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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 7433 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7433 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlio nato fuori dal matrimonio nata il [...]. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
1 All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio:
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando congiuntamente il preminente interesse della minore;
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre residente a[...];
Inoltre il padre IG. avrà la possibilità di vedere la figlia, ogni settimana nei Parte_1 giorni di Martedì e Giovedì, prelevandola alle ore 17:30 e riaccompagnandola alle ore 20:30 dopo aver cenato e un fine settimana alternato, dal Venerdì dalle ore 17:30 con pernotto presso il padre fino alla Domenica alle ore 20:30 ove la minore verrà poi riaccompagnata dalla madre;
Per quanto concerne le vacanze di Natale e di Pasqua: queste saranno ripartite pariteticamente tra i due genitori e precisamente: - Vacanze natalizie, la figlia trascorrerà metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore alternativamente negli anni e precisamente dal
23 Dicembre al 29 Dicembre con l'uno e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore alternandosi negli anni – Per quanto concerne le Vacanze estive la figlia trascorrerà complessivamente quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto alternativamente con ciascuno dei genitori e precisamente dal 1 Agosto al 15 Agosto con l'uno e dal 16 Agosto al 31 Agosto con
l'altro – Per quanto riguarda i Compleanni dei genitori o la Festa della mamma o del papà la figlia le trascorrerà con i genitori ogni anno, infine per quanto riguarda i compleanni della figlia
i genitori potranno festeggiare con la minore ad anni alterni;
Il IG. corrisponderà alla IG.ra un contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, tale importo dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese;
Il IG. si impegna, altresì, a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie Pt_1 necessarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Tali spese comprenderanno: tutte le spese mediche non previste dal Servizio Sanitario, le spese scolastiche (inclusi costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.) le spese per le attività sportive
(inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc.);
2 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio dei passaporti;
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole una sana bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7433 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1 chiedevano la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlio nato fuori dal matrimonio nata il [...]. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
1 All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio:
I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima attuando congiuntamente il preminente interesse della minore;
La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre residente a[...];
Inoltre il padre IG. avrà la possibilità di vedere la figlia, ogni settimana nei Parte_1 giorni di Martedì e Giovedì, prelevandola alle ore 17:30 e riaccompagnandola alle ore 20:30 dopo aver cenato e un fine settimana alternato, dal Venerdì dalle ore 17:30 con pernotto presso il padre fino alla Domenica alle ore 20:30 ove la minore verrà poi riaccompagnata dalla madre;
Per quanto concerne le vacanze di Natale e di Pasqua: queste saranno ripartite pariteticamente tra i due genitori e precisamente: - Vacanze natalizie, la figlia trascorrerà metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore alternativamente negli anni e precisamente dal
23 Dicembre al 29 Dicembre con l'uno e dal 30 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore alternandosi negli anni – Per quanto concerne le Vacanze estive la figlia trascorrerà complessivamente quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto alternativamente con ciascuno dei genitori e precisamente dal 1 Agosto al 15 Agosto con l'uno e dal 16 Agosto al 31 Agosto con
l'altro – Per quanto riguarda i Compleanni dei genitori o la Festa della mamma o del papà la figlia le trascorrerà con i genitori ogni anno, infine per quanto riguarda i compleanni della figlia
i genitori potranno festeggiare con la minore ad anni alterni;
Il IG. corrisponderà alla IG.ra un contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia minore nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, tale importo dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese;
Il IG. si impegna, altresì, a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie Pt_1 necessarie nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Tali spese comprenderanno: tutte le spese mediche non previste dal Servizio Sanitario, le spese scolastiche (inclusi costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, etc.) le spese per le attività sportive
(inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, etc.);
2 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio dei passaporti;
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore garantendole una sana bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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