Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 569/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Ganci Francesco;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Castellino Alessandra;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso e verbale dell'udienza del
27/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 5/02/2025, e Parte_1
hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , nato il [...] dalla loro relazione sentimentale, Persona_1 già stabilite con decreto emesso da questo Tribunale il 09/10/2023 nei seguenti termini:
1
ART. 2: il sig. potrà tenere con sé il minore due pomeriggi Parte_1 feriali a settimana, in totale autonomia, e due fine settimana al mese dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica alle ore 22.00 Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé per due settimane, anche consecutive. Per quanto concerne Per_1 le festività civili e religiose il minore le potrà trascorrere con il padre, in alternanza con la madre, in base alle modalità che potranno essere concordate dagli odierni ricorrenti.
ART.3 Rimane confermato quanto statuito dal Tribunale in merito all'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie per il minore.
Art. 4 I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.”
2. Con decreto del 15/02/2025 è stato dato mandato ai Servizi sociali del
Comune di Palermo e al Consultorio familiare, già incaricati con il precedente decreto del 9/10/2023, nonché al Centro di salute mantale che ha in carico il sig. , di trasmettere relazioni di aggiornamento e parere in ordine alla Pt_1 sollecitata modifica del regime di visita tra il sig. e il figlio . Pt_1 Per_1
3. Dalla relazione trasmessa dal Dipartimento di salute mentale il
14/05/2025 è emerso che “L'osservazione clinica prolungata ha confermato come motivazione principale alle cure il forte desiderio del soggetto di tornare a relazionarsi adeguatamente con il figlio e il reintegro della funzione paterna e la condizione clinica sopra descritta appare in atto compatibile con la sollecitata modifica del regime di visita con il figlio minore” (vedasi relazione in atti).
Del pari, dalla relazione del 19/05/2025 dell'U.O. Servizio Sociale del
Comune di Palermo risulta che “(…) Durante il colloquio, la signora ha confermato il miglioramento della comunicazione con il signor per le Pt_1 questioni che riguardano e che entrambi hanno condiviso l'apportunità di Per_1 richiedere la revoca della vigilanza da parte dei signori che ad oggi Per_2
- 2 - considerano superflua, in modo da rendere più libero di frequentare Per_1 entrambi i genitori. A parere degli scriventi ad oggi non si ravvisano criticità e la situazione sembra evolvere naturalmente verso il consolidamento di un esercizio bilanciato delle funzioni genitoriali” .
3. Tanto premesso, all'esito dell'udienza di comparizione del 27/05/2025, in occasione della quale le parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni come indicato nell'atto introduttivo, ritiene il Collegio, tenuto conto di quanto riferito dai Servizi incaricati, che le superiori condizioni possono essere recepite, atteso che non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e tutelano adeguatamente il figlio minore.
4. Occorre, nel contempo, incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire per un anno l'attività di sostegno e di monitoraggio del nucleo familiare delle parti ( nato a [...] il Parte_1
31/10/1962 ed ivi residente in [...], C.F. , C.F._1
e , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Terranova n. 21, C.F. , nonché del loro figlio minore C.F._2
, nato il [...], convivente con la madre). Persona_1
5. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle Parte_1 CP_1 condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale stabilite dal Tribunale di Palermo con decreto del 9/10/2023;
2) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire per un anno l'attività di sostegno e di monitoraggio del nucleo familiare delle parti e del figlio minore, con onere di riferire ogni sei mesi (ovvero anche in data antecedente ove vi sia necessità) al Giudice Tutelare;
3) nulla sulle spese;
4) manda la Cancelleria di trasmettere al Giudice Tutelare le relazioni sociali che verranno inviate.
- 3 - Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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