TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3746/2022 R.G.
N.. .Sent.
N.. .Cron.
N.. ..Rep.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott.ssa RI BO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3746/2022 RG promossa da:
nato a [...] in data [...] e residente a [...]2,Parte_1 CF , e domiciliato ai fini del presente procedimento in Genova, Via Fieschi 20/5 presso e C.F. 1
,
nello studio dell'Avv. Michela Cucich (C.F. Codice Fiscale_2 -
- PEC FAX 010 532854
e dell'Avv. Claudia Terracciano (C.F. PEC Email_1 Codice Fiscale_3 che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata Email_2 all'atto di citazione
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
-PEC Email_3 Roma, Via Lima n. 7, (C.F. P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
**** Conclusioni rese con note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 luglio
2025, per parte attrice Parte_1 :
"- tenuto conto che l'CP_2 ha prodotto la documentazione attestante le somme corrisposte all'attore a titolo di indennità per inabilità assoluta per l'infortunio a lui occorso in data 08/04/2020 per l'importo complessivo di euro 3.215,30;
- tenuto conto della perizia medico legale esperita dal Dott. Per 1 depositata in atti;
insiste per l'accoglimento di tutte le domande e istanze formulate in atti, con condanna della convenuta contumace al pagamento del danno differenziale pari ad euro 10.757,46, già al netto delle somme erogate dall' CP 2 o ad altra somma, anche maggiore, meglio vista."
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 evocava in giudizio
[...] per sentirla dichiarare responsabile dei danni conseguiti in occasione del sinistro occorsole.
Affermava, in particolare, l'attore:
di lavorare alle dipendenze della Controparte_3 presso il magazzino Arco Spedizioni s.p.a., sito in Genova, Via delle Fabbriche 6 H, con mansioni di magazziniere;
di stare utilizzando - in data 08/04/2020 - il muletto elettrico per effettuare operazioni di carico e scarico del camion IV Eurocargo 75 tg. FN 966 SV, nella disponibilità e condotto dal Sig. Persona_2
,
dipendente della società allorquando, mentre scendeva in retromarcia sulla Controparte_1 sponda idraulica del camion, il muletto sul quale era seduto subiva un arresto improvviso e, conseguentemente, veniva sbalzato violentemente a terra;
di essere stato immediatamente soccorso dal Sig. Controparte_4 anch'egli dipendente della CP
[...] ;
di essere stato, successivamente, accompagnato dal servizio di pubblica assistenza locale al P.S. dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ove veniva riscontrata "frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio sx con interessamento intrarticolare", quindi ingessato e dimesso con prognosi di 35 gg.;
di essere stato sottoposto, in data 17/04/2020, a TC di controllo, dalla quale emergeva la persistenza di
"diastasi di multipli frammenti e sfiancamento della limitante corticale intrarticolare.. piccoli frammenti e sfiancamento della limitante corticale intrarticolare piccoli frammenti anche pulverulenti si estrinsecano dorsalmente nettamente diastasati.. Pare dissociarsi infrazione della porzione volere dell'epifisi ulnare, caratterizzata da piccoli geodi cortico-sotto-corticale piccolo distacco margino angolare sul versante dorsale articolare dello scafoide..";
di essere stato, successivamente, sottoposto - in data 23/04/2020 - ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca Aptus e viti e dimesso con prescrizione di mantenere il gesso per 15 gg., e quindi di aver intrapreso percorso di fisioterapia (documentazione medica - doc. 1);
di essere stato in infortunio dal giorno 08/04/2020 al giorno 25/06/2020, allorquando riprendeva l'attività lavorativa (certificato - doc. 2), ricevendo la relativa indennità sostitutiva della retribuzione CP pari a complessivi € 2.302,85 (prospetto CU - doc. 3);da di aver, successivamente, inviato alla Controparte_1 formale diffida in data 13/07/2020 al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio occorso (doc. 4);
di aver ottenuto riscontro dalla società che, con PEC del 17/09/2020 (doc. 5), nulla contestava in merito all'addebito di responsabilità comunicando il nominativo di due Compagnie Assicurative, Controparte_5
[...] e Controparte_6 ;
di aver, quindi, inoltrato - in data 28/09/2020 - tramite legale, richiesta risarcitoria alle due Compagnie segnalate (doc. 6), e successivamente - in data 25/11/2021 di aver chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento delle predette Compagnie Assicurative (doc. 7) e, da ultimo, di aver formulato formale invito ad aderire al procedimento di negoziazione assistita di cui alla L. 162/2014, senza tuttavia ottenere qualsivoglia riscontro;
di aver subito, in conseguenza dell'infortunio, un danno biologico valutato dal medico legale Dott.ssa
Persona 3, la quale riconosceva un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30 e un ulteriore periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 60, oltre invalidità permanente pari all'8% della totale (doc.
9 atto di citazione), il tutto quantificabile in complessivi € 19.038,00 in base alle tabelle del danno biologico da lesioni micropermanenti in uso presso il Tribunale di Milano.
In ordine alle cause dell'infortunio e alla responsabilità della convenuta, l'attore esponeva che, a seguito dell'incidente occorsogli, erano stati svolti accertamenti dal Dipartimento di Prevenzione Struttura
Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dalla cui relazione conclusiva (doc. 8 parte attrice inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova che ha aperto procedimento n.
-
30012/21/44 R.G.N.R.) era emerso che l'infortunio era da ricondurre al malfunzionamento della barra del
"ferma roll" presente sulla pedana idraulica del camion che si era alzata improvvisamente mentre il muletto stava transitando in retromarcia, causando il sobbalzo del mezzo e, quindi, la caduta dell'attore.
A sostegno della propria tesi, l'attore esponeva che dalla relazione redatta dal PSAL (pag.
3 - paragrafo
"Dinamica e cause dell'infortunio") si apprendeva che il transpallet condotto dal Sig. Pt_1 aveva subito un improvviso sobbalzo e/o un arresto forzato, causato dalla presenza - sulla pedana idraulica del camion - di una "porzione di sponda sollevata che costituisce il cosiddetto ferma-roll.... Tale sistema è costituito da una barra metallica che, una volta sollevata obliquamente, serve da supporto alle ruote dei cosiddetti carrelli roll, per impedirne lo scivolamento.". La barra metallica cd. "ferma-roll" veniva azionata manualmente mediante due levette posizionate ai lati della barra stessa.
Gli incaricati del PSAL - nell'ambito degli accertamenti svolti - avevano provveduto a sentire sull'accaduto il
Sig. Persona_2 dipendente della Controparte_1 che conduceva il mezzo che aveva causato
,
l'infortunio, il quale aveva riconosciuto che la levetta sull'autocarro da costui condotto - posizionata sulla superficie della sponda idraulica per sollevare la barra del ferma-roll con il piede - mancava da un lato della barra essendone presente soltanto uno. Lo stesso proseguiva dichiarando di aver rimosso lui stesso la leva mancante, quando gli era stato affidato il mezzo, smontandola, di propria iniziativa, manualmente, poiché avrebbe impedito il passaggio dei transpallet fino all'interno del cassone. Il Per_2 precisava, ulteriormente, che l'autocarro dotato di sponda idraulica gli era stato affidato con entrambe le levette presenti e lui, resosi conto che ciò avrebbe impedito l'ingresso dei transpallet, era riuscito a rimuoverne solo una;
lo stesso dichiarava, ancora, di aver riferito all'azienda e al suo responsabile Sig. Testimone_1 di tale rimozione.
Ne consegue a detta dell'attore - che l'improvviso sollevamento della barra che avrebbe dovuto azionarsi
-
soltanto a seguito di un preciso impulso manuale era da ritenersi dovuto alla manomissione del sistema di sollevamento della barra "ferma-roll" da parte del dipendente della Controparte_1 , il quale, avendo evidentemente ricevuto un mezzo inidoneo all'uso per cui era destinato, era intervenuto per modificarlo, eliminando una delle due levette, non riuscendo ad eliminare anche la seconda. L'attore evidenziava altresì che, nei mesi successivi all'incidente, si era verificato analogo episodio con lo stesso automezzo IV . CP_3Eurocargo 75 tg. FN 966 SV a danno del Sig. Controparte_4 In conseguenza al fatto, la società aveva intimato alla di non presentare più l'automezzo per le operazioni di carico e Controparte_1 scarico.
Controparte_1 per iPer quanto sopra, l'attore riteneva, dunque, configurabile in capo alla società danni cagionati, una responsabilità per fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. e/o da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e/o, ancora, quale responsabilità ex art. 2043 c.c..
Con provvedimento del 4 luglio 2022 il Giudice, Dott.ssa RI BO, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, confermava l'udienza del 13 settembre 2022
e disponeva la conversione della causa in trattazione scritta.
Successivamente, il Giudice, viste le note scritte depositate dall'attore in sostituzione di udienza, concedeva i termini richiesti per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e conseguentemente rinviava all'udienza a trattazione scritta del 10 gennaio 2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie istruttorie parte attrice chiedeva l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova formulati, indicando a testi il Sig. Controparte_4 e la Dott.ssa Persona_3 , residenti in [...], gli Agenti del Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa P.S.A.L. di ASL 3 Liguria - Ufficio Ponente, Tes_2
[...] e il Sig. Testimone_1 dipendente della società [...] Testimone_3 e Persona_4
Controparte_1 La parte insisteva altresì per l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 30012/21/44
RGNR, nonché per il licenziamento di CTU medico-legale.
Successivamente, il Giudice, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia della convenuta e, ritenutane l'opportunità, ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice nei limiti ritenuti ammissibili, fissando udienza per la loro assunzione in data 12 aprile 2023.
All'udienza del 12 luglio 2023, ottenuta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 30012/21/44 RGNR, si procedeva alla visione del filmato acquisito dalla Procura della Repubblica di Genova;
al termine dell'udienza, il Giudice licenziava CTU medico legale nominando all'uopo il Dott. Persona_5 affinché rispondesse sul quesito in uso al danno biologico, il quale concludeva il proprio elaborato, accertando in capo all'attore una ITA di 2 giorni, ITP al 75% di 28 giorni, ITP al 50% di 25 giorni, e ITP al 25% di ulteriori 25 giorni, durante i quali l'attore ha indossato apparecchio gessato per 24 giorni e ha necessitato di ricovero ospedaliero in day hospital e di un intervento chirurgico, nonché postumi a carattere permanente del 6%, come dalle Linee guida in uso per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico.
Il CTU accertava che i postumi permanenti, consistenti in cicatrici e limitazioni motorie, non incidevano negativamente sull'esercizio delle abituali attività non lavorative dell'attore né sulla sua vita di relazione, e non impedivano in tutto o in parte, né rendevano particolarmente usurante, lo svolgimento delle sue attività lavorative.
Depositata la CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito meglio precisate.
La dinamica e le circostanze dei fatti così come descritte dall'attore risultano ampiamente dimostrate. Si veda, in particolare, la deposizione del teste sig. Controparte 4 - magazziniere dipendente presente nel luogo e al momento del sinistro e che ha prestato il primo soccorso - il quale, sentito sui capitoli di prova dedotti da parte attrice - così rispondeva: "Ricordo che il Pt 1 stava scaricando un camion ed era a bordo di un transpallet con la pedana all'interno del magazzino, sulle pedane. Lui stava scaricando da una parte e io stavo lavorando in un altro magazzino. Non ho visto cadere il Sig. Pt_1 però ho sentito che mi chiamava quindi mi sono avvicinato a lui e l'ho visto a terra vicino al transpallet. Sul momento non mi ha detto nulla circa la dinamica del sinistro. L'ho soccorso perché aveva una mano girata, ho cercato di tirarlo su da terra ma non ci sono riuscito quindi sono andato negli uffici e lì hanno chiamato l'ambulanza ed anche i carabinieri perché
c'era il COVID. Preciso che dopo che il Pt_1 caduto sono andato per togliere il transpallet dal camion ma il transpallet era bloccato sulla sponda del camion probabilmente si trattava di qualcosa che era finito nelle ruote e non consentiva di manovrarlo. Preciso che ho notato che la sponda del camion aveva un fermo che si era infilato nella ruota del transpallet."
La dinamica del sinistro è stata, ulteriormente, confermata dal filmato acquisito dalla Procura della
Repubblica di Genova di cui al fascicolo del procedimento n. 30012/21/44 RGNR, dal quale, a partire dall'orario 13.43 (minuto 2.55 del video), si assiste alla caduta dell'attore ed ai primi soccorsi prestati.
,La stessa circostanza è stata ribadita anche dai testi Testimone_2 e Testimone_4 tecnici della prevenzione ASL3 che avevano effettuato il primo sopralluogo nelle immediatezze del fatto, in data
08/04/2020: "Nel video si vede che durante le operazioni di scarico del camion procedendo in retromarcia muletto ha sobbalzato e la persona che era alla guida del mezzo è caduto per terra."..."Nel video si vedeva il
Sig. Pt 1 scaricare la merce dal camion e intorno all'undicesimo "viaggio" circa abbiamo notato che, nell'indietreggiare, il transpallet ha subito quasi un arresto forzoso. Ha fatto come una specie di sobbalzo ed il conducente è caduto di lato.".
Da qui l'accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 2049 c.c. essendo stata ampiamente dimostrata la verificazione del fatto storico dedotto secondo le modalità indicate dalla parte attrice, in assenza di alcuna dimostrazione di segno contrario.
In punto di diritto la giurisprudenza è costante nell'affermare che la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti di cui all'articolo 2049 - che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività - richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo.
a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex multis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298).
b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742), e che, sotto il profilo soggettivo, si tratti di fatto che cagioni un danno a terzi commesso da parte del preposto.
c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria". Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, ma
è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass.
11/11/2024, n. 28952). In proposito la Corte ha precisato che: "la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle incombenze attribuite (così Cass. n. 11816/2016) ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto".
Il rapporto di preposizione comporta una responsabilità rigorosa da parte del padrone o committente per fatto illecito (sia esso doloso o colposo) del dipendente, secondo il brocardo "cuius commoda, eius et incommoda", ossia "a colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi". La disposizione in oggetto ha lo scopo di assicurare al danneggiato una completa riparazione del danno subito.
Il preponente, quindi, non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa o il caso fortuito, né di non aver potuto impedire il fatto, in quanto "la responsabilità per fatto dell'ausiliario di cui all'art. 2049 c.c. deve essere ricercata non tanto nel rapporto contrattuale, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto, per la disposizione di altra persona, esplichi attività per conto della seconda e sotto il potere della medesima."
Pertanto, sulla base delle suesposte ricostruzioni istruttorie, deve riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta, verificatesi nei termini descritti in atto di citazione e così chiaramente confermati, e le lesioni riferite e riscontrate in sede di CTU.
In particolare, il CTU ha riconosciuto che, in conseguenza del sinistro, il Sig. Pt_1 ha riportato una frattura articolare radio distale del polso sinistro ridotta in modo cruento, e ha conseguentemente lamentato un periodo di invalidità, temporanea e permanente, meritevole di risarcimento.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass.
SS.UU del 2008), si determina, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, in euro € 8.678,00 quanto alla IP e € 4.801,25 quanto alla IT, accertate dal CTU.
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale così come calcolato la complessiva somma di Euro 13.479,25.
L'età del danneggiato per la stima dell'invalidità permanente è stata calcolata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea, altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Corte di cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26897/14);
Non si ritiene applicabile la nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno da lesioni macropermanenti, entrata in vigore il 05/03/2025, giusto l'articolo 5, d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12, secondo il quale le disposizioni di cui al citato decreto si applicano "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore".
Riguardo alle singole voci riconosciute è poi da precisare che, alla luce delle risultanze della CTU, si è ritenuto di liquidare il danno biologico puro.
Non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di danno personalizzato non avendo parte attrice allegato, dedotto né dimostrato qualsivoglia incidenza delle lesioni sulle abituali attività non lavorative del danneggiato, incidenza in ogni caso negata dal CTU. Non si ritiene di effettuare alcuno scorporo degli importi percepiti dall' CP_2 avendo l'Istituto quantificato un danno biologico nella misura del 4% (pertanto non liquidabile dall' CP 7 attesa la franchigia del 6%) mentre l'importo erogato a titolo di indennità per inabilità assoluta al lavoro per € 3.215,30 non può essere detratto dal risarcimento quantificato in questa sede non essendo stato riconosciuto alcun danno patrimoniale da inabilità/incapacità lavorativa, essendo noto che il danno differenziale vada calcolato solo su poste omogenee.
Riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento, fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata dall'1/1/2024
(avendo fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del fatto e, quindi, progressivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna con gli interessi al tasso legale.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, ivi inclusi gli onorari di
CTU, dott. Persona 5 già liquidati con provvedimento del 13 dicembre 2023; pari sorte le spese di
CTP, ampiamente documentate in atti (doc. 10 parte attrice, fattura Dott.ssa Per_3, € 305,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta la responsabilità della convenuta [...] in ordine al fatto di cui è causa, per l'effetto:Controparte_1
Controparte_1dichiara tenuta e condanna a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di Euro € 13.479,25. oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva condanna Controparte_1 al pagamento delle spese legali in favore del sig. Pt_1 pari ad
Euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, oltre alle spese CTP come documentate in atti.
le spese di CTU. Pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva, depositata telematicamente.
Genova, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.sa RI BO
N.. .Sent.
N.. .Cron.
N.. ..Rep.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott.ssa RI BO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3746/2022 RG promossa da:
nato a [...] in data [...] e residente a [...]2,Parte_1 CF , e domiciliato ai fini del presente procedimento in Genova, Via Fieschi 20/5 presso e C.F. 1
,
nello studio dell'Avv. Michela Cucich (C.F. Codice Fiscale_2 -
- PEC FAX 010 532854
e dell'Avv. Claudia Terracciano (C.F. PEC Email_1 Codice Fiscale_3 che lo rappresentano e difendono in forza di procura allegata Email_2 all'atto di citazione
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
-PEC Email_3 Roma, Via Lima n. 7, (C.F. P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
**** Conclusioni rese con note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 luglio
2025, per parte attrice Parte_1 :
"- tenuto conto che l'CP_2 ha prodotto la documentazione attestante le somme corrisposte all'attore a titolo di indennità per inabilità assoluta per l'infortunio a lui occorso in data 08/04/2020 per l'importo complessivo di euro 3.215,30;
- tenuto conto della perizia medico legale esperita dal Dott. Per 1 depositata in atti;
insiste per l'accoglimento di tutte le domande e istanze formulate in atti, con condanna della convenuta contumace al pagamento del danno differenziale pari ad euro 10.757,46, già al netto delle somme erogate dall' CP 2 o ad altra somma, anche maggiore, meglio vista."
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controparte_1Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 evocava in giudizio
[...] per sentirla dichiarare responsabile dei danni conseguiti in occasione del sinistro occorsole.
Affermava, in particolare, l'attore:
di lavorare alle dipendenze della Controparte_3 presso il magazzino Arco Spedizioni s.p.a., sito in Genova, Via delle Fabbriche 6 H, con mansioni di magazziniere;
di stare utilizzando - in data 08/04/2020 - il muletto elettrico per effettuare operazioni di carico e scarico del camion IV Eurocargo 75 tg. FN 966 SV, nella disponibilità e condotto dal Sig. Persona_2
,
dipendente della società allorquando, mentre scendeva in retromarcia sulla Controparte_1 sponda idraulica del camion, il muletto sul quale era seduto subiva un arresto improvviso e, conseguentemente, veniva sbalzato violentemente a terra;
di essere stato immediatamente soccorso dal Sig. Controparte_4 anch'egli dipendente della CP
[...] ;
di essere stato, successivamente, accompagnato dal servizio di pubblica assistenza locale al P.S. dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ove veniva riscontrata "frattura pluriframmentaria metaepifisaria distale del radio sx con interessamento intrarticolare", quindi ingessato e dimesso con prognosi di 35 gg.;
di essere stato sottoposto, in data 17/04/2020, a TC di controllo, dalla quale emergeva la persistenza di
"diastasi di multipli frammenti e sfiancamento della limitante corticale intrarticolare.. piccoli frammenti e sfiancamento della limitante corticale intrarticolare piccoli frammenti anche pulverulenti si estrinsecano dorsalmente nettamente diastasati.. Pare dissociarsi infrazione della porzione volere dell'epifisi ulnare, caratterizzata da piccoli geodi cortico-sotto-corticale piccolo distacco margino angolare sul versante dorsale articolare dello scafoide..";
di essere stato, successivamente, sottoposto - in data 23/04/2020 - ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca Aptus e viti e dimesso con prescrizione di mantenere il gesso per 15 gg., e quindi di aver intrapreso percorso di fisioterapia (documentazione medica - doc. 1);
di essere stato in infortunio dal giorno 08/04/2020 al giorno 25/06/2020, allorquando riprendeva l'attività lavorativa (certificato - doc. 2), ricevendo la relativa indennità sostitutiva della retribuzione CP pari a complessivi € 2.302,85 (prospetto CU - doc. 3);da di aver, successivamente, inviato alla Controparte_1 formale diffida in data 13/07/2020 al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio occorso (doc. 4);
di aver ottenuto riscontro dalla società che, con PEC del 17/09/2020 (doc. 5), nulla contestava in merito all'addebito di responsabilità comunicando il nominativo di due Compagnie Assicurative, Controparte_5
[...] e Controparte_6 ;
di aver, quindi, inoltrato - in data 28/09/2020 - tramite legale, richiesta risarcitoria alle due Compagnie segnalate (doc. 6), e successivamente - in data 25/11/2021 di aver chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento delle predette Compagnie Assicurative (doc. 7) e, da ultimo, di aver formulato formale invito ad aderire al procedimento di negoziazione assistita di cui alla L. 162/2014, senza tuttavia ottenere qualsivoglia riscontro;
di aver subito, in conseguenza dell'infortunio, un danno biologico valutato dal medico legale Dott.ssa
Persona 3, la quale riconosceva un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30 e un ulteriore periodo di inabilità parziale al 50% di giorni 60, oltre invalidità permanente pari all'8% della totale (doc.
9 atto di citazione), il tutto quantificabile in complessivi € 19.038,00 in base alle tabelle del danno biologico da lesioni micropermanenti in uso presso il Tribunale di Milano.
In ordine alle cause dell'infortunio e alla responsabilità della convenuta, l'attore esponeva che, a seguito dell'incidente occorsogli, erano stati svolti accertamenti dal Dipartimento di Prevenzione Struttura
Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dalla cui relazione conclusiva (doc. 8 parte attrice inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova che ha aperto procedimento n.
-
30012/21/44 R.G.N.R.) era emerso che l'infortunio era da ricondurre al malfunzionamento della barra del
"ferma roll" presente sulla pedana idraulica del camion che si era alzata improvvisamente mentre il muletto stava transitando in retromarcia, causando il sobbalzo del mezzo e, quindi, la caduta dell'attore.
A sostegno della propria tesi, l'attore esponeva che dalla relazione redatta dal PSAL (pag.
3 - paragrafo
"Dinamica e cause dell'infortunio") si apprendeva che il transpallet condotto dal Sig. Pt_1 aveva subito un improvviso sobbalzo e/o un arresto forzato, causato dalla presenza - sulla pedana idraulica del camion - di una "porzione di sponda sollevata che costituisce il cosiddetto ferma-roll.... Tale sistema è costituito da una barra metallica che, una volta sollevata obliquamente, serve da supporto alle ruote dei cosiddetti carrelli roll, per impedirne lo scivolamento.". La barra metallica cd. "ferma-roll" veniva azionata manualmente mediante due levette posizionate ai lati della barra stessa.
Gli incaricati del PSAL - nell'ambito degli accertamenti svolti - avevano provveduto a sentire sull'accaduto il
Sig. Persona_2 dipendente della Controparte_1 che conduceva il mezzo che aveva causato
,
l'infortunio, il quale aveva riconosciuto che la levetta sull'autocarro da costui condotto - posizionata sulla superficie della sponda idraulica per sollevare la barra del ferma-roll con il piede - mancava da un lato della barra essendone presente soltanto uno. Lo stesso proseguiva dichiarando di aver rimosso lui stesso la leva mancante, quando gli era stato affidato il mezzo, smontandola, di propria iniziativa, manualmente, poiché avrebbe impedito il passaggio dei transpallet fino all'interno del cassone. Il Per_2 precisava, ulteriormente, che l'autocarro dotato di sponda idraulica gli era stato affidato con entrambe le levette presenti e lui, resosi conto che ciò avrebbe impedito l'ingresso dei transpallet, era riuscito a rimuoverne solo una;
lo stesso dichiarava, ancora, di aver riferito all'azienda e al suo responsabile Sig. Testimone_1 di tale rimozione.
Ne consegue a detta dell'attore - che l'improvviso sollevamento della barra che avrebbe dovuto azionarsi
-
soltanto a seguito di un preciso impulso manuale era da ritenersi dovuto alla manomissione del sistema di sollevamento della barra "ferma-roll" da parte del dipendente della Controparte_1 , il quale, avendo evidentemente ricevuto un mezzo inidoneo all'uso per cui era destinato, era intervenuto per modificarlo, eliminando una delle due levette, non riuscendo ad eliminare anche la seconda. L'attore evidenziava altresì che, nei mesi successivi all'incidente, si era verificato analogo episodio con lo stesso automezzo IV . CP_3Eurocargo 75 tg. FN 966 SV a danno del Sig. Controparte_4 In conseguenza al fatto, la società aveva intimato alla di non presentare più l'automezzo per le operazioni di carico e Controparte_1 scarico.
Controparte_1 per iPer quanto sopra, l'attore riteneva, dunque, configurabile in capo alla società danni cagionati, una responsabilità per fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. e/o da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e/o, ancora, quale responsabilità ex art. 2043 c.c..
Con provvedimento del 4 luglio 2022 il Giudice, Dott.ssa RI BO, vista la necessità di riorganizzare il ruolo e alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, confermava l'udienza del 13 settembre 2022
e disponeva la conversione della causa in trattazione scritta.
Successivamente, il Giudice, viste le note scritte depositate dall'attore in sostituzione di udienza, concedeva i termini richiesti per le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e conseguentemente rinviava all'udienza a trattazione scritta del 10 gennaio 2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie istruttorie parte attrice chiedeva l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova formulati, indicando a testi il Sig. Controparte_4 e la Dott.ssa Persona_3 , residenti in [...], gli Agenti del Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa P.S.A.L. di ASL 3 Liguria - Ufficio Ponente, Tes_2
[...] e il Sig. Testimone_1 dipendente della società [...] Testimone_3 e Persona_4
Controparte_1 La parte insisteva altresì per l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 30012/21/44
RGNR, nonché per il licenziamento di CTU medico-legale.
Successivamente, il Giudice, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia della convenuta e, ritenutane l'opportunità, ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice nei limiti ritenuti ammissibili, fissando udienza per la loro assunzione in data 12 aprile 2023.
All'udienza del 12 luglio 2023, ottenuta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 30012/21/44 RGNR, si procedeva alla visione del filmato acquisito dalla Procura della Repubblica di Genova;
al termine dell'udienza, il Giudice licenziava CTU medico legale nominando all'uopo il Dott. Persona_5 affinché rispondesse sul quesito in uso al danno biologico, il quale concludeva il proprio elaborato, accertando in capo all'attore una ITA di 2 giorni, ITP al 75% di 28 giorni, ITP al 50% di 25 giorni, e ITP al 25% di ulteriori 25 giorni, durante i quali l'attore ha indossato apparecchio gessato per 24 giorni e ha necessitato di ricovero ospedaliero in day hospital e di un intervento chirurgico, nonché postumi a carattere permanente del 6%, come dalle Linee guida in uso per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico.
Il CTU accertava che i postumi permanenti, consistenti in cicatrici e limitazioni motorie, non incidevano negativamente sull'esercizio delle abituali attività non lavorative dell'attore né sulla sua vita di relazione, e non impedivano in tutto o in parte, né rendevano particolarmente usurante, lo svolgimento delle sue attività lavorative.
Depositata la CTU, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito meglio precisate.
La dinamica e le circostanze dei fatti così come descritte dall'attore risultano ampiamente dimostrate. Si veda, in particolare, la deposizione del teste sig. Controparte 4 - magazziniere dipendente presente nel luogo e al momento del sinistro e che ha prestato il primo soccorso - il quale, sentito sui capitoli di prova dedotti da parte attrice - così rispondeva: "Ricordo che il Pt 1 stava scaricando un camion ed era a bordo di un transpallet con la pedana all'interno del magazzino, sulle pedane. Lui stava scaricando da una parte e io stavo lavorando in un altro magazzino. Non ho visto cadere il Sig. Pt_1 però ho sentito che mi chiamava quindi mi sono avvicinato a lui e l'ho visto a terra vicino al transpallet. Sul momento non mi ha detto nulla circa la dinamica del sinistro. L'ho soccorso perché aveva una mano girata, ho cercato di tirarlo su da terra ma non ci sono riuscito quindi sono andato negli uffici e lì hanno chiamato l'ambulanza ed anche i carabinieri perché
c'era il COVID. Preciso che dopo che il Pt_1 caduto sono andato per togliere il transpallet dal camion ma il transpallet era bloccato sulla sponda del camion probabilmente si trattava di qualcosa che era finito nelle ruote e non consentiva di manovrarlo. Preciso che ho notato che la sponda del camion aveva un fermo che si era infilato nella ruota del transpallet."
La dinamica del sinistro è stata, ulteriormente, confermata dal filmato acquisito dalla Procura della
Repubblica di Genova di cui al fascicolo del procedimento n. 30012/21/44 RGNR, dal quale, a partire dall'orario 13.43 (minuto 2.55 del video), si assiste alla caduta dell'attore ed ai primi soccorsi prestati.
,La stessa circostanza è stata ribadita anche dai testi Testimone_2 e Testimone_4 tecnici della prevenzione ASL3 che avevano effettuato il primo sopralluogo nelle immediatezze del fatto, in data
08/04/2020: "Nel video si vede che durante le operazioni di scarico del camion procedendo in retromarcia muletto ha sobbalzato e la persona che era alla guida del mezzo è caduto per terra."..."Nel video si vedeva il
Sig. Pt 1 scaricare la merce dal camion e intorno all'undicesimo "viaggio" circa abbiamo notato che, nell'indietreggiare, il transpallet ha subito quasi un arresto forzoso. Ha fatto come una specie di sobbalzo ed il conducente è caduto di lato.".
Da qui l'accoglimento della domanda attorea ai sensi dell'art. 2049 c.c. essendo stata ampiamente dimostrata la verificazione del fatto storico dedotto secondo le modalità indicate dalla parte attrice, in assenza di alcuna dimostrazione di segno contrario.
In punto di diritto la giurisprudenza è costante nell'affermare che la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti di cui all'articolo 2049 - che ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui o indiretta (da ultimo, Cass. 11/11/2024, n. 28988) e che trova fondamento nell'esigenza che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività - richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti a) nel rapporto di preposizione, b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto e c) nella connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo.
a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell'attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini (ex multis, Cass. 12/10/2018, n. 25373; Cass. 14/02/2019, n. 4298).
b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo (da ultimo, Cass. 14/11/2024, n. 29448; in precedenza cfr., ex aliis, Cass. 04/03/2005, n. 4742), e che, sotto il profilo soggettivo, si tratti di fatto che cagioni un danno a terzi commesso da parte del preposto.
c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria". Per la sussistenza di questo nesso non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, ma
è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se si verifica questa evenienza il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso (da ultimo, Cass.
11/11/2024, n. 28952). In proposito la Corte ha precisato che: "la condizione per cui, ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, la condotta del preposto deve costituire il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, esige che, sotto il profilo fenomenologico, la condotta del preposto rimanga nei confini della non imprevedibile evoluzione di "sequenze ed eventi connessi all'ordinario espletamento" delle incombenze attribuite (così Cass. n. 11816/2016) ma non esclude la degenerazione o l'eccesso nell'esercizio delle mansioni, determinati dall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del loro svolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regole stabilite o delle istruzioni ricevute;
circostanze che, se, da un lato, evidenziano l'indebita sostituzione delle finalità perseguite dal preponente con obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso, dall'altro lato non tolgono al detto esercizio carattere di occasione necessaria del danno cagionato al terzo dal preposto".
Il rapporto di preposizione comporta una responsabilità rigorosa da parte del padrone o committente per fatto illecito (sia esso doloso o colposo) del dipendente, secondo il brocardo "cuius commoda, eius et incommoda", ossia "a colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi". La disposizione in oggetto ha lo scopo di assicurare al danneggiato una completa riparazione del danno subito.
Il preponente, quindi, non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa o il caso fortuito, né di non aver potuto impedire il fatto, in quanto "la responsabilità per fatto dell'ausiliario di cui all'art. 2049 c.c. deve essere ricercata non tanto nel rapporto contrattuale, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto, per la disposizione di altra persona, esplichi attività per conto della seconda e sotto il potere della medesima."
Pertanto, sulla base delle suesposte ricostruzioni istruttorie, deve riconoscersi la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta, verificatesi nei termini descritti in atto di citazione e così chiaramente confermati, e le lesioni riferite e riscontrate in sede di CTU.
In particolare, il CTU ha riconosciuto che, in conseguenza del sinistro, il Sig. Pt_1 ha riportato una frattura articolare radio distale del polso sinistro ridotta in modo cruento, e ha conseguentemente lamentato un periodo di invalidità, temporanea e permanente, meritevole di risarcimento.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass.
SS.UU del 2008), si determina, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, in euro € 8.678,00 quanto alla IP e € 4.801,25 quanto alla IT, accertate dal CTU.
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale così come calcolato la complessiva somma di Euro 13.479,25.
L'età del danneggiato per la stima dell'invalidità permanente è stata calcolata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea, altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Corte di cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26897/14);
Non si ritiene applicabile la nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno da lesioni macropermanenti, entrata in vigore il 05/03/2025, giusto l'articolo 5, d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12, secondo il quale le disposizioni di cui al citato decreto si applicano "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore".
Riguardo alle singole voci riconosciute è poi da precisare che, alla luce delle risultanze della CTU, si è ritenuto di liquidare il danno biologico puro.
Non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di danno personalizzato non avendo parte attrice allegato, dedotto né dimostrato qualsivoglia incidenza delle lesioni sulle abituali attività non lavorative del danneggiato, incidenza in ogni caso negata dal CTU. Non si ritiene di effettuare alcuno scorporo degli importi percepiti dall' CP_2 avendo l'Istituto quantificato un danno biologico nella misura del 4% (pertanto non liquidabile dall' CP 7 attesa la franchigia del 6%) mentre l'importo erogato a titolo di indennità per inabilità assoluta al lavoro per € 3.215,30 non può essere detratto dal risarcimento quantificato in questa sede non essendo stato riconosciuto alcun danno patrimoniale da inabilità/incapacità lavorativa, essendo noto che il danno differenziale vada calcolato solo su poste omogenee.
Riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento, fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata dall'1/1/2024
(avendo fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del fatto e, quindi, progressivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna con gli interessi al tasso legale.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, ivi inclusi gli onorari di
CTU, dott. Persona 5 già liquidati con provvedimento del 13 dicembre 2023; pari sorte le spese di
CTP, ampiamente documentate in atti (doc. 10 parte attrice, fattura Dott.ssa Per_3, € 305,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, accerta la responsabilità della convenuta [...] in ordine al fatto di cui è causa, per l'effetto:Controparte_1
Controparte_1dichiara tenuta e condanna a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di Euro € 13.479,25. oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva condanna Controparte_1 al pagamento delle spese legali in favore del sig. Pt_1 pari ad
Euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, oltre alle spese CTP come documentate in atti.
le spese di CTU. Pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva, depositata telematicamente.
Genova, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.sa RI BO