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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4486/2024
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore dott. Alessandro CARRA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4486/2024, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi il primo dagli avv.ti Eleonora Monteforte C.F._2
e Valentino Greco e la seconda dall'avv. Luciano De Francesco, procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note verbale di udienza del 28.01.2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 26.05.2012;
− di aver generato due figli: (23.02.2013) e (2.05.2017); Per_1 Per_2
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la
1 comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Le parti, a verbale di udienza del 28.02.2025, provvedevano al deposito di nuovo accordo di separazione ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
26.05.2012 in LI (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5,
Parte II, Serie A, anno 2012), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate a verbale di udienza del 28.01.2025;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 21/02/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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