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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, nato in [...], il [...], nella qualità di Parte_1
imprenditore individuale della Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Airò, giusta procura
[...]
in atti attore contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Grazia Zarbo, giusta procura in atti, convenuto e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
Chiamata in causa contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 marzo 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , nella Parte_1
qualità di imprenditore individuale della ditta Parte_2
, ha convenuto in giudizio il in
[...] Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'opposto innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 7 ottobre 2021 reso nell'ambito del procedimento r.g. es. 829/2020.
Con ricorso, depositato il 20 luglio 2021, il aveva Controparte_1
proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito resa il 1 luglio 2021 dal ge, domandando la sospensione della procedura esecutiva, stante il ricorso dell'ente comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
01/02/2021 alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, invocando la sospensione di cui all'art. 243 bis, comma 4, Tuel, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio da parte della Corte Dei Conti.
Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il giudice dell'esecuzione aveva confermato la sospensione già concessa inaudita altera parte con decreto del 21 luglio 2021, assegnando il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'introduzione del presente giudizio ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto non avrebbe avuto a oggetto la regolarità formale dell'atto esecutivo, contestando, in ogni caso, l'opposizione, qualora venisse qualificata come opposizione all'esecuzione, stante il mancato rispetto da parte del dei termini perentori stabiliti dalla Controparte_1
procedura di riequilibrio finanziario.
Costituitosi con comparsa, depositata il 29 settembre 2022, il
[...]
ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma CP_1
della sospensione della procedura esecutiva.
La , in persona del legale Controparte_2
rappresentante, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, acquisita la visibilità del fascicolo r.g. es. 829/2020, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia della
[...]
, ritualmente evocata in giudizio e non Controparte_2
costituita.
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata dal che va qualificata come Controparte_1
opposizione all'esecuzione, dal momento che viene contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva.
A questo punto prima di entrare nel merito dell'opposizione, giova ricordare che l'art. 243-bis, comma l, t.u. enti locali stabilisce che i Comuni e le Province per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 t.u. enti locali non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto).
In tal caso l'ente, locale deve approvare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) di durata compresa tra quattro e venti anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 243-bis, comma 5).
Secondo quanto disposto dal successivo art. 243-quater, comma 1, è compito della Commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155
t.u. enti locali provvedere allo svolgimento dell'istruttoria entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano;
istruttoria che consiste nella ponderazione dei dati di natura finanziaria, storici e previsionali, per la valutazione delle misure previste nel piano ai fini del riequilibrio.
Tale istruttoria è necessaria per consentire alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi - entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione finale della richiamata Commissione - sulla legittimità del piano di riequilibrio, ossia sulla sua congruità rispetto al fine di ripristinare l'equilibrio del bilancio, sulla copertura della spesa nell'intero periodo di rientro, sul rispetto dei limiti di indebitamento che vietano di utilizzare i prestiti per la copertura della spesa corrente e, più in generale, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali, eurounitari e convenzionali.
Il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l'attuazione del piano di riequilibrio si fonda - come prescrivono le norme del Titolo VIII del testo unico sugli enti locali - sull'andamento dei conti dell'ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio preventivo e successivo previsto dall'art. 148 t.u. enti locali, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Tanto premesso e venendo al merito, come documentato già nel giudizio di esecuzione, con delibera n. 3 del 1 febbraio 2021 immediatamente esecutiva, il ha deciso di ricorrere Controparte_1
alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis TUEL
(d. lvo 267/00) e, nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dal co. 5^ della medesima norma, e segnatamente in data 1 maggio 2021, ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario.
Secondo l'iter disciplinato dalla norma, il piano – dopo avere ottenuto l'approvazione dalla Giunta – viene sottoposto al vaglio della Corte dei Conti che, a sua volta, nega o accorda l'approvazione con la delibera prevista dall'art. 243 quater co. 3^ TUEL, delibera che nel caso in esame non risulta essere stata emessa.
Fino ad allora tutte le procedure esecutive nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243 bis TUEL co. 4^), senza che assuma alcun rilievo la violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 243 quater co. 3^
TUEL che, a differenza di quello di 90 previsto dall'art. 243 bis co. 5^
TUEL, non è perentorio, stante l'espressa definizione normativa di perentorietà in relazione a quest'ultimo termine ( cfr. in tal senso sent.
Tribunale di Palermo n. 1307 del 24 marzo 2025)
Tale effetto sospensivo è previsto da una fonte normativa primaria all'esito di un giudizio di bilanciamento ex ante tra interessi contrapposti formulato dal legislatore che, per il periodo indicato, ha accordato prevalenza alle esigenze di tutela della finanza pubblica e, essendo nella disponibilità dell'ente, la sussistenza dei suoi presupposti è soggetta al principio dello iura novit curia.
Non consta agli atti di causa che la ridetta procedura sia stata definita, circostanza che avrebbe dovuto essere provata autonomamente dal
, a fronte della dedotta sospensione ex lege della procedura Parte_1
esecutiva sollevata dal né - com'è evidente – alcun Controparte_1
ritardo nel completamento della procedura può essere imputato all'Ente locale per decisioni amministrative facenti capo alla Corte dei Conti.
Il dato costituito dalla mancata definizione della procedura innanzi alla
Corte dei Conti secondo quanto prescritto dall'art. 243 – quater del TU,
è ineliminabile e ostativo a qualsivoglia esecuzione forzata. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del è CP_1
fondata con conseguente invalidazione dell'ordinanza di assegnazione, dando atto, infine, che è stata allegata dal con le note Controparte_1
di precisazione delle conclusioni la procedura di dissesto dell'ente stesso, senza, tuttavia, produrre la relativa delibera, evidenziando che ciò comporterebbe l'improcedibilità delle esecuzioni già avviate e la Parte devoluzione delle controversie all' evidenziando che non risulta prodotta la relativa delibera.
Le spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni trattate vanno compensate nella misura della metà, la restante metà liquidata come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi, data la non complessità delle difese, seguono la soccombenza nei rapporti tra il e il vanno dichiarate irripetibili le Parte_1 Controparte_1
spese di lite tra il e il terzo pignorato contumace. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti costituite, nella contumacia del terzo pignorato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione proposta dal proposta e, Controparte_1
conseguentemente, annulla l'ordinanza di assegnazione resa il 1 luglio
2021 in favore di , nella qualità di imprenditore Parte_1
individuale della ditta;
Parte_2 Parte_1
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
a rifondere la restante metà delle spese di lite, sostenute dal
[...]
che liquida in complessivi € 4200,00, oltre oneri e Controparte_1 accessori come per legge;
dichiara irripetibili le spese tra il e il Parte_1
terzo pignorato.
Così deciso in Agrigento, in data 6 luglio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3253 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, nato in [...], il [...], nella qualità di Parte_1
imprenditore individuale della Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Airò, giusta procura
[...]
in atti attore contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Grazia Zarbo, giusta procura in atti, convenuto e nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
Chiamata in causa contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 marzo 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , nella Parte_1
qualità di imprenditore individuale della ditta Parte_2
, ha convenuto in giudizio il in
[...] Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'opposto innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 7 ottobre 2021 reso nell'ambito del procedimento r.g. es. 829/2020.
Con ricorso, depositato il 20 luglio 2021, il aveva Controparte_1
proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito resa il 1 luglio 2021 dal ge, domandando la sospensione della procedura esecutiva, stante il ricorso dell'ente comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
01/02/2021 alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, invocando la sospensione di cui all'art. 243 bis, comma 4, Tuel, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio da parte della Corte Dei Conti.
Con ordinanza del 7 ottobre 2021 il giudice dell'esecuzione aveva confermato la sospensione già concessa inaudita altera parte con decreto del 21 luglio 2021, assegnando il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'introduzione del presente giudizio ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto non avrebbe avuto a oggetto la regolarità formale dell'atto esecutivo, contestando, in ogni caso, l'opposizione, qualora venisse qualificata come opposizione all'esecuzione, stante il mancato rispetto da parte del dei termini perentori stabiliti dalla Controparte_1
procedura di riequilibrio finanziario.
Costituitosi con comparsa, depositata il 29 settembre 2022, il
[...]
ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma CP_1
della sospensione della procedura esecutiva.
La , in persona del legale Controparte_2
rappresentante, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, acquisita la visibilità del fascicolo r.g. es. 829/2020, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
14 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia della
[...]
, ritualmente evocata in giudizio e non Controparte_2
costituita.
Sempre in via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata dal che va qualificata come Controparte_1
opposizione all'esecuzione, dal momento che viene contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva.
A questo punto prima di entrare nel merito dell'opposizione, giova ricordare che l'art. 243-bis, comma l, t.u. enti locali stabilisce che i Comuni e le Province per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 t.u. enti locali non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto).
In tal caso l'ente, locale deve approvare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) di durata compresa tra quattro e venti anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 243-bis, comma 5).
Secondo quanto disposto dal successivo art. 243-quater, comma 1, è compito della Commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155
t.u. enti locali provvedere allo svolgimento dell'istruttoria entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano;
istruttoria che consiste nella ponderazione dei dati di natura finanziaria, storici e previsionali, per la valutazione delle misure previste nel piano ai fini del riequilibrio.
Tale istruttoria è necessaria per consentire alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi - entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione finale della richiamata Commissione - sulla legittimità del piano di riequilibrio, ossia sulla sua congruità rispetto al fine di ripristinare l'equilibrio del bilancio, sulla copertura della spesa nell'intero periodo di rientro, sul rispetto dei limiti di indebitamento che vietano di utilizzare i prestiti per la copertura della spesa corrente e, più in generale, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali, eurounitari e convenzionali.
Il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l'attuazione del piano di riequilibrio si fonda - come prescrivono le norme del Titolo VIII del testo unico sugli enti locali - sull'andamento dei conti dell'ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio preventivo e successivo previsto dall'art. 148 t.u. enti locali, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Tanto premesso e venendo al merito, come documentato già nel giudizio di esecuzione, con delibera n. 3 del 1 febbraio 2021 immediatamente esecutiva, il ha deciso di ricorrere Controparte_1
alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 bis TUEL
(d. lvo 267/00) e, nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dal co. 5^ della medesima norma, e segnatamente in data 1 maggio 2021, ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario.
Secondo l'iter disciplinato dalla norma, il piano – dopo avere ottenuto l'approvazione dalla Giunta – viene sottoposto al vaglio della Corte dei Conti che, a sua volta, nega o accorda l'approvazione con la delibera prevista dall'art. 243 quater co. 3^ TUEL, delibera che nel caso in esame non risulta essere stata emessa.
Fino ad allora tutte le procedure esecutive nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243 bis TUEL co. 4^), senza che assuma alcun rilievo la violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 243 quater co. 3^
TUEL che, a differenza di quello di 90 previsto dall'art. 243 bis co. 5^
TUEL, non è perentorio, stante l'espressa definizione normativa di perentorietà in relazione a quest'ultimo termine ( cfr. in tal senso sent.
Tribunale di Palermo n. 1307 del 24 marzo 2025)
Tale effetto sospensivo è previsto da una fonte normativa primaria all'esito di un giudizio di bilanciamento ex ante tra interessi contrapposti formulato dal legislatore che, per il periodo indicato, ha accordato prevalenza alle esigenze di tutela della finanza pubblica e, essendo nella disponibilità dell'ente, la sussistenza dei suoi presupposti è soggetta al principio dello iura novit curia.
Non consta agli atti di causa che la ridetta procedura sia stata definita, circostanza che avrebbe dovuto essere provata autonomamente dal
, a fronte della dedotta sospensione ex lege della procedura Parte_1
esecutiva sollevata dal né - com'è evidente – alcun Controparte_1
ritardo nel completamento della procedura può essere imputato all'Ente locale per decisioni amministrative facenti capo alla Corte dei Conti.
Il dato costituito dalla mancata definizione della procedura innanzi alla
Corte dei Conti secondo quanto prescritto dall'art. 243 – quater del TU,
è ineliminabile e ostativo a qualsivoglia esecuzione forzata. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione del è CP_1
fondata con conseguente invalidazione dell'ordinanza di assegnazione, dando atto, infine, che è stata allegata dal con le note Controparte_1
di precisazione delle conclusioni la procedura di dissesto dell'ente stesso, senza, tuttavia, produrre la relativa delibera, evidenziando che ciò comporterebbe l'improcedibilità delle esecuzioni già avviate e la Parte devoluzione delle controversie all' evidenziando che non risulta prodotta la relativa delibera.
Le spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni trattate vanno compensate nella misura della metà, la restante metà liquidata come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi, data la non complessità delle difese, seguono la soccombenza nei rapporti tra il e il vanno dichiarate irripetibili le Parte_1 Controparte_1
spese di lite tra il e il terzo pignorato contumace. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti costituite, nella contumacia del terzo pignorato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione proposta dal proposta e, Controparte_1
conseguentemente, annulla l'ordinanza di assegnazione resa il 1 luglio
2021 in favore di , nella qualità di imprenditore Parte_1
individuale della ditta;
Parte_2 Parte_1
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
a rifondere la restante metà delle spese di lite, sostenute dal
[...]
che liquida in complessivi € 4200,00, oltre oneri e Controparte_1 accessori come per legge;
dichiara irripetibili le spese tra il e il Parte_1
terzo pignorato.
Così deciso in Agrigento, in data 6 luglio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44