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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3153/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 -Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 -Ricorrenti - P.IVA_2
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio N. 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – nominativo impugna la Sentenza N.236/2024 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva rigettato il Ricorso.
Il Comune di Terracina contestava al contribuente l'omesso versamento TASI per l'anno di imposta 2017.
L'appellante contesta la carenza di motivazione e prove dell'accertamento come pure le affermazioni da ritenersi infondate;
l'appellante rileva che il Comune di Terracina non ha posto alcuna contestazione alle eccezioni documentate dal contribuente e non ha fornito la prova della violazione contestata.
Conclude per la nullità della Sentenza per difetto di forma ed in subordine per la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova;
con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Il Comune di Terracina si costituisce in giudizio;
contesta l'atto di appello e le eccezioni avversarie e chiede il rigetto di tutti i motivi del ricorso avversario.
Conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
L'appellante deposita Memoria di Risposta e si dissocia dalle attestazioni dell'appellato evidenziando l'insussistenza e la contraddittorietà dei reclamati motivi.
Conclude riportandosi alle conclusioni formulate e chiede di valutare la responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che i fondi speciali sono stati trasformati in Associazioni, per cui la rappresentanza e la titolarità del presupposto di imposta spetta al contribuente che deve ritenersi in sostanza legittimato passivo dell'obbligazione tributaria.
La Corte rileva altresì che, da una Visura Camerale, risulta la creazione di patrimoni in realtà separati ma non la consistenza né del resto risulta la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento a tali patrimoni.
Va aggiunto che non risultano atti di destinazione degli immobili tassati, al fine di valutare il regime e gli effetti del vincolo di destinazione.
La Corte rileva che l'appellante non ha dato prova dell'assunto ed ha disatteso ogni appunto in merito alla controversia.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3153/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 -Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 -Ricorrenti - P.IVA_2
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio N. 1 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 – nominativo impugna la Sentenza N.236/2024 emessa dalla Commissione Tributaria di 1° Grado di Latina con la quale veniva rigettato il Ricorso.
Il Comune di Terracina contestava al contribuente l'omesso versamento TASI per l'anno di imposta 2017.
L'appellante contesta la carenza di motivazione e prove dell'accertamento come pure le affermazioni da ritenersi infondate;
l'appellante rileva che il Comune di Terracina non ha posto alcuna contestazione alle eccezioni documentate dal contribuente e non ha fornito la prova della violazione contestata.
Conclude per la nullità della Sentenza per difetto di forma ed in subordine per la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova;
con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
Il Comune di Terracina si costituisce in giudizio;
contesta l'atto di appello e le eccezioni avversarie e chiede il rigetto di tutti i motivi del ricorso avversario.
Conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
L'appellante deposita Memoria di Risposta e si dissocia dalle attestazioni dell'appellato evidenziando l'insussistenza e la contraddittorietà dei reclamati motivi.
Conclude riportandosi alle conclusioni formulate e chiede di valutare la responsabilità aggravata di controparte ex art. 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene infondato l'appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno.
La Corte rileva che i fondi speciali sono stati trasformati in Associazioni, per cui la rappresentanza e la titolarità del presupposto di imposta spetta al contribuente che deve ritenersi in sostanza legittimato passivo dell'obbligazione tributaria.
La Corte rileva altresì che, da una Visura Camerale, risulta la creazione di patrimoni in realtà separati ma non la consistenza né del resto risulta la destinazione degli immobili oggetto dell'accertamento a tali patrimoni.
Va aggiunto che non risultano atti di destinazione degli immobili tassati, al fine di valutare il regime e gli effetti del vincolo di destinazione.
La Corte rileva che l'appellante non ha dato prova dell'assunto ed ha disatteso ogni appunto in merito alla controversia.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l'appello va respinto.
La Corte, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.