Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3629/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
7060/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.07.2024 e depositata il 15.07.2024, vertente
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Gennaro Grassia;
APPELLANTI
E
P. IVA ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to dall' Avv. Antonio
Petrarolo;
APPELLATA
Pagina 1
Con atto di citazione notificato in data 30.7.2024, e Parte_1
proponevano appello avverso la suindicata sentenza del Parte_2
Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo n. 886016025220 concluso con CP_1
il 31.03.2003, proposta dagli odierni appellanti, ed aveva condannato
[...]
gli stessi attori al pagamento in solido, delle spese di lite in favore di
Controparte_1
Gli appellanti hanno avanzato varie censure alla sentenza gravata ed hanno, quindi, chiesto: “1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto STANTE IL DANNO GRAVOSO CHE
SUBISCONO GLI ATTORI CHE PRODUCONO UN MODESTO
REDDITO;
2) NEL MERITO preso atto che l'azione di cui alla domanda originaria era fondata su sentenze positive per parte attrice e su orientamento cospicuo della S.C di Cassazione sia in relazione alla nullità del mutuo per violazione della finanziabilità, sia per violazione del calcolo cd alla francese dell'ammortamento, modificare il capo di domanda impugnato e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di giustizia sia del primo grado che del presente grado di giustizia in relazione alla sentenza della
Corte Costituzionale richiamata in premessa.”
In data 24.09.2024 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1
chiesto: “In via preliminare: 1) Dichiarare la manifesta infondatezza ed inammissibilità del proposto appello, ovvero disporsi la discussione orale
Pagina 2 della causa, ex art. 350-bis c.p.c.. Nel merito: 2) Dichiarare inammissibile
e/o improponibile e, comunque, rigettare il proposto appello in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto confermare, in accoglimento dei dedotti motivi, la Sentenza n. 7060/2024 resa dal
Tribunale di Napoli. 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A..”
Va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti non sono comparse all'udienza del 20.02.2025, né hanno chiesto di proseguire il giudizio alla successiva udienza del 24.04.2025 (udienze entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), pur essendo stata data rituale comunicazione dei rispettivi rinvii.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1,
c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n.
133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno
Pagina 3 compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt. 309
e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 7060/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 14.07.2024 e depositata il
15.07.2024, così provvede:
1) ordina ex artt. 181 – 309 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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