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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17492 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 42137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 42137/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (comma 3) c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, e promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
RESISTENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, P.IVA_3 in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore,
RESISTENTE
nonché
C.F. , nato in [...] in data [...], Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, in data 16.09.2024, nel procedimento R.G.P.M.
1445/2019 – R.G.Dib. 4988/2021, depositato in cancelleria in data 18.09.2024 e notificato in pari data a mezzo pec.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 08.10.2024, la ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro
2.102,90 oltre accessori di legge, operata del Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, per aver quest'ultimo applicato ai fini della determinazione del compenso le riduzioni di cui all'art. 59, commi 2
e 3, D.P.R. 115/2002, in violazione del disposto di cui al D.M. 265/2006 e dell'art. 58, comma 2,
D.P.R. 115/2002 e, per l'effetto, liquidare l'importo di euro 9.089,50 oltre IVA a titolo di indennità di custodia, già comprensivi di euro 32,50 a titolo di spese di trasporto e diritto di chiamata, con vittoria di spese competenze e onorari.
A tal fine ha esposto: - che, in data 10.01.2019, la aveva ricevuto in custodia nr. Parte_1
20 colli di merce in sequestro pari a 5 metri cubi;
- che le operazioni di facchinaggio erano state eseguite da nr. 2 operai della ed il trasporto della merce era stato effettuato con Parte_1 un veicolo della stessa ditta;
- che, in data 15.02.2019, le era stato affidato un ulteriore collo contenente la campionatura;
- che, in data 15.02.2024, il custode giudiziario aveva sollecitato la definizione della merce sequestrata;
- che le merci erano rimaste in custodia sino al 03.06.2024; - che la custodia era stata attuata all'interno di un'area chiusa e al coperto;
- che, in data 03.06.2024, aveva proposto l'istanza per la liquidazione degli oneri di custodia per un importo complessivo di euro
9.089,50 oltre IVA;
- che l'indennità era stata calcolata in base alle tariffe predisposte dall CP_3
- che le suddette tariffe erano applicate dalla e dalla Camera di commercio di
[...] CP_4
Roma; - che, in data 16.09.2024, era stato emesso il decreto impugnato che liquidava alla
[...] la somma di euro 2.102,90 oltre IVA per il periodo dal 10.01.2019 al 03.06.2024; - che Parte_1 era stata indebitamente applicata la riduzione degli importi, facendo erronea applicazione della previsione di cui all'art. 59 TU spese di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento opposto. A tal fine ha eccepito: in via preliminare, la prescrizione dei crediti maturati almeno dieci anni prima della notifica del ricorso;
nel merito, la correttezza della quantificazione operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, pagina 2 di 6 applicando le riduzioni previste dal D.M. 265/2006 e dal D.P.R. 115/2002, tenuto conto della natura dei beni custoditi e della tipologia della custodia.
All'udienza del 18.06.2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti di Controparte_2 neè stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.11.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare, quanto alla questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato, il , costituendosi tempestivamente, ha sostenuto che non si debba ritenere esistente il diritto CP_1 di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione, avvenuta in data 14.11.2024. Premesso che per giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno, va osservato che la ricorrente può ancora vantare il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività di custodia dal 10.01.2019 al 03.06.2024, non essendo decorso il termine prescrizionale dalla data di inizio dell'attività di custodia.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
pagina 3 di 6 Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto.
pagina 4 di 6 Sul punto, la parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell elaborate dall per la Controparte_3 Controparte_3 determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai Controparte_5 custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_3 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che, in data 10.01.2019, sono state affidate in custodia alla nr. 20 colli di merce in sequestro, contenenti Parte_1 nr. 4239 articoli, pari a 5 metri cubi;
che il trasporto dei reperti è stato effettuato con veicolo della società VE DA (targato CJ636GB); che il periodo di custodia è durato dal 10.01.2019 al
03.06.2024, data di prelievo definitivo dei reperti;
che tale custodia è stata effettuata in area chiusa e al coperto;
che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 03.06.2024 per l'importo di euro
9.089,50 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 2.102,90 oltre IVA operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
10.01.2019 all'08.02.2019), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 273,00; euro
1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il 60° giorno (dal 09.02.2019 al 10.03.2019), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 180,00; ed euro 0,90 per i successivi giorni
(dall'11.03.2019 al 03.06.2024), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 8.604,00.
Per il totale di euro 9.057,00 oltre IVA.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto: tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione Controparte_3 pagina 5 di 6 normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
dunque, tali valori sono applicati quali usi;
peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo di euro
9.057,00 oltre IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa, e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa, quindi, la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della Parte_1
l'importo di euro 9.057,00 oltre IVA per l'attività di custodia ed euro 32,50 per le spese di trasporto e diritto di chiamata;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 42137/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (comma 3) c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, e promossa da:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato
RESISTENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, P.IVA_3 in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore,
RESISTENTE
nonché
C.F. , nato in [...] in data [...], Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, in data 16.09.2024, nel procedimento R.G.P.M.
1445/2019 – R.G.Dib. 4988/2021, depositato in cancelleria in data 18.09.2024 e notificato in pari data a mezzo pec.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.11.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 08.10.2024, la ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro
2.102,90 oltre accessori di legge, operata del Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, per aver quest'ultimo applicato ai fini della determinazione del compenso le riduzioni di cui all'art. 59, commi 2
e 3, D.P.R. 115/2002, in violazione del disposto di cui al D.M. 265/2006 e dell'art. 58, comma 2,
D.P.R. 115/2002 e, per l'effetto, liquidare l'importo di euro 9.089,50 oltre IVA a titolo di indennità di custodia, già comprensivi di euro 32,50 a titolo di spese di trasporto e diritto di chiamata, con vittoria di spese competenze e onorari.
A tal fine ha esposto: - che, in data 10.01.2019, la aveva ricevuto in custodia nr. Parte_1
20 colli di merce in sequestro pari a 5 metri cubi;
- che le operazioni di facchinaggio erano state eseguite da nr. 2 operai della ed il trasporto della merce era stato effettuato con Parte_1 un veicolo della stessa ditta;
- che, in data 15.02.2019, le era stato affidato un ulteriore collo contenente la campionatura;
- che, in data 15.02.2024, il custode giudiziario aveva sollecitato la definizione della merce sequestrata;
- che le merci erano rimaste in custodia sino al 03.06.2024; - che la custodia era stata attuata all'interno di un'area chiusa e al coperto;
- che, in data 03.06.2024, aveva proposto l'istanza per la liquidazione degli oneri di custodia per un importo complessivo di euro
9.089,50 oltre IVA;
- che l'indennità era stata calcolata in base alle tariffe predisposte dall CP_3
- che le suddette tariffe erano applicate dalla e dalla Camera di commercio di
[...] CP_4
Roma; - che, in data 16.09.2024, era stato emesso il decreto impugnato che liquidava alla
[...] la somma di euro 2.102,90 oltre IVA per il periodo dal 10.01.2019 al 03.06.2024; - che Parte_1 era stata indebitamente applicata la riduzione degli importi, facendo erronea applicazione della previsione di cui all'art. 59 TU spese di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , contestando tutto quanto avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo la conferma del provvedimento opposto. A tal fine ha eccepito: in via preliminare, la prescrizione dei crediti maturati almeno dieci anni prima della notifica del ricorso;
nel merito, la correttezza della quantificazione operata dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione V penale, pagina 2 di 6 applicando le riduzioni previste dal D.M. 265/2006 e dal D.P.R. 115/2002, tenuto conto della natura dei beni custoditi e della tipologia della custodia.
All'udienza del 18.06.2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti di Controparte_2 neè stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.11.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare, quanto alla questione relativa all'eccepita prescrizione parziale del credito azionato, il , costituendosi tempestivamente, ha sostenuto che non si debba ritenere esistente il diritto CP_1 di credito in relazione agli importi maturati oltre il decennio anteriore alla data di notifica del ricorso in opposizione, avvenuta in data 14.11.2024. Premesso che per giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione la prescrizione del diritto al compenso ha natura ordinaria decennale e matura giorno per giorno, va osservato che la ricorrente può ancora vantare il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività di custodia dal 10.01.2019 al 03.06.2024, non essendo decorso il termine prescrizionale dalla data di inizio dell'attività di custodia.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
pagina 3 di 6 Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto.
pagina 4 di 6 Sul punto, la parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell elaborate dall per la Controparte_3 Controparte_3 determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai Controparte_5 custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_3 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che, in data 10.01.2019, sono state affidate in custodia alla nr. 20 colli di merce in sequestro, contenenti Parte_1 nr. 4239 articoli, pari a 5 metri cubi;
che il trasporto dei reperti è stato effettuato con veicolo della società VE DA (targato CJ636GB); che il periodo di custodia è durato dal 10.01.2019 al
03.06.2024, data di prelievo definitivo dei reperti;
che tale custodia è stata effettuata in area chiusa e al coperto;
che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 03.06.2024 per l'importo di euro
9.089,50 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 2.102,90 oltre IVA operata con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
10.01.2019 all'08.02.2019), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 273,00; euro
1,20 per il periodo compreso tra il 31° giorno ed il 60° giorno (dal 09.02.2019 al 10.03.2019), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 180,00; ed euro 0,90 per i successivi giorni
(dall'11.03.2019 al 03.06.2024), considerando 5 metri cubi di merce, per l'importo di euro 8.604,00.
Per il totale di euro 9.057,00 oltre IVA.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto: tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione Controparte_3 pagina 5 di 6 normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
dunque, tali valori sono applicati quali usi;
peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo di euro
9.057,00 oltre IVA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa, e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa, quindi, la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della Parte_1
l'importo di euro 9.057,00 oltre IVA per l'attività di custodia ed euro 32,50 per le spese di trasporto e diritto di chiamata;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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