TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. SC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3578 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Sciortino, presso il cui studio a Monreale
(PA), via Venero n. 91, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 29/09/2010 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 626/2020 emesso da questo
Tribunale in data 07-13/02/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
1 Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1)- Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29.09.2010.
2)-Non viene previsto alcun assegno divorzile a carico delle parti avente quale destinatario
l'altro coniuge, non sussistendo i presupposti di legge per una tale previsione. Invero, in sede di separazione, era stato previsto l'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie, sig.ra mediante versamento della somma Parte_2 mensile di euro 150,00= (Euro Centocinquanta); tale onere trovava fondamento nel fatto che la sig.ra all'epoca, fosse disoccupata e dunque priva di una propria indipendenza Pt_2 economica;
orbene, adesso la sig.ra svolge attività di lavoro quale dipendente Pt_2 settore privato, ragion per cui le parti già da tempo hanno di fatto concordato che tale mantenimento in favore della moglie non venisse più corrisposto dal sig. Parte_1
3)- Si chiede la conferma del regime di affido condiviso in favore dei genitori della figlia minore
(nata a [...] in data [...]), con domiclio prevalente presso la madre e facoltà Per_1 di visita del padre disciplinata secondo quanto già previsto in sede di separazione.
4)- Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di Euro 200,00= (Euro Duecento/00=) a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia minore , oltre a compartecipare al pagamento delle spese Per_1 straordinarie affrontate dalla sig.ra in favore della figlia nella misura del Parte_2
50%.
5)- Per ciò che concerne la casa coniugale, sita in Palermo, Via Emiro Giafar n. 06, di proprietà dei ricorrenti, si chiede la conferma della assegnazione del relativo immobile in favore della sig.ra che continuerà a vivere all'interno dell'appartamento Parte_2 insieme alla figlia . Per_1
Il sig. continuerà a provvedere in via unilaterale ed esclusiva, secondo Parte_1 quanto già previsto sul punto in sede di separazione, al pagamento delle rate mensili (pari ad
Euro 400,00=) del mutuo accesso per l'acquisto di tale immobile, sino alla estinzione del mutuo stesso e dandone evidenza contabile in favore della sig.ra Parte_2
6)- Per quanto non espressamente previsto nei superiori punti, le parti confermano, ove compatibili, gli accordi formalizzati in sede di separazione personale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
2 Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 29/09/2010 da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] , alle Parte_2 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
80, parte I, dell'anno 2010).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO SC CE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. SC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3578 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Sciortino, presso il cui studio a Monreale
(PA), via Venero n. 91, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 29/09/2010 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 626/2020 emesso da questo
Tribunale in data 07-13/02/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
1 Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1)- Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29.09.2010.
2)-Non viene previsto alcun assegno divorzile a carico delle parti avente quale destinatario
l'altro coniuge, non sussistendo i presupposti di legge per una tale previsione. Invero, in sede di separazione, era stato previsto l'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie, sig.ra mediante versamento della somma Parte_2 mensile di euro 150,00= (Euro Centocinquanta); tale onere trovava fondamento nel fatto che la sig.ra all'epoca, fosse disoccupata e dunque priva di una propria indipendenza Pt_2 economica;
orbene, adesso la sig.ra svolge attività di lavoro quale dipendente Pt_2 settore privato, ragion per cui le parti già da tempo hanno di fatto concordato che tale mantenimento in favore della moglie non venisse più corrisposto dal sig. Parte_1
3)- Si chiede la conferma del regime di affido condiviso in favore dei genitori della figlia minore
(nata a [...] in data [...]), con domiclio prevalente presso la madre e facoltà Per_1 di visita del padre disciplinata secondo quanto già previsto in sede di separazione.
4)- Il sig. si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2
la somma di Euro 200,00= (Euro Duecento/00=) a titolo di contributo al
[...] mantenimento della figlia minore , oltre a compartecipare al pagamento delle spese Per_1 straordinarie affrontate dalla sig.ra in favore della figlia nella misura del Parte_2
50%.
5)- Per ciò che concerne la casa coniugale, sita in Palermo, Via Emiro Giafar n. 06, di proprietà dei ricorrenti, si chiede la conferma della assegnazione del relativo immobile in favore della sig.ra che continuerà a vivere all'interno dell'appartamento Parte_2 insieme alla figlia . Per_1
Il sig. continuerà a provvedere in via unilaterale ed esclusiva, secondo Parte_1 quanto già previsto sul punto in sede di separazione, al pagamento delle rate mensili (pari ad
Euro 400,00=) del mutuo accesso per l'acquisto di tale immobile, sino alla estinzione del mutuo stesso e dandone evidenza contabile in favore della sig.ra Parte_2
6)- Per quanto non espressamente previsto nei superiori punti, le parti confermano, ove compatibili, gli accordi formalizzati in sede di separazione personale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
2 Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 29/09/2010 da
, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] , alle Parte_2 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
80, parte I, dell'anno 2010).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA NO SC CE
3