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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3562/2020
TRA
, nata in [...], il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Sammarro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corigliano
Rossano (CS), via Berlinguer snc, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. con sede legale in Corigliano Rossano A.U. Controparte_1
di Corigliano alla – P.I. elett.te dom.ta alla Via Palmi n. 5 Controparte_2 P.IVA_1
in Corigliano Rossano (CS) A.U. di Rossano presso lo studio dell'Avv. Emanuele Sapia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
, CF con Controparte_3 P.IVA_2
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in atti in data 9.12.2020 esponeva: Parte_1
di essere stata dipendente della resistente dal 22.12.2015 al 20.12.2018, in qualità di Cuoca di Mensa di 6s Livello, del C.C.N.L. Logistica, Spedizione e Trasporto Merci in forza di contratto di assunzione del 22.12.2015 e del 01.03.2016; che nel contratto era previsto un orario di lavoro pari a 25 ore settimanali;
che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, aveva lavorato per oltre 40 ore settimanali, con contratto da ritenersi full-time; che, in particolare, la ricorrente aveva sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00; che aveva sempre ricevuto la somma di € 900,00 per la propria attività lavorativa e che, pertanto, aveva maturato differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro;
che non aveva usufruito delle ferie previste dal contratto e non aveva ricevuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. che aveva svolto anche attività di pulizia presso l'abitazione della famiglia;
CP_1
In ragione di tanto, evidenziava di essere creditrice della somma complessiva di € 31.061,42.
Si costituiva in giudizio la società resistente, che contestava con varie argomentazioni le domande della ricorrente.
In particolare, evidenziava che il contratto di lavoro era sempre stato rispettato e che, pertanto, parte ricorrente aveva sempre svolto la propria attività lavorativa per 25 ore settimanali.
Sottolineava che la ricorrente non aveva mai svolto attività all'esterno della sede sociale e che la permanenza della ricorrente all'interno dell'azienda per un numero maggiore di ore era dovuta al fatto che ella aspettava che il compagno - anche egli dipendente della CP_1
- finisse di lavorare.
[...]
La controversia veniva istruita a mezzo prova testimoniale e, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , stante la domanda di regolarizzazione contributiva, CP_4 viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve osservarsi che il rapporto di lavoro è stato provato sia mediante la prova documentale fornita dal ricorrente, sia mediante la prova orale fornita dai testi escussi in udienza.
D'altronde, non è in contestazione tra la parti la sussistenza del rapporto di lavoro, bensì
l'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente prestato dalla ricorrente in favore della società resistente.
Dalla prova testimoniale assunta risulta provato lo svolgimento dell'attività lavorativa su un orario maggiore rispetto a quello previsto nel contratto sottoscritto.
Vi è però da sottolineare che detta prova riguarda solo il limitato periodo luglio 2018 – dicembre 2018.
Ed infatti, il teste all'udienza del 26 giugno 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_1
per la società resistente da luglio 2018 a ottobre 2019 e pertanto ha potuto narrare, per esperienza diretta, solo dell'attività svolta dalla ricorrente in quel lasso temporale.
Nell'ambito di tale periodo, in ogni caso, il teste sopra indicato ha confermato che la ricorrente svolgeva la propria attività dalle ore 8 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle 15 il sabato. Ha altresì precisato che la ricorrente si occupava dapprima della pulizia dei locali dell'azienda per poi preparare il pranzo in mensa e successivamente pulire le stoviglie e chiudere i locali mensa.
Il teste escusso, pertanto, ha confermato, per il predetto periodo di lavoro che ha riguardato la ricorrente, lo svolgimento dell'attività lavorativa per come dedotta in ricorso. Sia per quanto attiene agli orari che ai giorni che alle modalità di esecuzione della prestazione, anche con riferimento al compimento di commissioni fuori dall'azienda.
Per ciò che attiene l'altro teste escusso – , sempre all'udienza del 26 giugno Testimone_2
2024 – deve precisarsi che la sua deposizione è ininfluente ai fini della decisione.
Ed infatti, se ha potuto riferire circa il fatto che la frequentava lavorativamente Pt_1
l'abitazione della famiglia , nulla ha potuto riferire circa l'orario di lavoro della CP_1 ricorrente presso la se non “per sentito dire” dalla stessa ricorrente. Controparte_1
Risulta provato, dunque, che la ricorrente svolgesse la propria attività dal lunedì al sabato per l'orario di lavoro indicato in ricorso, nel periodo luglio 2018 – dicembre 2018. Per la restante parte del periodo lavorativo manca qualsivoglia substrato probatorio in ordine all'orario di lavoro effettivamente reso, con la conseguenza che le domande proposte devono essere rigettate per tale periodo.
Passando alle conseguenze dell'accertamento dell'orario per come sopra indicato, deve evidenziarsi che la resistente è tenuta al pagamento di differenze retributive. CP_5
Al riguardo, deve evidenziarsi che sono dovute quelle relative alle retribuzioni ordinarie, per il periodo luglio-dicembre 2018. A riguardo, la base di calcolo deve essere quella della retribuzione ordinaria per un dipendente del livello 6s, detratto quanto pacificamente ricevuto dalla società resistente. Pertanto, utilizzando i conteggi effettuati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente, per il periodo luglio 2018 – dicembre 2018 la ricorrente, a titolo di differenze retributive accredita la somma di € 2.570,05.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di quattordicesima, deve evidenziarsi che detta voce retributiva non spetta alla ricorrente, non essendo prevista dal CCNL di settore applicabile al caso di specie.
Per quanto attiene alla tredicesima, invece, essa risulta corrisposta, come documentato dalla resistente mediante produzione dei bonifici effettuati.
In ordine alle ferie, si osserva che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass. 29-7-1978, n. 3788; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311) e tale prova non è stata minimamente offerta.
Spetta, in ogni caso, il trattamento di fine rapporto rivendicato, non avendo la società resistente fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme.
In ragione delle suesposte considerazioni, deve accogliersi il ricorso limitatamente alle somme dovute per le voci di cui è stata fornita la prova.
Ed infatti, parte ricorrente afferma che non le sono state corrisposte le voci indicate nei conteggi effettuati e rispetto a tali affermazioni sarebbe spettato al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta dalla resistente, se non per quanto attiene al pagamento della tredicesima mensilità.
Pertanto, relativamente ai conteggi effettuati per le differenze retributive, questi vanno emendati di alcune voci in ragione delle considerazioni svolte: innanzitutto, va tenuto in considerazione il solo periodo luglio 2018 – dicembre 2018, vanno inoltre emendate le somme a titolo di ferie non godute, vanno emendate le somme a titolo di quattordicesima mensilità.
Pertanto, il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente risulta essere pari ad
€ 2.570,05, oltre € 4.100,00 a titolo di TFR.
Per quanto attiene alla domanda di regolarizzazione contributiva, in ragione dell'accoglimento del ricorso parte resistente deve essere condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti del periodo luglio 2018 – dicembre 2018.
Per ciò che riguarda la domanda volta alla condanna della resistente al risarcimento del danno, questa deve essere rigettata stante l'assoluta mancanza di qualsiasi prova del danno subito e, in ogni caso, il riconoscimento limitato del periodo in cui l'attività lavorativa è stata prestata per un orario maggiore.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accerta che nel periodo luglio 2018 – dicembre 2018 ha prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze di inquadrata al livello Controparte_1
6s del C.C.N.L. spedizioni e Trasporto Merci dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00;
b) Condanna conseguentemente la resistente in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di della somma di € 6.670,05, di cui Parte_1 € 4.100,00 a titolo di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
c) Condanna in persona del l.r.p.t., alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva della posizione della ricorrente nei confronti dell' per il periodo CP_4
luglio 2018 – dicembre 2018, nei limiti della prescrizione quinquennale;
d) Rigetta nel resto le domande proposte;
e) Condanna parte resistente in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Salvatore Sammarro, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
f) Compensa le spese nei confronti dell' ; CP_4
Castrovillari, 5-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3562/2020
TRA
, nata in [...], il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Sammarro, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corigliano
Rossano (CS), via Berlinguer snc, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. con sede legale in Corigliano Rossano A.U. Controparte_1
di Corigliano alla – P.I. elett.te dom.ta alla Via Palmi n. 5 Controparte_2 P.IVA_1
in Corigliano Rossano (CS) A.U. di Rossano presso lo studio dell'Avv. Emanuele Sapia, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
, CF con Controparte_3 P.IVA_2
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in atti in data 9.12.2020 esponeva: Parte_1
di essere stata dipendente della resistente dal 22.12.2015 al 20.12.2018, in qualità di Cuoca di Mensa di 6s Livello, del C.C.N.L. Logistica, Spedizione e Trasporto Merci in forza di contratto di assunzione del 22.12.2015 e del 01.03.2016; che nel contratto era previsto un orario di lavoro pari a 25 ore settimanali;
che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, aveva lavorato per oltre 40 ore settimanali, con contratto da ritenersi full-time; che, in particolare, la ricorrente aveva sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00; che aveva sempre ricevuto la somma di € 900,00 per la propria attività lavorativa e che, pertanto, aveva maturato differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro;
che non aveva usufruito delle ferie previste dal contratto e non aveva ricevuto il pagamento di quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. che aveva svolto anche attività di pulizia presso l'abitazione della famiglia;
CP_1
In ragione di tanto, evidenziava di essere creditrice della somma complessiva di € 31.061,42.
Si costituiva in giudizio la società resistente, che contestava con varie argomentazioni le domande della ricorrente.
In particolare, evidenziava che il contratto di lavoro era sempre stato rispettato e che, pertanto, parte ricorrente aveva sempre svolto la propria attività lavorativa per 25 ore settimanali.
Sottolineava che la ricorrente non aveva mai svolto attività all'esterno della sede sociale e che la permanenza della ricorrente all'interno dell'azienda per un numero maggiore di ore era dovuta al fatto che ella aspettava che il compagno - anche egli dipendente della CP_1
- finisse di lavorare.
[...]
La controversia veniva istruita a mezzo prova testimoniale e, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , stante la domanda di regolarizzazione contributiva, CP_4 viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Deve osservarsi che il rapporto di lavoro è stato provato sia mediante la prova documentale fornita dal ricorrente, sia mediante la prova orale fornita dai testi escussi in udienza.
D'altronde, non è in contestazione tra la parti la sussistenza del rapporto di lavoro, bensì
l'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente prestato dalla ricorrente in favore della società resistente.
Dalla prova testimoniale assunta risulta provato lo svolgimento dell'attività lavorativa su un orario maggiore rispetto a quello previsto nel contratto sottoscritto.
Vi è però da sottolineare che detta prova riguarda solo il limitato periodo luglio 2018 – dicembre 2018.
Ed infatti, il teste all'udienza del 26 giugno 2024, ha dichiarato di aver lavorato Tes_1
per la società resistente da luglio 2018 a ottobre 2019 e pertanto ha potuto narrare, per esperienza diretta, solo dell'attività svolta dalla ricorrente in quel lasso temporale.
Nell'ambito di tale periodo, in ogni caso, il teste sopra indicato ha confermato che la ricorrente svolgeva la propria attività dalle ore 8 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle 15 il sabato. Ha altresì precisato che la ricorrente si occupava dapprima della pulizia dei locali dell'azienda per poi preparare il pranzo in mensa e successivamente pulire le stoviglie e chiudere i locali mensa.
Il teste escusso, pertanto, ha confermato, per il predetto periodo di lavoro che ha riguardato la ricorrente, lo svolgimento dell'attività lavorativa per come dedotta in ricorso. Sia per quanto attiene agli orari che ai giorni che alle modalità di esecuzione della prestazione, anche con riferimento al compimento di commissioni fuori dall'azienda.
Per ciò che attiene l'altro teste escusso – , sempre all'udienza del 26 giugno Testimone_2
2024 – deve precisarsi che la sua deposizione è ininfluente ai fini della decisione.
Ed infatti, se ha potuto riferire circa il fatto che la frequentava lavorativamente Pt_1
l'abitazione della famiglia , nulla ha potuto riferire circa l'orario di lavoro della CP_1 ricorrente presso la se non “per sentito dire” dalla stessa ricorrente. Controparte_1
Risulta provato, dunque, che la ricorrente svolgesse la propria attività dal lunedì al sabato per l'orario di lavoro indicato in ricorso, nel periodo luglio 2018 – dicembre 2018. Per la restante parte del periodo lavorativo manca qualsivoglia substrato probatorio in ordine all'orario di lavoro effettivamente reso, con la conseguenza che le domande proposte devono essere rigettate per tale periodo.
Passando alle conseguenze dell'accertamento dell'orario per come sopra indicato, deve evidenziarsi che la resistente è tenuta al pagamento di differenze retributive. CP_5
Al riguardo, deve evidenziarsi che sono dovute quelle relative alle retribuzioni ordinarie, per il periodo luglio-dicembre 2018. A riguardo, la base di calcolo deve essere quella della retribuzione ordinaria per un dipendente del livello 6s, detratto quanto pacificamente ricevuto dalla società resistente. Pertanto, utilizzando i conteggi effettuati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente, per il periodo luglio 2018 – dicembre 2018 la ricorrente, a titolo di differenze retributive accredita la somma di € 2.570,05.
Con riferimento alle somme richieste a titolo di quattordicesima, deve evidenziarsi che detta voce retributiva non spetta alla ricorrente, non essendo prevista dal CCNL di settore applicabile al caso di specie.
Per quanto attiene alla tredicesima, invece, essa risulta corrisposta, come documentato dalla resistente mediante produzione dei bonifici effettuati.
In ordine alle ferie, si osserva che il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè
l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr. Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass. 29-7-1978, n. 3788; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311) e tale prova non è stata minimamente offerta.
Spetta, in ogni caso, il trattamento di fine rapporto rivendicato, non avendo la società resistente fornito prova dell'avvenuto pagamento delle somme.
In ragione delle suesposte considerazioni, deve accogliersi il ricorso limitatamente alle somme dovute per le voci di cui è stata fornita la prova.
Ed infatti, parte ricorrente afferma che non le sono state corrisposte le voci indicate nei conteggi effettuati e rispetto a tali affermazioni sarebbe spettato al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta dalla resistente, se non per quanto attiene al pagamento della tredicesima mensilità.
Pertanto, relativamente ai conteggi effettuati per le differenze retributive, questi vanno emendati di alcune voci in ragione delle considerazioni svolte: innanzitutto, va tenuto in considerazione il solo periodo luglio 2018 – dicembre 2018, vanno inoltre emendate le somme a titolo di ferie non godute, vanno emendate le somme a titolo di quattordicesima mensilità.
Pertanto, il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente risulta essere pari ad
€ 2.570,05, oltre € 4.100,00 a titolo di TFR.
Per quanto attiene alla domanda di regolarizzazione contributiva, in ragione dell'accoglimento del ricorso parte resistente deve essere condannata alla regolarizzazione contributiva nei limiti del periodo luglio 2018 – dicembre 2018.
Per ciò che riguarda la domanda volta alla condanna della resistente al risarcimento del danno, questa deve essere rigettata stante l'assoluta mancanza di qualsiasi prova del danno subito e, in ogni caso, il riconoscimento limitato del periodo in cui l'attività lavorativa è stata prestata per un orario maggiore.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accerta che nel periodo luglio 2018 – dicembre 2018 ha prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze di inquadrata al livello Controparte_1
6s del C.C.N.L. spedizioni e Trasporto Merci dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00;
b) Condanna conseguentemente la resistente in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento in favore di della somma di € 6.670,05, di cui Parte_1 € 4.100,00 a titolo di TFR;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo;
c) Condanna in persona del l.r.p.t., alla regolarizzazione Controparte_1 contributiva della posizione della ricorrente nei confronti dell' per il periodo CP_4
luglio 2018 – dicembre 2018, nei limiti della prescrizione quinquennale;
d) Rigetta nel resto le domande proposte;
e) Condanna parte resistente in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. Salvatore Sammarro, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
f) Compensa le spese nei confronti dell' ; CP_4
Castrovillari, 5-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone