Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4399/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
19/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4399/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Casula;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Penale, in data 3/3/2024 ha respinto la sua istanza di liquidazione dei compensi per l'attività di difensore d'ufficio prontamente reperibile, ex art. 97 quarto comma c.p.p., svolta in favore
1
17045/16 R.G.N.R. – n. 4820/18 R.G.T.; considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata;
premesso che il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione dell'avv.
“provenendo l'istanza da soggetto diverso dall'unico difensore d'ufficio Pt_1
nominato dall'imputato” (cfr. decreto opposto in atti); premesso che il difensore d'ufficio non è nominato dall'imputato, come erroneamente indicato dal giudice nel decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione;
che, inoltre, dalla documentazione allegata dalla ricorrente non emerge con chiarezza se l'imputato fosse assistito da Controparte_2
difensore di fiducia o da difensore d'ufficio (atteso che nell'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari, l'imputato risulta difeso CP_2
d'ufficio, mentre dai verbali di udienza, risulta che il medesimo imputato aveva nominato un difensore di fiducia); considerato che “nell'attuale ordinamento processuale vige il principio generale dell'immutabilità della difesa, riferibile tanto al patrocinatore scelto dall'imputato, quanto a quello designato d'ufficio del giudice o dal pubblico ministero, da considerarsi l'unico titolare dell'ufficio di difesa a norma dell'art. 97, comma 5, c.p.p.; ne consegue l'irrilevanza, sul permanere di tale rapporto difensivo, della nomina, determinata da situazioni momentanee e contingenti, di un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia o d'ufficio in precedenza designati” (Cass. ord. n. 11831/2021); atteso che “l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art, 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato” (Cass. Sentenza n.
46047 del 2021); rilevato che nel vigente sistema è stata prevista la figura del sostituto del difensore (di fiducia o di ufficio) che si caratterizza per l'episodicità degli
2 interventi, nel caso di non disponibilità del difensore di fiducia o di ufficio, i quali rimangono però, a tutti gli effetti, titolari dei diritti e obblighi difensivi che si riespandono nel momento in cui cessa la causa impeditiva con la conseguente cessazione della sostituzione;
atteso che la natura episodica dell'intervento del sostituto è confermata dal tenore dell'art. 97 comma 4 ° c.p.p. che la prevede nei soli casi in cui il difensore di fiducia o d'ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa". Tanto è vero che la costante giurisprudenza di legittimità conferma che l'unico destinatario della notificazione degli atti impugnabili è il difensore che risulti titolare dell'ufficio e non il sostituto (cfr.
Cass., sez. I, 13 novembre 2003 n. 25256, sez. 17 ottobre 2003 n. Per_1
43623, Caruso;
Cass. sez. IV, 6 luglio 2000 n. 3983, Ben e che, in caso di Per_2
rinunzia del difensore di fiducia e di nomina di uno d'ufficio, la successiva nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di una causa del venir meno della prima nomina, equivale alla nomina di un sostituto del primo difensore d'ufficio (cfr. Cass., sez. VI, 4 marzo 2003 n. 16256, ; Per_3
rilevato tuttavia che tali principi afferiscono alle “funzioni del difensore”
e non al diverso profilo inerente al “diritto al compenso” del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.; ed invero, sotto questo secondo profilo, il difensore ancorché nominato dall'imputato (di fiducia) o dal magistrato
(d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 4 c.p.p.) ha diritto a essere compensato per l'attività professionale svolta in favore dell'imputato; rilevato, invero, che “la nomina del sostituto da parte del giudice, ai sensi dell'art. 97 comma 4 °già ricordato, in nulla differisce dalla nomina di un difensore di ufficio sia pure nominato per un singolo atto o incombente e non per tutto il procedimento. Ne è conferma la circostanza che nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo il difensore iscritto all'elenco dei difensori di ufficio (art. 97 comma 4 ° c.p.p.). Se dunque il sostituto nominato dal giudice è assimilabile al difensore d'ufficio è conseguente affermare che le regole applicabili per la sua retribuzione siano quelle previste dagli artt. 116 e
117 d.p.r. 115 del 2002, a seconda che la persona sia reperibile o irreperibile.
Questa interpretazione trova conferma nel richiamo fatto dal 4 °comma dell'art. 97 all'applicabilità dell'art. 102 c.p.p. laddove si attribuiscono al sostituto (e
3 quindi anche a quello nominato dal giudice) gli stessi diritti del difensore e quindi anche quello di essere retribuito per l'attività svolta” (Cass. sentenza n.
17721/2008); ritenuto che sia proprio il richiamo all'art. 102 contenuto nel quarto comma dell'art. 97 che ha consentito alla Corte costituzionale, in ben tre occasioni (ordinanze n. 8 del 2005, n. 176 del 2006 e 201 del 2015) di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
116 e 117 del d.p.r. 115 proprio in relazione all'asserita mancanza di previsione della retribuzione del difensore nominato ai sensi del più volte ricordato art. 97 comma 4 °; rilevato conclusivamente che il decreto impugnato deve essere annullato e che va liquidata in favore della ricorrente il compenso di cui al Protocollo
d'Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, e dal Dirigente
Amministrativo del medesimo Tribunale;
che, conformemente alla richiesta dall'opponente - come oggi rettificata nel ricorso introduttivo dell'opposizione - l'attività difensiva svolta dalla medesima rientra nel punto 5 del “Protocollo d'Intesa” (“Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze”), atteso che le udienze svolte sono state tre (l'udienza del 17/3/2023, l'udienza del 30/6/2023 e l'udienza del
1/12/2023), e che quindi il compenso va liquidato in € 1.400,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 852,00, competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 1.101 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori intermedi tra i minimi e i medi, oltre spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Terza Penale, in data
3/3/2024, liquida a beneficio dell'avv. , a titolo di compensi Parte_1
4 professionali per l'attività difensiva svolta in favore di Controparte_2
- ammesso al patrocinio a spese dello nell'ambito del
[...] Pt_2
procedimento penale n. 17045/16 R.G.N.R. – n. 4820/18 R.G.T.- la somma di €
1.400,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 21/02/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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