TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3833/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti LAURA BUZZERIO e MICHELEALFREDO Parte_1
CHIARIELLO;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. GIUSEPPE GENTILE;
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_2
AR LD AR;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c., il ricorrente di cui in epigrafe ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e relativi adempimenti: Di sospendere, con provvedimento immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte, l'efficacia della Delibera n. 807 del 29.10.2024, con la quale è stato conferito al Dott. l'incarico di sostituzione del CP_1
Direttore della;
Parte_2
Di inibire all'Amministrazione resistente ogni atto conseguente o ulteriore esecuzione della predetta Delibera, ivi incluso l'esercizio delle funzioni da parte del Dott. ; CP_1 In subordine, di ordinare all resistente la rinnovazione della CP_2 procedura selettiva, secondo criteri di legittimità e trasparenza, anche mediante la nomina di una Commissione diversa e imparziale, con espresso riconoscimento dei titoli formativi, scientifici e manageriali del ricorrente posseduti al momento della pubblicazione dell'avviso, nonché del principio di preferenza sancito dall'art. 25, comma 2, lett. b), CCNL 2019-
2021;
In ulteriore subordine, di disporre il risarcimento in forma specifica del danno professionale derivato dalla perdita di chances e dal pregiudizio reputazionale, o in via equitativa secondo i criteri ex art. 1226 c.c.
Nel merito, accertata la fondatezza dei vizi dedotti, di dichiarare l'illegittimità della procedura e della Delibera di conferimento, ordinando alla resistente l'immediata riforma del provvedimento in favore del ricorrente, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite;
disporre in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale,
l'applicazione di una sanzione pecuniaria (ex art. 614-bis c.p.c. o altra misura equivalente), quantificata nella misura ritenuta più opportuna dall'On.le Giudice
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitisi nella fase cautelare, l' e Controparte_2 il controinteressato hanno domandato il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza del 15.04.2025 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Ciò premesso, ritiene la scrivente che anche con riferimento alla presente fase debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese fatte valere dal ricorrente “nel merito”, per le medesime motivazioni esplicitate nell'ordinanza del 15.04.2025 che di seguito si richiamano.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351). 3
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che, con deliberazione del
Direttore Generale n. 270 del 29 marzo 2025 è stata disposta la revoca della delibera n. 807 del 29.10.2024, la cui sospensione era stata richiesta con la presente azione cautelare. Peraltro, nel corso del giudizio cautelare il procuratore dell resistente ha prodotto la CP_2
Deliberazione n. 26 del 15 aprile 2025 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Revoca deliberazione n. 293 del 20.04.2024 e Nomina Commissione
Esaminatrice per l'espletamento dell' “Avviso interno per l'affidamento di un incarico di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa di
Radiologia ai sensi dell'art. 25 del CCNL Area Sanità Parte_2
Triennio 2019-2021”.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Ritiene il giudicante che anche le spese della presente fase possano essere interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo giudizio, nonché della condotta processuale dell' CP_2 convenuto, il quale ha provveduto al soddisfacimento della pretesa attorea in concomitanza con la notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio depositato Parte_1 il 17.03.2025;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Bari, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3833/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti LAURA BUZZERIO e MICHELEALFREDO Parte_1
CHIARIELLO;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. GIUSEPPE GENTILE;
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_2
AR LD AR;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c., il ricorrente di cui in epigrafe ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e relativi adempimenti: Di sospendere, con provvedimento immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte, l'efficacia della Delibera n. 807 del 29.10.2024, con la quale è stato conferito al Dott. l'incarico di sostituzione del CP_1
Direttore della;
Parte_2
Di inibire all'Amministrazione resistente ogni atto conseguente o ulteriore esecuzione della predetta Delibera, ivi incluso l'esercizio delle funzioni da parte del Dott. ; CP_1 In subordine, di ordinare all resistente la rinnovazione della CP_2 procedura selettiva, secondo criteri di legittimità e trasparenza, anche mediante la nomina di una Commissione diversa e imparziale, con espresso riconoscimento dei titoli formativi, scientifici e manageriali del ricorrente posseduti al momento della pubblicazione dell'avviso, nonché del principio di preferenza sancito dall'art. 25, comma 2, lett. b), CCNL 2019-
2021;
In ulteriore subordine, di disporre il risarcimento in forma specifica del danno professionale derivato dalla perdita di chances e dal pregiudizio reputazionale, o in via equitativa secondo i criteri ex art. 1226 c.c.
Nel merito, accertata la fondatezza dei vizi dedotti, di dichiarare l'illegittimità della procedura e della Delibera di conferimento, ordinando alla resistente l'immediata riforma del provvedimento in favore del ricorrente, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite;
disporre in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale,
l'applicazione di una sanzione pecuniaria (ex art. 614-bis c.p.c. o altra misura equivalente), quantificata nella misura ritenuta più opportuna dall'On.le Giudice
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Costituitisi nella fase cautelare, l' e Controparte_2 il controinteressato hanno domandato il rigetto dell'istanza cautelare.
Con ordinanza del 15.04.2025 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Ciò premesso, ritiene la scrivente che anche con riferimento alla presente fase debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese fatte valere dal ricorrente “nel merito”, per le medesime motivazioni esplicitate nell'ordinanza del 15.04.2025 che di seguito si richiamano.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351). 3
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che, con deliberazione del
Direttore Generale n. 270 del 29 marzo 2025 è stata disposta la revoca della delibera n. 807 del 29.10.2024, la cui sospensione era stata richiesta con la presente azione cautelare. Peraltro, nel corso del giudizio cautelare il procuratore dell resistente ha prodotto la CP_2
Deliberazione n. 26 del 15 aprile 2025 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Revoca deliberazione n. 293 del 20.04.2024 e Nomina Commissione
Esaminatrice per l'espletamento dell' “Avviso interno per l'affidamento di un incarico di sostituzione del Direttore della Struttura Complessa di
Radiologia ai sensi dell'art. 25 del CCNL Area Sanità Parte_2
Triennio 2019-2021”.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Ritiene il giudicante che anche le spese della presente fase possano essere interamente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo giudizio, nonché della condotta processuale dell' CP_2 convenuto, il quale ha provveduto al soddisfacimento della pretesa attorea in concomitanza con la notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio depositato Parte_1 il 17.03.2025;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Bari, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli