con plurimi contratti a tempo determinato, alle dipendenze del presso Controparte_1
gli istituti indicati in ricorso, lamenta che, pur svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dai docenti di ruolo, non ha percepito la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
All'accoglimento della domanda si è opposta la parte convenuta che ha invocato l'art.25 del CCNL del
31.8.1999, in tema di erogazione del compenso individuale accessorio per rilevare come, le categorie di personale insegnante a tempo determinato che, a mente delle lettere b) e c) del primo comma del predetto articolo del CCNL, potevano avere diritto al pregresso compenso individuale accessorio, risultano individuate in base alla distinzione prevista dall'art. 4 della l. n. 124 del 3.5.1999 in materia di supplenze. Tutto ciò per sostenere che l'espunzione delle supplenze temporanee dal novero degli insegnanti a termine ammessi dalla contrattazione collettiva di comparto alla percezione del compenso individuale accessorio debba comportare anche l'esclusione dei suddetti supplenti dalla percezione della retribuzione professionale docenti, visto che l'art.7 del CCNL del 15.3.2001 rinvia all'art.25 del
CCNL del 31.8.1999.
Sono pacifici i servizi svolti dalla ricorrente alle dipendenze del Controparte_1
in forza di plurimi contratti a tempo determinato indicati nel ricorso per 206 giorni.
La tesi della parte convenuta contrasta con i principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza
20015/2018 (seguita dalle conformi sentenze 6293/2020 e 12309/2024), cui questo Tribunale non ha ragione di discostarsi.
pagina 2 di 6 Con la citata sentenza del 2018 la Corte di Cassazione ha così statuito:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
pagina 3 di 6 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL
Cerro ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non Per_1
può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra pagina 4 di 6 le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).”
Alla luce di quanto precede deve quindi affermarsi che l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la “Retribuzione
Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Considerato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e che la parte convenuta non ha dedotto diversificazioni nell'attività svolta dalla ricorrente a tempo determinato rispetto al personale stabilmente inserito negli organici, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere la
“Retribuzione Professionale Docenti” per l'anno scolastico 2018/2019, per il servizio prestato per complessivi 206 giorni in forza dei plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
indicati in ricorso. Controparte_1
La parte convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di €1.198,92, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, come calcolata in ricorso, non essendovi contestazione alcuna sul quantum.
Le spese di lite – liquidate, come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda rigettata così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso nell'anno scolastico 2018/2019 e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento della somma di €1.198,92, comprensive di interessi legali Controparte_1
dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. con distrazione in favore dei procuratori costituiti pagina 5 di 6 Brescia, 7 novembre 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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