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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4671-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta in data 16.04.2025, nella vertenza tra e Parte_1 contro in persona del l.r. p.t. (di seguito , avente ad Parte_2 Controparte_1 CP_1 oggetto il sequestro conservativo di tutti i crediti, beni mobili ed immobili di proprietà della sino CP_1 alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00; letti gli atti di parte e la documentazione allegata;
OSSERVA Il ricorso in questione ha per oggetto la richiesta –avanzata in corso di causa - da parte di
[...]
e di sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti -fino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza di €100.000,00- di parte resistente. La parte ricorrente, dopo aver riferito
- di aver sottoscritto in data 14.03.2018 un contratto preliminare con la società resistente per la compravendita di un immobile sito nel complesso edilizio da costruire sito in Legnano -via Collodi, 48- al corrispettivo di €670.800,00 e con consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.12.2019,
- che a distanza di due anni dal termine della consegna le opere non erano terminate, sicché avevano dovuto instaurare un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dei beni, giudizio definito con transazione del 15.11.2023 con cui la resistente si impegnava a completare le opere entro e non oltre il 31.1.2024 e a depositare presso il Comune la comunicazione di fine lavori e con la stipula del contratto definitivo in data 22.12.2023;
- che, nonostante i solleciti, le opere non erano state terminate, ma anzi era stato abbandonato il cantiere, e comunque i lavori realizzati presentavano notevoli vizi e difetti, per danni stimati in
€68.134,77, tali da costringerli ad intervenire per porvi rimedio;
- che la resistente risultava non solo proprietaria di soli due appartamenti posti in vendita ma altresì priva di altri beni tali da garantire il recupero del credito, stante peraltro la perdita dell'intero capitale sociale dell'anno 2022 e la situazione di dissesto come rilevato da un socio della in sede di CP_1 assemblea del 3.10.2024. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita la parte resistente, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare per difetto dei presupposti. Date per note tutte le avverse istanze difensive, va preliminarmente evidenziata l'ammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente individuato sia il petitum che la causa petendi in relazione alla domanda di merito, in modo da consentire di controllare la competenza cautelare nonché di accertare il carattere strumentale della misura richiesta rispetto al diritto fatto valere. Ciò posto, la domanda cautelare appare fondata e, quindi, il ricorso va –allo stato- accolto, emergendo nel caso in esame ictu oculi la sussistenza dei requisiti posti a fondamento della concessione del provvedimento di sequestro richiesto.
Pagina 1 Ed infatti, per quanto concerne la concessione del sequestro conservativo (allo stato e almeno ai fini della concessione di un provvedimento cautelare, sulla base del mero sommario accertamento consentito dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio), le deduzioni della parte ricorrente risultano avvalorate. Funzione del sequestro conservativo, in verità, è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e, quindi, dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, concretizzando così anticipatamente la garanzia generica ex art.2740 c.c. mediante il vincolo imposto, con l'esecuzione della misura cautelare, su beni del debitore idonei al soddisfacimento coattivo del credito medesimo. E' appena il caso di osservare, quanto al fumus boni juris, che il sequestro conservativo può essere sicuramente concesso a garanzia del puntuale pagamento di un credito;
quanto al periculum in mora, è del pari principio consolidato che esso può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito sia da elementi soggettivi evincibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata: pertanto, non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso possa comunque presumersi (cfr. in questo senso ex plurimis Cass.4906/1988, Cass.902/1990, Cass.6460/1996, Cass.2139/1998, Cass.2081/2002). Tornando alla fattispecie concreta esaminata, per quanto concerne il fumus boni iuris, risulta non contestato e comunque provato:
- la sottoscrizione in data 14.03.2018 del contratto preliminare inter partes per la compravendita di un immobile sito nel complesso edilizio da costruire sito in Legnano -via Collodi, 48- al corrispettivo di
€670.800,00 e con consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.12.2019 (v. doc. 1 del fascicolo di merito degli attori);
- il ritardo nella consegna delle opere con conseguente necessità di dover instaurare un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dei beni, giudizio, poi, definito con transazione tra le parti datata 15.11.2023 (v. doc. 3 del fascicolo di merito degli attori) con obblighi assunti dalla resistente di completare le opere entro e non oltre il 31.1.2024 e di depositare presso il Comune la comunicazione di fine lavori e con la stipula del contratto definitivo in data 22.12.2023 (v. doc. 4 del fascicolo di merito degli attori);
- l'inadempimento della per mancata realizzazione di tutte le opere convenute entro i termini CP_1 stabiliti e per la presenza di vizi nei lavori eseguiti, con danni stimati, con perizia di parte, per
€68.134,77 nonché per mancato deposito della comunicazione di fine lavori in Comune (v. doc. 7 del fascicolo di merito degli attori). Proprio la ricostruzione degli eventi come sopra narrati porta a concludere che debba ritenersi integrato il cd. fumus boni iuris utile ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare richiesto di sequestro conservativo, apparendo prima facie evidente l'inadempimento di non scarsa importanza di parte resistente, essendo il ritardo accumulato nel termine dei lavori superiore ad ogni ragionevole limite di tolleranza avuto riguardo all'oggetto, alla natura del contratto e al comportamento complessivo dei soggetti della vertenza.
Pagina 2 Per quanto concerne l'altro requisito posto a base della richiesta misura cautelare, va detto che nella fattispecie concreta non solo l'aver posto in vendita immobili di proprietà della resistente (v. doc.11 del fascicolo di parte ricorrente) con mancanza di altri beni tali da garantire la fruttuosità del recupero del credito, ma soprattutto la precaria situazione patrimoniale e finanziaria della società resistente come emerge dall'esame del bilancio d'esercizio depositato al 31.12.2023 (v. doc.12 del fascicolo di parte ricorrente), costituiscono elementi idonei a giustificare il periculum in mora. Dall'esame di detto bilancio emerge, difatti, che la società è fortemente indebitata, con debiti per €2.237.977,00 per l'anno 2023, un passivo di €1.232.499,00, ed inoltre l'esiguità di disponibilità liquide (per €42.477,00) e la mancanza di immobilizzazioni (v. doc.13 del fascicolo di parte ricorrente, cfr. anche doc.14). Con riferimento al periculum in mora, sussistono sia elementi di carattere soggettivo, sia di tipo oggettivo, avendo parte ricorrente fornito la prova che la controparte non dispone di un patrimonio idoneo a garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria. E' noto, infatti, come sopra detto, che, ai fini della concessione del sequestro conservativo, il periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi (consistenza patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito) che soggettivi, basato sulla fondatezza del timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito in attesa della conclusione del giudizio di cognizione, seppur nel caso in esame già instaurato. Deve, pertanto, ritenersi manifesto il requisito del periculum in mora, stante il concreto pericolo di parte ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito, situazione venutasi peraltro a creare dopo la stipulazione del contratto. Deve, invece, evidenziarsi che la società resistente ha contestato la quantificazione dei danni avanzata dagli attori, ritenendola approssimativa, arbitraria e priva di computo metrico. Deve, pur tuttavia, ritenersi che le conclusioni della perizia di parte (seppur debba stimarsi quale mera
“allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022), possano essere utili, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria nel giudizio di merito, ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto, fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio. Logico corollario di quanto sopra è che va accolta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, e, per l'effetto, va autorizzato il sequestro conservativo da parte dei ricorrenti dei crediti, dei beni mobili ed immobili di proprietà della società resistente sino alla concorrenza dell'importo di €68.134,77. Le spese di lite verranno regolamentate nella fase di merito secondo gli ordinari principi della soccombenza tipici del processo di cognizione.
P. Q. M.
letti gli artt.669 bis e segg. e 671 c.p.c., accoglie il ricorso per sequestro conservativo proposto da e contro Parte_1 Parte_2
in persona del l.r. p.t. e, per l'effetto, autorizza il sequestro conservativo da parte Controparte_1 dei ricorrenti dei crediti, dei beni mobili ed immobili di proprietà della società resistente sino alla concorrenza dell'importo di €68.134,77;
- rinvia la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento al merito. Si comunichi Busto Arsizio, 17.04.2025 Il Giudice
A. D'Elia
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta in data 16.04.2025, nella vertenza tra e Parte_1 contro in persona del l.r. p.t. (di seguito , avente ad Parte_2 Controparte_1 CP_1 oggetto il sequestro conservativo di tutti i crediti, beni mobili ed immobili di proprietà della sino CP_1 alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00; letti gli atti di parte e la documentazione allegata;
OSSERVA Il ricorso in questione ha per oggetto la richiesta –avanzata in corso di causa - da parte di
[...]
e di sequestro conservativo dei beni mobili, immobili, crediti -fino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza di €100.000,00- di parte resistente. La parte ricorrente, dopo aver riferito
- di aver sottoscritto in data 14.03.2018 un contratto preliminare con la società resistente per la compravendita di un immobile sito nel complesso edilizio da costruire sito in Legnano -via Collodi, 48- al corrispettivo di €670.800,00 e con consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.12.2019,
- che a distanza di due anni dal termine della consegna le opere non erano terminate, sicché avevano dovuto instaurare un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dei beni, giudizio definito con transazione del 15.11.2023 con cui la resistente si impegnava a completare le opere entro e non oltre il 31.1.2024 e a depositare presso il Comune la comunicazione di fine lavori e con la stipula del contratto definitivo in data 22.12.2023;
- che, nonostante i solleciti, le opere non erano state terminate, ma anzi era stato abbandonato il cantiere, e comunque i lavori realizzati presentavano notevoli vizi e difetti, per danni stimati in
€68.134,77, tali da costringerli ad intervenire per porvi rimedio;
- che la resistente risultava non solo proprietaria di soli due appartamenti posti in vendita ma altresì priva di altri beni tali da garantire il recupero del credito, stante peraltro la perdita dell'intero capitale sociale dell'anno 2022 e la situazione di dissesto come rilevato da un socio della in sede di CP_1 assemblea del 3.10.2024. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita la parte resistente, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare per difetto dei presupposti. Date per note tutte le avverse istanze difensive, va preliminarmente evidenziata l'ammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente individuato sia il petitum che la causa petendi in relazione alla domanda di merito, in modo da consentire di controllare la competenza cautelare nonché di accertare il carattere strumentale della misura richiesta rispetto al diritto fatto valere. Ciò posto, la domanda cautelare appare fondata e, quindi, il ricorso va –allo stato- accolto, emergendo nel caso in esame ictu oculi la sussistenza dei requisiti posti a fondamento della concessione del provvedimento di sequestro richiesto.
Pagina 1 Ed infatti, per quanto concerne la concessione del sequestro conservativo (allo stato e almeno ai fini della concessione di un provvedimento cautelare, sulla base del mero sommario accertamento consentito dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio), le deduzioni della parte ricorrente risultano avvalorate. Funzione del sequestro conservativo, in verità, è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e, quindi, dell'accertamento definitivo del credito, il futuro soddisfacimento di questo, concretizzando così anticipatamente la garanzia generica ex art.2740 c.c. mediante il vincolo imposto, con l'esecuzione della misura cautelare, su beni del debitore idonei al soddisfacimento coattivo del credito medesimo. E' appena il caso di osservare, quanto al fumus boni juris, che il sequestro conservativo può essere sicuramente concesso a garanzia del puntuale pagamento di un credito;
quanto al periculum in mora, è del pari principio consolidato che esso può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito sia da elementi soggettivi evincibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata: pertanto, non è necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purché esso possa comunque presumersi (cfr. in questo senso ex plurimis Cass.4906/1988, Cass.902/1990, Cass.6460/1996, Cass.2139/1998, Cass.2081/2002). Tornando alla fattispecie concreta esaminata, per quanto concerne il fumus boni iuris, risulta non contestato e comunque provato:
- la sottoscrizione in data 14.03.2018 del contratto preliminare inter partes per la compravendita di un immobile sito nel complesso edilizio da costruire sito in Legnano -via Collodi, 48- al corrispettivo di
€670.800,00 e con consegna delle chiavi entro e non oltre il 31.12.2019 (v. doc. 1 del fascicolo di merito degli attori);
- il ritardo nella consegna delle opere con conseguente necessità di dover instaurare un giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dei beni, giudizio, poi, definito con transazione tra le parti datata 15.11.2023 (v. doc. 3 del fascicolo di merito degli attori) con obblighi assunti dalla resistente di completare le opere entro e non oltre il 31.1.2024 e di depositare presso il Comune la comunicazione di fine lavori e con la stipula del contratto definitivo in data 22.12.2023 (v. doc. 4 del fascicolo di merito degli attori);
- l'inadempimento della per mancata realizzazione di tutte le opere convenute entro i termini CP_1 stabiliti e per la presenza di vizi nei lavori eseguiti, con danni stimati, con perizia di parte, per
€68.134,77 nonché per mancato deposito della comunicazione di fine lavori in Comune (v. doc. 7 del fascicolo di merito degli attori). Proprio la ricostruzione degli eventi come sopra narrati porta a concludere che debba ritenersi integrato il cd. fumus boni iuris utile ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare richiesto di sequestro conservativo, apparendo prima facie evidente l'inadempimento di non scarsa importanza di parte resistente, essendo il ritardo accumulato nel termine dei lavori superiore ad ogni ragionevole limite di tolleranza avuto riguardo all'oggetto, alla natura del contratto e al comportamento complessivo dei soggetti della vertenza.
Pagina 2 Per quanto concerne l'altro requisito posto a base della richiesta misura cautelare, va detto che nella fattispecie concreta non solo l'aver posto in vendita immobili di proprietà della resistente (v. doc.11 del fascicolo di parte ricorrente) con mancanza di altri beni tali da garantire la fruttuosità del recupero del credito, ma soprattutto la precaria situazione patrimoniale e finanziaria della società resistente come emerge dall'esame del bilancio d'esercizio depositato al 31.12.2023 (v. doc.12 del fascicolo di parte ricorrente), costituiscono elementi idonei a giustificare il periculum in mora. Dall'esame di detto bilancio emerge, difatti, che la società è fortemente indebitata, con debiti per €2.237.977,00 per l'anno 2023, un passivo di €1.232.499,00, ed inoltre l'esiguità di disponibilità liquide (per €42.477,00) e la mancanza di immobilizzazioni (v. doc.13 del fascicolo di parte ricorrente, cfr. anche doc.14). Con riferimento al periculum in mora, sussistono sia elementi di carattere soggettivo, sia di tipo oggettivo, avendo parte ricorrente fornito la prova che la controparte non dispone di un patrimonio idoneo a garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria. E' noto, infatti, come sopra detto, che, ai fini della concessione del sequestro conservativo, il periculum in mora può desumersi sia da elementi oggettivi (consistenza patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito) che soggettivi, basato sulla fondatezza del timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito in attesa della conclusione del giudizio di cognizione, seppur nel caso in esame già instaurato. Deve, pertanto, ritenersi manifesto il requisito del periculum in mora, stante il concreto pericolo di parte ricorrente di perdere la garanzia del proprio credito, situazione venutasi peraltro a creare dopo la stipulazione del contratto. Deve, invece, evidenziarsi che la società resistente ha contestato la quantificazione dei danni avanzata dagli attori, ritenendola approssimativa, arbitraria e priva di computo metrico. Deve, pur tuttavia, ritenersi che le conclusioni della perizia di parte (seppur debba stimarsi quale mera
“allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”: v. Cass. S.U. 13902/2013, Cass.1614/2022), possano essere utili, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria nel giudizio di merito, ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto, fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio. Logico corollario di quanto sopra è che va accolta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, e, per l'effetto, va autorizzato il sequestro conservativo da parte dei ricorrenti dei crediti, dei beni mobili ed immobili di proprietà della società resistente sino alla concorrenza dell'importo di €68.134,77. Le spese di lite verranno regolamentate nella fase di merito secondo gli ordinari principi della soccombenza tipici del processo di cognizione.
P. Q. M.
letti gli artt.669 bis e segg. e 671 c.p.c., accoglie il ricorso per sequestro conservativo proposto da e contro Parte_1 Parte_2
in persona del l.r. p.t. e, per l'effetto, autorizza il sequestro conservativo da parte Controparte_1 dei ricorrenti dei crediti, dei beni mobili ed immobili di proprietà della società resistente sino alla concorrenza dell'importo di €68.134,77;
- rinvia la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento al merito. Si comunichi Busto Arsizio, 17.04.2025 Il Giudice
A. D'Elia
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