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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, Via Bruno Monterosso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Donzuso, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. - P. IV ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. giusta procura in atti Controparte_2
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1567/2023, pubblicata in data 11.4.2023, il Tribunale di Catania, pronunciandosi sulle domande di seguito trascritte, spiegate da nei confronti del Parte_1 [...]
: CP_1
“accertare e dichiarare che i costi relativi alla custodia, diritto di chiamata, carico/scarico, indennità km, e demolizione - non sottoposti a sequestro né oggetto di furto - rinvenuti dagli organi di polizia su strade pubbliche e affidati in custodia, gravano sul , in quanto ente Controparte_1 proprietario della strada per i motivi indicati in narrativa;
- per l'effetto condannare il comune di al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 461.871,84 oltre IVA, così come quantificata nella narrativa e per i motivi sopra esposti, oltre interessi legali maturati dalla data di rottamazione sino all'effettivo soddisfo”, le rigettava, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice, premesso che i veicoli oggetto della domanda, rinvenuti all'interno del territorio del comune convenuto e consegnati all'attrice tra il 1987 ed il 1997, non fossero stati sottoposti a sequestro: riteneva che gli oneri di custodia maturati nel periodo di vigenza del DPR 915/1982 fossero prescritti atteso che il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nel 181° giorno dalla consegna dei veicoli al centro di raccolta, con conseguente maturazione del credito vantato dall'attrice avuto riguardo alla data di affidamento dei mezzi (tra il 1987 ed il 1997) ed al primo atto interruttivo rappresentato dall'atto stragiudiziale del 9.5.2012; riteneva che in forza della normativa successivamente entrata in vigore (art. 46 D.L. 22/1997 e DPR
460/1999), non avrebbe potuto configurarsi alcuna obbligazione ex lege di custodia dei veicoli abbandonati a fronte della quale sarebbe spettato compenso;
riteneva che non sussistesse contratto di custodia alcuno, redatto per iscritto sì come necessario secondo la normativa dettata in tema di contabilità statale – atteso che una delle parti era un ente pagina 2 di 8 pubblico –, che potesse costituire titolo per la richiesta avanzata dall'attrice.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
Dopo lo scambio delle note difensive finali (unitamente alle quali l'appellato depositava sentenza della
S.C. che si era pronunciata, rigettandolo, su ricorso proposto avverso sentenza adottata da questa Corte in vicenda analoga resa su domanda proposta dalla stessa appellante nei confronti del Comune di
Catania e che era stata rigettata), all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello, fatta eccezione per gli oneri di demolizione sostenuti dall'appellante, sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda proposta soltanto in appello da secondo cui sussisterebbero in punto di fatto gli estremi per Parte_1 considerare concluso, in forma scritta sia pur nei termini derogatori alla conclusione in unico documento stabiliti dall'art. 17 R.D. 2440/1923 (secondo l'interpretazione fornita da Cass., sez. un. 25 marzo 2022, n. 9775), un contratto da cui sorgerebbe l'obbligo di essa attrice di prestare la custodia sui veicoli rinvenuti nel territorio del Comune di . CP_1
Invero, premesso che pacificamente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio è tutto volto a dimostrare l'esistenza di un obbligo di custodia, e di un diritto al corrispettivo, nascente dalla legge, non è certo il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui il primo giudice, per una sua esigenza esplicativa, ha evidenziato che l'obbligo di custodia, la cui esistenza ex lege aveva correttamente escluso, “avrebbe potuto fondarsi su un contratto tra il e la predetta società che CP_1 tuttavia avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, come di recente ritenuto dalla Corte di Cassazione, trattandosi di pubblica amministrazione”, nel caso di specie insussistente, che può facultare l'attrice, sotto forma di critica alle ragioni per cui non sarebbe esistito contratto in forma scritta, ad introdurre una domanda avente causa petendi (come detto contrattuale anziché legale), mai prima avanzata.
Ne consegue che la domanda in questione, articolata al punto 6.3 dell'appello, è inammissibile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che, con riferimento agli oneri di custodia maturati durante la vigenza del DPR 915/1982, il credito attoreo si fosse estinto per prescrizione.
pagina 3 di 8 Con il secondo motivo di gravame ha invece criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, fosse da escludere l'esistenza di un obbligo di custodia e, conseguentemente, di un diritto di essa appellante a ricevere il dovuto corrispettivo.
Ritiene la Corte di dovere evidenziare come tutte le argomentazioni sottese ai due predetti motivi di impugnazione siano state correttamente scrutinate dal primo giudice ed abbiano ricevuto l'avallo della giurisprudenza della S.C.
Premesso in punto di fatto che per stessa ammissione dell'appellante reiteratamente formulata già nel ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. introduttivo del giudizio, tutti i veicoli, o le parti di essi (come ad esempio la carcassa di Lancia Y priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 31.5.1994; la carcassa di
Lancia Y priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 20.11.1994; la scocca di Fiat Uno priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 22.11.1994; la scocca di Fiat Uno priva di targhe e con telaio illeggibile rinvenuta ed affidata all'attrice in data 1.6.1995, etc.) oggetto della causa, erano stati abbandonati sul suolo pubblico all'interno del territorio del Comune di e, consegnati ad CP_1 essa appellante tra il 1987 ed il 1997, senza che mai fossero stati sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte degli organi di polizia ovvero dell'A.G., con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 46 D. Lgs. 22/1997 e dal DPR 460/1999, Cass., sez. II, 24 maggio 2024, n. 14553 ha chiarito che:
a) “In tema di veicoli abbandonati, oggetto dell'obbligo conseguente al conferimento non è la custodia del veicolo, ma quello di procedere al suo smaltimento: l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla demolizione non è subordinato al previo ottenimento del provvedimento di cancellazione”;
b) “In tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al d.m. n. 460 del 1999,
l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti
e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del d.m. citato”.
Gli anzidetti principi sono stati peraltro ribaditi da Cass., sez. II, 4 dicembre 2024, n. 31045, prodotta dall'appellato, con cui la S.C. ha confermato la sentenza n. 631/2020 ove questa Corte di appello aveva escluso (riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda allora spiegata sempre da Pt_1
pagina 4 di 8 quella volta, però, nei confronti del Comune di Catania), in un caso Parte_1 sovrapponibile a quello a mani, la stessa esistenza di un obbligo di custodia in capo all'attrice, atteso che le vetture erano state affidate all'odierna attrice affinché provvedesse alla loro demolizione.
Alla luce di quanto reiteratamente, e condivisibilmente, sostenuto dalla S.C., non è quindi fondata la critica dell'appellante secondo cui il custode (che tale non è), non potrebbe procedere, decorso il termine di gg. 60 stabilito dall'art. 1, comma 2, D.M. 460/1999, alla demolizione delle vetture, dovendo attendere le disposizioni dell'ente che gliele ha consegnate.
Ne consegue che, con riferimento ai veicoli per cui sia ratione temporis applicabile la normativa appena richiama, nessun compenso spetta all'appellante a titolo di corrispettivo per la custodia dei mezzi.
Con riferimento ai veicoli, che sono la stragrande maggioranza, per cui va applicata la normativa ante vigente costituita dal combinato disposto degli art. 159, comma 5, codice della Strada e art. 15 DPR
915/1982, come detto, il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto fatto valere dall'appellante.
con il primo motivo di appello, ha innanzitutto criticato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui la stessa ha considerato che i veicoli a lei affidati nel vigore della normativa in questione possano essere considerati meri rifiuti, trattandosi piuttosto di beni mobili registrati non avviabili alla demolizione in mancanza di un provvedimento autorizzativo del Comune.
Si tratta, ad avviso della Corte, di critiche infondate atteso che non tengono conto del tenore delle norme richiamate.
Invero, secondo l'art. 159, comma 5, codice della strada: “Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915”.
L'art. 15 (rubricato: “Veicoli a motore, rimorchi e simili”, inserito nel Titolo II dedicato al “Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali”) del DPR 915/1982 (“Attuazione delle direttive (CEE)
n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”), al comma 2 dispone che: “I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale
pagina 5 di 8 recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro”, mentre al comma 4 stabilisce che “Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione”.
Orbene, dalle norme sopra riportate risulta chiaramente che i veicoli abbandonati sulla pubblica via, quali senz'altro vanno ritenuti quelli per cui è causa sia perché trattasi di circostanza allegata spontaneamente dall'attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che per le condizioni in cui gli stessi versavano, sì come descritte nei verbali di affidamento in atti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono dalla legge considerati “rifiuti speciali”, tanto che sono stati affidati ad un soggetto imprenditorialmente attrezzato per il loro smaltimento – –, Parte_1
a nulla valendo che in taluno dei verbali venga fatto riferimento ad un affidamento in custodia trattandosi all'evidenza, come già condivisibilmente opinato da questa Corte nella sentenza n. 631/2020 confermata dalla S.C., di una custodia finalizzata alla demolizione che deve intervenire entro 180 giorni dalla consegna e che, come tale, solo entro l'anzidetto, ristretto, limite temporale è retribuibile.
Premesso che quindi, anche secondo la normativa anteriore al D.M. 460/1999, la consegna dei veicoli abbandonati al centro di raccolta è da intendersi finalizzata al loro smaltimento quali rifiuti speciali, il primo giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al compenso spettante al soggetto al quale i mezzi siano stati affidati maturi, visto che la demolizione va effettuata al massimo entro 180 giorni e che solo entro questo limite temporale è legittimamente configurabile la loro detenzione in custodia, a partire dal 181° giorno.
Sul punto l'appellante ha invece sostenuto che, fintantoché i veicoli non vengano rottamati, il termine di prescrizione non inizierebbe a decorrere come del resto avviene, civilisticamente, nel caso di deposito ex art. 1766 c.c.
Sul punto si è espressa, nel senso fatto proprio dal primo giudice che la ha espressamente richiamata,
Cass., sez. III. 31 maggio 2021, n. 15097, la quale ha confermato che nel vigore del DPR 915/1982 il compenso spettante all'autodemolitore inizia a decorrere al 181° giorno dell'affidamento del mezzo (si pagina 6 di 8 legge infatti in sentenza che: “il giudice di merito ha esteso correttamente al concessionario dei veicoli abbandonati il termine massimo previsto per la detenzione dei rifiuti consistenti in veicoli o parti di essi (180 giorni) e, dal 181esimo giorno ha fatto decorrere il termine di prescrizione decennale per chiederne il corrispettivo”) e che all'affidamento delle vetture abbandonate non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1766 c.c. espressamente richiamata dalla ricorrente, atteso che esso
“realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. e il concessionario non può essere valutata alla stregua di un rapporto di natura privatistica tale da ingenerare un corrispettivo commisurato a un contratto misto di trasporto e di deposito nell'interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio il diritto del concessionario alla percezione di un compenso unilateralmente stabilito dalla p.a. mediante approvazione delle relative tariffe, nel caso specifico appositamente normato”.
Ne consegue che correttamente, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto stragiudiziale del 9.5.2012, il Tribunale ha ritenuto prescritto (entro i limiti della sua stessa configurabilità deve specificarsi, ovvero limitatamente ai gg. 180 dalla consegna di ciascun mezzo, come detto risalente agli anni dal 1987 al 1997) il diritto al compenso vantato dall'appellante per la custodia dei veicoli.
Resta soltanto da valutare, sebbene sul punto la stessa appellante non si attardi, la spettanza del compenso per la demolizione delle vetture, maturato solo dopo che la stessa è stata effettuata e quindi nell'anno 2012, il quale quindi sfugge alla prescrizione.
Sul punto il documento n. 28, denominato “Elenco veicoli ”, indica in € 51,69 Controparte_1 il costo della demolizione di ciascun veicolo che, moltiplicato per n. 42, ammonta a complessivi €
2.169,30.
Si tratta di un compenso che, stabilito nella sua entità dalla legge, va senz'altro riconosciuto a fronte della dimostrazione del compimento della rottamazione dei mezzi opportunamente prodotto dall'appellante, con gli interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale atteso che non risulta in atti alcuna precedente richiesta di pagamento di detti, specifici, oneri.
Entro i limiti sopra indicati, quindi, l'appello merita di essere accolto.
Sebbene la domanda attorea sia stata accolta in una percentuale minima (€ 2.169,30 a fronte di €
461.871,84 richiesti), giusta quanto reiteratamente chiarito dalla S.C., al massimo le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso che: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il
pagina 7 di 8 giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (così Cass., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1572 e successivamente Cass., sez. III, 24 ottobre
2018, n. 26918; Cass., sez.III, 15 maggio 2023,n. 13212 e Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6135).
Avuto riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno ex novo regolate atteso il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza appellata, ritiene la Corte di doverle compensare nella misura dell'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1299/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 1567/2023, pubblicata in data 11.4.2023: in parziale accoglimento dell'appello, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, la somma di € 2.169,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura dell'intero.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, Via Bruno Monterosso n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Donzuso, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. - P. IV ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. giusta procura in atti Controparte_2
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1567/2023, pubblicata in data 11.4.2023, il Tribunale di Catania, pronunciandosi sulle domande di seguito trascritte, spiegate da nei confronti del Parte_1 [...]
: CP_1
“accertare e dichiarare che i costi relativi alla custodia, diritto di chiamata, carico/scarico, indennità km, e demolizione - non sottoposti a sequestro né oggetto di furto - rinvenuti dagli organi di polizia su strade pubbliche e affidati in custodia, gravano sul , in quanto ente Controparte_1 proprietario della strada per i motivi indicati in narrativa;
- per l'effetto condannare il comune di al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 461.871,84 oltre IVA, così come quantificata nella narrativa e per i motivi sopra esposti, oltre interessi legali maturati dalla data di rottamazione sino all'effettivo soddisfo”, le rigettava, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In sintesi il primo giudice, premesso che i veicoli oggetto della domanda, rinvenuti all'interno del territorio del comune convenuto e consegnati all'attrice tra il 1987 ed il 1997, non fossero stati sottoposti a sequestro: riteneva che gli oneri di custodia maturati nel periodo di vigenza del DPR 915/1982 fossero prescritti atteso che il dies a quo della prescrizione doveva essere individuato nel 181° giorno dalla consegna dei veicoli al centro di raccolta, con conseguente maturazione del credito vantato dall'attrice avuto riguardo alla data di affidamento dei mezzi (tra il 1987 ed il 1997) ed al primo atto interruttivo rappresentato dall'atto stragiudiziale del 9.5.2012; riteneva che in forza della normativa successivamente entrata in vigore (art. 46 D.L. 22/1997 e DPR
460/1999), non avrebbe potuto configurarsi alcuna obbligazione ex lege di custodia dei veicoli abbandonati a fronte della quale sarebbe spettato compenso;
riteneva che non sussistesse contratto di custodia alcuno, redatto per iscritto sì come necessario secondo la normativa dettata in tema di contabilità statale – atteso che una delle parti era un ente pagina 2 di 8 pubblico –, che potesse costituire titolo per la richiesta avanzata dall'attrice.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
Dopo lo scambio delle note difensive finali (unitamente alle quali l'appellato depositava sentenza della
S.C. che si era pronunciata, rigettandolo, su ricorso proposto avverso sentenza adottata da questa Corte in vicenda analoga resa su domanda proposta dalla stessa appellante nei confronti del Comune di
Catania e che era stata rigettata), all'udienza del 29.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello, fatta eccezione per gli oneri di demolizione sostenuti dall'appellante, sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda proposta soltanto in appello da secondo cui sussisterebbero in punto di fatto gli estremi per Parte_1 considerare concluso, in forma scritta sia pur nei termini derogatori alla conclusione in unico documento stabiliti dall'art. 17 R.D. 2440/1923 (secondo l'interpretazione fornita da Cass., sez. un. 25 marzo 2022, n. 9775), un contratto da cui sorgerebbe l'obbligo di essa attrice di prestare la custodia sui veicoli rinvenuti nel territorio del Comune di . CP_1
Invero, premesso che pacificamente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio è tutto volto a dimostrare l'esistenza di un obbligo di custodia, e di un diritto al corrispettivo, nascente dalla legge, non è certo il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui il primo giudice, per una sua esigenza esplicativa, ha evidenziato che l'obbligo di custodia, la cui esistenza ex lege aveva correttamente escluso, “avrebbe potuto fondarsi su un contratto tra il e la predetta società che CP_1 tuttavia avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam, come di recente ritenuto dalla Corte di Cassazione, trattandosi di pubblica amministrazione”, nel caso di specie insussistente, che può facultare l'attrice, sotto forma di critica alle ragioni per cui non sarebbe esistito contratto in forma scritta, ad introdurre una domanda avente causa petendi (come detto contrattuale anziché legale), mai prima avanzata.
Ne consegue che la domanda in questione, articolata al punto 6.3 dell'appello, è inammissibile.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che, con riferimento agli oneri di custodia maturati durante la vigenza del DPR 915/1982, il credito attoreo si fosse estinto per prescrizione.
pagina 3 di 8 Con il secondo motivo di gravame ha invece criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, fosse da escludere l'esistenza di un obbligo di custodia e, conseguentemente, di un diritto di essa appellante a ricevere il dovuto corrispettivo.
Ritiene la Corte di dovere evidenziare come tutte le argomentazioni sottese ai due predetti motivi di impugnazione siano state correttamente scrutinate dal primo giudice ed abbiano ricevuto l'avallo della giurisprudenza della S.C.
Premesso in punto di fatto che per stessa ammissione dell'appellante reiteratamente formulata già nel ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. introduttivo del giudizio, tutti i veicoli, o le parti di essi (come ad esempio la carcassa di Lancia Y priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 31.5.1994; la carcassa di
Lancia Y priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 20.11.1994; la scocca di Fiat Uno priva di targhe rinvenuta ed affidata all'attrice in data 22.11.1994; la scocca di Fiat Uno priva di targhe e con telaio illeggibile rinvenuta ed affidata all'attrice in data 1.6.1995, etc.) oggetto della causa, erano stati abbandonati sul suolo pubblico all'interno del territorio del Comune di e, consegnati ad CP_1 essa appellante tra il 1987 ed il 1997, senza che mai fossero stati sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte degli organi di polizia ovvero dell'A.G., con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 46 D. Lgs. 22/1997 e dal DPR 460/1999, Cass., sez. II, 24 maggio 2024, n. 14553 ha chiarito che:
a) “In tema di veicoli abbandonati, oggetto dell'obbligo conseguente al conferimento non è la custodia del veicolo, ma quello di procedere al suo smaltimento: l'adempimento dell'obbligo di provvedere alla demolizione non è subordinato al previo ottenimento del provvedimento di cancellazione”;
b) “In tema di deposito di veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al d.m. n. 460 del 1999,
l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti
e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del d.m. citato”.
Gli anzidetti principi sono stati peraltro ribaditi da Cass., sez. II, 4 dicembre 2024, n. 31045, prodotta dall'appellato, con cui la S.C. ha confermato la sentenza n. 631/2020 ove questa Corte di appello aveva escluso (riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda allora spiegata sempre da Pt_1
pagina 4 di 8 quella volta, però, nei confronti del Comune di Catania), in un caso Parte_1 sovrapponibile a quello a mani, la stessa esistenza di un obbligo di custodia in capo all'attrice, atteso che le vetture erano state affidate all'odierna attrice affinché provvedesse alla loro demolizione.
Alla luce di quanto reiteratamente, e condivisibilmente, sostenuto dalla S.C., non è quindi fondata la critica dell'appellante secondo cui il custode (che tale non è), non potrebbe procedere, decorso il termine di gg. 60 stabilito dall'art. 1, comma 2, D.M. 460/1999, alla demolizione delle vetture, dovendo attendere le disposizioni dell'ente che gliele ha consegnate.
Ne consegue che, con riferimento ai veicoli per cui sia ratione temporis applicabile la normativa appena richiama, nessun compenso spetta all'appellante a titolo di corrispettivo per la custodia dei mezzi.
Con riferimento ai veicoli, che sono la stragrande maggioranza, per cui va applicata la normativa ante vigente costituita dal combinato disposto degli art. 159, comma 5, codice della Strada e art. 15 DPR
915/1982, come detto, il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto fatto valere dall'appellante.
con il primo motivo di appello, ha innanzitutto criticato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui la stessa ha considerato che i veicoli a lei affidati nel vigore della normativa in questione possano essere considerati meri rifiuti, trattandosi piuttosto di beni mobili registrati non avviabili alla demolizione in mancanza di un provvedimento autorizzativo del Comune.
Si tratta, ad avviso della Corte, di critiche infondate atteso che non tengono conto del tenore delle norme richiamate.
Invero, secondo l'art. 159, comma 5, codice della strada: “Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915”.
L'art. 15 (rubricato: “Veicoli a motore, rimorchi e simili”, inserito nel Titolo II dedicato al “Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali”) del DPR 915/1982 (“Attuazione delle direttive (CEE)
n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”), al comma 2 dispone che: “I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale
pagina 5 di 8 recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro”, mentre al comma 4 stabilisce che “Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione”.
Orbene, dalle norme sopra riportate risulta chiaramente che i veicoli abbandonati sulla pubblica via, quali senz'altro vanno ritenuti quelli per cui è causa sia perché trattasi di circostanza allegata spontaneamente dall'attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che per le condizioni in cui gli stessi versavano, sì come descritte nei verbali di affidamento in atti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono dalla legge considerati “rifiuti speciali”, tanto che sono stati affidati ad un soggetto imprenditorialmente attrezzato per il loro smaltimento – –, Parte_1
a nulla valendo che in taluno dei verbali venga fatto riferimento ad un affidamento in custodia trattandosi all'evidenza, come già condivisibilmente opinato da questa Corte nella sentenza n. 631/2020 confermata dalla S.C., di una custodia finalizzata alla demolizione che deve intervenire entro 180 giorni dalla consegna e che, come tale, solo entro l'anzidetto, ristretto, limite temporale è retribuibile.
Premesso che quindi, anche secondo la normativa anteriore al D.M. 460/1999, la consegna dei veicoli abbandonati al centro di raccolta è da intendersi finalizzata al loro smaltimento quali rifiuti speciali, il primo giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al compenso spettante al soggetto al quale i mezzi siano stati affidati maturi, visto che la demolizione va effettuata al massimo entro 180 giorni e che solo entro questo limite temporale è legittimamente configurabile la loro detenzione in custodia, a partire dal 181° giorno.
Sul punto l'appellante ha invece sostenuto che, fintantoché i veicoli non vengano rottamati, il termine di prescrizione non inizierebbe a decorrere come del resto avviene, civilisticamente, nel caso di deposito ex art. 1766 c.c.
Sul punto si è espressa, nel senso fatto proprio dal primo giudice che la ha espressamente richiamata,
Cass., sez. III. 31 maggio 2021, n. 15097, la quale ha confermato che nel vigore del DPR 915/1982 il compenso spettante all'autodemolitore inizia a decorrere al 181° giorno dell'affidamento del mezzo (si pagina 6 di 8 legge infatti in sentenza che: “il giudice di merito ha esteso correttamente al concessionario dei veicoli abbandonati il termine massimo previsto per la detenzione dei rifiuti consistenti in veicoli o parti di essi (180 giorni) e, dal 181esimo giorno ha fatto decorrere il termine di prescrizione decennale per chiederne il corrispettivo”) e che all'affidamento delle vetture abbandonate non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1766 c.c. espressamente richiamata dalla ricorrente, atteso che esso
“realizza una ipotesi tipica di concessione di pubblico servizio, e la convenzione tra la p.a. e il concessionario non può essere valutata alla stregua di un rapporto di natura privatistica tale da ingenerare un corrispettivo commisurato a un contratto misto di trasporto e di deposito nell'interesse della p.a., ricomprendendo, invece, la concessione del servizio il diritto del concessionario alla percezione di un compenso unilateralmente stabilito dalla p.a. mediante approvazione delle relative tariffe, nel caso specifico appositamente normato”.
Ne consegue che correttamente, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'atto stragiudiziale del 9.5.2012, il Tribunale ha ritenuto prescritto (entro i limiti della sua stessa configurabilità deve specificarsi, ovvero limitatamente ai gg. 180 dalla consegna di ciascun mezzo, come detto risalente agli anni dal 1987 al 1997) il diritto al compenso vantato dall'appellante per la custodia dei veicoli.
Resta soltanto da valutare, sebbene sul punto la stessa appellante non si attardi, la spettanza del compenso per la demolizione delle vetture, maturato solo dopo che la stessa è stata effettuata e quindi nell'anno 2012, il quale quindi sfugge alla prescrizione.
Sul punto il documento n. 28, denominato “Elenco veicoli ”, indica in € 51,69 Controparte_1 il costo della demolizione di ciascun veicolo che, moltiplicato per n. 42, ammonta a complessivi €
2.169,30.
Si tratta di un compenso che, stabilito nella sua entità dalla legge, va senz'altro riconosciuto a fronte della dimostrazione del compimento della rottamazione dei mezzi opportunamente prodotto dall'appellante, con gli interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale atteso che non risulta in atti alcuna precedente richiesta di pagamento di detti, specifici, oneri.
Entro i limiti sopra indicati, quindi, l'appello merita di essere accolto.
Sebbene la domanda attorea sia stata accolta in una percentuale minima (€ 2.169,30 a fronte di €
461.871,84 richiesti), giusta quanto reiteratamente chiarito dalla S.C., al massimo le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso che: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il
pagina 7 di 8 giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (così Cass., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1572 e successivamente Cass., sez. III, 24 ottobre
2018, n. 26918; Cass., sez.III, 15 maggio 2023,n. 13212 e Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6135).
Avuto riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno ex novo regolate atteso il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza appellata, ritiene la Corte di doverle compensare nella misura dell'intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1299/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 1567/2023, pubblicata in data 11.4.2023: in parziale accoglimento dell'appello, condanna il a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, la somma di € 2.169,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura dell'intero.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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