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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARRIA FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, con sede ad Controparte_1 P.IVA_1
, via Roma n. 2, CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 312/2024 del 10.5.2024
(n. 2430/23 RG).
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte appellante:
“voglia il Tribunale nel merito in riforma della sentenza n. 312/2024 del Giudice di Pace di Varese,
pagina 1 di 6 annullare il verbale di accertamento n. 5903B/23 (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia
Locale del Comune di AR (VA) e notificato alla sig.ra in data 23.09.2023; Parte_1
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 14.09.2023 alle ore 08:35 circa, in , percorrevo correndo la Via CP_1
Lagozza, con direzione verso la Via Sauro?”;
2. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede assistevo al verificarsi del sinistro che vedeva coinvolti il veicolo Peugeot, targato FM521WH e il veicolo
Toyota Yaris, targato BS647NP?”;
3. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli che precedono vedevo il veicolo
Peugeot, targato FM521WH, condotto da una donna, uscire dalla Via Parini per immettersi lungo la Via Lagozza?”;
4. “Vero che il veicolo Peugeot, targato FM521WH, aveva già impegnato la carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva l'autovettura Toyota Yaris, targata BS647NP, condotta da un uomo?”;
5. “Vero che il conducente del veicolo Toyota Yaris, targato BS647NP, procedeva al sorpasso del veicolo Peugeot, targato FM521WH e andava a collidere contro lo stesso?”.
Si indica quale testimone il sig. residente in [...]. Testimone_1
- Disporre CTU cinematica sulla dinamica del sinistro e la velocità dei veicoli coinvolti.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Varese n. 312/2024 Parte_1
del 10.5.2024 (n. 2430/23 RG) con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso depositato dall'odierna appellante in data 21.10.2023 in opposizione al verbale di accertamento n. 5903B/23 Co (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia Locale del Comune AR (VA) e notificatole in data 23.09.2023, in qualità di conducente del veicolo, marca Peugeot, tipo 208, targato
FM521WH, di proprietà della sig.ra , con il quale veniva contestata la violazione Parte_2 dell'art. 145 comma 5 e comma 10 C.d.S. in quanto: “alla guida del veicolo, prima di immettersi
pagina 2 di 6 nell'intersezione tra Via Parini in presenza del segnale di FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(STOP) e specchio parabolico si fermava brevemente e riprendeva la marcia senza dare la precedenza al veicolo proveniente da Via Lagozza. Durante la manovra di svolta nel terminare la stessa veniva colpita dal veicolo Yaris proveniente da Via Lagozza” e veniva comminata una sanzione pecuniaria di € 167,00 nonché la decurtazione di n. 06 punti sulla patente di guida.
Ha contestato la decisione del giudice di prime cure che ha dichiarato improcedibile il ricorso compensando le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Letti gli atti, esaminati i documenti, sentite le parti, rilevato che parte ricorrente in data 29.11.23 ha pagato la sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione al CDS, successivamente al deposito del ricorso, rilevato quindi che la ricorrente ha aderito all'accertamento mediante oblazione, rilevato altresì che per tal motivo può essere disposta la compensazione delle spese di lite”.
In particolare, ha dedotto che, lungi dall'avere aderito all'accertamento mediante oblazione, la signora aveva invero pagato la sanzione amministrativa in data 29.11.23, oltre sessanta Pt_1
giorni dopo la notificazione del verbale, dopo il deposito del ricorso (23.10.2023) e soltanto dopo che il Giudice di Pace, con decreto in data 27.11.2023, aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia del verbale e, pertanto, con il mero intento di non incorrere in un aggravamento della sanzione stessa (per sanzioni, interessi, ecc.) e, soprattutto, in ossequio alla legge e al provvedimento dello stesso Giudice di Pace che non ne aveva sospeso l'efficacia.
Ha dunque chiesto che, in accoglimento dell'appello, venissero esaminate nel merito le ragioni poste a fondamento dell'opposizione avverso il citato verbale di accertamento, rinnovando le richieste istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo altresì, per il caso di accoglimento nel merito dell'opposizione, la riforma della pronuncia del Giudice di Pace in punto di compensazione delle spese di lite, da porre invece a carico del per entrambi Controparte_1
i gradi del giudizio in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
All'udienza del 25.2.2025 è comparsa la sola parte appellante quindi il giudice, verificata la regolarità della notificazione a mezzo Pec in favore del in data 6.11.2024, ha Controparte_2
dichiarato la contumacia della parte appellata non comparsa.
pagina 3 di 6 Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, pervenuto in data 28.2.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'8.7.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, risulta la tempestiva instaurazione del giudizio di appello entro il termine di mesi sei dalla pronuncia della sentenza di prime cure, che non risulta notificata.
2. Nel merito, l'appello è fondato nei termini di quanto segue.
Secondo la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma dell'art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comma
1, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass.17/10/2005,
n. 20100; Cass. n. 6167/2003 – Cfr. cass. SU 20544/2008 in motivazione, anche Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18228 del 22/08/2006).
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla parte appellante, risulta dalla sentenza di primo grado che il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione è stato effettuato il 29.11.2023. Si tratta invero di data successiva alla proposizione del ricorso
(23.10.2023) e successiva alla scadenza del termine di giorni 60 dalla notifica del verbale per il pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuata il 23.09.2023. Il pagamento è invero intervenuto dopo due giorni dal decreto di fissazione dell'udienza (27.11.2023) in cui il giudice di pace espressamente non ha sospeso “provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato perché non è documentato il periculum in mora”. In tale contesto non si può ritenere, conformemente alla disciplina del codice della strada e al richiamato orientamento giurisprudenziale, che l'odierna appellante abbia inteso con il pagamento aderire al verbale, né tale asserita intenzione è altrimenti ricavabile aliunde. Pertanto si ritiene che la sentenza abbia errato laddove ha ritenuto improcedibile il ricorso.
pagina 4 di 6 3. Nondimeno, nel merito, il ricorso originariamente proposto non è meritevole di accoglimento.
L'odierna appellante si duole che il verbale di accertamento opposto sia stato emesso senza la preventiva effettuazione dei dovuti accertamenti planimetrici, senza delineare con certezza l'area interessata dalla collisione dei veicoli (in quanto l'autovettura Toyota coinvolta nel sinistro era stata spostata per consentire all'odierna appellante di uscire dal veicolo) e senza adeguatamente ponderare le dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare dal teste oculare In Testimone_1
particolare, ha dedotto che in considerazione degli accertamenti planimetrici di parte (doc. 3) doveva ritenersi che la percezione dello stato dei luoghi da parte del sig. conducente del CP_3
veicolo Toyota coinvolto nel sinistro, sarebbe stata sufficiente, quantomeno in termini di distanza, per evitare la collisione e che quindi quest'ultimo, se avesse tenuto una velocità consona, avrebbe potuto porre in essere le manovre necessarie per evitare la collisione.
Sul punto si osserva che, differentemente da quanto dedotto dalla parte appellante, il verbale di accertamento è stato preceduto e supportato dagli accertamenti effettuati in loco dalla Polizia locale, che sono pervenuti a conclusioni univoche e scevre da vizi logici e giuridici, dopo avere effettuato “i rilievi fotografici, ricostruendo le modalità del sinistro avvalendosi delle tracce e dei detriti presenti, della posizione dei veicoli, del tipo e posizione dei danni riportati”, sentiti i conducenti ed il testimone (Cfr. doc. 2 appellante, rilievo di sinistro stradale, Polizia locale di
). CP_1
Ed invero, a fronte dei predetti accertamenti, all'esito dei rilevi hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: Il conducente del veicolo A (Peugeot condotta da ), uscita da via Parini Parte_1
direzione via Lagozza, si immetteva sulla via e veniva urtata dal veicolo B (Toyota) nella fase finale della manovra di svolta a destra. Il conducente del veicolo B percorreva la via Lagozza direzione via Parini, giunto nei pressi dell'intersezione si vedeva la strada tagliata ma ometteva di regolare adeguatamente la velocità in prossimità dell'intersezione oggetto del sinistro”.
Tale ricostruzione è perfettamente in linea con quanto anche confermato dal teste Testimone_1
“la signora era uscita dalla via e il ragazzo la colpiva poco più avanti rispetto la strada dove è uscita la signora, in fase di sorpasso”.
Risulta dunque dagli univoci accertamenti degli operanti che la condotta di entrambi i conducenti ha concorso alla causazione del sinistro ed è stata sanzionata. Al conducente del veicolo Toyota veniva contestata la violazione dell'art. 141 c. 3 e 8 CdS per avere omesso di regolare pagina 5 di 6 adeguatamente la velocità in prossimità dell'inserzione; al conducente del veicolo A (odierna appellante) veniva contestata la violazione dell'art. 145 c. 5 e 10 CdS per non avere effettuato un controllo accurato della viabilità in prossimità dello stop, prima di immettersi nella circolazione.
Non può ritenersi, a fronte degli accertamenti svolti ed invero anche a fronte della perizia di parte, che invero si basa sui medesimi riscontri della Polizia locale, che l'odierna appellante abbia tenuto una condotta prudente e priva di censure e che l'incidente sia stato cagionato dal solo comportamento imprudente dell'altro veicolo coinvolto.
Neppure si ritiene che sussistano i presupposti per dare ingresso ad ulteriore istruttoria secondo quanto richiesto dalla odierna parte appellante, risultando gli accertamenti della Polizia locale completi e i suoi esiti coerenti con le risultanze acquisite, sicché ogni ulteriore indagine avrebbe natura esplorativa e, come tale non ammissibile.
Il verbale di accertamento opposto, pertanto deve essere confermato nei suoi presupposti fondanti e, come tale, il ricorso dell'odierna appellante deve essere respinto.
4. Vista la parziale fondatezza dell'appello e il rigetto della domanda svolta da parte appellante nel merito, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara procedibile il ricorso promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2. Nel merito, rigetta il ricorso proposto da in opposizione al verbale di Parte_1
accertamento n. 5903B/23 (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia Locale del Comune di
AR (VA) e notificatole in data 23.09.2023, che per l'effetto conferma;
3. Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Varese, 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa AR Carimati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AR Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARRIA FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE APPELLANTE
Contro
:
(c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, con sede ad Controparte_1 P.IVA_1
, via Roma n. 2, CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 312/2024 del 10.5.2024
(n. 2430/23 RG).
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte appellante:
“voglia il Tribunale nel merito in riforma della sentenza n. 312/2024 del Giudice di Pace di Varese,
pagina 1 di 6 annullare il verbale di accertamento n. 5903B/23 (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia
Locale del Comune di AR (VA) e notificato alla sig.ra in data 23.09.2023; Parte_1
con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria
- ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 14.09.2023 alle ore 08:35 circa, in , percorrevo correndo la Via CP_1
Lagozza, con direzione verso la Via Sauro?”;
2. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede assistevo al verificarsi del sinistro che vedeva coinvolti il veicolo Peugeot, targato FM521WH e il veicolo
Toyota Yaris, targato BS647NP?”;
3. “Vero che nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai capitoli che precedono vedevo il veicolo
Peugeot, targato FM521WH, condotto da una donna, uscire dalla Via Parini per immettersi lungo la Via Lagozza?”;
4. “Vero che il veicolo Peugeot, targato FM521WH, aveva già impegnato la carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva l'autovettura Toyota Yaris, targata BS647NP, condotta da un uomo?”;
5. “Vero che il conducente del veicolo Toyota Yaris, targato BS647NP, procedeva al sorpasso del veicolo Peugeot, targato FM521WH e andava a collidere contro lo stesso?”.
Si indica quale testimone il sig. residente in [...]. Testimone_1
- Disporre CTU cinematica sulla dinamica del sinistro e la velocità dei veicoli coinvolti.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Varese n. 312/2024 Parte_1
del 10.5.2024 (n. 2430/23 RG) con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso depositato dall'odierna appellante in data 21.10.2023 in opposizione al verbale di accertamento n. 5903B/23 Co (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia Locale del Comune AR (VA) e notificatole in data 23.09.2023, in qualità di conducente del veicolo, marca Peugeot, tipo 208, targato
FM521WH, di proprietà della sig.ra , con il quale veniva contestata la violazione Parte_2 dell'art. 145 comma 5 e comma 10 C.d.S. in quanto: “alla guida del veicolo, prima di immettersi
pagina 2 di 6 nell'intersezione tra Via Parini in presenza del segnale di FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(STOP) e specchio parabolico si fermava brevemente e riprendeva la marcia senza dare la precedenza al veicolo proveniente da Via Lagozza. Durante la manovra di svolta nel terminare la stessa veniva colpita dal veicolo Yaris proveniente da Via Lagozza” e veniva comminata una sanzione pecuniaria di € 167,00 nonché la decurtazione di n. 06 punti sulla patente di guida.
Ha contestato la decisione del giudice di prime cure che ha dichiarato improcedibile il ricorso compensando le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Letti gli atti, esaminati i documenti, sentite le parti, rilevato che parte ricorrente in data 29.11.23 ha pagato la sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione al CDS, successivamente al deposito del ricorso, rilevato quindi che la ricorrente ha aderito all'accertamento mediante oblazione, rilevato altresì che per tal motivo può essere disposta la compensazione delle spese di lite”.
In particolare, ha dedotto che, lungi dall'avere aderito all'accertamento mediante oblazione, la signora aveva invero pagato la sanzione amministrativa in data 29.11.23, oltre sessanta Pt_1
giorni dopo la notificazione del verbale, dopo il deposito del ricorso (23.10.2023) e soltanto dopo che il Giudice di Pace, con decreto in data 27.11.2023, aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia del verbale e, pertanto, con il mero intento di non incorrere in un aggravamento della sanzione stessa (per sanzioni, interessi, ecc.) e, soprattutto, in ossequio alla legge e al provvedimento dello stesso Giudice di Pace che non ne aveva sospeso l'efficacia.
Ha dunque chiesto che, in accoglimento dell'appello, venissero esaminate nel merito le ragioni poste a fondamento dell'opposizione avverso il citato verbale di accertamento, rinnovando le richieste istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e chiedendo altresì, per il caso di accoglimento nel merito dell'opposizione, la riforma della pronuncia del Giudice di Pace in punto di compensazione delle spese di lite, da porre invece a carico del per entrambi Controparte_1
i gradi del giudizio in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c..
All'udienza del 25.2.2025 è comparsa la sola parte appellante quindi il giudice, verificata la regolarità della notificazione a mezzo Pec in favore del in data 6.11.2024, ha Controparte_2
dichiarato la contumacia della parte appellata non comparsa.
pagina 3 di 6 Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, pervenuto in data 28.2.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'8.7.2025, sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, risulta la tempestiva instaurazione del giudizio di appello entro il termine di mesi sei dalla pronuncia della sentenza di prime cure, che non risulta notificata.
2. Nel merito, l'appello è fondato nei termini di quanto segue.
Secondo la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il "pagamento in misura ridotta" solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma dell'art. 202 C.d.S. e art. 203 C.d.S., comma
1, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass.17/10/2005,
n. 20100; Cass. n. 6167/2003 – Cfr. cass. SU 20544/2008 in motivazione, anche Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18228 del 22/08/2006).
Nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla parte appellante, risulta dalla sentenza di primo grado che il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al verbale di violazione è stato effettuato il 29.11.2023. Si tratta invero di data successiva alla proposizione del ricorso
(23.10.2023) e successiva alla scadenza del termine di giorni 60 dalla notifica del verbale per il pagamento della sanzione in misura ridotta, effettuata il 23.09.2023. Il pagamento è invero intervenuto dopo due giorni dal decreto di fissazione dell'udienza (27.11.2023) in cui il giudice di pace espressamente non ha sospeso “provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato perché non è documentato il periculum in mora”. In tale contesto non si può ritenere, conformemente alla disciplina del codice della strada e al richiamato orientamento giurisprudenziale, che l'odierna appellante abbia inteso con il pagamento aderire al verbale, né tale asserita intenzione è altrimenti ricavabile aliunde. Pertanto si ritiene che la sentenza abbia errato laddove ha ritenuto improcedibile il ricorso.
pagina 4 di 6 3. Nondimeno, nel merito, il ricorso originariamente proposto non è meritevole di accoglimento.
L'odierna appellante si duole che il verbale di accertamento opposto sia stato emesso senza la preventiva effettuazione dei dovuti accertamenti planimetrici, senza delineare con certezza l'area interessata dalla collisione dei veicoli (in quanto l'autovettura Toyota coinvolta nel sinistro era stata spostata per consentire all'odierna appellante di uscire dal veicolo) e senza adeguatamente ponderare le dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare dal teste oculare In Testimone_1
particolare, ha dedotto che in considerazione degli accertamenti planimetrici di parte (doc. 3) doveva ritenersi che la percezione dello stato dei luoghi da parte del sig. conducente del CP_3
veicolo Toyota coinvolto nel sinistro, sarebbe stata sufficiente, quantomeno in termini di distanza, per evitare la collisione e che quindi quest'ultimo, se avesse tenuto una velocità consona, avrebbe potuto porre in essere le manovre necessarie per evitare la collisione.
Sul punto si osserva che, differentemente da quanto dedotto dalla parte appellante, il verbale di accertamento è stato preceduto e supportato dagli accertamenti effettuati in loco dalla Polizia locale, che sono pervenuti a conclusioni univoche e scevre da vizi logici e giuridici, dopo avere effettuato “i rilievi fotografici, ricostruendo le modalità del sinistro avvalendosi delle tracce e dei detriti presenti, della posizione dei veicoli, del tipo e posizione dei danni riportati”, sentiti i conducenti ed il testimone (Cfr. doc. 2 appellante, rilievo di sinistro stradale, Polizia locale di
). CP_1
Ed invero, a fronte dei predetti accertamenti, all'esito dei rilevi hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: Il conducente del veicolo A (Peugeot condotta da ), uscita da via Parini Parte_1
direzione via Lagozza, si immetteva sulla via e veniva urtata dal veicolo B (Toyota) nella fase finale della manovra di svolta a destra. Il conducente del veicolo B percorreva la via Lagozza direzione via Parini, giunto nei pressi dell'intersezione si vedeva la strada tagliata ma ometteva di regolare adeguatamente la velocità in prossimità dell'intersezione oggetto del sinistro”.
Tale ricostruzione è perfettamente in linea con quanto anche confermato dal teste Testimone_1
“la signora era uscita dalla via e il ragazzo la colpiva poco più avanti rispetto la strada dove è uscita la signora, in fase di sorpasso”.
Risulta dunque dagli univoci accertamenti degli operanti che la condotta di entrambi i conducenti ha concorso alla causazione del sinistro ed è stata sanzionata. Al conducente del veicolo Toyota veniva contestata la violazione dell'art. 141 c. 3 e 8 CdS per avere omesso di regolare pagina 5 di 6 adeguatamente la velocità in prossimità dell'inserzione; al conducente del veicolo A (odierna appellante) veniva contestata la violazione dell'art. 145 c. 5 e 10 CdS per non avere effettuato un controllo accurato della viabilità in prossimità dello stop, prima di immettersi nella circolazione.
Non può ritenersi, a fronte degli accertamenti svolti ed invero anche a fronte della perizia di parte, che invero si basa sui medesimi riscontri della Polizia locale, che l'odierna appellante abbia tenuto una condotta prudente e priva di censure e che l'incidente sia stato cagionato dal solo comportamento imprudente dell'altro veicolo coinvolto.
Neppure si ritiene che sussistano i presupposti per dare ingresso ad ulteriore istruttoria secondo quanto richiesto dalla odierna parte appellante, risultando gli accertamenti della Polizia locale completi e i suoi esiti coerenti con le risultanze acquisite, sicché ogni ulteriore indagine avrebbe natura esplorativa e, come tale non ammissibile.
Il verbale di accertamento opposto, pertanto deve essere confermato nei suoi presupposti fondanti e, come tale, il ricorso dell'odierna appellante deve essere respinto.
4. Vista la parziale fondatezza dell'appello e il rigetto della domanda svolta da parte appellante nel merito, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara procedibile il ricorso promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2. Nel merito, rigetta il ricorso proposto da in opposizione al verbale di Parte_1
accertamento n. 5903B/23 (prot. 813) del 14.09.2023 redatto dalla Polizia Locale del Comune di
AR (VA) e notificatole in data 23.09.2023, che per l'effetto conferma;
3. Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Varese, 30/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa AR Carimati
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