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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2582/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto : Separazione personale tra coniugi e “divorzio” promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliata a Torino in C.so
Ferrucci n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Melissa DEL GIUDICE che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. ammessa al PSS con delibera del COA n. 2037 del 17.12.2024 (su domanda del 12.12.2024) giusta delega in atti;
nei confronti del convenuto contumace
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
residente a [...] in Piazza della Libertà n. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
-----------------------------------
Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: ““NEL MERITO
pagina 1 di 8 - pronunciare la separazione personale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 ordinando ogni conseguente annotazione e/o annotazione all'Ufficiale dello stato civile;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337quater, ultimo comma, II periodo,
c.c. del minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione di quest'ultima ed Per_1
assegnazione conseguente alla madre della casa coniugale;
la madre potrà quindi decidere da sola senza necessità del consenso del padre tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
- disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata, di questo in ragione della sua età;
- disporre che il padre versi alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
- disporre che le spese accessorie vengano sostenute dal padre nella misura del 100% stante lo stato di totale assenza di reddito della ricorrente o nella percentuale ritenuta congrua;
Assegno unico interamente alla madre affidataria esclusiva del figlio;
B) SULLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
- una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. CON Parte_1 CP_1
SENTENZA PARZIALE IN PUNTO STATUS, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337quater, ultimo comma, II periodo,
c.c. del minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione di quest'ultima e Per_1
assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata, di questo in ragione della sua età;
- disporre che il padre versi alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
- disporre che padre sia tenuto al pagamento delle spese accessorie nella misura del 100%.
Assegno uncico al 100% alla madre
SULLE SPESE DI LITE:
- In ogni caso, con piena vittoria di spese di lite, diritti e onorari per tutte le fasi.”
-------------------------------
pagina 2 di 8 Conclusioni del Pubblico Ministero:
”V° Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in data 23.12.2010 in Ivrea, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto
Comune, atto Parte I, n. 30 in regime patrimoniale della comunione dei beni (Doc.1).
Dall'unione coniugale è nato un figlio, il 07.07.2011 a Ciriè. Persona_2
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine all'intolleranza della vita in comune (lamentando la ricorrente che all'improvviso il marito era divenuto irreperibile, si era completamente disinteressato del figlio senza nulla versare per lo stesso, ed era emersa una sua significativa esposizione debitoria, sebbene le doglianze in nessun caso si siano tradotte in espresse domande di addebito) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione (tanto che la ricorrente ha insistito nella domanda di separazione e il convenuto non si è costituito – nonostante la ritualità della notifica atti avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 20.11.2024 - e nemmeno è comparso personalmente all'udienza di prima comparizione delle parti), e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che, complessivamente considerati, lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” del figlio (nato il Persona_2
07.07.2011) alla madre con collocazione presso di lei, lamentando che il padre nel luglio 2024 improvvisamente aveva fatto perdere qualsiasi traccia di sé (risultando irreperibile, anche telefonicamente); neppure il figlio ha notizie del padre, che ha interrotto qualsiasi tipo di Per_1
rapporto anche con il minore bloccando anche con lui i contatti telefonici.
Con memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c pc la ricorrente ha precisato di avere in seguito saputo che il marito sarebbe in Lussemburgo e di essere stata contattata da una donna che sosteneva di essere rimasta incinta del convenuto che era poi sparito. Ad aprile 2025 il padre aveva chiamato il figlio, si erano incontrati in un'occasione ed il padre gli aveva dato € 200,00.
pagina 3 di 8 Alla luce della difficile situazione difficile tratteggiata dalla ricorrente in ricorso e nell'interesse del minore è stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali con il coinvolgimento eventuale del Servizio di Psicologia Età Evolutiva/NPI, al fine di offrire sostegno al minore e monitorare la situazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.5.2025, presente la sola ricorrente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
La ricorrente, confermando la situazione di latitanza e totale disinteresse del padre, ha dichiarato:
“Da sempre sono l'unico genitore ad occuparsi della cura materiale e affettiva di mio figlio e, sono totalmente investita di ogni responsabilità nei suoi confronti. L'assoluta irreperibilità che ormai da mesi riguarda la figura paterna rende la gestione della responsabilità genitoriale oltremodo difficoltosa: ogni attività (scolastica e sanitaria, a mero titolo esemplificativo) che richiede il consenso di entrambi i genitori è assolutamente impedita al minore;
mi risulta che mio marito abbia contratto molto debiti. il suo datore di lavoro mi ha detto che avrebbe sottratto alcuni mezzi e materiale dalla sua azienda. Io pur non volendo ostacolare i rapporti padre/figlio ho necessità, per evitare che possa essere pregiudicata la gestione utile delle esigenze di mio figlio, che venga disposto l'affido esclusivo in mio favore proprio per poter provvedere tempestivamente adeguatamente a tutte le sue esigenze di adolescente peraltro,., cosi come per gli aspetti attinenti la salute o la scuola o percorsi psicologici o cambi di residenza o rinnovo documenti, attività tutte che sono assolutamente precluse al momento in assenza del consenso del padre e dalla sua quasi totale irreperibilità e latitanza. Anche i Servizi sociali hanno riportato che il padre non intende proseguire alcun rapporto continuativo e che non si presenterà più ai Servizi. Mio marito ha anche rifiutato la firma per la presa in carico psicologica come riferito dai Servizi. Io non sono in condizioni di contattare telefonicamente neanche mio marito perché lui non mi lascia alcun recapito;
sente il figlio molto di rado, in maniera discontinua e chiama da numeri sempre diversi.”
La situazione di totale disinteresse del padre ha trovato riscontro in primo luogo negli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi Sociali (cfr. relazione trasmessa in data 14.5.2025) che hanno confermato che are abbia ormai accettato da tempo la condizione di separazione tra i Per_1
genitori, si mostra sereno e non riporta elementi di preoccupazione o segnali di malessere;
in ogni caso, il minore pare avere un rapporto positivo con entrambi i genitori, sebbene gli stessi non si parlino. È emerso in maniera evidente che la principale figura di accudimento di sia da Per_1 sempre la madre;
l'assenza di contatti tra madre e padre, l'allontanamento di quest'ultimo dal territorio nazionale e l'irreperibilità dello stesso non ha consentito fino ad oggi un confronto e uno scambio all'interno della coppia genitoriale in merito alle decisioni da assumere nel superiore pagina 4 di 8 interesse di Pertanto, sebbene sia necessario per il benessere del ragazzo che lo stesso abbia Per_1
un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, sarebbe opportuno individuare un unico centro decisionale che, considerata la continuità e la presenza, non può che risiedere nella madre. Del resto, il padre, convocato, ha dichiarato che gli sta bene l'attuale gestione del figlio anche perché ha in programma, come per il passato, per il futuro di trasferirsi a lavorare all'estero.
Il sig. ha precisato sin dal primo colloquio le sue intenzioni di non voler avere altri CP_1
contatti con gli operatori;
gli era stato anche lasciato il modulo di consenso per autorizzare il
Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva a effettuare colloqui con ma lo stesso non lo aveva Per_1
mai riconsegnato. ente telefonicamente il padre e ha piacere di trascorrere con lui del tempo, Per_1
sebbene si tratti di poche ore e non così di frequente.
La situazione è stata confermata anche dal Servizio di Educativa (cfr. relazione allegata dai Servizi) che ha riferito che il minore si mostra sempre disponibile a rispondere alle domande dell'educatrice; parlando del padre il minore ha affermato in più occasioni che in questo momento non sente la necessità di vederlo di più e di trascorrere con lui più tempo, poiché i loro rapporti, sono sempre stati sporadici e mai continuativi a causa degli impegni di lavoro del genitore all'estero (per es.
Francia, con la conseguenza che non sente la mancanza della figura paterna, nonostante sia ben consapevole del periodo difficile che i suoi genitori stanno affrontando a seguito della separazione.
In data 15.5.2025 è stata trasmessa relazione dalla ASL nella quale anche si evidenzia che il sig
[...]
sentito dai professionisti incaricati, è rimasto per lo più focalizzato sui problemi di salute CP_1
avuti nei due anni precedenti. Il marito ha definito la moglie una brava madre che non fa mancare nulla al figlio ed un ragazzino bravo, tranquillo e maturo, sostenendo di voler continuare ad Per_1
avere rapporti con lui perché afferma di ritenersi un buon padre, e di volergli bene. Riferisce inoltre che il figlio si trovi bene a vivere con la madre e i nonni materni, senza segnalare elementi di preoccupazione o criticità riferiti al minore. All'esito, è stato ritenuto prioritario per il nucleo proseguire con l'intervento di tipo educativo al termine del quale si valuterà la necessità e opportunità di una presa in carico psicologica al servizio di competenza territoriale. Il sig.
[...]
ha precisato sin dal primo colloquio le sue intenzioni di non voler avere altri contatti con gli CP_1 operatori;
lo stesso ha manifestato l'intenzione di continuare a lavorare all'estero.
Alla luce dell'accertata situazione di assenza del padre, che non pare affatto interessato a farsi carico con continuità della cura del figlio, dichiarando di volere continuare il suo rapporto con il figlio con le attuali modalità discontinue ed incerte, giudicandosi un bravo padre e ritenendo che il figlio stia bene con la madre ed i nonni materni, risulta sicuramente necessario individuare nella madre l'unico centro decisionale per tutte le esigenze del figlio, che potrebbe sicuramente essere pagina 5 di 8 pregiudicato dalla latitanza e discontinuità del rapporto con il padre nelle sue esigenze anche quotidiane (così ad es. il padre, nonostante la mediazione dei Servizi, non ha fornito il consenso al sostegno psicologico per come segnalato dai Servizi medesimi). Va pertanto disposto l'affido Per_1 esclusivo cd. “rafforzato” del minore alla madre presso la quale lo stesso sarà collocato. La madre potrà quindi decidere da sola, senza necessità del consenso del padre, tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
In considerazione della circostanza che il minore, sentito dai Servizi, ha dichiarato di vedere volentieri il padre anche se di rado e per poco tempo nonché dell'età dello stesso (nato nel 2011), gli incontri padre/figlio avverranno, previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze e dei desideri del minore.
Nel superiore interesse del minore, come suggerito dai Servizi, dovrà proseguire, fino a quando ritenuto utile o necessario, la presa in carico dei Servizi Specialistici, ivi compresa l'Educativa, che dovranno intervenire a sostegno del minore (eventualmente se ritenuto anche con supporto psicologico); i servizi tutti dovranno segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minori eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Alla madre affidataria esclusiva del figlio va assegnata la casa coniugale.
III. Per quanto concerne le questioni di carattere patrimoniale, la madre ha chiesto che venga posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese extra, versando Ella in stato di disoccupazione.
È necessario procedere ad una valutazione comparativa dei redditi e della capacità professionale anche pregressa, oltre che dei patrimoni dei genitori, per individuare la misura congrua di contribuzione al mantenimento del figlio da porsi a carico di ciascun genitore.
Dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni della moglie e da quanto riferito dal padre ai Servizi Sociali, emerge che la ricorrente, che vive con il figlio nella sua casa posta nello stesso stabile di quella dei nonni materni (dalla quale è molto aiutata), non lavora e trova difficoltà nel reperire un lavoro essendo rimasta a casa ad accudire il figlio e la famiglia da epoca successiva alla nascita di La madre percepisce l'AU prima di € 190,00 ed ora ridotto ad € 50,00 (non avendo Per_1
potuto presentare ISEE essendo il marito per un lungo periodo scomparso senza dare notizie di sé).
La ricorrente percepisce inoltre reddito di inclusione, per ora per un solo mese del 2024 di € 575 essendo stato poi sospeso.
pagina 6 di 8 Il convenuto ha dichiarato ai Servizi di aver sempre lavorato nel campo dell'edilizia, e, in passato, anche in Francia;
ha aggiunto che attualmente lavora per un'impresa edile in Valle d'Aosta ma di alloggiare temporaneamente a Torino anche se gli piacerebbe trasferirsi all'estero.
Alla luce dei dati economico-patrimoniali raccolti, come sopra riportati, tenuto conto che gli oneri di cura ed accudimento del minore (di sicura valenza economica) da sempre gravano esclusivamente sulla madre, nonché considerata la capacità professionale anche pregressa
(sicuramente maggiore in capo al padre), il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando in favore della madre affidataria, la somma mensile di € 280,00; il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo alle previsioni del Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
L'assegno Unico per il minore spetterà invece interamente alla madre, affidataria esclusiva del minore.
IV. La ricorrente ha anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2582/2024 R.G., sentito il Pubblico Ministero, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 23.12.2010 in Ivrea, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto Comune, atto Parte I, n. 30 in regime patrimoniale della comunione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
2) DISPONE l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, del minore alla madre, con Per_1 collocazione presso l'abitazione di quest'ultima; la madre potrà quindi decidere da sola senza necessità del consenso del padre tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti, a pagina 7 di 8 titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
- il padre, qualora ne faccia richiesta e previo accordo con la madre, potrà vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata di questo in ragione della sua età;
3) DISPONE la prosecuzione - fino a quado ritenuto utile o necessario - della presa in carico di adulti e minore e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, del Sevizio di Educativa, e del
Servizio di Psicologia/NPI, che dovranno intervenire a sostegno del minore (eventualmente se ritenuto anche con supporto psicologico).
4) ASSEGNA alla madre affidataria esclusiva del figlio la casa coniugale.
5) DISPONE che il padre versi alla sig.ra la somma di € 280,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo alle previsioni del Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
L'assegno Unico per il minore spetterà invece interamente alla madre, affidataria esclusiva del minore.
6) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
7) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 17 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori (art.
52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott. ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2582/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto : Separazione personale tra coniugi e “divorzio” promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliata a Torino in C.so
Ferrucci n. 6 presso lo Studio dell'Avv. Melissa DEL GIUDICE che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. ammessa al PSS con delibera del COA n. 2037 del 17.12.2024 (su domanda del 12.12.2024) giusta delega in atti;
nei confronti del convenuto contumace
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
residente a [...] in Piazza della Libertà n. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
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Precisate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: ““NEL MERITO
pagina 1 di 8 - pronunciare la separazione personale tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 ordinando ogni conseguente annotazione e/o annotazione all'Ufficiale dello stato civile;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337quater, ultimo comma, II periodo,
c.c. del minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione di quest'ultima ed Per_1
assegnazione conseguente alla madre della casa coniugale;
la madre potrà quindi decidere da sola senza necessità del consenso del padre tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
- disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata, di questo in ragione della sua età;
- disporre che il padre versi alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
- disporre che le spese accessorie vengano sostenute dal padre nella misura del 100% stante lo stato di totale assenza di reddito della ricorrente o nella percentuale ritenuta congrua;
Assegno unico interamente alla madre affidataria esclusiva del figlio;
B) SULLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:
- una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. CON Parte_1 CP_1
SENTENZA PARZIALE IN PUNTO STATUS, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi dell'art. 337quater, ultimo comma, II periodo,
c.c. del minore alla madre, con collocazione presso l'abitazione di quest'ultima e Per_1
assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- disporre che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata, di questo in ragione della sua età;
- disporre che il padre versi alla sig.ra la somma di € 500,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore;
- disporre che padre sia tenuto al pagamento delle spese accessorie nella misura del 100%.
Assegno uncico al 100% alla madre
SULLE SPESE DI LITE:
- In ogni caso, con piena vittoria di spese di lite, diritti e onorari per tutte le fasi.”
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pagina 2 di 8 Conclusioni del Pubblico Ministero:
”V° Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in data 23.12.2010 in Ivrea, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto
Comune, atto Parte I, n. 30 in regime patrimoniale della comunione dei beni (Doc.1).
Dall'unione coniugale è nato un figlio, il 07.07.2011 a Ciriè. Persona_2
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine all'intolleranza della vita in comune (lamentando la ricorrente che all'improvviso il marito era divenuto irreperibile, si era completamente disinteressato del figlio senza nulla versare per lo stesso, ed era emersa una sua significativa esposizione debitoria, sebbene le doglianze in nessun caso si siano tradotte in espresse domande di addebito) nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione (tanto che la ricorrente ha insistito nella domanda di separazione e il convenuto non si è costituito – nonostante la ritualità della notifica atti avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 20.11.2024 - e nemmeno è comparso personalmente all'udienza di prima comparizione delle parti), e l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che, complessivamente considerati, lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” del figlio (nato il Persona_2
07.07.2011) alla madre con collocazione presso di lei, lamentando che il padre nel luglio 2024 improvvisamente aveva fatto perdere qualsiasi traccia di sé (risultando irreperibile, anche telefonicamente); neppure il figlio ha notizie del padre, che ha interrotto qualsiasi tipo di Per_1
rapporto anche con il minore bloccando anche con lui i contatti telefonici.
Con memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c pc la ricorrente ha precisato di avere in seguito saputo che il marito sarebbe in Lussemburgo e di essere stata contattata da una donna che sosteneva di essere rimasta incinta del convenuto che era poi sparito. Ad aprile 2025 il padre aveva chiamato il figlio, si erano incontrati in un'occasione ed il padre gli aveva dato € 200,00.
pagina 3 di 8 Alla luce della difficile situazione difficile tratteggiata dalla ricorrente in ricorso e nell'interesse del minore è stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali con il coinvolgimento eventuale del Servizio di Psicologia Età Evolutiva/NPI, al fine di offrire sostegno al minore e monitorare la situazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.5.2025, presente la sola ricorrente, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
La ricorrente, confermando la situazione di latitanza e totale disinteresse del padre, ha dichiarato:
“Da sempre sono l'unico genitore ad occuparsi della cura materiale e affettiva di mio figlio e, sono totalmente investita di ogni responsabilità nei suoi confronti. L'assoluta irreperibilità che ormai da mesi riguarda la figura paterna rende la gestione della responsabilità genitoriale oltremodo difficoltosa: ogni attività (scolastica e sanitaria, a mero titolo esemplificativo) che richiede il consenso di entrambi i genitori è assolutamente impedita al minore;
mi risulta che mio marito abbia contratto molto debiti. il suo datore di lavoro mi ha detto che avrebbe sottratto alcuni mezzi e materiale dalla sua azienda. Io pur non volendo ostacolare i rapporti padre/figlio ho necessità, per evitare che possa essere pregiudicata la gestione utile delle esigenze di mio figlio, che venga disposto l'affido esclusivo in mio favore proprio per poter provvedere tempestivamente adeguatamente a tutte le sue esigenze di adolescente peraltro,., cosi come per gli aspetti attinenti la salute o la scuola o percorsi psicologici o cambi di residenza o rinnovo documenti, attività tutte che sono assolutamente precluse al momento in assenza del consenso del padre e dalla sua quasi totale irreperibilità e latitanza. Anche i Servizi sociali hanno riportato che il padre non intende proseguire alcun rapporto continuativo e che non si presenterà più ai Servizi. Mio marito ha anche rifiutato la firma per la presa in carico psicologica come riferito dai Servizi. Io non sono in condizioni di contattare telefonicamente neanche mio marito perché lui non mi lascia alcun recapito;
sente il figlio molto di rado, in maniera discontinua e chiama da numeri sempre diversi.”
La situazione di totale disinteresse del padre ha trovato riscontro in primo luogo negli esiti degli approfondimenti commissionati ai Servizi Sociali (cfr. relazione trasmessa in data 14.5.2025) che hanno confermato che are abbia ormai accettato da tempo la condizione di separazione tra i Per_1
genitori, si mostra sereno e non riporta elementi di preoccupazione o segnali di malessere;
in ogni caso, il minore pare avere un rapporto positivo con entrambi i genitori, sebbene gli stessi non si parlino. È emerso in maniera evidente che la principale figura di accudimento di sia da Per_1 sempre la madre;
l'assenza di contatti tra madre e padre, l'allontanamento di quest'ultimo dal territorio nazionale e l'irreperibilità dello stesso non ha consentito fino ad oggi un confronto e uno scambio all'interno della coppia genitoriale in merito alle decisioni da assumere nel superiore pagina 4 di 8 interesse di Pertanto, sebbene sia necessario per il benessere del ragazzo che lo stesso abbia Per_1
un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, sarebbe opportuno individuare un unico centro decisionale che, considerata la continuità e la presenza, non può che risiedere nella madre. Del resto, il padre, convocato, ha dichiarato che gli sta bene l'attuale gestione del figlio anche perché ha in programma, come per il passato, per il futuro di trasferirsi a lavorare all'estero.
Il sig. ha precisato sin dal primo colloquio le sue intenzioni di non voler avere altri CP_1
contatti con gli operatori;
gli era stato anche lasciato il modulo di consenso per autorizzare il
Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva a effettuare colloqui con ma lo stesso non lo aveva Per_1
mai riconsegnato. ente telefonicamente il padre e ha piacere di trascorrere con lui del tempo, Per_1
sebbene si tratti di poche ore e non così di frequente.
La situazione è stata confermata anche dal Servizio di Educativa (cfr. relazione allegata dai Servizi) che ha riferito che il minore si mostra sempre disponibile a rispondere alle domande dell'educatrice; parlando del padre il minore ha affermato in più occasioni che in questo momento non sente la necessità di vederlo di più e di trascorrere con lui più tempo, poiché i loro rapporti, sono sempre stati sporadici e mai continuativi a causa degli impegni di lavoro del genitore all'estero (per es.
Francia, con la conseguenza che non sente la mancanza della figura paterna, nonostante sia ben consapevole del periodo difficile che i suoi genitori stanno affrontando a seguito della separazione.
In data 15.5.2025 è stata trasmessa relazione dalla ASL nella quale anche si evidenzia che il sig
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sentito dai professionisti incaricati, è rimasto per lo più focalizzato sui problemi di salute CP_1
avuti nei due anni precedenti. Il marito ha definito la moglie una brava madre che non fa mancare nulla al figlio ed un ragazzino bravo, tranquillo e maturo, sostenendo di voler continuare ad Per_1
avere rapporti con lui perché afferma di ritenersi un buon padre, e di volergli bene. Riferisce inoltre che il figlio si trovi bene a vivere con la madre e i nonni materni, senza segnalare elementi di preoccupazione o criticità riferiti al minore. All'esito, è stato ritenuto prioritario per il nucleo proseguire con l'intervento di tipo educativo al termine del quale si valuterà la necessità e opportunità di una presa in carico psicologica al servizio di competenza territoriale. Il sig.
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ha precisato sin dal primo colloquio le sue intenzioni di non voler avere altri contatti con gli CP_1 operatori;
lo stesso ha manifestato l'intenzione di continuare a lavorare all'estero.
Alla luce dell'accertata situazione di assenza del padre, che non pare affatto interessato a farsi carico con continuità della cura del figlio, dichiarando di volere continuare il suo rapporto con il figlio con le attuali modalità discontinue ed incerte, giudicandosi un bravo padre e ritenendo che il figlio stia bene con la madre ed i nonni materni, risulta sicuramente necessario individuare nella madre l'unico centro decisionale per tutte le esigenze del figlio, che potrebbe sicuramente essere pagina 5 di 8 pregiudicato dalla latitanza e discontinuità del rapporto con il padre nelle sue esigenze anche quotidiane (così ad es. il padre, nonostante la mediazione dei Servizi, non ha fornito il consenso al sostegno psicologico per come segnalato dai Servizi medesimi). Va pertanto disposto l'affido Per_1 esclusivo cd. “rafforzato” del minore alla madre presso la quale lo stesso sarà collocato. La madre potrà quindi decidere da sola, senza necessità del consenso del padre, tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
In considerazione della circostanza che il minore, sentito dai Servizi, ha dichiarato di vedere volentieri il padre anche se di rado e per poco tempo nonché dell'età dello stesso (nato nel 2011), gli incontri padre/figlio avverranno, previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze e dei desideri del minore.
Nel superiore interesse del minore, come suggerito dai Servizi, dovrà proseguire, fino a quando ritenuto utile o necessario, la presa in carico dei Servizi Specialistici, ivi compresa l'Educativa, che dovranno intervenire a sostegno del minore (eventualmente se ritenuto anche con supporto psicologico); i servizi tutti dovranno segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minori eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Alla madre affidataria esclusiva del figlio va assegnata la casa coniugale.
III. Per quanto concerne le questioni di carattere patrimoniale, la madre ha chiesto che venga posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese extra, versando Ella in stato di disoccupazione.
È necessario procedere ad una valutazione comparativa dei redditi e della capacità professionale anche pregressa, oltre che dei patrimoni dei genitori, per individuare la misura congrua di contribuzione al mantenimento del figlio da porsi a carico di ciascun genitore.
Dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni della moglie e da quanto riferito dal padre ai Servizi Sociali, emerge che la ricorrente, che vive con il figlio nella sua casa posta nello stesso stabile di quella dei nonni materni (dalla quale è molto aiutata), non lavora e trova difficoltà nel reperire un lavoro essendo rimasta a casa ad accudire il figlio e la famiglia da epoca successiva alla nascita di La madre percepisce l'AU prima di € 190,00 ed ora ridotto ad € 50,00 (non avendo Per_1
potuto presentare ISEE essendo il marito per un lungo periodo scomparso senza dare notizie di sé).
La ricorrente percepisce inoltre reddito di inclusione, per ora per un solo mese del 2024 di € 575 essendo stato poi sospeso.
pagina 6 di 8 Il convenuto ha dichiarato ai Servizi di aver sempre lavorato nel campo dell'edilizia, e, in passato, anche in Francia;
ha aggiunto che attualmente lavora per un'impresa edile in Valle d'Aosta ma di alloggiare temporaneamente a Torino anche se gli piacerebbe trasferirsi all'estero.
Alla luce dei dati economico-patrimoniali raccolti, come sopra riportati, tenuto conto che gli oneri di cura ed accudimento del minore (di sicura valenza economica) da sempre gravano esclusivamente sulla madre, nonché considerata la capacità professionale anche pregressa
(sicuramente maggiore in capo al padre), il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando in favore della madre affidataria, la somma mensile di € 280,00; il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo alle previsioni del Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
L'assegno Unico per il minore spetterà invece interamente alla madre, affidataria esclusiva del minore.
IV. La ricorrente ha anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2582/2024 R.G., sentito il Pubblico Ministero, disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in data 23.12.2010 in Ivrea, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del detto Comune, atto Parte I, n. 30 in regime patrimoniale della comunione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
2) DISPONE l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, del minore alla madre, con Per_1 collocazione presso l'abitazione di quest'ultima; la madre potrà quindi decidere da sola senza necessità del consenso del padre tutte le questioni anche più rilevanti relative al figlio inerenti, a pagina 7 di 8 titolo esemplificativo e non esaustivo, la salute, l'istruzione, la residenza, i documenti, le attività sportive e ricreative, ecc.
- il padre, qualora ne faccia richiesta e previo accordo con la madre, potrà vedere il figlio nelle modalità e nei tempi che verranno di volta in volta concordati con il minore, in base agli impegni e ai desiderata di questo in ragione della sua età;
3) DISPONE la prosecuzione - fino a quado ritenuto utile o necessario - della presa in carico di adulti e minore e del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, del Sevizio di Educativa, e del
Servizio di Psicologia/NPI, che dovranno intervenire a sostegno del minore (eventualmente se ritenuto anche con supporto psicologico).
4) ASSEGNA alla madre affidataria esclusiva del figlio la casa coniugale.
5) DISPONE che il padre versi alla sig.ra la somma di € 280,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento in caso di disaccordo alle previsioni del Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
L'assegno Unico per il minore spetterà invece interamente alla madre, affidataria esclusiva del minore.
6) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
7) DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso in Ivrea, in data 17 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori (art.
52 codice privacy)
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