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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mastrocinque
- Ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto – in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. Ditaranto
- Convenuto, chiamato in causa -
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della - azienda dedita CP_1 allo smaltimento ed al riciclo di rifiuti solidi urbani - dal 02.02.2009 al 03.07.2020 con la qualifica di operaio e la mansione di “manutentore”; di aver contratto nel corso di tale attività lavorativa - a causa della esposizione alle emissioni nocive contenute nei fumi di saldatura nonché dal contatto e dall'inalazione delle sostanze nocive emesse dalla decomposizione dei rifiuti - la patologia “carcinoma uroteliale papillare della vescica infiltrante localmente il connettivo suburoteliale” insorta nel 2019 e a causa della quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico di TU (resezione endoscopica di neoplasia vescicale); di aver subito un danno non patrimoniale (biologico ed esistenziale) tale da residuare postumi permanenti. Ritenendo dunque la sussistenza della responsabilità del
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datore di lavoro convenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c. (avendo violato l'obbligo di predisporre un ambiente di lavoro sicuro) ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il signor ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della società “ , ove ha lavorato CP_1 ininterrottamente dal 02.02.2009 al 03.07.2020 data dimissioni per giusta causa svolgendo la mansione dapprima di “manutentore”;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa delle sostanze nocive con cui veniva in contatto durante l'attività lavorativa e dell'illegittimo comportamento datoriale, nel luglio 2019 contraeva carcinoma uroteliale papillare della vescica;
3) accertare e dichiarare che, in forza della condotta omissiva, negligente, imprudente ed imperita della società datrice, il ricorrente ha patito un danno di natura non patrimoniale, consistente nei pregiudizi temporanei e definitivi alla propria integrità psicofisica nonché nei pregiudizi di carattere “esistenziali” connessi al radicale mutamento delle condizioni della vita ed al rischio del fattore recidivante;
4) per l'effetto, condannare la in persona del leg. Rapp. P.t., al CP_1 risarcimento dei danni patiti per i motivi innanzi detti, per l'importo pari ad €
41.847,25 o quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, con computo di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di insorgenza della patologia sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è ritualmente costituita la contestando gli avversi assunti e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia al fine di manlevare e tenere Controparte_2 indenne la dagli oneri eventualmente rivenienti dal giudizio. CP_1
Accolta tale istanza, si costituiva anche la terza chiamata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda attorea – avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2087 c.c.– è infondata e deve essere rigettata.
In tema di danno risarcibile occorre ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., ex plurimis Cass. n. 2038 del 2013).
E' assolutamente univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le sentenze più risalenti: Cass. n. 10361 del 1997; n. 12661 del
1995; n. 11351 del 1993).
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..
Sez. L - , Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018: “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio
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scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)”;
Sez. L - , Sentenza n. 14066 del 23/05/2019: La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).
Sez. L - , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 25/01/2021: In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;
rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del
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lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (Fattispecie relativa a mansioni di cantoniere stradale).
Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare
l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 In tema di azione risarcitoria ex art.
2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed
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al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del
"superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).
Rapportando i suesposti principi alla fattispecie in esame deve evidenziarsi come, all'esito della istruttoria espletata, è risultata non provata l'asserita nocività dell'ambiente di lavoro all'interno del quale ha operato il ricorrente, nonché la dedotta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con conseguente esclusione della responsabilità della società datoriale ai sensi dell'art.2087 cc.
Invero, sotto questo profilo, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di predisporre un ambiente di lavoro sicuro in quanto la società resistente avrebbe costretto il a prestare la propria attività in un ambiente saturo di miasmi ed emissioni Pt_1 derivanti dalla decomposizione dei rifiuti, a stretto e continuo contatto con il percolato prodotto dallo stoccaggio di tali materiali, in totale assenza di idonei dispositivi di protezione individuale nonché di sistemi di aspirazione all'interno dei luoghi di lavoro;
inoltre, l'inadempimento datoriale sarebbe consistito altresì nell'aver omesso di rendere edotti i dipendenti, tra i quali il signor dei rischi specifici per la salute derivanti Pt_1 dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri e delle sostanze nocive cui erano esposti e, altresì, di portare a conoscenza degli stessi i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale, tali circostanze sono state smentite.
I testi di parte ricorrente ( e ) hanno infatti riferito che il ricorrente Tes_1 Tes_2 lavorava in un'ambiente nel quale si sviluppavano emissioni derivanti dal processo di fermentazione dei rifiuti organici;
che a tutti i dipendenti, compreso il erano stati Pt_1 forniti, dalla società datrice di lavoro, tutti i dispositivi di protezione quali mascherine
FP2, guanti, tute, occhiali (e che gli stessi erano regolarmente indossati dal ricorrente); che l'attività di saldatura effettuata dal poteva durare da poche ore a qualche Pt_1 giorno e che l'intervento del interveniva a impianto fermo (così ha dichiarato il Pt_1 teste ) ; che “nei locali erano presenti i cartelloni che invitavano all'utilizzo dei Tes_2 dispositivi di protezione e annualmente erano organizzate riunioni per parlare della sicurezza sul lavoro. Non venivano svolti corsi, ma riunioni in cui veniva un ingegnere
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a darci delle spiegazioni negli uffici della società. Annualmente eravamo sottoposti a visite mediche periodiche. C'erano dei responsabili aziendali della vigilanza e c'era un preposto che vigilava sull'utilizzo dei DPI” (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Se già dette dichiarazioni sono tali da escludere il dedotto inadempimento datoriale, nessun dubbio può residuare leggendo le univoche e concordi dichiarazioni dei testi di parte resistente (testi : consulente della in materia di sicurezza Tes_3 CP_1 nell'ambiente di lavoro relativa alla parte chimica ed ambientale;
responsabile Tes_4 del servizio di prevenzione e protezione, membro dell'ufficio tecnico esperto Tes_5 del processo, manutenzione e impianti) che hanno chiarito quanto segue:
- le emissioni che si sviluppano dal processo di degradazione dei rifiuti organici non sono affatto nocive, consistendo esclusivamente in vapore acqueo e anidride carbonica;
- il signor era adibito all'espletamento delle mansioni di addetto manutenzione Pt_1 ordinaria limitata agli interventi di piccola manutenzione, essendo l'attività manutentiva programmata e straordinaria di impianti macchinari attrezzature normalmente affidata da sempre ad aziende specializzate;
l'attività di piccola manutenzione svolta dal signor
è stata abitualmente espletata in apposita area allestita ad officina posizionata Pt_1 all'aria aperta protetta da una tettoia. Solo allorquando l'attività di manutenzione richiedeva interventi diretti su macchinari o impianti il operava all'interno del Pt_1 capannone ove insiste la produzione del compost. Detto capannone è dotato di dispositivi di areazione. In ogni caso qualsiasi attività manutentiva su macchinario impianti è sempre stata espletata a macchinari fermi;
- gli interventi di piccola saldatura hanno una durata limitata variabile a seconda delle esigenze (da qualche minuto a qualche ora);
- il signor come tutti i dipendenti è sempre stato adottato dai mezzi e degli Pt_1 indumenti protettivi individuali quali guanti protettivi in nitrile, tuta da lavoro, occhiali protettivi, maschere filtranti con valvola;
- la necessità e doverosità dell'utilizzo dei predetti strumenti personali di sicurezza e dell'osservanza delle norme generali, visivamente e complessivamente richiamate da idonea cartellonistica sita nei reparti è stata altresì più volte ribadita nei confronti di tutti i dipendenti del reparto, nel corso di stages addestrativi, nonché con l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale negligente o riottoso all'osservanza delle disposizioni aziendali. L ha sempre richiesto ai responsabili del Pt_2 coordinamento dei dipendenti di livello di inquadramento inferiore, una attenta vigilanza e la segnalazione di comportamenti difformi da quelli imposti dalle misure di
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prevenzione adottate. La Società ha organizzato ed organizza riunioni con i lavoratori al fine di illustrare le pratiche operative in merito al corretto svolgimento delle attività lavorative ed al corretto utilizzo degli strumenti di protezione individuale. Il ha Pt_1 partecipato ad attività formativa, sia teorica che pratica, in ordine alla sicurezza sul posto di lavoro.
- il ricorrente è stato sottoposto in costanza di rapporto alle prescritte visite mediche periodiche, ivi comprese quelle di natura specialistica.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, nessun inadempimento è ravvisabile in capo al datore di lavoro e dunque alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2087 cc.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese di lite sostenute dalla - liquidate come da dispositivo - sono poste a CP_1 carico del ricorrente soccombente.
Parimenti le spese sostenute dalla terza chiamata vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità (Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 2492/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
a. rigetta il ricorso;
b. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 liquidate in €4.600,00 e in favore della liquidate in €1.000,00 a titolo di CP_2 compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mastrocinque
- Ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto – in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. Ditaranto
- Convenuto, chiamato in causa -
OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della - azienda dedita CP_1 allo smaltimento ed al riciclo di rifiuti solidi urbani - dal 02.02.2009 al 03.07.2020 con la qualifica di operaio e la mansione di “manutentore”; di aver contratto nel corso di tale attività lavorativa - a causa della esposizione alle emissioni nocive contenute nei fumi di saldatura nonché dal contatto e dall'inalazione delle sostanze nocive emesse dalla decomposizione dei rifiuti - la patologia “carcinoma uroteliale papillare della vescica infiltrante localmente il connettivo suburoteliale” insorta nel 2019 e a causa della quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico di TU (resezione endoscopica di neoplasia vescicale); di aver subito un danno non patrimoniale (biologico ed esistenziale) tale da residuare postumi permanenti. Ritenendo dunque la sussistenza della responsabilità del
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datore di lavoro convenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c. (avendo violato l'obbligo di predisporre un ambiente di lavoro sicuro) ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il signor ha prestato la propria attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze della società “ , ove ha lavorato CP_1 ininterrottamente dal 02.02.2009 al 03.07.2020 data dimissioni per giusta causa svolgendo la mansione dapprima di “manutentore”;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa delle sostanze nocive con cui veniva in contatto durante l'attività lavorativa e dell'illegittimo comportamento datoriale, nel luglio 2019 contraeva carcinoma uroteliale papillare della vescica;
3) accertare e dichiarare che, in forza della condotta omissiva, negligente, imprudente ed imperita della società datrice, il ricorrente ha patito un danno di natura non patrimoniale, consistente nei pregiudizi temporanei e definitivi alla propria integrità psicofisica nonché nei pregiudizi di carattere “esistenziali” connessi al radicale mutamento delle condizioni della vita ed al rischio del fattore recidivante;
4) per l'effetto, condannare la in persona del leg. Rapp. P.t., al CP_1 risarcimento dei danni patiti per i motivi innanzi detti, per l'importo pari ad €
41.847,25 o quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, con computo di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di insorgenza della patologia sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è ritualmente costituita la contestando gli avversi assunti e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia al fine di manlevare e tenere Controparte_2 indenne la dagli oneri eventualmente rivenienti dal giudizio. CP_1
Accolta tale istanza, si costituiva anche la terza chiamata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda attorea – avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2087 c.c.– è infondata e deve essere rigettata.
In tema di danno risarcibile occorre ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., ex plurimis Cass. n. 2038 del 2013).
E' assolutamente univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le sentenze più risalenti: Cass. n. 10361 del 1997; n. 12661 del
1995; n. 11351 del 1993).
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..
Sez. L - , Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018: “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio
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scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)”;
Sez. L - , Sentenza n. 14066 del 23/05/2019: La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).
Sez. L - , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 25/01/2021: In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;
rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del
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lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (Fattispecie relativa a mansioni di cantoniere stradale).
Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare
l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 In tema di azione risarcitoria ex art.
2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed
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al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del
"superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).
Rapportando i suesposti principi alla fattispecie in esame deve evidenziarsi come, all'esito della istruttoria espletata, è risultata non provata l'asserita nocività dell'ambiente di lavoro all'interno del quale ha operato il ricorrente, nonché la dedotta violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con conseguente esclusione della responsabilità della società datoriale ai sensi dell'art.2087 cc.
Invero, sotto questo profilo, parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di predisporre un ambiente di lavoro sicuro in quanto la società resistente avrebbe costretto il a prestare la propria attività in un ambiente saturo di miasmi ed emissioni Pt_1 derivanti dalla decomposizione dei rifiuti, a stretto e continuo contatto con il percolato prodotto dallo stoccaggio di tali materiali, in totale assenza di idonei dispositivi di protezione individuale nonché di sistemi di aspirazione all'interno dei luoghi di lavoro;
inoltre, l'inadempimento datoriale sarebbe consistito altresì nell'aver omesso di rendere edotti i dipendenti, tra i quali il signor dei rischi specifici per la salute derivanti Pt_1 dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalla conseguente inalazione delle polveri e delle sostanze nocive cui erano esposti e, altresì, di portare a conoscenza degli stessi i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria orale, tali circostanze sono state smentite.
I testi di parte ricorrente ( e ) hanno infatti riferito che il ricorrente Tes_1 Tes_2 lavorava in un'ambiente nel quale si sviluppavano emissioni derivanti dal processo di fermentazione dei rifiuti organici;
che a tutti i dipendenti, compreso il erano stati Pt_1 forniti, dalla società datrice di lavoro, tutti i dispositivi di protezione quali mascherine
FP2, guanti, tute, occhiali (e che gli stessi erano regolarmente indossati dal ricorrente); che l'attività di saldatura effettuata dal poteva durare da poche ore a qualche Pt_1 giorno e che l'intervento del interveniva a impianto fermo (così ha dichiarato il Pt_1 teste ) ; che “nei locali erano presenti i cartelloni che invitavano all'utilizzo dei Tes_2 dispositivi di protezione e annualmente erano organizzate riunioni per parlare della sicurezza sul lavoro. Non venivano svolti corsi, ma riunioni in cui veniva un ingegnere
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a darci delle spiegazioni negli uffici della società. Annualmente eravamo sottoposti a visite mediche periodiche. C'erano dei responsabili aziendali della vigilanza e c'era un preposto che vigilava sull'utilizzo dei DPI” (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Se già dette dichiarazioni sono tali da escludere il dedotto inadempimento datoriale, nessun dubbio può residuare leggendo le univoche e concordi dichiarazioni dei testi di parte resistente (testi : consulente della in materia di sicurezza Tes_3 CP_1 nell'ambiente di lavoro relativa alla parte chimica ed ambientale;
responsabile Tes_4 del servizio di prevenzione e protezione, membro dell'ufficio tecnico esperto Tes_5 del processo, manutenzione e impianti) che hanno chiarito quanto segue:
- le emissioni che si sviluppano dal processo di degradazione dei rifiuti organici non sono affatto nocive, consistendo esclusivamente in vapore acqueo e anidride carbonica;
- il signor era adibito all'espletamento delle mansioni di addetto manutenzione Pt_1 ordinaria limitata agli interventi di piccola manutenzione, essendo l'attività manutentiva programmata e straordinaria di impianti macchinari attrezzature normalmente affidata da sempre ad aziende specializzate;
l'attività di piccola manutenzione svolta dal signor
è stata abitualmente espletata in apposita area allestita ad officina posizionata Pt_1 all'aria aperta protetta da una tettoia. Solo allorquando l'attività di manutenzione richiedeva interventi diretti su macchinari o impianti il operava all'interno del Pt_1 capannone ove insiste la produzione del compost. Detto capannone è dotato di dispositivi di areazione. In ogni caso qualsiasi attività manutentiva su macchinario impianti è sempre stata espletata a macchinari fermi;
- gli interventi di piccola saldatura hanno una durata limitata variabile a seconda delle esigenze (da qualche minuto a qualche ora);
- il signor come tutti i dipendenti è sempre stato adottato dai mezzi e degli Pt_1 indumenti protettivi individuali quali guanti protettivi in nitrile, tuta da lavoro, occhiali protettivi, maschere filtranti con valvola;
- la necessità e doverosità dell'utilizzo dei predetti strumenti personali di sicurezza e dell'osservanza delle norme generali, visivamente e complessivamente richiamate da idonea cartellonistica sita nei reparti è stata altresì più volte ribadita nei confronti di tutti i dipendenti del reparto, nel corso di stages addestrativi, nonché con l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti del personale negligente o riottoso all'osservanza delle disposizioni aziendali. L ha sempre richiesto ai responsabili del Pt_2 coordinamento dei dipendenti di livello di inquadramento inferiore, una attenta vigilanza e la segnalazione di comportamenti difformi da quelli imposti dalle misure di
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prevenzione adottate. La Società ha organizzato ed organizza riunioni con i lavoratori al fine di illustrare le pratiche operative in merito al corretto svolgimento delle attività lavorative ed al corretto utilizzo degli strumenti di protezione individuale. Il ha Pt_1 partecipato ad attività formativa, sia teorica che pratica, in ordine alla sicurezza sul posto di lavoro.
- il ricorrente è stato sottoposto in costanza di rapporto alle prescritte visite mediche periodiche, ivi comprese quelle di natura specialistica.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, nessun inadempimento è ravvisabile in capo al datore di lavoro e dunque alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2087 cc.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese di lite sostenute dalla - liquidate come da dispositivo - sono poste a CP_1 carico del ricorrente soccombente.
Parimenti le spese sostenute dalla terza chiamata vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, secondo il principio di causalità (Cass. n. 23123/2019; Cass. n. 2492/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
a. rigetta il ricorso;
b. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 liquidate in €4.600,00 e in favore della liquidate in €1.000,00 a titolo di CP_2 compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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