Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/2011, n. 17996
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Sentenza 1 settembre 2011

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Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di panificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore, dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/2011, n. 17996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17996
    Data del deposito : 1 settembre 2011

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