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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 966/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 966/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore - in persona del Curatore Avv. Natale Alessandro Missineo- Parte_2
con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via Aldo Moro, n. 33 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dei Ciclamini, n. 48 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Maione, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Antonio Varrà, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Laura Barone presso il cui studio sito in Catania alla V. Giuffrida 2/B elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
ER UG ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_3
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 030 2023 9002079705/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004958328000, 03020040006566605000,
03020050021280291000, 03020060014771183000, 03020080007909264000,
03020080015684872000, 03020080021888174000, 03020100001499712000,
03020100031320966000, 03020100033233837000, 03020100038320836000,
.03020110002563935000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140000896440000 e
330201400000900884000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.08.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2023 9002079705/000, notificata in data 23.06.2023 a mezzo PEC, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004958328000,
03020040006566605000, 03020050021280291000, 03020060014771183000,
03020080007909264000, 03020080015684872000, 03020080021888174000,
03020100001499712000, 03020100031320966000, 03020100033233837000,
03020100038320836000, 03020110002563935000 e agli avvisi di addebito nn.
33020140000896440000 e 330201400000900884000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché la nullità della notifica della stessa in quanto proveniente da PEC non registrata nei pubblici registri.
Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva, con atto depositato, il 17.04.2024 l' che Controparte_1 rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.l. n. 18/2020. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. Il 02.05.2024 si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99 nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e l'infondatezza della presunta intervenuta prescrizione per
“eccessiva genericità”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
4. A seguito dell'udienza del 04.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
23.06.2023 e il ricorso è stato depositato in data 02.08.2023), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata il 23.6.2023) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. 7. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 03020030004958328000, relativa a contribuiti Modello DM10 degli anni 2001 e 2002, regolarmente notificato in data 28.02.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona_1
(persona incaricata),
• n. 03020040006566605000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1996 e 2022, regolarmente notificata in data 13.04.2004 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona_1
(persona incaricata);
• n. 03020050021280291000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2004, regolarmente notificata in data 08.02.2006 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020060014771183000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2005, regolarmente notificata in data 11.12.2006 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020080007909264000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 2005, 2006 e 2007, regolarmente notificata in data 22.07.2008 a mezzo raccomandata A/R;
I crediti sottesi alle suddette cartelle, alla luce di principi espressi dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 18256 del 02/09/2020, pur essendo contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n.
030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, devono considerarsi prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale intercorso tra la notifica dei singoli atti presupposti (avvenuta nel periodo compreso tra il 28.02.2003 ed il 22.07.2008) e la notifica del primo atto successivo (avvenuta in data
10.04.2018).
****
• n. 03020080015684872000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2007;
• n. 03020080021888174000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2008; mancando la prova della notifica dei suddetti atti ed essendo l'opposizione, quindi, inquadrabile quale azione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. 46/1999 in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento i crediti sottesi si dichiarano prescritti: infatti, nonostante gli stessi fossero contenuti nel successivo preavviso di fermo amministrativo n. 03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n.
03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n.
030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, alla data di notifica del primo atto avvenuta in data 24.06.2015 i crediti sottesi, in quanto risalenti agli anni 2007 e 2008, erano già prescritti.
****
n. 03020100001499712000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 30.03.2010, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo
PEC, nell'intimazione n. 030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale intercorso tra la notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data 30.03.2010) e la notifica del primo atto successivo (avvenuta in data
24.06.2015).
****
• n. 03020100031320966000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 04.10.2010 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020100033233837000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 07.10.2010 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020100038320836000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificata in data 11.01.2011 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020110002563935000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, notifica perfezionatasi in data 28.09.2011 a mezzo deposito presso la casa comunale;
e agli avvisi di addebito:
• n. 33020140000896440000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 23.07.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 330201400000900884000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato in data 23.07.2014 a mezzo raccomandata A/R: rispetto ai crediti sottesi ai suddetti atti, essendo gli stessi contenuti nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo
PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n. 030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale.
8. Deve essere, inoltre, disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri. Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio
2016, n. 1491). Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari. In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto
“una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre
2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati
[…] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022). Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748). Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2 luglio 2023,
n. 18684). Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito. Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come presente nei CP_4 pubblici registri, ma da uno diverso, rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la provenienza dall'ente di riscossione. Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di CP_4 inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società
[...] osì provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020239002079705/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020030004958328000,
03020040006566605000, 03020050021280291000, 03020060014771183000,
03020080007909264000, 03020080015684872000, 03020080021888174000 e
03020100001499712000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti. CP_
- compensa le spese nei confronti dell' e dell' per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_5 Lamezia Terme, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 966/2023 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore - in persona del Curatore Avv. Natale Alessandro Missineo- Parte_2
con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via Aldo Moro, n. 33 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dei Ciclamini, n. 48 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Maione, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Antonio Varrà, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Laura Barone presso il cui studio sito in Catania alla V. Giuffrida 2/B elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_3 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
ER UG ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_3
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 030 2023 9002079705/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004958328000, 03020040006566605000,
03020050021280291000, 03020060014771183000, 03020080007909264000,
03020080015684872000, 03020080021888174000, 03020100001499712000,
03020100031320966000, 03020100033233837000, 03020100038320836000,
.03020110002563935000 e agli avvisi di addebito nn. 33020140000896440000 e
330201400000900884000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.08.2023, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2023 9002079705/000, notificata in data 23.06.2023 a mezzo PEC, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020030004958328000,
03020040006566605000, 03020050021280291000, 03020060014771183000,
03020080007909264000, 03020080015684872000, 03020080021888174000,
03020100001499712000, 03020100031320966000, 03020100033233837000,
03020100038320836000, 03020110002563935000 e agli avvisi di addebito nn.
33020140000896440000 e 330201400000900884000.
Nel merito, il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché la nullità della notifica della stessa in quanto proveniente da PEC non registrata nei pubblici registri.
Chiedeva, quindi, l'annullamento degli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva, con atto depositato, il 17.04.2024 l' che Controparte_1 rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione alla luce della regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta nonché di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.l. n. 18/2020. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e del ruolo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. Il 02.05.2024 si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/99 nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e l'infondatezza della presunta intervenuta prescrizione per
“eccessiva genericità”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
4. A seguito dell'udienza del 04.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto cumulativamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 rispettando il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'intimazione di pagamento impugnata è stata pacificamente notificata in data
23.06.2023 e il ricorso è stato depositato in data 02.08.2023), che un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, da un lato ha contestato l'avvenuta notificazione degli atti presupposti proponendo, dunque, un'azione recuperatoria nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa rappresentato, nel caso di specie, dall'intimazione di pagamento opposta (notificata il 23.6.2023) e diretta alla dichiarazione della prescrizione c.d. antecedente (tra la formazione del titolo e il primo atto notificato); dall'altro lato, nel caso di prova della regolare notifica degli atti presupposti, ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta. 7. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
In particolare, relativamente alle cartelle di pagamento:
• n. 03020030004958328000, relativa a contribuiti Modello DM10 degli anni 2001 e 2002, regolarmente notificato in data 28.02.2003 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona_1
(persona incaricata),
• n. 03020040006566605000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1996 e 2022, regolarmente notificata in data 13.04.2004 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona_1
(persona incaricata);
• n. 03020050021280291000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2004, regolarmente notificata in data 08.02.2006 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020060014771183000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2005, regolarmente notificata in data 11.12.2006 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020080007909264000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 2005, 2006 e 2007, regolarmente notificata in data 22.07.2008 a mezzo raccomandata A/R;
I crediti sottesi alle suddette cartelle, alla luce di principi espressi dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 18256 del 02/09/2020, pur essendo contenuti nell'intimazione di pagamento n.
03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n.
030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, devono considerarsi prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale intercorso tra la notifica dei singoli atti presupposti (avvenuta nel periodo compreso tra il 28.02.2003 ed il 22.07.2008) e la notifica del primo atto successivo (avvenuta in data
10.04.2018).
****
• n. 03020080015684872000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2007;
• n. 03020080021888174000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2008; mancando la prova della notifica dei suddetti atti ed essendo l'opposizione, quindi, inquadrabile quale azione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. 46/1999 in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento i crediti sottesi si dichiarano prescritti: infatti, nonostante gli stessi fossero contenuti nel successivo preavviso di fermo amministrativo n. 03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n.
03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n.
030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, alla data di notifica del primo atto avvenuta in data 24.06.2015 i crediti sottesi, in quanto risalenti agli anni 2007 e 2008, erano già prescritti.
****
n. 03020100001499712000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 30.03.2010, contenuta nel preavviso di fermo amministrativo n.
03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo
PEC, nell'intimazione n. 030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale intercorso tra la notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data 30.03.2010) e la notifica del primo atto successivo (avvenuta in data
24.06.2015).
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• n. 03020100031320966000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 04.10.2010 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020100033233837000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2009, regolarmente notificata in data 07.10.2010 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020100038320836000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, regolarmente notificata in data 11.01.2011 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 03020110002563935000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2010, notifica perfezionatasi in data 28.09.2011 a mezzo deposito presso la casa comunale;
e agli avvisi di addebito:
• n. 33020140000896440000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 23.07.2014 a mezzo raccomandata A/R;
• n. 330201400000900884000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato in data 23.07.2014 a mezzo raccomandata A/R: rispetto ai crediti sottesi ai suddetti atti, essendo gli stessi contenuti nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080201500008463000 notificato in data 24.06.2015 a mezzo raccomandata A/R, nell'intimazione di pagamento n. 03020189001816259000 notificata in data 10.04.2018 a mezzo
PEC, nell'intimazione di pagamento n. 03020209001889615/000 notificata in data 12.02.2020 a mezzo PEC, nell'intimazione n. 030202290003432 48/000 notificata in data 01.03.2022 a mezzo PEC e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale.
8. Deve essere, inoltre, disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri. Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio
2016, n. 1491). Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari. In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto
“una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre
2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati
[…] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022). Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748). Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ. V., 2 luglio 2023,
n. 18684). Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito. Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come presente nei CP_4 pubblici registri, ma da uno diverso, rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la provenienza dall'ente di riscossione. Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di CP_4 inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società
[...] osì provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020239002079705/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03020030004958328000,
03020040006566605000, 03020050021280291000, 03020060014771183000,
03020080007909264000, 03020080015684872000, 03020080021888174000 e
03020100001499712000, per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite tra le parti. CP_
- compensa le spese nei confronti dell' e dell' per le ragioni di cui in parte motiva;
CP_5 Lamezia Terme, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara