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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2023
Udienza “cartolare” del 26.5.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di entrambe le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2361/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 487/2023, pronunciata in data 26.5.2023, depositata in data 1.6.2023 e notificata in data
13.6.2023, promossa da:
(P. Iva. , in persona del procuratore speciale Ing. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Da Valle Parte_2 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Via S. C.F._2
Giustina n. 34, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Zipolini (C.F. , giusta procura in C.F._3
calce al ricorso dinanzi al giudice di primo grado
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis per tutti i motivi sopra esposti accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lucca, sentenza n. 487/2023 - Cron. 3440/23- Rep. 539/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Lucca in data 26.05.2023, depositata in data 01.06.2023 e notificata in data 13.06.2023, qui impugnata, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento TARIC anno 2016 emesso dal
Con condanna di controparte al rimborso di tutte le somme che parte Parte_1
appellante sarà costretto a corrispondere in pendenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”; per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca la società contestava l'avviso di CP_2 accertamento con cui chiedeva il pagamento dell'importo di €. 1.487,37, a Parte_1 titolo di Taric per l'anno 2016, eccependo la violazione della L. 27.12.2013, n. 147, la violazione dei criteri di legge per il calcolo dell'imposta e violazione degli stessi parametri invocati.
Si costituiva in giudizio, successivamente alla data di prima udienza, Parte_1
contestando tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto.
Con la sentenza n. 487/2023, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva integralmente l'opposizione, dichiarando illegittima la pretesa avanzata. impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un unico motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza per difetto di motivazione, per errata valutazione della fattispecie in esame e per violazione/falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 668 Legge 147/2013 e dal regolamento TARIC del Comune . CP_3
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo preliminarmente l'erroneità della forma introduttiva e l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in primo grado, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione il 26.5.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto eccepito in via preliminare da parte appellata non merita accoglimento poiché l'iscrizione a ruolo del presente appello è avvenuta nella stessa data della notifica, sanando ogni eventuale irregolarità di rito e poiché, in parte, la documentazione prodotta consiste in norme e sentenze.
Con riguardo al resto della documentazione, si precisa che attiene a circostanze di fatto affermate e dedotte in entrambi i gradi di giudizio da peraltro mai contestate da Parte_1
controparte, e in parte prodotte dalla stessa appellata (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte). Quanto al merito dell'appello, l'appellante lamenta un'errata valutazione della fattispecie in esame nonché la violazione/falsa applicazione della normativa primaria e regolamentare in materia da parte del giudice di primo grado. L'appello risulta fondato.
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 comma 668 Legge 147/2013, il C. C. del CP_4 ha approvato con deliberazione n. 78 del 15.12.2015 il regolamento per l'applicazione della
[...]
Taric.
L'art. 17 del regolamento individua il presupposto dell'imposizione, stabilendo al comma 1 che:
“La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
L'art. 19 indica i criteri di commisurazione annuale della tariffa, prevedendo che: “
1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158. 3. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 30, commi 8, 9 e 10. 4. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 30. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 30, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva”.
L'art. 25 stabilisce che: “
1. la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
3. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del
100%”.
Gli articoli 14, 15 e 16 sono dedicati ai criteri di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti (Tari) sussiste sempre, laddove sussista il presupposto impositivo corrispondente (cfr., Corte Giustizia Trib. I
Grado, Nuoro, sez. I, 03.09.2024, n. 98, Comm. Trib. Cagliari, sez. VIII, 20.01.2021 n. 9); del pari, quando sussiste il presupposto per la sua applicazione da parte del Comune, anche la Taric deve essere considerata obbligatoria, nonostante la denominazione “corrispettiva”, dal momento che viene assunta in sostituzione della Tari.
In merito, le Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021) hanno affermato che: “…di là anche dal nomen iuris assegnato a detta prestazione dal comma in oggetto (tariffa avente natura corrispettiva), appare incontrovertibile che la norma primaria in esame, nello stabilire che «N comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI», debba essere intesa nel senso di delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria”.
Da quanto sopra deriva che la Taric trova fonte nel potere impositivo attribuito dalla normativa di riferimento, non corrispondendo ad un'opzione contrattuale dell'utente (cft., Tribunale di Forlì sent.
152/2025 e 153/2025), ed è, dunque, dovuta a prescindere dalla previsione di un apposito contratto con il servizio di igiene ambientale.
Nel caso di specie rappresentano circostanze pacifiche, anche perché non contestate, che l'appellata nel 2016 era titolare di plurime concessioni relative all'occupazione del suolo pubblico rilasciate dal
Comune di Lucca con le quali era stata autorizzata ad occupare diverse aree pubbliche nelle quali la stessa svolgeva la propria attività e che, al momento delle concessioni in oggetto, era stata informata che su tali aree era dovuta la tassa sui rifiuti. Come pure osservato dal giudice di prime cure, infatti, nella concessione del suolo pubblico vi era tale indicazione, con la previsione della stipula di un apposito contratto con a cura del concessionario. Parte_1
Parimenti pacifico è che tale contratto non veniva stipulato, che, in ogni caso, non veniva effettuata dal concessionario neppure la comunicazione ex art. 33 del citato regolamento e che non veniva pagata la tariffa dovuta.
Inoltre, è documentato - anche da parte appellata (doc. 3 del fascicolo di primo grado) – che, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inviava via pec alla Parte_1 CP_2
la comunicazione del 19.9.2019 con la quale si dava atto delle occupazioni effettuate dalla
[...] suddetta società e che sulla base delle stesse sarebbe stata applicata la tariffa e che neanche in tale occasione l'appellata contestava l'occupazione della superficie indicata dall'appellante.
Dalle produzioni effettuate in primo grado (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata), peraltro, risulta che il ricorso presentato dall'appellata per l'applicazione della TARI nelle annualità precedenti è stato respinto dalla con la sentenza n. Controparte_5
33/2021 (confermata dalla sentenza della CTR di Firenze n. 1539/2022 del 16/12/2022 di cui al doc.
4 di parte appellante) che ha affermato che il titolare della concessione del suolo pubblico è soggetto sia alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche che all'imposta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
che nella concessione in questione era specificato che l'imposta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è ulteriore rispetto a quella di occupazione del suolo pubblico;
che per la determinazione dell'imposta il Comune fa riferimento al regolamento appositamente adottato che disciplina il rapporto di imposta;
che ai fini della vigenza dell'imposta, vista la normativa primaria e secondaria, non era necessaria la stipulazione di un successivo contratto, nemmeno previsto come necessario nella concessione, e che, pertanto, la tassa doveva ritenersi dovuta. Tali conclusioni meritano condivisione.
Alla luce di quanto esposto emerge con evidenza che, poiché le aree oggetto della concessione di occupazione di suolo pubblico risultano soggette alla Taric, poiché questa rappresenta imposta diversa e ulteriore rispetto a quella di occupazione del suolo pubblico e poiché è dovuta in base alla normativa di riferimento, i soggetti concessionari sono tenuti al pagamento della tariffa;
in conseguenza di ciò, l'avviso di accertamento impugnato risulta senz'altro corretto.
Per quanto sopra l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, la domanda avanzata da in primo grado deve essere rigettata. CP_2
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei medi tabellari per lo scaglione di riferimento con riguardo alla fase di studio e introduttiva, del mancato espletamento di attività istruttoria e dei valori minimi con riferimento alla fase decisionale, essendosi limitata l'appellante a riproporre le difese già formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza del Giudice di Pace;
per l'effetto conferma l'avviso di accertamento impugnato, e dichiara l'appellata tenuto al pagamento della tariffa ivi accertata. Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in €. 701,00 e, quanto a questo grado di giudizio, in €. 1.276,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge. il Giudice
Giacomo Lucente
Udienza “cartolare” del 26.5.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di entrambe le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2361/2023 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 487/2023, pronunciata in data 26.5.2023, depositata in data 1.6.2023 e notificata in data
13.6.2023, promossa da:
(P. Iva. , in persona del procuratore speciale Ing. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Da Valle Parte_2 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Via S. C.F._2
Giustina n. 34, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Zipolini (C.F. , giusta procura in C.F._3
calce al ricorso dinanzi al giudice di primo grado
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis per tutti i motivi sopra esposti accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lucca, sentenza n. 487/2023 - Cron. 3440/23- Rep. 539/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Lucca in data 26.05.2023, depositata in data 01.06.2023 e notificata in data 13.06.2023, qui impugnata, dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento TARIC anno 2016 emesso dal
Con condanna di controparte al rimborso di tutte le somme che parte Parte_1
appellante sarà costretto a corrispondere in pendenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”; per l'appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Lucca la società contestava l'avviso di CP_2 accertamento con cui chiedeva il pagamento dell'importo di €. 1.487,37, a Parte_1 titolo di Taric per l'anno 2016, eccependo la violazione della L. 27.12.2013, n. 147, la violazione dei criteri di legge per il calcolo dell'imposta e violazione degli stessi parametri invocati.
Si costituiva in giudizio, successivamente alla data di prima udienza, Parte_1
contestando tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto.
Con la sentenza n. 487/2023, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva integralmente l'opposizione, dichiarando illegittima la pretesa avanzata. impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un unico motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza per difetto di motivazione, per errata valutazione della fattispecie in esame e per violazione/falsa applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 668 Legge 147/2013 e dal regolamento TARIC del Comune . CP_3
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo preliminarmente l'erroneità della forma introduttiva e l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in primo grado, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione il 26.5.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto eccepito in via preliminare da parte appellata non merita accoglimento poiché l'iscrizione a ruolo del presente appello è avvenuta nella stessa data della notifica, sanando ogni eventuale irregolarità di rito e poiché, in parte, la documentazione prodotta consiste in norme e sentenze.
Con riguardo al resto della documentazione, si precisa che attiene a circostanze di fatto affermate e dedotte in entrambi i gradi di giudizio da peraltro mai contestate da Parte_1
controparte, e in parte prodotte dalla stessa appellata (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte). Quanto al merito dell'appello, l'appellante lamenta un'errata valutazione della fattispecie in esame nonché la violazione/falsa applicazione della normativa primaria e regolamentare in materia da parte del giudice di primo grado. L'appello risulta fondato.
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 comma 668 Legge 147/2013, il C. C. del CP_4 ha approvato con deliberazione n. 78 del 15.12.2015 il regolamento per l'applicazione della
[...]
Taric.
L'art. 17 del regolamento individua il presupposto dell'imposizione, stabilendo al comma 1 che:
“La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
L'art. 19 indica i criteri di commisurazione annuale della tariffa, prevedendo che: “
1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158. 3. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 30, commi 8, 9 e 10. 4. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 30. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 30, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva”.
L'art. 25 stabilisce che: “
1. la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
3. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del
100%”.
Gli articoli 14, 15 e 16 sono dedicati ai criteri di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti (Tari) sussiste sempre, laddove sussista il presupposto impositivo corrispondente (cfr., Corte Giustizia Trib. I
Grado, Nuoro, sez. I, 03.09.2024, n. 98, Comm. Trib. Cagliari, sez. VIII, 20.01.2021 n. 9); del pari, quando sussiste il presupposto per la sua applicazione da parte del Comune, anche la Taric deve essere considerata obbligatoria, nonostante la denominazione “corrispettiva”, dal momento che viene assunta in sostituzione della Tari.
In merito, le Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021) hanno affermato che: “…di là anche dal nomen iuris assegnato a detta prestazione dal comma in oggetto (tariffa avente natura corrispettiva), appare incontrovertibile che la norma primaria in esame, nello stabilire che «N comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI», debba essere intesa nel senso di delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria”.
Da quanto sopra deriva che la Taric trova fonte nel potere impositivo attribuito dalla normativa di riferimento, non corrispondendo ad un'opzione contrattuale dell'utente (cft., Tribunale di Forlì sent.
152/2025 e 153/2025), ed è, dunque, dovuta a prescindere dalla previsione di un apposito contratto con il servizio di igiene ambientale.
Nel caso di specie rappresentano circostanze pacifiche, anche perché non contestate, che l'appellata nel 2016 era titolare di plurime concessioni relative all'occupazione del suolo pubblico rilasciate dal
Comune di Lucca con le quali era stata autorizzata ad occupare diverse aree pubbliche nelle quali la stessa svolgeva la propria attività e che, al momento delle concessioni in oggetto, era stata informata che su tali aree era dovuta la tassa sui rifiuti. Come pure osservato dal giudice di prime cure, infatti, nella concessione del suolo pubblico vi era tale indicazione, con la previsione della stipula di un apposito contratto con a cura del concessionario. Parte_1
Parimenti pacifico è che tale contratto non veniva stipulato, che, in ogni caso, non veniva effettuata dal concessionario neppure la comunicazione ex art. 33 del citato regolamento e che non veniva pagata la tariffa dovuta.
Inoltre, è documentato - anche da parte appellata (doc. 3 del fascicolo di primo grado) – che, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inviava via pec alla Parte_1 CP_2
la comunicazione del 19.9.2019 con la quale si dava atto delle occupazioni effettuate dalla
[...] suddetta società e che sulla base delle stesse sarebbe stata applicata la tariffa e che neanche in tale occasione l'appellata contestava l'occupazione della superficie indicata dall'appellante.
Dalle produzioni effettuate in primo grado (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata), peraltro, risulta che il ricorso presentato dall'appellata per l'applicazione della TARI nelle annualità precedenti è stato respinto dalla con la sentenza n. Controparte_5
33/2021 (confermata dalla sentenza della CTR di Firenze n. 1539/2022 del 16/12/2022 di cui al doc.
4 di parte appellante) che ha affermato che il titolare della concessione del suolo pubblico è soggetto sia alla tassa per l'occupazione delle aree pubbliche che all'imposta per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
che nella concessione in questione era specificato che l'imposta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è ulteriore rispetto a quella di occupazione del suolo pubblico;
che per la determinazione dell'imposta il Comune fa riferimento al regolamento appositamente adottato che disciplina il rapporto di imposta;
che ai fini della vigenza dell'imposta, vista la normativa primaria e secondaria, non era necessaria la stipulazione di un successivo contratto, nemmeno previsto come necessario nella concessione, e che, pertanto, la tassa doveva ritenersi dovuta. Tali conclusioni meritano condivisione.
Alla luce di quanto esposto emerge con evidenza che, poiché le aree oggetto della concessione di occupazione di suolo pubblico risultano soggette alla Taric, poiché questa rappresenta imposta diversa e ulteriore rispetto a quella di occupazione del suolo pubblico e poiché è dovuta in base alla normativa di riferimento, i soggetti concessionari sono tenuti al pagamento della tariffa;
in conseguenza di ciò, l'avviso di accertamento impugnato risulta senz'altro corretto.
Per quanto sopra l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, la domanda avanzata da in primo grado deve essere rigettata. CP_2
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei medi tabellari per lo scaglione di riferimento con riguardo alla fase di studio e introduttiva, del mancato espletamento di attività istruttoria e dei valori minimi con riferimento alla fase decisionale, essendosi limitata l'appellante a riproporre le difese già formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza del Giudice di Pace;
per l'effetto conferma l'avviso di accertamento impugnato, e dichiara l'appellata tenuto al pagamento della tariffa ivi accertata. Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in €. 701,00 e, quanto a questo grado di giudizio, in €. 1.276,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge. il Giudice
Giacomo Lucente