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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2426/2024, estensore dott. Florio, discussa all'udienza collegiale del 14/11/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLASTRO Parte_1 C.F._1 DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 78 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI TORREPADULA CP_1 P.IVA_1 [...]
, dell'avv. SONCINI CARLO, dell'avv. SCARNATO LUCA e dell'avv. ROCCO Parte_2 DI TORREPADULA ELOISA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO SFORZA N. 5 20122 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n° 2426. 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, in data 14 maggio 2024, pubblicata il 12 luglio 2024
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi risarcire il danno subito per effetto della sua Parte_1 illegittima collocazione in aspettativa non retribuita dal 12 gennaio 2023 al 14 Aprile 2023 e da quantificarsi nell'importo di € 4.784,64=, importo corrispondente al complessivo importo retributivo che il ricorrente avrebbe percepito se avesse regolarmente prestato servizio. per l'effetto condannare la resistente (Cod. Fisc. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore a corrispondere al signor a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 l'importo di € 4.784,64= in relazione alla illegittima sua collocazione in aspettativa non retribuita dal 12 gennaio 2023 al 14 Aprile 2023
1 Ovvero, i differenti importi che verranno quantificati in giudizio, oltre alla regolarizzazione del periodo di aspettativa non retribuita sul piano previdenziale ed assicurativo.
In ogni caso oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese.”
Per parte appellata: “a) nel merito, in via principale: confermare la sentenza n. 2426/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Grazia Florio, emessa in data 14.05.2024, pubblicata in successivo 12.07.2024 e notificata in data 15.07.2024, respingendo quindi il ricorso in appello e le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti di siccome infondate, in fatto e in diritto, Pt_1 CP_1 per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto, nonché della pregressa memoria difensiva del primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione;
b) sempre nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, da parte dell'Ecc.ma Corte di Appello, delle domande ex adverso, liquidare somme in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in considerazione delle eccezioni effettuate nel presente atto;
in via istruttoria: [… omissis]
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2426/2024, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso di
[...] riconoscendo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno subito per effetto Pt_1 dell'illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni da parte di nel periodo dal 20 CP_1 novembre 2020 al 10 maggio 2021, la quale è stata, pertanto, condannata a corrispondere l'importo di euro 2.567,72, pari al minor reddito percepito dal sig. in tale lasso temporale. La statuizione Pt_1 non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Il primo giudice ha, invece rigettato la domanda di risarcimento del danno periodo per il periodo di aspettativa non retribuita, dal 12 gennaio 2023 al 14 aprile 2023, in cui il lavoratore era stato collocato a seguito della parziale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che in data 30.11.2022 il sig. era stato giudicato dal medico Pt_1 competente (alla cui visita era stato sottoposto rientrando da un periodo di malattia superiore a 60 gg) parzialmente idoneo, ma con limitazioni più gravose rispetto a quelle precedentemente prescritte: “no MMC>3kg. NO lunghe deambulazioni. Evitare il sovraccarico biomeccanico rachide vertebrale, no postura eretta e prolungate, no guida mezzi aziendali. No lavoro in altezza.” (doc. 10 fasc. ric.). Contr La alla luce di tali prescrizioni, poneva, in un primo tempo (fino al 11/1/2023) il lavoratore in ferie e successivamente, in aspettativa non retribuita (sino al 14/4/2023), non sussistendo mansioni, anche di livello inferiore, assegnabili al lavoratore, neppure con ragionevoli accomodamenti.
A seguito di impugnazione alla Commissione medica del giudizio del medico competente, in data 03.04.2023, il giudizio veniva modificato, e era reputato idoneo alla mansione di manutentore Pt_1 del verde con limitazione relativa alla non movimentazione di carichi superiori ai 15kg.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda affermando: “appare evidente, dunque come – Part pendente il giudizio dell' attivato a seguito di ricorso dello stesso lavoratore – la convenuta non potesse assegnare il ricorrente ad attività operative;
e, solo a seguito della visita del 3/4/2023, si verificava la modifica del giudizio del medico competente del 30/11/2022.”
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, in relazione al solo capo che lo ha visto Pt_1
2 soccombente, con plurimi motivi:
Con una prima censura, l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni in riferimento al collocamento del sig. in aspettativa non Pt_1 retribuita dal 12.01.2023 al 14.04.2023, in quanto la decisione della Commissione Medica Territoriale del 3 aprile 2023, ponendosi al termine di un iter amministrativo volto a verificare la correttezza della valutazione del medico competente (e non di un nuovo esame del soggetto), non può che avere efficacia retroattiva idonea a travolgere la valutazione del medico competente del 30.11.2022. Di conseguenza, essa dovrebbe avere effetto già da tale data e, a maggior ragione, dal 12.01.2023.
Da ciò ne conseguirebbe, altresì, l'illegittimità della collocazione in aspettativa del sig. da parte Pt_1 Contr di
Con il secondo motivo, il sig. ha censurato la statuizione relativa alla inutilizzabilità della Pt_1 prestazione dell'appellante, in quanto il medico competente ha accertato un'inidoneità meramente parziale e non totale.
Poiché la prova della totale inutilizzabilità avrebbe dovuto essere offerta dal datore di lavoro, e tale prova non è stata fornita, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con declaratoria di Contr illegittimità della condotta di circa il collocamento in aspettativa del lavoratore.
Con il terzo motivo di appello, ha sottolineato che la Società aveva ammesso, già nei propri Pt_1 scritti difensivi, che si sarebbe potuto utilizzare il lavoratore come quarto uomo nelle squadre, in particolare quelle addette alle mansioni di rastrellatura, taglio erba e semina, assegnando il dipendente alle mansioni meno gravose, soluzione non operata in quanto ritenuta antieconomica, poiché avrebbe determinato un costo complessivo della squadra non in linea con i parametri di efficienza e di produttività.
Dunque, il signor quantomeno nella fase di pendenza del ricorso alla commissione territoriale, Pt_1 avrebbe potuto essere utilmente utilizzato, senza che ciò determinasse alcuna radicale trasformazione della complessiva organizzazione del lavoro.
In mancanza, ed in ogni caso, il dipendente avrebbe potuto essere utilmente adibito alle attività di sistemazione del locale destinato a magazzino e rimessa;
mansioni alle quali già era stato in precedenza assegnato e che non comportavano movimentazione di carichi superiori al limite consentito dal medico competente. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
In particolare, ha richiamato alcuni precedenti di legittimità e di merito, secondo i quali la decisione della Commissione Medica non avrebbe alcun effetto retroattivo nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 20766/2024).
Inoltre, ha contestato le ulteriori argomentazioni dell'appellante sottolineando come, invero, l'inutilizzabilità della prestazione del sig. fosse pressoché totale, in quanto anche tutte le Pt_1 mansioni alternative indicate nell'atto di appello richiederebbero la movimentazione di carichi aventi peso superiore ai 3kg o comunque corrispondono ad attività accessorie non assegnabili a un singolo lavoratore in via esclusiva.
In sintesi, la Società ha rilevato che ogni attività astrattamente attribuibile al sig. era Pt_1 incompatibile con la valutazione del medico competente del 30.11.2022.
Ha riproposto, infine, la contestazione dei conteggi, evidenziando come sia stata utilizzata una retribuzione lorda mensile di € 1.306,97, quando, come si rileva dalle buste paga, la stessa ammontava ad € 1.297.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3 * * *
L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, osserva il Collegio che la prospettazione dell'appellante, seppur suggestiva, non convince.
L'art. 41, co. 9 d.lgs. n. 81/2008 prevede che “Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”
La Commissione medica, nel caso di specie, ha modificato la valutazione a distanza di quattro mesi dalla visita del medico competente, acquisendo altresì documentazione sanitaria dal lavoratore: detta valutazione non può che far riferimento alle condizioni di salute al momento del suo compimento che ben possono essere state diverse (e migliori) rispetto a quelle del novembre 2022, così da far ritenere alla Commissione di poter procedere ad una modifica del precedente giudizio, nel senso indicato nel verbale del 3/4/2023.
Né, d'altro canto, la norma delinea una efficacia retroattiva del giudizio della Commissione, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 20766/2024, laddove ha confermato la decisione della Corte d'Appello che ha fatto decorrere gli effetti del giudizio modificativo della precedente valutazione espresso dalla Commissione dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.
Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, deve osservarsi che possono ritenersi pacifiche, Contr avendone la ampiamente riferito e non avendo il lavoratore mosso contestazioni puntuali, le attività esercitate dalla società e le modalità di lavoro dei suoi dipendenti. Contr In particolare, gli operai della lavoravano in squadre da tre, un caposquadra con patentino per utilizzare le macchine operatrici, un vice e un operaio. Nel periodo invernale potavano gli alberi, procedevano alla raccolta dei rami potati e alla piantumatura di piante e alberi, oltre ad intervenire in caso di caduta rami/alberi sulla strada. Nei mesi estivi, veniva svolta l'attività di taglio dell'erba (e relativa raccolta e asporto), di spaccalegna e in via marginale la cura di alcune aiuole fiorite del
(piantumazione fiori, rimozione erbacce, manutenzione). Controparte_2 era inquadrato al livello più basso del CCNL, con mansioni di operaio generico, e non risulta in Pt_1 possesso dell'abilitazione per l'utilizzo delle macchine operatrici.
Egli era, quindi, il terzo uomo della squadra.
Le lavorazioni attuate dalle squadre, e sopra descritte, richiedono tutte attività manuali da svolgersi in piedi, con movimentazione di carichi consistenti che appaiono difficilmente conciliabili con le limitazioni dettate dal medico competente (divieto di postura eretta e di lunghe deambulazioni, divieto di movimentazione di pesi superiori a 3 kg, divieto di sovraccarico del rachide).
In particolare, il divieto di movimentazione di pesi superiori a tre chilogrammi, impediva l'uso anche degli attrezzi più leggeri, essendo dato di comune esperienza che rastrelli, zappe e vanghe abbiano un peso superiore, avendo una parte in metallo.
Anche le attività indicate dal lavoratore come da lui espletabili in realtà entrano in conflitto con le limitazioni imposte dal medico competente, essendo evidente che le operazioni di rastrellatura, taglio erba e semina, richiedono la stazione eretta – pure vietata – e il sovraccarico del rachide, così come la movimentazione di una cariola o la pulizia del magazzino, restando irrilevante che andasse a Pt_1 comporre una squadra come quarto uomo.
Può, quindi, ritenersi che il datore di lavoro abbia dimostrato che non vi erano ragionevoli
4 accomodamenti che, se posti in essere, sarebbero stati idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del lavoratore allo svolgimento di mansioni confacenti alla sua condizione fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2426/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Milano, 14/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2426/2024, estensore dott. Florio, discussa all'udienza collegiale del 14/11/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLASTRO Parte_1 C.F._1 DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 78 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO DI TORREPADULA CP_1 P.IVA_1 [...]
, dell'avv. SONCINI CARLO, dell'avv. SCARNATO LUCA e dell'avv. ROCCO Parte_2 DI TORREPADULA ELOISA, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO SFORZA N. 5 20122 MILANO presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza n° 2426. 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, in data 14 maggio 2024, pubblicata il 12 luglio 2024
Accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi risarcire il danno subito per effetto della sua Parte_1 illegittima collocazione in aspettativa non retribuita dal 12 gennaio 2023 al 14 Aprile 2023 e da quantificarsi nell'importo di € 4.784,64=, importo corrispondente al complessivo importo retributivo che il ricorrente avrebbe percepito se avesse regolarmente prestato servizio. per l'effetto condannare la resistente (Cod. Fisc. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore a corrispondere al signor a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 l'importo di € 4.784,64= in relazione alla illegittima sua collocazione in aspettativa non retribuita dal 12 gennaio 2023 al 14 Aprile 2023
1 Ovvero, i differenti importi che verranno quantificati in giudizio, oltre alla regolarizzazione del periodo di aspettativa non retribuita sul piano previdenziale ed assicurativo.
In ogni caso oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese.”
Per parte appellata: “a) nel merito, in via principale: confermare la sentenza n. 2426/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Grazia Florio, emessa in data 14.05.2024, pubblicata in successivo 12.07.2024 e notificata in data 15.07.2024, respingendo quindi il ricorso in appello e le domande tutte formulate dal Sig. nei confronti di siccome infondate, in fatto e in diritto, Pt_1 CP_1 per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto, nonché della pregressa memoria difensiva del primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione;
b) sempre nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, da parte dell'Ecc.ma Corte di Appello, delle domande ex adverso, liquidare somme in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in considerazione delle eccezioni effettuate nel presente atto;
in via istruttoria: [… omissis]
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2426/2024, il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso di
[...] riconoscendo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno subito per effetto Pt_1 dell'illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni da parte di nel periodo dal 20 CP_1 novembre 2020 al 10 maggio 2021, la quale è stata, pertanto, condannata a corrispondere l'importo di euro 2.567,72, pari al minor reddito percepito dal sig. in tale lasso temporale. La statuizione Pt_1 non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Il primo giudice ha, invece rigettato la domanda di risarcimento del danno periodo per il periodo di aspettativa non retribuita, dal 12 gennaio 2023 al 14 aprile 2023, in cui il lavoratore era stato collocato a seguito della parziale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che in data 30.11.2022 il sig. era stato giudicato dal medico Pt_1 competente (alla cui visita era stato sottoposto rientrando da un periodo di malattia superiore a 60 gg) parzialmente idoneo, ma con limitazioni più gravose rispetto a quelle precedentemente prescritte: “no MMC>3kg. NO lunghe deambulazioni. Evitare il sovraccarico biomeccanico rachide vertebrale, no postura eretta e prolungate, no guida mezzi aziendali. No lavoro in altezza.” (doc. 10 fasc. ric.). Contr La alla luce di tali prescrizioni, poneva, in un primo tempo (fino al 11/1/2023) il lavoratore in ferie e successivamente, in aspettativa non retribuita (sino al 14/4/2023), non sussistendo mansioni, anche di livello inferiore, assegnabili al lavoratore, neppure con ragionevoli accomodamenti.
A seguito di impugnazione alla Commissione medica del giudizio del medico competente, in data 03.04.2023, il giudizio veniva modificato, e era reputato idoneo alla mansione di manutentore Pt_1 del verde con limitazione relativa alla non movimentazione di carichi superiori ai 15kg.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda affermando: “appare evidente, dunque come – Part pendente il giudizio dell' attivato a seguito di ricorso dello stesso lavoratore – la convenuta non potesse assegnare il ricorrente ad attività operative;
e, solo a seguito della visita del 3/4/2023, si verificava la modifica del giudizio del medico competente del 30/11/2022.”
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, in relazione al solo capo che lo ha visto Pt_1
2 soccombente, con plurimi motivi:
Con una prima censura, l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza nel capo in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni in riferimento al collocamento del sig. in aspettativa non Pt_1 retribuita dal 12.01.2023 al 14.04.2023, in quanto la decisione della Commissione Medica Territoriale del 3 aprile 2023, ponendosi al termine di un iter amministrativo volto a verificare la correttezza della valutazione del medico competente (e non di un nuovo esame del soggetto), non può che avere efficacia retroattiva idonea a travolgere la valutazione del medico competente del 30.11.2022. Di conseguenza, essa dovrebbe avere effetto già da tale data e, a maggior ragione, dal 12.01.2023.
Da ciò ne conseguirebbe, altresì, l'illegittimità della collocazione in aspettativa del sig. da parte Pt_1 Contr di
Con il secondo motivo, il sig. ha censurato la statuizione relativa alla inutilizzabilità della Pt_1 prestazione dell'appellante, in quanto il medico competente ha accertato un'inidoneità meramente parziale e non totale.
Poiché la prova della totale inutilizzabilità avrebbe dovuto essere offerta dal datore di lavoro, e tale prova non è stata fornita, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con declaratoria di Contr illegittimità della condotta di circa il collocamento in aspettativa del lavoratore.
Con il terzo motivo di appello, ha sottolineato che la Società aveva ammesso, già nei propri Pt_1 scritti difensivi, che si sarebbe potuto utilizzare il lavoratore come quarto uomo nelle squadre, in particolare quelle addette alle mansioni di rastrellatura, taglio erba e semina, assegnando il dipendente alle mansioni meno gravose, soluzione non operata in quanto ritenuta antieconomica, poiché avrebbe determinato un costo complessivo della squadra non in linea con i parametri di efficienza e di produttività.
Dunque, il signor quantomeno nella fase di pendenza del ricorso alla commissione territoriale, Pt_1 avrebbe potuto essere utilmente utilizzato, senza che ciò determinasse alcuna radicale trasformazione della complessiva organizzazione del lavoro.
In mancanza, ed in ogni caso, il dipendente avrebbe potuto essere utilmente adibito alle attività di sistemazione del locale destinato a magazzino e rimessa;
mansioni alle quali già era stato in precedenza assegnato e che non comportavano movimentazione di carichi superiori al limite consentito dal medico competente. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
In particolare, ha richiamato alcuni precedenti di legittimità e di merito, secondo i quali la decisione della Commissione Medica non avrebbe alcun effetto retroattivo nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 20766/2024).
Inoltre, ha contestato le ulteriori argomentazioni dell'appellante sottolineando come, invero, l'inutilizzabilità della prestazione del sig. fosse pressoché totale, in quanto anche tutte le Pt_1 mansioni alternative indicate nell'atto di appello richiederebbero la movimentazione di carichi aventi peso superiore ai 3kg o comunque corrispondono ad attività accessorie non assegnabili a un singolo lavoratore in via esclusiva.
In sintesi, la Società ha rilevato che ogni attività astrattamente attribuibile al sig. era Pt_1 incompatibile con la valutazione del medico competente del 30.11.2022.
Ha riproposto, infine, la contestazione dei conteggi, evidenziando come sia stata utilizzata una retribuzione lorda mensile di € 1.306,97, quando, come si rileva dalle buste paga, la stessa ammontava ad € 1.297.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3 * * *
L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame, osserva il Collegio che la prospettazione dell'appellante, seppur suggestiva, non convince.
L'art. 41, co. 9 d.lgs. n. 81/2008 prevede che “Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”
La Commissione medica, nel caso di specie, ha modificato la valutazione a distanza di quattro mesi dalla visita del medico competente, acquisendo altresì documentazione sanitaria dal lavoratore: detta valutazione non può che far riferimento alle condizioni di salute al momento del suo compimento che ben possono essere state diverse (e migliori) rispetto a quelle del novembre 2022, così da far ritenere alla Commissione di poter procedere ad una modifica del precedente giudizio, nel senso indicato nel verbale del 3/4/2023.
Né, d'altro canto, la norma delinea una efficacia retroattiva del giudizio della Commissione, come evidenziato anche dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 20766/2024, laddove ha confermato la decisione della Corte d'Appello che ha fatto decorrere gli effetti del giudizio modificativo della precedente valutazione espresso dalla Commissione dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.
Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, deve osservarsi che possono ritenersi pacifiche, Contr avendone la ampiamente riferito e non avendo il lavoratore mosso contestazioni puntuali, le attività esercitate dalla società e le modalità di lavoro dei suoi dipendenti. Contr In particolare, gli operai della lavoravano in squadre da tre, un caposquadra con patentino per utilizzare le macchine operatrici, un vice e un operaio. Nel periodo invernale potavano gli alberi, procedevano alla raccolta dei rami potati e alla piantumatura di piante e alberi, oltre ad intervenire in caso di caduta rami/alberi sulla strada. Nei mesi estivi, veniva svolta l'attività di taglio dell'erba (e relativa raccolta e asporto), di spaccalegna e in via marginale la cura di alcune aiuole fiorite del
(piantumazione fiori, rimozione erbacce, manutenzione). Controparte_2 era inquadrato al livello più basso del CCNL, con mansioni di operaio generico, e non risulta in Pt_1 possesso dell'abilitazione per l'utilizzo delle macchine operatrici.
Egli era, quindi, il terzo uomo della squadra.
Le lavorazioni attuate dalle squadre, e sopra descritte, richiedono tutte attività manuali da svolgersi in piedi, con movimentazione di carichi consistenti che appaiono difficilmente conciliabili con le limitazioni dettate dal medico competente (divieto di postura eretta e di lunghe deambulazioni, divieto di movimentazione di pesi superiori a 3 kg, divieto di sovraccarico del rachide).
In particolare, il divieto di movimentazione di pesi superiori a tre chilogrammi, impediva l'uso anche degli attrezzi più leggeri, essendo dato di comune esperienza che rastrelli, zappe e vanghe abbiano un peso superiore, avendo una parte in metallo.
Anche le attività indicate dal lavoratore come da lui espletabili in realtà entrano in conflitto con le limitazioni imposte dal medico competente, essendo evidente che le operazioni di rastrellatura, taglio erba e semina, richiedono la stazione eretta – pure vietata – e il sovraccarico del rachide, così come la movimentazione di una cariola o la pulizia del magazzino, restando irrilevante che andasse a Pt_1 comporre una squadra come quarto uomo.
Può, quindi, ritenersi che il datore di lavoro abbia dimostrato che non vi erano ragionevoli
4 accomodamenti che, se posti in essere, sarebbero stati idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del lavoratore allo svolgimento di mansioni confacenti alla sua condizione fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2426/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Milano, 14/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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