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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA IS PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 180 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio in
Cagliari è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTE
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza:
1 1) Dichiari l'irripetibilità da parte dell' delle somme percepite dall'Appellante nella CP_1
misura di euro 22.762,62 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.
2) Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'Appellante, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore ad euro 25.676,02, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico.
Nell'interesse dell'appellato: conclude affinché la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 23 dicembre 2021 Parte_1
ha esposto di aver iniziato a percepire la indennità di accompagnamento a partire
[...]
dall'1 giugno 2006.
Successivamente, all'esito della visita di revisione del 18 gennaio 2017, era stata riconosciuta invalida civile al 100 % e nondimeno aveva continuato a percepire tale provvidenza fino al mese di settembre 2020.
L' , infatti, solo con nota del 18 settembre 2020, le aveva comunicato che all'esito CP_1
di un ricalcolo della sua posizione era stato accertato, stante l'insussistenza dei requisiti per continuare a percepire l'indennità in parola, un indebito a suo carico pari a 22.762,62 corrispondente all'ammontare dei ratei corrisposti dall'1 febbraio 2017 al 30 settembre
2020.
Ha proseguito deducendo di aver infruttuosamente proposto un ricorso amministrativo onde contestare la legittimità di tale provvedimento.
2 Tanto premesso ha contestato la pretesa restitutoria che l' fonda sui principi CP_1
elaborati dalla Corte di Cassazione, da ultimo compendiati nella sentenza n. 34013/2019, secondo i quali sarebbe irrilevante rispetto al perfezionamento dell'indebito la mancanza di un previo provvedimento di sospensione e revoca del diritto alla prestazione in parola posto che il diritto dell'Ente di ripetere i ratei non dovuti sorgere fin dal momento in cui viene accertata la mancanza del requisito sanitario a tal fine richiesto, restando irrilevante, perché di natura meramente ordinatoria, il termine di 90 giorni dalla visita di verifica, previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. n.323/1996, né potendosi configurare, sotto altro profilo, un affidamento in capo all'accipiens sulla spettanza della prestazione in presenza di un accertamento amministrativo che esclude la persistenza di tale diritto.
A sostegno della domanda ha quindi ricostruito il quadro normativo che regola la fattispecie per cui è causa deducendo che la disciplina operante nella specie è quella sull'indebito assistenziale in generale sulla quale tuttavia si innesta anche quella, più specifica, sull'indebito assistenziale correlato alla perdita del requisito sanitario spettando in definitiva all'interprete individuare, rispetto al caso specifico, la concreta regola da applicare.
In particolare ha sostenuto che ove l' non provveda a sospendere e revocare CP_1
l'erogazione della prestazione entro il termine, quandanche ordinatorio, a tal fine fissato trovano applicazione le norme generali che prevedono che la ripetibilità operi dal primo giorno del mese successivo alla revoca.
Tali norme, ha soggiunto, sono previste non solo da fonti di rango secondario ma anche da fonti di rango primario (segnatamente l'art. 37 comma 8 della legge n. 448/1998) le quali non hanno valenza meramente organizzativa ma disciplinano compiutamente l'iter da seguire onde pervenire, solo all'esito dell'adozione di vari provvedimenti tra loro collegati anche sul piano funzionale, al provvedimento finale che accerta l'esistenza di un indebito.
Nel caso di specie la comprovata inosservanza da parte dell' dell'obbligo di CP_1
disporre la sospensione e la revoca del diritto all'ottenimento della indennità per cui è causa rende applicabili le norme generali sull'indebito assistenziale le quali prevedono,
3 come detto, la irripetibilità delle somme erogate sino alla adozione di un formale provvedimento di revoca.
Anche l'interpretazione offerta dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, ha concluso, non appare rispettosa dell'art. 38 della Costituzione non potendosi escludere l'affidamento dell'accipiens circa la legittimità della prosecuzione della erogazione della prestazione in godimento per il solo fatto che gli venga trasmesso un verbale di accertamento della invalidità.
Difatti tale nota contiene mere valutazioni medico legali senza recare alcuna espressa attestazione sulla persistenza del diritto dell'interessato a mantenere la prestazione in godimento.
Questi, pertanto, non viene posto in condizione di comprendere se la successiva erogazione del beneficio fino ad allora regolarmente percepito debba essere ritenuta legittima ovvero indebita a cagione della sopravvenuta mancanza del requisito sanitario.
Nella vicenda in esame siffatta condizione soggettiva, la cui rilevanza dirimente ai fini di causa è suffragata anche da recenti arresti giurisprudenziali menzionati in ricorso, sarebbe comprovata nell'ordine: dal lungo lasso di tempo, pari a circa 3 anni e mezzo, intercorso tra l'accertamento della mancanza del requisito sanitario e la comunicazione dell'indebito durante il quale la prestazione è stata corrisposta, dalla mancanza di un espresso provvedimento attestante il venir meno del diritto alla prestazione e/o ovvero contenente la revoca del beneficio ed ancora dal tenore del verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile che contiene un accertamento positivo in merito ad uno stato di totale inabilità senza menzionare la mancanza delle condizioni legittimanti la percezione della indennità di accompagnamento.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi domandato dichiararsi la irripetibilità della somma rivendicata dall' in ragione di euro 22.762,62, ovvero della diversa somma CP_1
accertanda come eventualmente dovuta all'esito del giudizio.
L' si è ritualmente costituito in giudizio e, previo richiamo dei principi elaborati CP_1
dalla giurisprudenza in materia, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda.
4 Ha infatti rilevato che la all'esito della prescritta visita medico legale, è risultata Pt_1
priva del requisito sanitario talchè legittimamente l'Istituto, previa notifica del relativo verbale con la quale ha posto l'interessata in condizione di conoscere tale situazione, ha agito per il recupero delle somme erogate sine titulo in suo favore.
Né, ha aggiunto, risultava necessaria, vertendosi in tema di indebito derivante dal disconoscimento del requisito sanitario richiesto per ottenere la prestazione, l'adozione di un formale provvedimento di sospensione e successiva revoca della stessa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso stante la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n.
296/2023 del 28 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda avanzata dalla ricorrente nulla disponendo in punto di regolazione delle spese di lite trovando applicazione l'art. 152 disp. att. c.pc..
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che la disciplina operante nel caso di specie, concernente come visto una ipotesi di indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, escluda, alla luce dell'insegnamento della Corte di legittimità,
l'esistenza di un affidamento dell'accipiens laddove, accertata in via amministrativa l'inesistenza del diritto alla prestazione, venga trasmesso all'interessato il relativo verbale onde porlo in condizione di comprendere l'accertato difetto del prescritto requisito sanitario che lo legittimava a fruire ulteriormente della indennità fino ad allora goduta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 26 giugno 2023 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non contesta di aver effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro CP_1
22.972,62 per il periodo che va dal febbraio 2017 al settembre 2020, né che ella avesse ricevuto, segnatamente il 30 gennaio 2017, il verbale del 18 gennaio 2017 redatto dalla competente Commissione Medica unitamente al modello 12 ter Comunicazione esito visita.
5 Le censure, difatti, riguardano non già le circostanze fattuali dianzi richiamate bensì
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto dell di procedere CP_1
al recupero dell'asserito indebito.
L'appellante, in particolare, con un unico articolato motivo di appello, sostiene di aver serbato un affidamento incolpevole in ordine alla legittimità della percezione per il periodo succitato della prestazione per cui è causa condizione questa che impediva all' di CP_1
procedere al recupero delle somme per cui è causa.
La esistenza di tale condizione soggettiva di buona fede sarebbe infatti desumibile, sempre secondo l'appellante, da una pluralità di coerenti elementi fattuali che il Tribunale ha trascurato di valutare adeguatamente.
Tali circostanze riguardano nell'ordine: il contenuto del verbale in parola che non contiene alcun accertamento negativo sul diritto alla conservazione della provvidenza de qua, la precaria condizione psicologica nella quale ella si trovava tale da impedirle di comprendere pienamente la portata delle determinazioni adottate dall' la CP_1
protrazione per circa 4 anni del pagamento della indennità di accompagnamento, dunque per un lasso temporale affatto breve idoneo dunque da ingenerare nell'accipiens la convinzione che la prestazione fosse effettivamente dovuta ed ancora la mancata comunicazione, dopo la visita di verifica, della sospensione e/o della revoca della prestazione fino ad allora in godimento, circostanza questa valorizzata anche dalla giurisprudenza costituzionale onde ravvisare una condizione di buona fede in capo al percettore della prestazione.
2. Il motivo di appello, ad avviso di questa Corte, non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
2.1. Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale correlato alla sopravvenuta perdita, all'esito di una visita di verifica condotta dall' del requisito CP_1
sanitario da parte del beneficiario di una prestazione di invalidità.
Si riportano, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. PA, resa da questa Corte
6 il 7 dicembre 2022 (cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento ormai consolidato tra i giudici di merito quanto alla legittimità del descritto modus agendi dell' Corte di Appello di Cagliari sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di CP_1
Napoli Sezione Lavoro sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Per_1
Lavoro sent. n. 2337/2021 est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora a Per_2 Per_3
sent. n. 2553/2023 est. rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Per_4
Reggio Calabria Sezione Lavoro, sent. n. 231/2024 est. Corte di Appello di Per_5
Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2024 est. Corte di Appello di Venezia, Per_6
Sezione Lavoro, sent. n. 564/2025 est. Alessio).
Ebbene nel primo dei precedenti dianzi richiamati, che si segnala per l'ampiezza ed esaustività dell'analisi del quadro normativo di riferimento e della chiara esposizione delle modalità di applicazione alla vicenda ivi trattata, il collegio ha così argomentato:
“…..La Corte intende, infatti, ribadire il proprio orientamento in materia di ripetizione dell'indebito nel settore dell'invalidità civile, già più volte affermato con riferimento all'ipotesi della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, da ultimo, con sentenza n.
150/2020, depositata in data 5/10/2020 (ma più in generale si veda anche la sent. n.
217/2017), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,, peraltro ponendosi in linea con i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, caratterizzato da speciali principi di settore, con contenuto anche diversificato a seconda del fatto che ha dato origine all'indebito, di cui ha fatto corretta applicazione il primo giudice.
E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., <<in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte
7 Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui <<non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>> (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n.
264; in senso analogo, n. 448 del 27 ottobre 2000). Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e 10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della
Carta Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e
448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte
Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , evidenziando “come la legge vuole evitare che la percezione indebita di CP_1
8 somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. .
29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare sia la pensione che l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo
l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato, distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di
9 emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord.
n. 34013 del 19.12.2019 richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n.
6091/2002, n. 16260/2003, n. 12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini CP_1
previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge.
10 Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall' e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in CP_1
termini di mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale, come vorrebbe l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v. Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come quella di specie, opera perciò pacificamente dalla data di accertamento in sede amministrativa dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell' CP_1
dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così
11 interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini, ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi termini, da ultimo,
Cass. sez. lav. n. 34013-2019).
2.2. Altro recentissimo arresto (cfr. Cass. ord. n. 17424/2025) ha invece ribadito, in punto di possibile rilevanza dell'affidamento incolpevole dell'accipiens, che La giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi di indebito assistenziale, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socioeconomici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15;
12 Cass.1446/08), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2.3. Il Collegio, tenuto conto della cornice normativa di riferimento come interpretata dalla giurisprudenza nei termini testè esposti, condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove ha escluso che in capo all'appellata sussistesse una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
2.4. Appare nondimeno opportuno, per ragioni di completezza espositiva, porre in rilievo i profili, invero non specificamente affrontati dal giudice di prime cure, che valutati nel loro complesso confermano l'inesistenza di un legittimo affidamento in capo alla Pt_1
2.4.1. In primo luogo rileva il Collegio l'irrilevanza ai fini decisori della mancata previa adozione da parte dell' di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca CP_1
della prestazione in godimento da parte della appellante alla luce della giurisprudenza ormai consolidata sul punto, già richiamata nel capo che precede, e comunque anche di recente ribadita (cfr. Cass. ord, n. 17396/2025).
2.4.2. In secondo luogo l'appellante, come si è già avuto modo di evidenziare, è stata posta in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione avendo ricevuto fin dal 30 gennaio 2017 copia del relativo verbale (cfr. docc. 3, 4 e 5 produzioni fascicolo del primo CP_1
grado).
Dall'esame di tale documento risulta il riconoscimento di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità al lavoro che tuttavia non contempla la necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita ovvero la incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, requisiti alternativi cui la vigente normativa (segnatamente le leggi n. 18/1980 e 508/1988) subordina, come è noto, il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
13 Già tale indicazione avrebbe dovuto ingenerare nella odierna appellante, che all'epoca aveva circa 65 anni, dunque un'età non particolarmente avanzata, la consapevolezza della mancanza del requisito necessario per continuare a fruire della indennità di accompagnamento.
2.4.3. Va aggiunto che la condizione psichica della non era tale da escluderne o Pt_2
vulnerarne in modo significativo la capacità di comprendere l'esito della visita in questione posto che ella viene descritta nel verbale stilato dalla Commissione medica nel gennaio 2017 in discrete condizioni, orientata nel tempo e nello spazio, curata nell'aspetto e nella persona e capace di deambulare autonomamente (cfr. doc. 2 produzioni Pt_1
fascicolo di primo grado).
D'altronde, a riprova della capacità di coltivare prontamente ed attivamente il proprio interesse, aveva già promosso nell'ottobre 2007 un ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari onde ottenere, come poi effettivamente avvenuto, il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento.
Pare significativo rilevare che all'epoca risultava affetta, come accertato dal c.t.u. nominato dal Tribunale, da un disturbo depressivo maggiore grave ad andamento cronico affezione questa che, come visto, non le aveva impedito di curare diligentemente il suo interesse all'ottenimento della predetta prestazione.
Si tratta di un quadro clinico, impregiudicata in questa sede ogni valutazione di tipo medico legale quanto alla correttezza o meno della stessa circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione della indennità di accompagnamento, che ricalca quello descritto dai sanitari nel gennaio 2017 come depressione maggiore cronica grave.
Dunque verosimilmente nemmeno nel 2017 tale condizione patologica costituiva una circostanza assolutamente ostativa alla comprensione della reale portata del contenuto del verbale in questione cosicchè anche per tale motivo è da escludersi uno stato soggettivo di buona fede in capo alla odierna appellante.
2.4.4. Osserva ancora il Collegio che per valutare l'esistenza di un affidamento incolpevole occorre tener conto anche della concreta possibilità per l'interessato di
14 giovarsi, onde appurare la persistenza o meno del suo diritto, del supporto di figure a lui vicine.
Se quindi può ipotizzarsi che il verbale in questione non fosse immediatamente intellegibile quanto alla perdita del requisito sanitario tale circostanza non esaurisce di per sé il debito di diligenza esigibile dall'interessato.
A tal proposito rileva il Collegio che la era stata accompagnata alla visita del 2017 Pt_1
dal marito che quindi ben poteva supportarla al momento di verificare gli esiti del procedimento.
Analoga possibilità esisteva per la appellante attraverso l'aiuto che poteva richiedere al competente servizio informativo offerto dall ormai accessibile mediante CP_1
strumenti telematici, ovvero al medico di base, ad un patronato o, ancora, ad un avvocato esperto in materia previdenziale e assistenziale, tutti soggetti con i quali era agevole attivare una interlocuzione onde chiarire gli esiti della visita di revisione ed eventualmente decidere di azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Peraltro, a riprova di quanto sin qui esposto, rileva la Corte che la nel marzo 2021, Pt_1
avvalendosi dell'apporto dei suoi legali di fiducia, ha interposto un ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. e quindi, all'esito del rigetto dello stesso del maggio 2021, nel dicembre 2021 ha proposto il ricorso giurisdizionale all'esito del quale è stata resa la sentenza oggetto dell'atto di appello (cfr. docc. 5 e 6 produzioni Pt_1
fascicolo di primo grado).
Tali condotte denotano, a ben vedere, la capacità di attivarsi per contrastare le determinazioni dell' e conseguentemente conducono, unitamente agli altri elementi CP_1
di valutazione qui esposti, ad escludere l'esistenza dell'affidamento incolpevole dedotto in causa.
2.4.5. Del pari non dirimente l'argomento difensivo secondo il quale avrebbe concorso ad ingenerare nell'appellante un affidamento incolpevole la mancanza nel verbale in discorso di un espresso accertamento negativo quanto alla esistenza dei requisiti per fruire della indennità di accompagnamento.
15 Sul punto la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire opportunamente che
Nel verbale di revisione della invalidità civile la Commissione medica è chiamata ad attestare la permanenza delle condizioni sanitarie del diritto alle prestazioni assistenziali, condizioni che devono essere positivamente attestate. Erra, dunque, la parte ricorrente quando assume che sarebbe stato necessario un accertamento (negativo) di insussistenza dei requisiti della indennità di accompagnamento, essendo, all'opposto, necessario un accertamento medico positivo per conservare il diritto alla prestazione
(cfr. Cass. ord. n. 14604/2025).
2.4.6. Anche il richiamo operato dall'appellante al lasso temporale trascorso tra la notifica del verbale relativo alla visita di revisione del 18 gennaio 2017, avvenuta come già rilevato, il 30 gennaio 2017 ed il provvedimento del 19 agosto 2020 notificato l'1 settembre 2020 col quale l ha attivato il recupero dell'indebito non appare ex se CP_1
idoneo a comprovare un affidamento incolpevole circa la spettanza dell'indennità per cui è causa.
Si tratta di un intervallo temporale di circa 3 anni e 7 mesi che non appare di particolare rilievo, tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale può assumere rilevanza, valutate le varie circostanze del caso, un intervallo tra l'accertamento sanitario che ha escluso il requisito medico legale e la comunicazione della attivazione di una azione di ripetizione dell'indebito pari a circa 10 anni, dunque un lasso di tempo del tutto eccezionale (cfr. Cass. sent. n. 29149/2018).
Anche tale argomentazione esposta nell'atto di appello appare in definitiva non condivisibile e come tale da rigettare.
2.4.7. Osserva infine la Corte che il richiamo operato dalla difesa appellante alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina.
La Corte con la predetta sentenza ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033
c.c., volte a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità della prestazione che si assume indebitamente erogata.
16 Non si rinvengono tuttavia in tale decisum argomenti decisivi onde superare l'inesistenza come accertata in causa quanto all'affidamento incolpevole in capo alla nel Pt_1
momento in ella ha percepito, indebitamente come visto, l'indennità di accompagnamento.
3. In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, deve essere rigettato l'appello proposto da , con conseguente conferma della gravata Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Per questi motivi
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 296/2023 del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Nulla dispone in punto di spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 23 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI RR IA IS PA
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA IS PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 180 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio in
Cagliari è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTE
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza:
1 1) Dichiari l'irripetibilità da parte dell' delle somme percepite dall'Appellante nella CP_1
misura di euro 22.762,62 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.
2) Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'Appellante, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore ad euro 25.676,02, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico.
Nell'interesse dell'appellato: conclude affinché la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 23 dicembre 2021 Parte_1
ha esposto di aver iniziato a percepire la indennità di accompagnamento a partire
[...]
dall'1 giugno 2006.
Successivamente, all'esito della visita di revisione del 18 gennaio 2017, era stata riconosciuta invalida civile al 100 % e nondimeno aveva continuato a percepire tale provvidenza fino al mese di settembre 2020.
L' , infatti, solo con nota del 18 settembre 2020, le aveva comunicato che all'esito CP_1
di un ricalcolo della sua posizione era stato accertato, stante l'insussistenza dei requisiti per continuare a percepire l'indennità in parola, un indebito a suo carico pari a 22.762,62 corrispondente all'ammontare dei ratei corrisposti dall'1 febbraio 2017 al 30 settembre
2020.
Ha proseguito deducendo di aver infruttuosamente proposto un ricorso amministrativo onde contestare la legittimità di tale provvedimento.
2 Tanto premesso ha contestato la pretesa restitutoria che l' fonda sui principi CP_1
elaborati dalla Corte di Cassazione, da ultimo compendiati nella sentenza n. 34013/2019, secondo i quali sarebbe irrilevante rispetto al perfezionamento dell'indebito la mancanza di un previo provvedimento di sospensione e revoca del diritto alla prestazione in parola posto che il diritto dell'Ente di ripetere i ratei non dovuti sorgere fin dal momento in cui viene accertata la mancanza del requisito sanitario a tal fine richiesto, restando irrilevante, perché di natura meramente ordinatoria, il termine di 90 giorni dalla visita di verifica, previsto dall'art. 4 comma 3 del D.L. n.323/1996, né potendosi configurare, sotto altro profilo, un affidamento in capo all'accipiens sulla spettanza della prestazione in presenza di un accertamento amministrativo che esclude la persistenza di tale diritto.
A sostegno della domanda ha quindi ricostruito il quadro normativo che regola la fattispecie per cui è causa deducendo che la disciplina operante nella specie è quella sull'indebito assistenziale in generale sulla quale tuttavia si innesta anche quella, più specifica, sull'indebito assistenziale correlato alla perdita del requisito sanitario spettando in definitiva all'interprete individuare, rispetto al caso specifico, la concreta regola da applicare.
In particolare ha sostenuto che ove l' non provveda a sospendere e revocare CP_1
l'erogazione della prestazione entro il termine, quandanche ordinatorio, a tal fine fissato trovano applicazione le norme generali che prevedono che la ripetibilità operi dal primo giorno del mese successivo alla revoca.
Tali norme, ha soggiunto, sono previste non solo da fonti di rango secondario ma anche da fonti di rango primario (segnatamente l'art. 37 comma 8 della legge n. 448/1998) le quali non hanno valenza meramente organizzativa ma disciplinano compiutamente l'iter da seguire onde pervenire, solo all'esito dell'adozione di vari provvedimenti tra loro collegati anche sul piano funzionale, al provvedimento finale che accerta l'esistenza di un indebito.
Nel caso di specie la comprovata inosservanza da parte dell' dell'obbligo di CP_1
disporre la sospensione e la revoca del diritto all'ottenimento della indennità per cui è causa rende applicabili le norme generali sull'indebito assistenziale le quali prevedono,
3 come detto, la irripetibilità delle somme erogate sino alla adozione di un formale provvedimento di revoca.
Anche l'interpretazione offerta dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, ha concluso, non appare rispettosa dell'art. 38 della Costituzione non potendosi escludere l'affidamento dell'accipiens circa la legittimità della prosecuzione della erogazione della prestazione in godimento per il solo fatto che gli venga trasmesso un verbale di accertamento della invalidità.
Difatti tale nota contiene mere valutazioni medico legali senza recare alcuna espressa attestazione sulla persistenza del diritto dell'interessato a mantenere la prestazione in godimento.
Questi, pertanto, non viene posto in condizione di comprendere se la successiva erogazione del beneficio fino ad allora regolarmente percepito debba essere ritenuta legittima ovvero indebita a cagione della sopravvenuta mancanza del requisito sanitario.
Nella vicenda in esame siffatta condizione soggettiva, la cui rilevanza dirimente ai fini di causa è suffragata anche da recenti arresti giurisprudenziali menzionati in ricorso, sarebbe comprovata nell'ordine: dal lungo lasso di tempo, pari a circa 3 anni e mezzo, intercorso tra l'accertamento della mancanza del requisito sanitario e la comunicazione dell'indebito durante il quale la prestazione è stata corrisposta, dalla mancanza di un espresso provvedimento attestante il venir meno del diritto alla prestazione e/o ovvero contenente la revoca del beneficio ed ancora dal tenore del verbale della Commissione Medica per l'accertamento della invalidità civile che contiene un accertamento positivo in merito ad uno stato di totale inabilità senza menzionare la mancanza delle condizioni legittimanti la percezione della indennità di accompagnamento.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi domandato dichiararsi la irripetibilità della somma rivendicata dall' in ragione di euro 22.762,62, ovvero della diversa somma CP_1
accertanda come eventualmente dovuta all'esito del giudizio.
L' si è ritualmente costituito in giudizio e, previo richiamo dei principi elaborati CP_1
dalla giurisprudenza in materia, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda.
4 Ha infatti rilevato che la all'esito della prescritta visita medico legale, è risultata Pt_1
priva del requisito sanitario talchè legittimamente l'Istituto, previa notifica del relativo verbale con la quale ha posto l'interessata in condizione di conoscere tale situazione, ha agito per il recupero delle somme erogate sine titulo in suo favore.
Né, ha aggiunto, risultava necessaria, vertendosi in tema di indebito derivante dal disconoscimento del requisito sanitario richiesto per ottenere la prestazione, l'adozione di un formale provvedimento di sospensione e successiva revoca della stessa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso stante la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n.
296/2023 del 28 febbraio 2023 con la quale il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda avanzata dalla ricorrente nulla disponendo in punto di regolazione delle spese di lite trovando applicazione l'art. 152 disp. att. c.pc..
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che la disciplina operante nel caso di specie, concernente come visto una ipotesi di indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, escluda, alla luce dell'insegnamento della Corte di legittimità,
l'esistenza di un affidamento dell'accipiens laddove, accertata in via amministrativa l'inesistenza del diritto alla prestazione, venga trasmesso all'interessato il relativo verbale onde porlo in condizione di comprendere l'accertato difetto del prescritto requisito sanitario che lo legittimava a fruire ulteriormente della indennità fino ad allora goduta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 26 giugno 2023 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
L' si è costituito in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non contesta di aver effettivamente percepito l'importo oggetto di recupero da parte dell' appellato, pari ad euro CP_1
22.972,62 per il periodo che va dal febbraio 2017 al settembre 2020, né che ella avesse ricevuto, segnatamente il 30 gennaio 2017, il verbale del 18 gennaio 2017 redatto dalla competente Commissione Medica unitamente al modello 12 ter Comunicazione esito visita.
5 Le censure, difatti, riguardano non già le circostanze fattuali dianzi richiamate bensì
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto dell di procedere CP_1
al recupero dell'asserito indebito.
L'appellante, in particolare, con un unico articolato motivo di appello, sostiene di aver serbato un affidamento incolpevole in ordine alla legittimità della percezione per il periodo succitato della prestazione per cui è causa condizione questa che impediva all' di CP_1
procedere al recupero delle somme per cui è causa.
La esistenza di tale condizione soggettiva di buona fede sarebbe infatti desumibile, sempre secondo l'appellante, da una pluralità di coerenti elementi fattuali che il Tribunale ha trascurato di valutare adeguatamente.
Tali circostanze riguardano nell'ordine: il contenuto del verbale in parola che non contiene alcun accertamento negativo sul diritto alla conservazione della provvidenza de qua, la precaria condizione psicologica nella quale ella si trovava tale da impedirle di comprendere pienamente la portata delle determinazioni adottate dall' la CP_1
protrazione per circa 4 anni del pagamento della indennità di accompagnamento, dunque per un lasso temporale affatto breve idoneo dunque da ingenerare nell'accipiens la convinzione che la prestazione fosse effettivamente dovuta ed ancora la mancata comunicazione, dopo la visita di verifica, della sospensione e/o della revoca della prestazione fino ad allora in godimento, circostanza questa valorizzata anche dalla giurisprudenza costituzionale onde ravvisare una condizione di buona fede in capo al percettore della prestazione.
2. Il motivo di appello, ad avviso di questa Corte, non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
2.1. Il Collegio intende in questa sede dare continuità ai precedenti pronunciamenti resi da questa Corte di Appello proprio in tema di indebito assistenziale correlato alla sopravvenuta perdita, all'esito di una visita di verifica condotta dall' del requisito CP_1
sanitario da parte del beneficiario di una prestazione di invalidità.
Si riportano, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi rilevanti in causa tratti dalla motivazione della sentenza n. 191/2022, est. PA, resa da questa Corte
6 il 7 dicembre 2022 (cfr. nei medesimi termini, a riprova di un orientamento ormai consolidato tra i giudici di merito quanto alla legittimità del descritto modus agendi dell' Corte di Appello di Cagliari sent. n. 16/2024, est. Coinu;
Corte di Appello di CP_1
Napoli Sezione Lavoro sent. n. 2651/2022, est. ; Corte di Appello di Roma, Sezione Per_1
Lavoro sent. n. 2337/2021 est. oltre a sent. n. 3962/2022 est. ed ancora a Per_2 Per_3
sent. n. 2553/2023 est. rese dalla medesima Corte capitolina;
Corte di Appello di Per_4
Reggio Calabria Sezione Lavoro, sent. n. 231/2024 est. Corte di Appello di Per_5
Palermo, Sezione Lavoro, sent. n. 1014/2024 est. Corte di Appello di Venezia, Per_6
Sezione Lavoro, sent. n. 564/2025 est. Alessio).
Ebbene nel primo dei precedenti dianzi richiamati, che si segnala per l'ampiezza ed esaustività dell'analisi del quadro normativo di riferimento e della chiara esposizione delle modalità di applicazione alla vicenda ivi trattata, il collegio ha così argomentato:
“…..La Corte intende, infatti, ribadire il proprio orientamento in materia di ripetizione dell'indebito nel settore dell'invalidità civile, già più volte affermato con riferimento all'ipotesi della sopravvenuta carenza del requisito sanitario, da ultimo, con sentenza n.
150/2020, depositata in data 5/10/2020 (ma più in generale si veda anche la sent. n.
217/2017), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,, peraltro ponendosi in linea con i principi cardine che si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, caratterizzato da speciali principi di settore, con contenuto anche diversificato a seconda del fatto che ha dato origine all'indebito, di cui ha fatto corretta applicazione il primo giudice.
E' noto che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., <<in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede>> in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate <<al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia>> (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile al percettore (Corte
7 Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui <<non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (..) rientra (..) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione>> (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n.
264; in senso analogo, n. 448 del 27 ottobre 2000). Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale incompatibilità tra benefici ad esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. da ultimo Cass n. 4660/2021, n. 4668/2021, ma anche n. 28771/2018 e 10642/2019 tra le tante).
La Suprema Corte, nel ritenere la compatibilità di tale disciplina con l'art. 38 della
Carta Costituzionale, ha richiamato le ordinanze del Giudice delle leggi n. 264/2004 e
448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, che hanno sottolineato come in questa materia operi “un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta quella generale del codice civile” e, in relazione alla regolamentazione di cui all'art. 4 del Dl 323/1996, conv. in l. n. 425/1996, ha pure rilevato come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica”, mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica, le uniche a porre il problema della ripetibilità, “la stessa Corte
Costituzionale n. 448/2000, ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' , evidenziando “come la legge vuole evitare che la percezione indebita di CP_1
8 somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (v. anche Cass. .
29419/2018).
La fattispecie in esame trova, quindi, una propria disciplina in specifiche previsioni normative, contenute in particolare nel richiamato art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, secondo cui “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”, che ha previsto la revoca delle provvidenze non dovute con effetti dalla data della visita di verifica.
Della regola dettata dall'art. 37 citato, peraltro, nel caso di specie, come sottolineato dall'appellante, l'istituto non ha fatto applicazione non avendo proceduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario, all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e alla revoca, nei novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma ha continuato ad erogare sia la pensione che l'indennità di accompagnamento per circa un anno dopo
l'accertamento del venir meno dei loro presupposti.
Tuttavia, pur essendo pacifica l'estraneità dell'assistito all'errore dell'istituto e all'erogazione indebita della prestazione, da tale violazione non discendono le conseguenze invocate dalla difesa appellante con il primo motivo d'appello formulato, distinto nelle sopra riportate cinque precisazioni.
La Suprema Corte ha, infatti, già più volte chiarito che, “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari”, cioè dalla data della visita di verifica, “senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di
9 emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (oltre a Cass. ord.
n. 34013 del 19.12.2019 richiamata nella sentenza impugnata, si vedano Cass. n.
6091/2002, n. 16260/2003, n. 12139/2005, n. 26096/2010 e da ultimo, anche n. 4600/2021 già sopra richiamata).
E ha anche escluso che “il sistema normativo così interpretato” potesse “essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”, con la conseguenza che dovevano essere restituite “le somme indebitamente maturate dopo la visita di verifica”.
E quanto all'affermazione dell'appellante che, nell'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari, laddove l' non provveda alla sospensione e alla revoca entro i termini CP_1
previsti, si verterebbe in un'ipotesi diversa da quella regolata dalle norme speciali, da ricondursi perciò alle norme generali che prevedono la ripetibilità dal primo giorno del mese successivo alla revoca, non può che ricordarsi che la stessa giurisprudenza di legittimità, in linea con i citati principi affermati dalla Corte Costituzionale, ha più volte evidenziato la coerenza del sistema, ripetutamente affermando che la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale
(mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).
Quando è perciò presente, non può che trovare applicazione la specifica disciplina stabilita dal legislatore, come nella fattispecie in questione, in cui dalla mancata adozione nei termini previsti dei provvedimenti di sospensione e revoca sopra citati, non può certamente farsi discendere la conseguenza che muti la fattispecie e si torni ad un'ipotesi di assenza di una disciplina speciale, disciplinata quindi dalla differente normativa che la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto applicabile in carenza di disciplina specifica ovvero le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge.
10 Qui, in realtà, una disciplina specifica certamente esiste, pur se non rispettata dall' e la stessa non ha però previsto quale conseguenza della sua violazione, in CP_1
termini di mancata adozione dei previsti provvedimenti di sospensione e revoca, la invocata irripetibilità.
Il primo giudice ha, quindi, correttamente ritenuto irrilevante nel senso invocato dall'appellante il difetto di atti formali di sospensione e revoca, non disciplinati dalla vigente normativa come condizioni per la ripetibilità delle somme, avendo un effetto unicamente organizzativo, che mai potrebbe giustificare - in presenza di una disciplina specifica - la scelta da parte dell'interprete di dare la prevalenza alla norma generale, come vorrebbe l'appellante, perché da ricondursi all'ipotesi di indebito assistenziale per motivi sanitari diversi da quelli regolati dalle norme speciali.
Va, infatti, al proposito condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte che ha, in particolare, chiarito come “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini” (v. Cass. n. 16260/03 e Cass. n. 34013/19).
La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, in ipotesi come quella di specie, opera perciò pacificamente dalla data di accertamento in sede amministrativa dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, il mancato rispetto da parte dell' CP_1
dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, dovendosi anche escludere che il sistema normativo così
11 interpretato possa essere ritenuto contrastante con l'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, non potendosi neppure ritenere privo di espressa valenza al fine di escludere l'affidamento il fatto che con la revisione si quantifichi diversamente il grado di invalidità, formulando solo valutazioni medico-legali, non riferite al diritto di mantenere una determinata prestazione.
Si tratta, infatti, di informazioni che al contrario pongono l'assistito in condizione di comprendere che qualcosa è mutato e di attivarsi lealmente per valutare le conseguenze della nuova situazione sanitaria.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, seppure poi ribaditi da diverse norme primarie, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini, in assenza di una siffatta regola, non ricollegata espressamente dalla legge alla violazione dei termini, ma neppure ricavabile dai principi del sistema (così Cass. n. 16260/03 e negli stessi termini, da ultimo,
Cass. sez. lav. n. 34013-2019).
2.2. Altro recentissimo arresto (cfr. Cass. ord. n. 17424/2025) ha invece ribadito, in punto di possibile rilevanza dell'affidamento incolpevole dell'accipiens, che La giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi di indebito assistenziale, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socioeconomici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15;
12 Cass.1446/08), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
2.3. Il Collegio, tenuto conto della cornice normativa di riferimento come interpretata dalla giurisprudenza nei termini testè esposti, condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure laddove ha escluso che in capo all'appellata sussistesse una condizione soggettiva integrante un affidamento incolpevole, come tale ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
2.4. Appare nondimeno opportuno, per ragioni di completezza espositiva, porre in rilievo i profili, invero non specificamente affrontati dal giudice di prime cure, che valutati nel loro complesso confermano l'inesistenza di un legittimo affidamento in capo alla Pt_1
2.4.1. In primo luogo rileva il Collegio l'irrilevanza ai fini decisori della mancata previa adozione da parte dell' di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca CP_1
della prestazione in godimento da parte della appellante alla luce della giurisprudenza ormai consolidata sul punto, già richiamata nel capo che precede, e comunque anche di recente ribadita (cfr. Cass. ord, n. 17396/2025).
2.4.2. In secondo luogo l'appellante, come si è già avuto modo di evidenziare, è stata posta in condizione di avere immediata consapevolezza dell'esito del procedimento amministrativo correlato alla visita di revisione avendo ricevuto fin dal 30 gennaio 2017 copia del relativo verbale (cfr. docc. 3, 4 e 5 produzioni fascicolo del primo CP_1
grado).
Dall'esame di tale documento risulta il riconoscimento di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità al lavoro che tuttavia non contempla la necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita ovvero la incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, requisiti alternativi cui la vigente normativa (segnatamente le leggi n. 18/1980 e 508/1988) subordina, come è noto, il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
13 Già tale indicazione avrebbe dovuto ingenerare nella odierna appellante, che all'epoca aveva circa 65 anni, dunque un'età non particolarmente avanzata, la consapevolezza della mancanza del requisito necessario per continuare a fruire della indennità di accompagnamento.
2.4.3. Va aggiunto che la condizione psichica della non era tale da escluderne o Pt_2
vulnerarne in modo significativo la capacità di comprendere l'esito della visita in questione posto che ella viene descritta nel verbale stilato dalla Commissione medica nel gennaio 2017 in discrete condizioni, orientata nel tempo e nello spazio, curata nell'aspetto e nella persona e capace di deambulare autonomamente (cfr. doc. 2 produzioni Pt_1
fascicolo di primo grado).
D'altronde, a riprova della capacità di coltivare prontamente ed attivamente il proprio interesse, aveva già promosso nell'ottobre 2007 un ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari onde ottenere, come poi effettivamente avvenuto, il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento.
Pare significativo rilevare che all'epoca risultava affetta, come accertato dal c.t.u. nominato dal Tribunale, da un disturbo depressivo maggiore grave ad andamento cronico affezione questa che, come visto, non le aveva impedito di curare diligentemente il suo interesse all'ottenimento della predetta prestazione.
Si tratta di un quadro clinico, impregiudicata in questa sede ogni valutazione di tipo medico legale quanto alla correttezza o meno della stessa circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione della indennità di accompagnamento, che ricalca quello descritto dai sanitari nel gennaio 2017 come depressione maggiore cronica grave.
Dunque verosimilmente nemmeno nel 2017 tale condizione patologica costituiva una circostanza assolutamente ostativa alla comprensione della reale portata del contenuto del verbale in questione cosicchè anche per tale motivo è da escludersi uno stato soggettivo di buona fede in capo alla odierna appellante.
2.4.4. Osserva ancora il Collegio che per valutare l'esistenza di un affidamento incolpevole occorre tener conto anche della concreta possibilità per l'interessato di
14 giovarsi, onde appurare la persistenza o meno del suo diritto, del supporto di figure a lui vicine.
Se quindi può ipotizzarsi che il verbale in questione non fosse immediatamente intellegibile quanto alla perdita del requisito sanitario tale circostanza non esaurisce di per sé il debito di diligenza esigibile dall'interessato.
A tal proposito rileva il Collegio che la era stata accompagnata alla visita del 2017 Pt_1
dal marito che quindi ben poteva supportarla al momento di verificare gli esiti del procedimento.
Analoga possibilità esisteva per la appellante attraverso l'aiuto che poteva richiedere al competente servizio informativo offerto dall ormai accessibile mediante CP_1
strumenti telematici, ovvero al medico di base, ad un patronato o, ancora, ad un avvocato esperto in materia previdenziale e assistenziale, tutti soggetti con i quali era agevole attivare una interlocuzione onde chiarire gli esiti della visita di revisione ed eventualmente decidere di azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Peraltro, a riprova di quanto sin qui esposto, rileva la Corte che la nel marzo 2021, Pt_1
avvalendosi dell'apporto dei suoi legali di fiducia, ha interposto un ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. e quindi, all'esito del rigetto dello stesso del maggio 2021, nel dicembre 2021 ha proposto il ricorso giurisdizionale all'esito del quale è stata resa la sentenza oggetto dell'atto di appello (cfr. docc. 5 e 6 produzioni Pt_1
fascicolo di primo grado).
Tali condotte denotano, a ben vedere, la capacità di attivarsi per contrastare le determinazioni dell' e conseguentemente conducono, unitamente agli altri elementi CP_1
di valutazione qui esposti, ad escludere l'esistenza dell'affidamento incolpevole dedotto in causa.
2.4.5. Del pari non dirimente l'argomento difensivo secondo il quale avrebbe concorso ad ingenerare nell'appellante un affidamento incolpevole la mancanza nel verbale in discorso di un espresso accertamento negativo quanto alla esistenza dei requisiti per fruire della indennità di accompagnamento.
15 Sul punto la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire opportunamente che
Nel verbale di revisione della invalidità civile la Commissione medica è chiamata ad attestare la permanenza delle condizioni sanitarie del diritto alle prestazioni assistenziali, condizioni che devono essere positivamente attestate. Erra, dunque, la parte ricorrente quando assume che sarebbe stato necessario un accertamento (negativo) di insussistenza dei requisiti della indennità di accompagnamento, essendo, all'opposto, necessario un accertamento medico positivo per conservare il diritto alla prestazione
(cfr. Cass. ord. n. 14604/2025).
2.4.6. Anche il richiamo operato dall'appellante al lasso temporale trascorso tra la notifica del verbale relativo alla visita di revisione del 18 gennaio 2017, avvenuta come già rilevato, il 30 gennaio 2017 ed il provvedimento del 19 agosto 2020 notificato l'1 settembre 2020 col quale l ha attivato il recupero dell'indebito non appare ex se CP_1
idoneo a comprovare un affidamento incolpevole circa la spettanza dell'indennità per cui è causa.
Si tratta di un intervallo temporale di circa 3 anni e 7 mesi che non appare di particolare rilievo, tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale può assumere rilevanza, valutate le varie circostanze del caso, un intervallo tra l'accertamento sanitario che ha escluso il requisito medico legale e la comunicazione della attivazione di una azione di ripetizione dell'indebito pari a circa 10 anni, dunque un lasso di tempo del tutto eccezionale (cfr. Cass. sent. n. 29149/2018).
Anche tale argomentazione esposta nell'atto di appello appare in definitiva non condivisibile e come tale da rigettare.
2.4.7. Osserva infine la Corte che il richiamo operato dalla difesa appellante alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023, pur pertinente in termini generali, non risulta decisivo nella vicenda in disamina.
La Corte con la predetta sentenza ha dato atto dell'esistenza in seno all'ordinamento statuale di variegate modalità di tutela dell'accipiens, estranee alla disciplina ex art. 2033
c.c., volte a disciplinare, come avvenuto nel caso di specie, i presupposti per la eventuale ripetibilità della prestazione che si assume indebitamente erogata.
16 Non si rinvengono tuttavia in tale decisum argomenti decisivi onde superare l'inesistenza come accertata in causa quanto all'affidamento incolpevole in capo alla nel Pt_1
momento in ella ha percepito, indebitamente come visto, l'indennità di accompagnamento.
3. In conclusione, stante l'infondatezza delle argomentazioni ad esso sottese, deve essere rigettato l'appello proposto da , con conseguente conferma della gravata Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese di lite posto che la parte appellante ha documentato il possesso del requisito di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per gli anni successivi al 2022 si presume la persistenza del predetto requisito in difetto di comunicazioni di segno contrario).
Per questi motivi
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da in confronto dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 296/2023 del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che, per l'effetto, conferma;
2. Nulla dispone in punto di spese di lite.
Così deciso in Cagliari il 23 ottobre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI RR IA IS PA
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