Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5308/2023 R.G., avente ad oggetto: “Separazione giudiziale e divorzio” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_1 C.F._1
Masciullo, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente-
E
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- Convenuta contumace-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.02.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 esponeva: - di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 02.10.2018 e che dalla loro unione non nascevano CP_1 figli;
- che la convivenza matrimoniale durava solo pochi mesi in quanto la nel CP_1 mese di marzo 2019 decideva di abbandonare la casa coniugale;
- che da allora non aveva più contatti con la stessa;
- che percepiva una pensione di invalidità e una indennità di accompagnamento per un importo complessivo di € 1.200,00 mensili;
- che la , sin CP_1 da prima del matrimonio, svolgeva regolare attività lavorativa.
Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione.
Con decreto del 01.09.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi alla quale non presenziava la convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto.
Il Giudice, ascoltata parte ricorrente all'udienza del 16.01.2024, autorizzava le parti a vivere separatamente e invitava il a precisare le proprie conclusioni;
quest'ultimo si Pt_1 riportava al contenuto del proprio ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
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All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, parte ricorrente si riportava al contenuto del ricorso introduttivo chiedendo il solo scioglimento del matrimonio.
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Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata nella Repubblica Popolare Cinese il 28.01.1966. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3,
n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Lecce il
02.10.2018, è intervenuta separazione personale pronunciata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 1602/2024 pubblicata in data 30.04.2024.
Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La convenuta, decidendo di non comparire, rimanendo contumace, non ha inteso contestare le argomentazioni proposte dalla ricorrente, comportando, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
25.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 02.10.2018 da Pt_1
, nato a [...] il [...], e nata nella Repubblica Popolare
[...] CP_1
Cinese il 28.01.1966 (Atto di matrimonio n. 99, Parte I, Anno 2018);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) compensa le spese di lite.
Lecce, 19.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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