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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
IO Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM RI OS, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3727/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Libertini;
Parte_1 contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Controparte_1
Valleriani;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato 14.11.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
“Accertare e dichiarare il diritto del Dott al risarcimento del Parte_1 danno per omesso conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del CCNL 2000 Dirigenza medica – veterinaria e dei rispettivi trattamenti economici, consistenti nella retribuzione di posizione minima contrattuale unificata e nella retribuzione di parte variabile che sarebbe spettata al ricorrente per il periodo dal 01.01.2013 al
31.12.2022, nonché per perdita di chance.
2) Per l'effetto condannare in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento della somma di euro 50.000,00, o in quella diversa, anche maggior somma, che sarà ritenuta di giustizia anche eventualmente secondo equità, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la causale di cui al ricorso, con gli interessi e rivalutazione monetaria”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo preliminarmente la prescrizione, Controparte_2 quantomeno parziale, del credito rivendicato e resistendo anche nel merito del ricorso di cui invocava l'integrale reiezione sulla scorta di varie argomentazioni essenzialmente in punto di diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questo giudice in precedenti fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in scrutinio, argomentazioni recentemente condivise anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 1161 del 27.03.2023, che ha confermato pronuncia di rigetto resa da questo stesso Tribunale (seppure in differente composizione monocratica, sent. n. 531/2021, estensore dott.ssa Orecchio), sempre su identica questione, i cui snodi motivazionali devono intendersi qui di seguito integralmente richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. La parte ricorrente censura il contegno assunto dalla convenuta nella misura in cui la stessa CP_1 avrebbe omesso di conferirgli incarichi con funzioni di natura professionale nel periodo successivo al primo quinquennio di attività lavorativa, in violazione dell'art. 15, legge n. 502 del 1992 e dell'art. 18 (rectius 27) del CCNL 2000, unico parametro normativo-convenzionale richiamato ai fini della prospettazione della causa petendi.
Secondo la tesi attorea, al medico che ha prestato cinque anni di attività lavorativa spetterebbe, in caso di valutazione positiva, il conferimento di uno degli incarichi previsti dal menzionato art. 27 della contrattazione collettiva richiamata.
L'inadempimento datoriale avrebbe quindi determinato pregiudizi economici costituiti nell'aver percepito in misura inferiore al dovuto la retribuzione di posizione minima unificata e nella mancata corresponsione della retribuzione di posizione parte variabile aziendale.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale cui in questa sede si intende prestare adesione, confermato -come detto- dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina supra richiamata, non sussiste alcun diritto soggettivo perfetto ad ottenere un incarico ex art. 27 lett. c) Ccnl Dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000, ovvero gli “incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo”.
L'articolo 15, quarto comma, del d.lgs. 502/1992 prevede, nella parte di interesse del presente giudizio, che “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.”.
Il comma 5 dell'articolo 15, concernente le procedure valutative, prevede che “Il dirigente è sottoposto
a verifica triennale;
quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.”. L'articolo 27, comma 1, del CCNL della dirigenza medica del 2000 definisce le tipologie di incarichi prevedendo che: “
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario
o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. 502/1992; b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”.
L'articolo 28, commi da 1 a 4, del medesimo CCNL disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali prevedendo che: “
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza – decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11.
3. Ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. Nell'attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali, anche provvisoriamente, l'azienda riconosca le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 7.”.
L'articolo 28, comma 7, del medesimo contratto prevede che: “
7. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) per i dirigenti sanitari, delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 31, comma 2 e per gli altri dirigenti delle valutazioni riportate in base alle modalità di verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
f) del criterio della rotazione ove applicabile;
g) che, data
l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.”.
Dal tenore complessivo di tali disposizioni emerge con chiarezza che non sussiste alcun obbligo per l' di attribuire gli incarichi di cui all'articolo 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000 ai Controparte_2 dirigenti medici con cinque anni di anzianità, trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale.
La discrezionalità della scelta risulta con evidenza già dall'incipit della sopra richiamata disposizione dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. 502/1992 che prevede che gli incarichi siano conferiti “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, …” come accertate con le procedure valutative di cui al successivo quinto comma concernenti “le attività professionali svolte e i risultati raggiunti, livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis”.
Da tali previsioni si trae la conclusione obbligata che il conferimento dell'incarico dirigenziale non è un atto dovuto, bensì consegue ad una valutazione delle attitudini e capacità professionali del dirigente medico comparata con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
La discrezionalità della scelta è ribadita dall'articolo 27, comma 1, del CCNL dell'8 giugno 2000 che definisce gli incarichi “conferibili” ai dirigenti medici.
La mancanza di qualsiasi obbligatorietà nell'attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo è affermata, poi, con chiarezza dall'articolo 28, commi 3 e 4 dello stesso CCNL che prevedono che tali incarichi sono conferibili ai dirigenti dopo cinque anni e l'attribuzione avviene a seguito di proposta motivata del dirigente della struttura.
Proprio la previsione della motivazione della proposta, che si ricollega direttamente alle disposizioni di legge che stabiliscono che l'attribuzione dell'incarico avvenga sulla base della valutazione delle attitudini e capacità professionali comparata con la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, evidenzia che non si tratta di un atto obbligato, bensì di una decisione discrezionale.
L'ulteriore conferma di tale conclusione si trae dal comma 7 dello stesso articolo 28 che prevede che l'attribuzione di tutti gli incarichi, quindi anche di quelli professionali, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, avvenga sulla base della valutazione di una serie di elementi che valgono a più dettagliatamente esplicitare i criteri della valutazione attraverso cui si esercita la discrezionalità della decisione. L'inesistenza di qualsiasi obbligo, in capo all' , di attribuire un incarico di natura Controparte_2 professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, al superamento della prima valutazione quinquennale riceve riscontro confermativo anche dall'articolo 44 del medesimo CCNL del 3 novembre 2005, concernente la retribuzione di posizione minima contrattuale, che prevede che “Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni… al compimento del quinquennio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28…”.
Il significato della disposizione è molto chiaro: al compimento della positiva valutazione quinquennale, la retribuzione di posizione attribuita al dirigente è, di norma, quella del dirigente equiparato, a meno che non gli sia attribuito, sulla base di una valutazione discrezionale dell'
[...]
, un incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e CP_2 ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo o un incarico di direzione di struttura semplice (questo è il significato da attribuire all'inciso “fatti salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28…”).
La giurisprudenza è pacificamente attestata sull'affermazione della discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta per gli incarichi dirigenziali, con esclusione quindi di qualsiasi obbligatorietà.
In linea generale, è stato affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un'ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all'incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass.
n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
le norme contenute nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede
(artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.
97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile
(Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010); tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979 del 2009).” (Cass. 18972/2015).
Costituisce principio generale, quindi, che l'amministrazione sia dotata di potere discrezionale nella scelta dei soggetti cui attribuire gli incarichi dirigenziali, potere da esercitare secondo le clausole generali di correttezza e buona fede.
Con specifico riferimento alla dirigenza medica, poi, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 15, nel testo applicabile "ratione temporis" (risultante dalle modifiche apportate dall'art. 13 c. l del D. Lgs. n. 229 del
1999) disciplina la dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
la disposizione colloca (c.1) tutta la dirigenza sanitaria, senza alcuna distinzione tra dirigenza medica e non medica, in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e riserva, senza alcuna differenziazione in ordine alle diverse professionalità, alla contrattazione collettiva la individuazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (Cass. 27400/2018).
L'attribuzione alla contrattazione collettiva dell'individuazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali richiama le disposizioni contrattuali in precedenza esaminate che escludono qualsiasi automaticità nel conferimento degli incarichi di cui all'articolo 27, lett. c), del CCNL dell'8 giugno 2000 all'esito della positiva valutazione del primo quinquennio.
E' stato, poi, affermato che “l'art. 15 ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
15. nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 c. 1 bis, 15 bis e 15 ter, l'atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce lo strumento per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale - scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale” (Cass.
27400/2018).
Anche tali affermazioni escludono in radice che possa sussistere un obbligo di conferimento degli incarichi dirigenziali, perché l'attribuzione deve sempre avvenire in coerenza con l'organizzazione e le scelte operate con l'atto aziendale. Infine, proprio in relazione alla specifica questione dell'asserito diritto al conferimento di incarichi professionali, la Suprema ha affermato che “La facoltatività del conferimento di incarichi, che esclude in materia una attività vincolata e che attesta una rimessione a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 24.9.2015 n. 18972; Cass. 29.10.2018 n. 27400) che ha riconosciuto, per il dirigente medico, in subiecta materia, il diritto a svolgere mansioni ma non ad ottenere incarichi” (Cass. 17578/2019).
Da ultimo, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata sulla problematica dell'attribuzione degli incarichi di struttura complessa affermando che la procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs.
n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l.
n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore Parte generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (Cass. sez. un. 6455/2020; conforme la successiva Cass. 23889/2021).
In conclusione, quindi, il quadro normativo delle disposizioni di legge e di contratto collettivo in precedenza riportato, nonché gli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità, conducono ad escludere che dal positivo superamento della prima valutazione quinquennale di professionalità possa derivare il diritto per il dirigente medico all'assegnazione di incarichi dirigenziali di natura professionale.
Va conseguentemente escluso il lamentato inadempimento da parte dell' convenuta e, in CP_1 definitiva, respinta l'istanza risarcitoria veicolata dal ricorso.
La presenza di precedenti di segno contrario, anche in seno all'intestata IO (quantomeno al momento del deposito del ricorso), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso nel resto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI OS