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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10441 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 21420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
26.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. DI PIETRANTONIO ANDREA con studio in VIA STATALE 54 - LOC. LENNO
22016 TREMEZZINA presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 06.06.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/12/1960, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciarsi la separazione personale dei signori e Parte_1 Controparte_1 senza condizioni.
[...]
Spese di lite rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in MENAGGIO (CO) il 28/09/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) nell'anno 2001, atto n. 3, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 07.06.2024 il chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1
ulteriori condizioni, allegando che ormai da parecchi anni egli e la moglie vivevano separati per sostanziale diversità di carattere, che la moglie si era trasferita a vivere a Milano mentre lui era rimasto a vivere a Menaggio, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 30.06.2024, tenutasi in data 26.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. all'indirizzo sopra indicato, con atto non ritirato nel termine di legge e rispedito al mittente il 16.07.2024 per compiuta giacenza, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della
CP_ resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente il quale dichiarava: “vivo da solo in una casa sono seguito dai Servizi Sociali, voglio solo separarmi. Non vedo mia moglie e non ho contatti con lei da tempo, siamo stati insieme poco, lei se ne è andata venendo a Milano a lavorare, ogni tanto veniva
a trovarmi ma poi ad un certo punto non l'ho più vista da circa dieci anni. Non so più niente di lei”. Il
Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come pagina 2 di 4 sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento della domanda la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la mancata costituzione in giudizio della resistente, il tenore delle deduzioni del ricorrente che ha dichiarato di non vedere e sentire più la moglie da dieci anni danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
civile in MENAGGIO (CO) il 28/09/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) nell'anno 2001, atto n. 3, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 27/11/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
26.11.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27/11/2024 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. DI PIETRANTONIO ANDREA con studio in VIA STATALE 54 - LOC. LENNO
22016 TREMEZZINA presso il quale ha eletto domicilio telematico come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 06.06.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/12/1960, residente in [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciarsi la separazione personale dei signori e Parte_1 Controparte_1 senza condizioni.
[...]
Spese di lite rifuse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile in MENAGGIO (CO) il 28/09/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) nell'anno 2001, atto n. 3, Parte I, dal matrimonio non sono nati figli, con ricorso depositato in data 07.06.2024 il chiedeva pronuncia di separazione senza Pt_1
ulteriori condizioni, allegando che ormai da parecchi anni egli e la moglie vivevano separati per sostanziale diversità di carattere, che la moglie si era trasferita a vivere a Milano mentre lui era rimasto a vivere a Menaggio, all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 30.06.2024, tenutasi in data 26.11.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. all'indirizzo sopra indicato, con atto non ritirato nel termine di legge e rispedito al mittente il 16.07.2024 per compiuta giacenza, veniva dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della
CP_ resistente e veniva sentito liberamente il ricorrente il quale dichiarava: “vivo da solo in una casa sono seguito dai Servizi Sociali, voglio solo separarmi. Non vedo mia moglie e non ho contatti con lei da tempo, siamo stati insieme poco, lei se ne è andata venendo a Milano a lavorare, ogni tanto veniva
a trovarmi ma poi ad un certo punto non l'ho più vista da circa dieci anni. Non so più niente di lei”. Il
Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dal ricorrente le conclusioni come pagina 2 di 4 sopra trascritte, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento della domanda la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la mancata costituzione in giudizio della resistente, il tenore delle deduzioni del ricorrente che ha dichiarato di non vedere e sentire più la moglie da dieci anni danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
pagina 3 di 4 1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
civile in MENAGGIO (CO) il 28/09/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) nell'anno 2001, atto n. 3, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MENAGGIO (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano 27/11/2024
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4