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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 622/2022 R.G. promosso
DA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Tatiana Priolo, presso il cui studio, sito in , viale Pt_1
Vittorio Veneto n. 227, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1
procura allegata alla memoria di costituzione in appello, dall' Avv. Giacomo
Pulvirenti, presso il cui studio, sito in Caltagirone, viale Europa n. 22, è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 342/2022, pubblicata il 16.6.2022, il Tribunale di Caltagirone, in
1 funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 369/2013, emesso in Parte_1
data 2/10/2013 - con cui era stato ingiunto il pagamento a della Controparte_1
somma di €. 1.212,42, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di lavoro straordinario effettuato in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dall'1/5/2010 al 2/6/2012 -, ritenuta in via preliminare l'infondatezza della eccezione di tardività dell'opposizione formulata dall'opposto, poiché il termine perentorio di quaranta giorni, scadendo domenica 17/11/2013, era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo ex art. 155 co.4 c.p.c., e riconoscendo il diritto dell'opposto a percepire il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per la festività, in relazione all'attività lavorativa prestata per le sole giornate del 15/8/2011,
26/12/2011, 6/1/2012, 9/4/2012, 1/5/2012 e 2/6/2012, accoglieva parzialmente la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto, condannava l'opponente al pagamento della minor somma di euro 748,49, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, e senza rivalutazione monetaria in ragione del divieto di cumulo sancito dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, e compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, con riferimento a quanto richiesto per l'attività prestata l'1/5/2010, il
17/3/2011, il 25/4/2011 ed il 2/6/2011, il giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di improponibilità della domanda di ingiunzione formulata dall'opponente per la parcellizzazione del credito vantato dall'opposto, avendo costui presentato, il 5/8/2011 ed il 12/8/2011, altri due ricorsi per decreto ingiuntivo con i quali aveva richiesto, per il medesimo fatto costitutivo (l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali), la corresponsione dell'indennità ex art. 9 del CCNL di settore, in mancanza di qualsivoglia allegazione e dimostrazione di un interesse oggettivo alla proposizione di giudizi diversi per la medesima pretesa.
Con riferimento all'attività lavorativa successiva a tali ricorsi monitori, prestata il
15/8/2011, il 26/12/2011, il 6/1/2012, il 9/4/2012, l'1/5/2012 ed il 2/6/2012, richiamando il quadro normativo di riferimento - ed in particolare la L. 260/1949,
2 modificata dalla L. 90/1954, e la L. 520/1952 - e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevava che l'indennità prevista dall'art. 44 co. 3 e 12 CCNL 1 settembre
1995 del comparto sanità in favore del personale operante su tre turni, maggiorato in caso di servizio di turno prestato in giorno festivo, era volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni;
ne deduceva quindi la cumulabilità con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, evidenziando che l'art. 44 citato prevedeva un emolumento in misura fissa a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario, e senza alcun accenno ad un presunto carattere onnicomprensivo della suddetta indennità.
Riconosceva quindi il diritto del a percepire il compenso per lavoro CP_1
straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro festivo limitatamente ai giorni
15/8/2011, 26/12/2011, 6/1/2012, 9/4/2012, 1/5/2012 e 2/6/2012, per un totale di €
748,49, somma rimasta incontestata nel quantum.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l
[...]
, con atto depositato il 20 luglio 2022, articolando un unico Parte_1
motivo di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di revocare o annullare totalmente il decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva al gravame l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, con favore di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del al pagamento del compenso per lavoro CP_1
3 straordinario per l'attività lavorativa prestata in giorni festivi infrasettimanali con la maggiorazione prevista per la festività, ai sensi dell'art. 9 CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999, ritenendo applicabile al lavoratore, in quanto turnista, la speciale indennità prevista dall'art. 44 co. 12 CCNL 1/9/1995, come rideterminata dall'art. 25 co. 2 CCNL del 19/4/2004, che remunererebbe il lavoro prestato in giorno infrasettimanale festivo nell'ambito dell'articolazione del lavoro per turni, come anche il lavoro prestato in giorni festivi non infrasettimanali, senza ulteriore diritto per il lavoratore turnista, in caso di svolgimento di lavoro infrasettimanale festivo, di fruire di riposo compensativo o, in alternativa, di un compenso per lavoro straordinario.
Secondo l'appellante, dunque, l'art. 9 CCNL del 2001, che disciplina il lavoro festivo infrasettimanale, si applicherebbe ai soli lavoratori che non seguano un regime orario articolato in turni, poiché in tale ipotesi il dipendente, a differenza del lavoro organizzato in turni, di regola non lavora di domenica. In tal senso si è espressa anche l con nota protocollo 2344/2010 del 29.3.2010, secondo la quale il personale CP_2
c.d. turnista ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44 citato.
2. L'appello è infondato.
2.1. L'indennità prevista dall'art. 44 co. 3 e 12 CCNL Comparto Sanità 1/9/1995
(indennità per particolari condizioni di lavoro) riconosce al personale del ruolo sanitario specificamente indicato (v. comma 3), operante in servizi articolati su tre turni, una indennità giornaliera volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro organizzato in turni, che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo (v. comma 12).
Tale disposizione, secondo l'appellante, non è cumulabile con il diritto - riconosciuto dall'art. 9 CCNL 20/9/2001 del medesimo comparto in caso di attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale - alla fruizione, a richiesta del dipendente, di equivalente riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
4 Nel contesto della disciplina in tema di trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali - dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, modificata dalla L. n. 90 del 1954, secondo la quale ai lavoratori che prestassero servizio nei menzionati giorni festivi era dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo, e con
L. 520/1952, con la quale si stabiliva il diritto del personale alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private di fruire del riposo nelle feste infrasettimanali,
o, nel caso di prestazione del servizio nelle suddette giornate, il diritto a fruire di un corrispondente riposo, compatibilmente con le esigenze di servizio, o al pagamento doppio della giornata festiva -, si è inserita la contrattazione collettiva, ed in particolare:
- il CCNL 1 settembre 1995, artt. 18, 19 e 20 capo III (Struttura del rapporto), che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
- il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, che, in tema di lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per
5 lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi
o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
- il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, che all'art. 9, ad integrazione della disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, ha stabilito che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL
7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Poste tali premesse, la Suprema Corte, con orientamento condiviso dal Collegio – v. in particolare Cass. Sez. L. ord. n. 1505 del 25/1/2021; conf. Cass. Sez. L. 24/1/2022
n. 2006 - alla luce del complesso delle disposizioni normative e contrattuali che regolano la materia esaminata, ha ritenuto che “la tesi ... secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”. Nel ritenere che tra gli istituti del
6 compenso del lavoro straordinario con la prevista maggiorazione per lavoro festivo e della speciale indennità prevista dall'art. 44 CCNL 1/9/1995 non sussista alcuna incompatibilità, la Corte di legittimità ha altresì evidenziato la diversa collocazione delle disposizioni contrattuali relative al lavoro straordinario, inserite nella disciplina di carattere generale dell'orario di lavoro e del regime dei riposi, riguardante tutti i dipendenti, rispetto all'art. 44, riferito invece al solo trattamento economico e a
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo;
ha, quindi, affermato che “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, ..., nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”, mentre l'art. 9, “che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”, sottolineando che “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori
e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo” (così Cass. Sez. L. ord. n. 1505/2021 cit.; conf.
Cass. 2006/2022).
2.2. Tale orientamento smentisce dunque la tesi sostenuta dell'appellante in merito alla presunta onnicomprensività della indennità prevista dall'art. 44 cit. ed alla incumulabilità della stessa con la remunerazione del lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali richiesta dall'originario ricorrente, lavoratore turnista.
Non induce a diverse conclusioni l'orientamento espresso dall'ARAN con nota
2344/2010 del 29/3/2010 – ribadito in relazione al CCNL 2016-2018 (v. nota
7 2540/2021 allegata al ricorso in appello dell - che ha ritenuto non applicabili CP_3
al personale turnista, chiamato in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi che nelle giornate festive, gli istituti previsti dall'art. 9
CCNL integrativo del 20/9/2001 del riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario nelle giornate infrasettimanali lavorate. Osserva in proposito la Suprema
Corte (v. Sez. L. ord. n. 1504/2021 cit., e Cass. 2006/2022, entrambe citate) che detto orientamento “non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod.prov.civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del
2015)”.
3.
Per questi motivi
, l'appello proposto dall Parte_1
deve essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa.
In difetto di appello incidentale sulle statuizioni adottate per il giudizio di primo grado in punto di spese processuali, con compiuta specificazione dei motivi di impugnazione, la mera richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante alle spese anche per il giudizio di primo grado è inammissibile (v. Cass. sez. VI, 23/02/2022,
n.5906).
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 500,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Elvira Maltese
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