TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10514 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 45781/2024 R.A.C.C.
TRA
Parte 3 Parte 1 Parte 2 "
Parte 5 Parte 6 Parte 4 Parte 7 con gli avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale, domiciliati presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
Controparte 1 in persona del Ministro in carica - contumace
FATTO E DIRITTO
1. Parte 1 Parte 4 Parte 2 Parte 3 ' "
Parte 7 hanno depositato distinti ricorsi, Parte 5 Parte 6 ' poi ritualmente notificati, con i quali hanno chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ".....ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.." e conseguentemente la condanna del CP 1 al riconoscimento del beneficio stesso per ciascuna delle annualità di servizio indicate nei ricorsi e in subordine di
"..condannare il al pagamento della somma di € 500,00 o diControparte 1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.", per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza fissata per il rinnovo della notifica, dichiarata la contumacia del CP 1 convenuto, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentito il difensore comparso per i ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2 Parte 1 'Parte 4 Parte 3 Parte 2
Parte 7 chiedono dunque di accertare e Parte 5 Parte 6
,
dichiarare il proprio diritto "...ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente..", in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma
(indicati nei ricorsi stessi) e chiedono altresì la condanna del Controparte 1
[...] al riconoscimento della carta stessa (anche a titolo risarcitorio).
3. L'art. 1, I. n. 107/2015, stabilisce:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea '
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile."
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il [...] Controparte_3 e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.". 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.".
Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della "carta elettronica" esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della "carta elettronica", ha affermato il seguente principio di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la "carta docente" in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza ("perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo", come si legge nella sentenza stessa).
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio
2024, ha stabilito quanto segue:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.".
Tale sentenza, nel ribadire dunque il diritto (anche) dei docenti precari a conseguire la carta elettronica, precisa che tale beneficio spetta anche per supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico).
6. Gli odierni ricorrenti avanzano le domande esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quali docenti precari (risultanti dagli allegati contratti): Parte 1 dal 16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 2 : dal 16.9.2024 al
30.6.2025; Parte 3 dal 16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 5 dal
3.10.2023 al 12.10.2023, dal 13.10.2023 al 12.2.2024, dal 13.2.2024 al 16.2.2024, dal
3.5.2024 al 7.6.2024; Parte 4 dal 25.9.2024 al 30.6.2025; dal Parte 6
16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 7 dal 16.10.2024 al 30.6.2025;
I ricorrenti hanno svolto dunque incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico) e, quanto alla Pt 5 per un consistente periodo inerente all'a.s. 2023-2024 sicché, alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia, aveva diritto ad ottenere la c.d. carta docente
(risultando altresì interni al sistema scolastico come da contratti per l'a.s. in corso e, quanto alla Pt 5 in quanto iscritta nelle graduatorie per supplenze).
Pertanto, il Controparte 1 va pertanto condannato a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di cui al ricorso a titolo risarcitorio.
7. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato: "la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20
e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)" (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n.
602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto, il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) in € 131,00 per ciascuna causa (di pari valore) ed € 100,00 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore inferiore ad € 1.100,00), esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni, da distrarsi ex art 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Dichiara il diritto di Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 '
a ricevere la "carta docente” per
[...] , Parte 6 Parte 8
Parte 5 a ricevere la "carta docente" per l'anno scolastico 2024-2025 e di Pt 5
l'a.s. 2023-2024 e condanna il Controparte 1 ad attribuire a ciascuno la carta stessa per l'a.s. di riferimento;
condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.017,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 21.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio del
Processo, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 45781/2024 R.A.C.C.
TRA
Parte 3 Parte 1 Parte 2 "
Parte 5 Parte 6 Parte 4 Parte 7 con gli avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale, domiciliati presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
Controparte 1 in persona del Ministro in carica - contumace
FATTO E DIRITTO
1. Parte 1 Parte 4 Parte 2 Parte 3 ' "
Parte 7 hanno depositato distinti ricorsi, Parte 5 Parte 6 ' poi ritualmente notificati, con i quali hanno chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ".....ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.." e conseguentemente la condanna del CP 1 al riconoscimento del beneficio stesso per ciascuna delle annualità di servizio indicate nei ricorsi e in subordine di
"..condannare il al pagamento della somma di € 500,00 o diControparte 1 quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.", per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza fissata per il rinnovo della notifica, dichiarata la contumacia del CP 1 convenuto, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentito il difensore comparso per i ricorrenti, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2 Parte 1 'Parte 4 Parte 3 Parte 2
Parte 7 chiedono dunque di accertare e Parte 5 Parte 6
,
dichiarare il proprio diritto "...ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente..", in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma
(indicati nei ricorsi stessi) e chiedono altresì la condanna del Controparte 1
[...] al riconoscimento della carta stessa (anche a titolo risarcitorio).
3. L'art. 1, I. n. 107/2015, stabilisce:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea '
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile."
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il [...] Controparte_3 e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.". 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.".
Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della "carta elettronica" esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della "carta elettronica", ha affermato il seguente principio di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la "carta docente" in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza ("perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo", come si legge nella sentenza stessa).
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio
2024, ha stabilito quanto segue:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.".
Tale sentenza, nel ribadire dunque il diritto (anche) dei docenti precari a conseguire la carta elettronica, precisa che tale beneficio spetta anche per supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico).
6. Gli odierni ricorrenti avanzano le domande esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quali docenti precari (risultanti dagli allegati contratti): Parte 1 dal 16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 2 : dal 16.9.2024 al
30.6.2025; Parte 3 dal 16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 5 dal
3.10.2023 al 12.10.2023, dal 13.10.2023 al 12.2.2024, dal 13.2.2024 al 16.2.2024, dal
3.5.2024 al 7.6.2024; Parte 4 dal 25.9.2024 al 30.6.2025; dal Parte 6
16.9.2024 al 30.6.2025; Parte 7 dal 16.10.2024 al 30.6.2025;
I ricorrenti hanno svolto dunque incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico) e, quanto alla Pt 5 per un consistente periodo inerente all'a.s. 2023-2024 sicché, alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia, aveva diritto ad ottenere la c.d. carta docente
(risultando altresì interni al sistema scolastico come da contratti per l'a.s. in corso e, quanto alla Pt 5 in quanto iscritta nelle graduatorie per supplenze).
Pertanto, il Controparte 1 va pertanto condannato a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di cui al ricorso a titolo risarcitorio.
7. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato: "la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20
e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)" (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n.
602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto, il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) in € 131,00 per ciascuna causa (di pari valore) ed € 100,00 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore inferiore ad € 1.100,00), esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni, da distrarsi ex art 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Dichiara il diritto di Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 '
a ricevere la "carta docente” per
[...] , Parte 6 Parte 8
Parte 5 a ricevere la "carta docente" per l'anno scolastico 2024-2025 e di Pt 5
l'a.s. 2023-2024 e condanna il Controparte 1 ad attribuire a ciascuno la carta stessa per l'a.s. di riferimento;
condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese processuali delle ricorrenti, liquidate complessivamente in € 1.017,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 21.10.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio del
Processo, dott.ssa Maria Simona Ingrosso.