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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1245/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORCI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. SCHIPPA MATTEO ( STRADA PIA DELLA C.F._2 GENNA N.19 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in STRADA PIAN DELLA GENNA N. 19 PERUGIA presso il difensore avv. SORCI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NICOLA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BAGLIONI N. 36 06100 PERUGIApresso il difensore avv. BLASI NICOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 03/06/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO già titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio titolare dell'omonimo studio tributario e di
[...] Controparte_1 servizi contabili, che ha reso prestazioni professionali nei suoi confronti.
L'attore deduce l'inesatto adempimento del convenuto per le prestazioni di assistenza fiscale relativi agli anni di imposta dal 2011 al 2014, per i quali – allega – a seguito di accertamenti della Agenzia delle Entrate sono emerse irregolarità riguardanti il codice ATECO dell'impresa individuale e della aliquota IVA applicata (e dichiarata) ai da questa resi alla clientela.
Chiede il risarcimento dei relativi danni, che quantifica nell'importo della maggiore IVA accertata e non recuperata dai clienti nonché gli interessi e le relative sanzioni.
A sostegno della pretesa risarcitoria invoca l'espressa ammissione del convenuto, che ha riconosciuto il proprio errore di non aver mai provveduto ad effettuare la variazione del codice Ateco dell'impresa nonostante la segnalazione dell'attore e non aver segnalato allo stesso l'anomalia delle fatture da questo emesse riguardo all'aliquota applicata, incoerente con l'attività prestata.
i è costituito, eccependo in via preliminare la nullità della citazione, nel merito Controparte_1 non ha negato di aver ammesso i propri errori, ma ha contestato ogni loro incidenza sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti una ben più complessa situazione fiscale dell'impresa individuale a cui è stata ritenuta imputabile per “esterovestizione” l'attività di una società differente, sempre riconducibile a con sede a San Marino, posizioni estranee alle Parte_1 prestazioni a lui richieste. Sostiene, quindi, che non vi è nessun nesso di causalità tra la propria condotta omissiva (e comunque le proprie prestazioni) e l'esito dell'accertamento fiscale, definito peraltro con l'adesione del contribuente.
Va innanzitutto precisato che la citazione non appare affetta da nullità, essendo completa e comprensibile l'esposizione della domanda e dei fatti portati a supporto, sufficiente senz'altro per il convenuto ad esporre le proprie difese in modo pertinente ed esaustivo, per quanto la mancanza di predisposizione di indice dei documenti in calce all'atto introduttivo renda più difficoltoso lo studio della controversia.
Si può quindi passare alla valutazione del merito della domanda.
La pretesa risarcitoria appare collegata direttamente agli atti di adesione dell'Agenzia delle Entrate
pagina 2 di 4 prodotti quali documenti probatori insieme alla citazione contraddistinti dalle lettere A, B, C, D (come
“avvisi di accertamento”) benchè non indicati puntualmente nel corpo della citazione. L'attore,
d'altronde, non ha prodotto altri atti di accertamento o simili da parte dell'amministrazione tributaria.
Dalla motivazione degli atti di adesione appena citati si evince senza possibilità di dubbio che le variazioni alle dichiarazioni dei redditi dell'attore per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 non riguardano affatto il codice ateco dell' impresa individuale di , né l'aliquota Parte_1
IVA dalla stessa applicata per la propria attività, con ciò intendendo quella già originariamente dalla stessa anche formalmente dichiarata e oggetto di fatturazione. Preme evidenziare, sul punto, che come noto l'aliquota applicabile alle operazioni non dipende dal codice Ateco indicato/scelto, bensì dalle effettive caratteristiche delle stesse, avuto riguardo alle modalità attuative di volta in volta concretizzatesi.
E', di contro, evidente, che l'accertamento verte essenzialmente sull'imputazione a Pt_1
delle attività formalmente rese da altro soggetto ( con apparente residenza in uno
[...] Pt_3 stato estero (San Marino). D'altronde anche le fatture che l'attore assume essere state “rettificate” dall'amministrazione tributaria sono state emesse da MB RL e non dalla ditta individuale di . All'impostazione di tali complessi rapporti Parte_2 Parte_1 commerciali/societari non risulta, neppure secondo le prospettazioni dell'attore, che abbia partecipato in qualche modo invero, si limita a riferire che il convenuto Controparte_1 Parte_1 professionista fosse a conoscenza dell'esistenza dell'altra società e della sua “riferibilità” al Pt_1 non anche che abbia in qualche modo prestato le sue attività in favore della né che abbia causato Pt_3 la ripartizione delle attività tra l'impresa individuale e la società all'estero o ne abbia in qualche modo curato i rapporti. Ed infatti, di un tale coinvolgimento – che potrebbe astrattamente rivelare una responsabilità per le sanzioni e le rettifiche dell' - non vi è neppure alcun elemento probatorio. CP_2
Non emerge, pertanto, alcuna responsabilità del per gli accertamenti dell'Agenzia delle CP_1
Entrate dedotti in giudizio né per tutte le relative variazioni delle relative dichiarazioni dei redditi né vi
è prova di altri recuperi dell'amministrazione finanziaria o altri danni che siano a lui imputabili.
La domanda deve essere quindi con tutta evidenza rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 3 di 4 effettivamente espletata in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 per spese, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1245/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORCI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. SCHIPPA MATTEO ( STRADA PIA DELLA C.F._2 GENNA N.19 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in STRADA PIAN DELLA GENNA N. 19 PERUGIA presso il difensore avv. SORCI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NICOLA e Controparte_1 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BAGLIONI N. 36 06100 PERUGIApresso il difensore avv. BLASI NICOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 03/06/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO già titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
ha citato in giudizio titolare dell'omonimo studio tributario e di
[...] Controparte_1 servizi contabili, che ha reso prestazioni professionali nei suoi confronti.
L'attore deduce l'inesatto adempimento del convenuto per le prestazioni di assistenza fiscale relativi agli anni di imposta dal 2011 al 2014, per i quali – allega – a seguito di accertamenti della Agenzia delle Entrate sono emerse irregolarità riguardanti il codice ATECO dell'impresa individuale e della aliquota IVA applicata (e dichiarata) ai da questa resi alla clientela.
Chiede il risarcimento dei relativi danni, che quantifica nell'importo della maggiore IVA accertata e non recuperata dai clienti nonché gli interessi e le relative sanzioni.
A sostegno della pretesa risarcitoria invoca l'espressa ammissione del convenuto, che ha riconosciuto il proprio errore di non aver mai provveduto ad effettuare la variazione del codice Ateco dell'impresa nonostante la segnalazione dell'attore e non aver segnalato allo stesso l'anomalia delle fatture da questo emesse riguardo all'aliquota applicata, incoerente con l'attività prestata.
i è costituito, eccependo in via preliminare la nullità della citazione, nel merito Controparte_1 non ha negato di aver ammesso i propri errori, ma ha contestato ogni loro incidenza sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, riguardanti una ben più complessa situazione fiscale dell'impresa individuale a cui è stata ritenuta imputabile per “esterovestizione” l'attività di una società differente, sempre riconducibile a con sede a San Marino, posizioni estranee alle Parte_1 prestazioni a lui richieste. Sostiene, quindi, che non vi è nessun nesso di causalità tra la propria condotta omissiva (e comunque le proprie prestazioni) e l'esito dell'accertamento fiscale, definito peraltro con l'adesione del contribuente.
Va innanzitutto precisato che la citazione non appare affetta da nullità, essendo completa e comprensibile l'esposizione della domanda e dei fatti portati a supporto, sufficiente senz'altro per il convenuto ad esporre le proprie difese in modo pertinente ed esaustivo, per quanto la mancanza di predisposizione di indice dei documenti in calce all'atto introduttivo renda più difficoltoso lo studio della controversia.
Si può quindi passare alla valutazione del merito della domanda.
La pretesa risarcitoria appare collegata direttamente agli atti di adesione dell'Agenzia delle Entrate
pagina 2 di 4 prodotti quali documenti probatori insieme alla citazione contraddistinti dalle lettere A, B, C, D (come
“avvisi di accertamento”) benchè non indicati puntualmente nel corpo della citazione. L'attore,
d'altronde, non ha prodotto altri atti di accertamento o simili da parte dell'amministrazione tributaria.
Dalla motivazione degli atti di adesione appena citati si evince senza possibilità di dubbio che le variazioni alle dichiarazioni dei redditi dell'attore per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 non riguardano affatto il codice ateco dell' impresa individuale di , né l'aliquota Parte_1
IVA dalla stessa applicata per la propria attività, con ciò intendendo quella già originariamente dalla stessa anche formalmente dichiarata e oggetto di fatturazione. Preme evidenziare, sul punto, che come noto l'aliquota applicabile alle operazioni non dipende dal codice Ateco indicato/scelto, bensì dalle effettive caratteristiche delle stesse, avuto riguardo alle modalità attuative di volta in volta concretizzatesi.
E', di contro, evidente, che l'accertamento verte essenzialmente sull'imputazione a Pt_1
delle attività formalmente rese da altro soggetto ( con apparente residenza in uno
[...] Pt_3 stato estero (San Marino). D'altronde anche le fatture che l'attore assume essere state “rettificate” dall'amministrazione tributaria sono state emesse da MB RL e non dalla ditta individuale di . All'impostazione di tali complessi rapporti Parte_2 Parte_1 commerciali/societari non risulta, neppure secondo le prospettazioni dell'attore, che abbia partecipato in qualche modo invero, si limita a riferire che il convenuto Controparte_1 Parte_1 professionista fosse a conoscenza dell'esistenza dell'altra società e della sua “riferibilità” al Pt_1 non anche che abbia in qualche modo prestato le sue attività in favore della né che abbia causato Pt_3 la ripartizione delle attività tra l'impresa individuale e la società all'estero o ne abbia in qualche modo curato i rapporti. Ed infatti, di un tale coinvolgimento – che potrebbe astrattamente rivelare una responsabilità per le sanzioni e le rettifiche dell' - non vi è neppure alcun elemento probatorio. CP_2
Non emerge, pertanto, alcuna responsabilità del per gli accertamenti dell'Agenzia delle CP_1
Entrate dedotti in giudizio né per tutte le relative variazioni delle relative dichiarazioni dei redditi né vi
è prova di altri recuperi dell'amministrazione finanziaria o altri danni che siano a lui imputabili.
La domanda deve essere quindi con tutta evidenza rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 3 di 4 effettivamente espletata in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 7.000,00 per spese, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4