Articolo 7 della Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
Articolo 6Articolo 8
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24 febbraio 2026
Art. 7. Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All' articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta». Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 54 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 54. - Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, e degli enti di area vasta al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.».
Entrata in vigore il 24 febbraio 2026