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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma, 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. FIORILLO Parte_1
GUIDO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GARGANI BENEDETTO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.1.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in
[...] data 14.12.2023 da parte della deducendo CP_2 essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
2) l'inidoneità del mutuo azionato a valere quale titolo esecutivo;
3) l'intervenuta transazione con la BNL,
1 originaria creditrice;
4) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
5) la mancata risoluzione del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 cessionaria del credito dalla la quale CP_2 eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della originaria precettante e dell'odierna opposta, essa non è fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione delle cessioni del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito
2 de quo nell'ambito delle cessioni in blocco in questione, occorre rilevare che, nelle pubblicazioni in G.U. del
16.6.2022 e 24.2.2024 prodotte dalla opposta, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. nn. 5 e 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, sono senz'altro da valorizzare le dichiarazioni, depositate dall'opposta, di cessione del credito rilasciate dalla originaria mutuante e dalla prima cessionaria (cfr. allegati nn. 13 e 14 alla prima memoria ex art. 171ter
c.p.c.), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituiscono senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790; Cass.
10200/2021).
Quanto alla doglianza concernente la inidoneità del mutuo in questione a configurare un valido titolo esecutivo, occorre considerare che, nel caso di specie, il titolo azionato è costituito dal contratto di mutuo del 11.7.2001, nel cui art. 2 è affermato che “la parte mutuataria dichiara di ricevere qui all'atto dalla parte mutuante la detta somma di £ 350.000.000 (lire
3 trecentocinquantamilioni) costituente l'intero importo del mutuo e dell'importo stesso rilascia alla parte mutuante medesima, col, presente atto, ampia e definitiva quietanza”. La traditio nel caso di specie è, quindi, ravvisabile nell'espressa dichiarazione di parte mutuataria circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma, infatti, ai fini dell'art. 474 c.p.c., la quietanza rileva essenzialmente in quanto documenta l'insorgere dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria e, conseguentemente, l'esistenza del credito in capo alla parte mutuante. Sul punto, vale la pena ricordare che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ. Vale, altresì, la pena richiamare i principi già da tempo espressi dalla Cassazione e cioè che alla traditio fisica del denaro nelle mani del mutuatario (elemento perfezionativo del contratto di mutuo), può essere parificata la disponibilità giuridica della somma, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (ex plurimis, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del
21/02/2001), perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Sul punto, deve darsi rilievo ad una più recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale è stata espressamente considerata l'ipotesi in cui il mutuatario consenta che la somma erogata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero (nel caso di specie, pegno irregolare infruttifero), destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, affermandosi che la costituzione
4 di siffatto deposito cauzionale infruttifero debba considerarsi alla stregua di una effettiva erogazione dei fondi (cfr. Cass. 25632/2017).
Nello stesso senso si sono pronunciate da ultimo anche le
Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. S.U. 5968/2025).
Quanto alla dedotta transazione intervenuta nell'anno 2016,
è la stessa opponente a riconoscere che “delle 24 rate ne venivano pagate solo 3 (tre)”, per cui appare evidente come detta transazione non sia andata a buon fine, facendo rivivere il rapporto originario ovvero determinando la reviviscenza di tutte le originarie pretese in base al titolo originario (cfr. ex multis Cass. 24377/2006).
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, nella parte configurante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., non è fondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata, essendosi limitata
5 l'opponente a richiamare la citata transazione del 2016 e le somme già versate in virtù di essa (facendo, peraltro, riferimento ad un importo dovuto prima della transazione di
€ 97.863,65 in realtà corrispondente al dovuto alla data del 31.12.2013 – cfr. documenti allegati alla comparsa del
12.5.2025) nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. doc.
n. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla mancanza di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione all'art. 3, nonché le condizioni generali all'art. 10 (cfr. doc. 11 della produzione di parte opposta), prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine via raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto (cfr.
Cass. 24330/2011).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese
6 forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma, 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. FIORILLO Parte_1
GUIDO
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GARGANI BENEDETTO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.1.2024, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatole in
[...] data 14.12.2023 da parte della deducendo CP_2 essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva della opposta e l'inefficacia della cessione del credito;
2) l'inidoneità del mutuo azionato a valere quale titolo esecutivo;
3) l'intervenuta transazione con la BNL,
1 originaria creditrice;
4) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
5) la mancata risoluzione del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 cessionaria del credito dalla la quale CP_2 eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della originaria precettante e dell'odierna opposta, essa non è fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione delle cessioni del credito in questione è stata data correttamente al debitore ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito
2 de quo nell'ambito delle cessioni in blocco in questione, occorre rilevare che, nelle pubblicazioni in G.U. del
16.6.2022 e 24.2.2024 prodotte dalla opposta, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. nn. 5 e 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, sono senz'altro da valorizzare le dichiarazioni, depositate dall'opposta, di cessione del credito rilasciate dalla originaria mutuante e dalla prima cessionaria (cfr. allegati nn. 13 e 14 alla prima memoria ex art. 171ter
c.p.c.), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituiscono senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790; Cass.
10200/2021).
Quanto alla doglianza concernente la inidoneità del mutuo in questione a configurare un valido titolo esecutivo, occorre considerare che, nel caso di specie, il titolo azionato è costituito dal contratto di mutuo del 11.7.2001, nel cui art. 2 è affermato che “la parte mutuataria dichiara di ricevere qui all'atto dalla parte mutuante la detta somma di £ 350.000.000 (lire
3 trecentocinquantamilioni) costituente l'intero importo del mutuo e dell'importo stesso rilascia alla parte mutuante medesima, col, presente atto, ampia e definitiva quietanza”. La traditio nel caso di specie è, quindi, ravvisabile nell'espressa dichiarazione di parte mutuataria circa l'avvenuta consegna e quietanza della somma, infatti, ai fini dell'art. 474 c.p.c., la quietanza rileva essenzialmente in quanto documenta l'insorgere dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria e, conseguentemente, l'esistenza del credito in capo alla parte mutuante. Sul punto, vale la pena ricordare che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'articolo 2732 cod. civ. Vale, altresì, la pena richiamare i principi già da tempo espressi dalla Cassazione e cioè che alla traditio fisica del denaro nelle mani del mutuatario (elemento perfezionativo del contratto di mutuo), può essere parificata la disponibilità giuridica della somma, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore (ex plurimis, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2483 del
21/02/2001), perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Sul punto, deve darsi rilievo ad una più recente pronuncia della Suprema Corte, nella quale è stata espressamente considerata l'ipotesi in cui il mutuatario consenta che la somma erogata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero (nel caso di specie, pegno irregolare infruttifero), destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, affermandosi che la costituzione
4 di siffatto deposito cauzionale infruttifero debba considerarsi alla stregua di una effettiva erogazione dei fondi (cfr. Cass. 25632/2017).
Nello stesso senso si sono pronunciate da ultimo anche le
Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno affermato che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cass. S.U. 5968/2025).
Quanto alla dedotta transazione intervenuta nell'anno 2016,
è la stessa opponente a riconoscere che “delle 24 rate ne venivano pagate solo 3 (tre)”, per cui appare evidente come detta transazione non sia andata a buon fine, facendo rivivere il rapporto originario ovvero determinando la reviviscenza di tutte le originarie pretese in base al titolo originario (cfr. ex multis Cass. 24377/2006).
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, nella parte configurante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., non è fondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata, essendosi limitata
5 l'opponente a richiamare la citata transazione del 2016 e le somme già versate in virtù di essa (facendo, peraltro, riferimento ad un importo dovuto prima della transazione di
€ 97.863,65 in realtà corrispondente al dovuto alla data del 31.12.2013 – cfr. documenti allegati alla comparsa del
12.5.2025) nonché efficacemente contrastata dalle difese e dalla documentazione prodotta da parte opposta (cfr. doc.
n. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla mancanza di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione all'art. 3, nonché le condizioni generali all'art. 10 (cfr. doc. 11 della produzione di parte opposta), prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine via raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto (cfr.
Cass. 24330/2011).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese
6 forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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