Sentenza 1 settembre 2011
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di panificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore, dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/2011, n. 17996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17996 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2011 |
Testo completo
OGGETTO: Mpx jan [CONTRIBUTO UNIFICATO a nets passivoБого 17 996 / 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.31164/05 Dott. Donato Plenteda Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Dott. Carlo Piccininni Consigliere Consigliere Cron. 17916 Dott. Antonio Didone Consigliere Rep. 4821 Dott. Rosa Maria Di Virgilio Ud.
7.4.2011 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: Di GI LO DO quale curatore del fallimento diGE. BAR. M. BU AE e C. s.n.c. C Adelaide 8, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Turtur, che lo presso l'avv. Roberto Minutillo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
La ER RT, domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Domeniconi giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 874 2011 1 1314/04 del 10.12.2004; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. Francesco Domeniconi con delega per La ER;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 5.12.2000 il Tribunale di Marsala C rigettava l'opposizione proposta da RT La ER ai 98 1.f., con riferimento sensi dell'art. all'intervenuta ammissione al passivo del fallimento Gebarm di BU G. s.n.c. del credito di £. 132.755.144 ( vantato per forniture eseguite tra l'ottobre 1996 ed il marzo 1997 ) in via chirografaria, credito per il quale era stato viceversa sollecitato il riconoscimento del privilegio, ai sensi del disposto di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. La Corte di appello di Palermo, adita dal La ER, in riforma della decisione di primo grado ammetteva il lla de credito come richiesto, ritenendo in particolare: che ione dimostraz fini dell'accertamento della natura artigiana la ufficiente i s se s Lo a s e V funzione preminente del lavoro sul capitale;
che tale dimostrazione sarebbe stata data, risultando una sostanziale coincidenza fra il costo annuo del lavoro ed il capitale variabile investito ed una superiorità del primo rispetto al capitale fisso;
che per di più sarebbe emersa anche la prevalenza dell'attività svolta dal titolare del processo produttivo, e ciò alla luce delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore e della natura delle mansioni ( c ausiliarie) attribuite ai due dipendenti del La ER. Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l'intimato. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.4.2011. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione il fallimento ha rispettivamente denunciato: 1 ) violazione degli artt. 2, 3 1. 1985/443, 2751 bis in ragione dell'affermata dimostrazione dei n. 5 C.C., della personalità e manualità del lavoro requisiti svolto da La ER, dimostrazione che sarebbe stata erroneamente ricavata dalle risultanze del libro matricola e dalla posizione assicurativa INAIL 3 attribuita all'imprenditore, documenti che viceversa non comproverebbero l'effettiva partecipazione del titolare dell'impresa ( contrastata peraltro dalla presenza di tre dipendenti preposti alle diverse fasi del processo produttivo ) all'attività di panificazione;
2 ) violazione degli artt. 2, 3 1. 85/443, 2751 bis, n. 5 C.C., per il non condivisibile giudizio circa la sussistenza del requisito della preminenza del lavoro da C sul capitale, giudizio che sarebbe stato disattendere per due concorrenti ragioni, vale a dire: a ) per il fatto che il criterio della preminenza del lavoro sul capitale sarebbe qualitativo, e pertanto riscontrabile laddove le peculiarità dei beni prodotti fossero risultate prevalenti sul capitale impiegato, mentre invece sarebbe stato valutato con indagine quantitativa;
b l'arco temporale considerato nella sentenza impugnata sarebbe troppo ampio ( dal 1992 al 1997 ), quindi le conseguenti conclusioni risulterebbero inattendibili;
3 ) violazione degli artt. 2, 3, 4 1. 1985/443, 2751 bis n. 5 c.c., per l'erroneità del parametro adottato al fine di stabilire l'applicabilità dello statuto speciale dell'imprenditore artigiano, parametro identificato nel requisito della prevalenza del lavoro 4 personale su quello altrui, ma per la cui applicazione si sarebbe tenuto conto soltanto del confronto con le retribuzioni dei dipendenti, e non anche del contributo operativo dato al processo produttivo;
4 ) violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per l'avvenuta produzione in grado di dei documenti appello ( e quindi tardivamente relativi alla posizione INAIl dell'imprenditore ed al libro matricola. I primi tre motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, e sono infondati. Al riguardo si Osserva infatti che le censure prospettate in proposito dal fallimento non hanno ad oggetto l'erroneità delsostanzialmente parametro normativo adottato dalla Corte di appello nell'attribuire collocazione privilegiata al credito del La ER, in quanto credito artigiano, ma attengono piuttosto al non condiviso esito del giudizio emesso in proposito dall'organo giudicante. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di precisare che il riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana postula la preminenza del fattore lavoro sul capitale 5 investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, prevalenza che va intesa non solo in senso quantitativo ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto cioè con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana e con la natura del bene C. prodotto e del servizio reso ( C. 05/5980, 97/9340, C. 95/6221 ). Orbene tale preminenza è stata riconosciuta nella specie ed il relativo giudizio, incentrato oggettivi sull'interpretazione di dati specificamente evidenziati, quali la natura dell'attività svolta ( panificazione ), la redditività della stessa ( l'utile per l'imprenditore sarebbe stato pressochè corrispondente alle retribuzioni erogate ai dipendenti ), il numero dei dipendenti ( dal 1995 al 1997 sarebbero stati due }, la natura dell'attività svolta dal titolare dell'impresa ( la preparazione dell'impasto ), il volume degli affari, la sostanziale coincidenza fra costo dei salari e gli utili dell'imprenditore con il capitale variabile investito e la preminenza del primo dato ( costo salari e utili ) sul capitale fisso, non è sindacabile in questa sede di 6 legittimità. Nè appare sussistente, secondo quanto sostenuto, il denunciato vizio di motivazione, prospettato in ragione dell'affermata avvenuta dimostrazione del requisito della personalità e manualità del lavoro del La ER ( primo motivo ); dei due profili di sotto i distinti aspetti dellaerroneità prevalenza attribuita al criterio quantitativo, anzichè qualitativo, e dell'eccessivamente ampio arco temporale considerato nello svolgimento dell'indagine quantitativa ), che sarebbero riscontrabili nel giudizio di preminenza del lavoro sul capitale ( secondo motivo ); dell'errato lavororiconoscimento della prevalenza del personale dell'artigiano sul lavoro altrui ( terzo motivo ). La Corte di appello, come detto, ha infatti puntualmente motivato la propria decisione ( il che esclude la denuncia del vizio di omissione ), non ha svolto argomentazioni fra loro contrastanti ( il che esclude il vizio di contraddittorietà ), ha indicato a sostegno del giudizio formulato elementi del tutto idonei ) come peraltro già sopra evidenziato ) a sostenere la decisione adottata. Per di più l'articolazione degli elementi 7 rappresentati dalla Corte di appello quali deponenti nel senso della natura artigiana dell'attività svolta dal La ER ( solo in parte contrastati dal ricorrente ) fa escludere che i profili di erroneità denunciati ) anche ove sussistenti e per la limitata parte non attinente interpretazione del materialealla difforme probatorio ) possano incidere sulla correttezza del giudizio emesso. С Ad analogo giudizio di infondatezza deve infine pervenirsi con riferimento al quarto motivo di impugnazione, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la copia autentica del libro matricola sarebbe stata già prodotta in primo grado ( documento n. 6 della produzione dell'originario pur se inricorrente ) e che comunque la censura, ipotesi fondata, sarebbe in ogni modo ininfluente sulla decisione, rappresentando il punto oggetto di contestazione un semplice argomento aggiuntivo ad una decisione già di per sè autosufficiente ( non diversamente potrebbe infatti interpretarsi l'affermazione della Corte di appello relativamente all'ammissibilità della documentazione ex art. 345 risulta c.p.c. " Se poi a tutto ciò si aggiunge anche da parte del confermato lo svolgimento, 8 titolare dell'impresa, di lavoro, manuale 1 7). all'interno del processo produttivo ", pp. 6 Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Roma, 7.4.2011 Il PresidentePresident Il consigliere estensore Caulo Pi Depositato in Cancelleria 11 1 SET 2011 IL CANCELLIERE Alfonso Madafferi 9