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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'avv. Giorgio CAVALLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 24 gennaio 2012 al 23 settembre 2015, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
«accertato e dichiarato sussistente il rapporto di lavoro tra il ricorrente Sig. e il resistente Parte_1 per il periodo dal 24.01.2012 al 23.09.2015, accertare e dichiarare che il ricorrente, per tale Controparte_1 periodo lavorativo, vanta nei confronti della resistente, per differenze retributive e TFR, un credito pari ad €
10.085,78; per l'effetto, accertato il mancato pagamento di detti trattamenti retributivi per i titoli sopra specificati, condannare la parte resistente al pagamento della somma complessiva di €10.085,78, oltre altri interessi legali sulla somma rivalutata, oppure alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Cavalli, che si dichiara difensore antistatario».
1.1. benché ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto è fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
4. La sussistenza del rapporto tra le parti, con inquadramento ed orario dedotti in ricorso è provata dalla documentazione in atti in relazione al periodo compreso tra il 24 gennaio
2012 e il mese di giugno 2015.
Ritiene il Giudice non esservi, invece, sufficiente prova della prosecuzione del rapporto, con le medesime modalità, sino al mese di settembre 2015, non essendo a tal uopo sufficiente la sola lettera di dimissioni. Non può pertanto essere accolta la domanda di pagamento delle mensilità da luglio a settembre 2015.
5. Infondata è altresì la domanda di pagamento degli importi richiesti a titolo di festività non godute, elemento perequativo e straordinario diurno, essendo carente il ricorso di puntuale allegazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'azione.
6. Spettano pertanto al ricorrente esclusivamente le somme richieste a titolo di differenze sulla paga base, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, non avendo provato il convenuto, rimasto contumace, il regolare pagamento.
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – con esclusione dei crediti che non hanno trovato fondamento probatorio e tenuto conto della durata del rapporto sino al mese di giugno, possono quindi determinarsi le residue competenze, corrispondenti agli importi lordi dovuti a titolo di differenze sulla paga base, pari ad euro 885,19, tredicesima mensilità, pari ad euro 706,97, e di trattamento di fine rapporto pari ad
€4000,00.
Deve, in conclusione, condannarsi la convenuta al pagamento della somma complessiva di
€5592,16, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 e euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1. - condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della complessiva somma di €5592,16, di cui €4000,00 a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi €2.424,20, di cui €316,20 per spese generali ed €2.108,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
GIUDICE
EL BE
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, all'udienza del 9 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 691 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, dall'avv. Giorgio CAVALLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato, dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto dal 24 gennaio 2012 al 23 settembre 2015, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
«accertato e dichiarato sussistente il rapporto di lavoro tra il ricorrente Sig. e il resistente Parte_1 per il periodo dal 24.01.2012 al 23.09.2015, accertare e dichiarare che il ricorrente, per tale Controparte_1 periodo lavorativo, vanta nei confronti della resistente, per differenze retributive e TFR, un credito pari ad €
10.085,78; per l'effetto, accertato il mancato pagamento di detti trattamenti retributivi per i titoli sopra specificati, condannare la parte resistente al pagamento della somma complessiva di €10.085,78, oltre altri interessi legali sulla somma rivalutata, oppure alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Cavalli, che si dichiara difensore antistatario».
1.1. benché ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Il ricorso proposto è fondato e può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
4. La sussistenza del rapporto tra le parti, con inquadramento ed orario dedotti in ricorso è provata dalla documentazione in atti in relazione al periodo compreso tra il 24 gennaio
2012 e il mese di giugno 2015.
Ritiene il Giudice non esservi, invece, sufficiente prova della prosecuzione del rapporto, con le medesime modalità, sino al mese di settembre 2015, non essendo a tal uopo sufficiente la sola lettera di dimissioni. Non può pertanto essere accolta la domanda di pagamento delle mensilità da luglio a settembre 2015.
5. Infondata è altresì la domanda di pagamento degli importi richiesti a titolo di festività non godute, elemento perequativo e straordinario diurno, essendo carente il ricorso di puntuale allegazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'azione.
6. Spettano pertanto al ricorrente esclusivamente le somme richieste a titolo di differenze sulla paga base, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, non avendo provato il convenuto, rimasto contumace, il regolare pagamento.
Sulla base dei conteggi allegati al ricorso – che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo – con esclusione dei crediti che non hanno trovato fondamento probatorio e tenuto conto della durata del rapporto sino al mese di giugno, possono quindi determinarsi le residue competenze, corrispondenti agli importi lordi dovuti a titolo di differenze sulla paga base, pari ad euro 885,19, tredicesima mensilità, pari ad euro 706,97, e di trattamento di fine rapporto pari ad
€4000,00.
Deve, in conclusione, condannarsi la convenuta al pagamento della somma complessiva di
€5592,16, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 e euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
1. - condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della complessiva somma di €5592,16, di cui €4000,00 a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi €2.424,20, di cui €316,20 per spese generali ed €2.108,00 per compensi, oltre IVA e
CPA, da distrarsi.
Civitavecchia, 9 luglio 2025
GIUDICE
EL BE
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